07/2016 RILASCIO DEL CODICE PIN PER IL SISTEMA TS

Ricordiamo che l'Ordine rilascia ai propri iscritti il Codice PIN relativo al Sistema TS per le seguenti abilitazioni:

- INOLTRO TELEMATICO DEI CERTIFICATI DI MALATTIA;
-TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI FISCALI AI FINI DEL 730 PRECOMPILATO.

Gli interessati saranno successivamente contattati dall'Ordine per la consegna del codice di abilitazione.

La richiesta deve essere inoltrata dall'iscritto all'Ordine con il modulo sottostante scaricabile unitamente alla fotocopia di un documento di identità.

Coloro che NON hanno mai registrato il proprio indirizzo PEC presso l'Ordine (come da disposizioni del decreto legge 185 del 29 novembre 2008 più volte reso noto agli iscritti) NON potranno accedere al Sistema TS in quanto la loro PEC (seppur attiva) non viene riconosciuta. Si comunica, inoltre, che l'Ordine provvede all'invio periodico del file contenente gli indirizzi PEC nuovi e/o modificati alla FNOMCeO che, a sua volta, li trasmette a Reginde (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) ed all'INIPEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata).

 icon Modulo per richiesta rilascio credenziali sistema TS

---000---

730 PRECOMPILATO 

NOTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

"TUTELA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SANITARI NELL'AMBITO DELLA C.D. DICHIARAZIONE PRECOMPILATA - CHIARIMENTI GARANTE PER PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

 

Si trasmette per opportuna conoscenza la nota inviata dal Ministero della Salute recante "Tutela per il trattamento dei dati sanitari nell'ambito della c.d. dichiarazione precompilata - Chiarimenti Garante per Protezione dei dati personali".

L'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ha ribadito, nel comunicato pubblicato, le modalità di esercizio del dissenso al trattamento dei propri dati ai fini della precompilazione da parte della Agenzia delle Entrate del modello 730 precompilato.

Per l'anno 2015 il dissenso potrà essere espresso dai cittadini di età maggiore di 16 anni tramite i canali messi a disposizione dall'Agenzia e, in particolare: servizio telefonico dedicato, indirizzo di posta elettronica dedicato, accesso tramite il canale telefisco o recandosi presso la sede dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Il dissenso, anche relativo ad una singola spesa, potrà essere espresso da ciascun cittadino nei modi sopra indicati a partire dal 10 febbraio 2016 e fino al 09 marzo 2016.

Tale procedura sarà seguita solo per l'anno di imposta 2015. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016, l'assistito può opporsi alla trasmissione dei dati relativi alla singola prestazione al momento dell'erogazione della stessa chiedendo oralmente al medico, o alla struttura sanitaria, l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale. L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.

icon Modalità di esercizio del dissenso al trattamento dei propri dati

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER I MEDICI E GLI ODONTOIATRI

Roma, 22 dicembre 2015

LE FAQ IN MERITO: icon Scarica le FAQ FNOMCeO del 22-12-2015
  icon Scarica le FAQ FNOMCeO del 08-01-2016 (studi associati)
   
COMMISSIONE FISCO FIMMG : icon Istruzioni operative per i Medici di Medicina Generale sul Progetto Tessera sanitaria e 730 precompilato
   
  icon Circolare FNOMCeO richiesta proroga termine del 31.01.2016
   
PORTALE TESSERA SANITARIA: icon Scarica le FAQ Portale Tessera Sanitaria del 28.01.2016
   
FNOMCEO: icon La FNOMCeO spiega come comportarsi in caso di società, studi associati e collaborazione in altri studi

 

Scadenza adempimenti 31 gennaio 2016

PROROGA AL 9 FEBBRAIO 2016

In merito alla trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria al Sistema Tessera Sanitaria (TS) da parte dei medici e degli odontoiatri, al fine di rendere disponibili tali dati all’Agenzia delle Entrate per predisporre il 730 Precompilato, nell’impossibilità di contattare i numerosissimi iscritti che hanno telefonato in questi giorni, pubblichiamo le notizie al momento a nostra conoscenza.

 1.      MEDICI E ODONTOIATRI GIÀ IN POSSESSO DELLE CREDENZIALI DEL SISTEMA TS 

Ai sensi del DM 31/7/2015, sono valide le credenziali per l’accesso al Sistema TS già rilasciate ai medici per la ricetta elettronica/certificati di malattia elettronici.

Pertanto i medici che hanno già tali credenziali, possono accedere al portale TS anche per il Mod. 730. Possono scegliere se trasmettere direttamente i dati richiesti oppure possono delegare il proprio Commercialista alla trasmissione.Nessun adempimento è posto a carico degli Ordini Provinciali.

2.       MEDICI E ODONTOIATRI CHE SONO IN POSSESSO DI PEC

Possono accreditarsi, o personalmente o tramite il commercialista, accedendo al portale www.sistemats.it con le seguenti modalità:

  • Entrare nel sito www.sistemats.it  .
  • Si apre la mascherina “Progetto Tessera Sanitaria”.
  • Nella mascherina cliccare a destra in alto su “AREA RISERVATA”
  • Nella mascherina “AREA RISERVATA” selezionare in “ACCREDITAMENTO MEDICI” la voce “AREA DI ACCREDITAMENTO”
  • Compilare tutti i dati richiesti:    
                                               Codice fiscale
                                               numero iscrizione all’albo premettendo tanti zeri fino a completare dieci caratteri (es. matricola XXXX occorre inserire 000000XXXX)
                                               indirizzo pec
                                               numero tessera sanitaria
                                               data scadenza tessera sanitaria.

 Una volta ottenuto le credenziali, possono delegare il Commercialista ad accedere al portale TS, oppure possono trasmettere direttamente i dati richiesti. Anche in questo caso nessun adempimento è posto a carico degli Ordini Provinciali.

 

3.      MEDICI E ODONTOIATRI CHE NON HANNO ATTIVATO LA PEC E NON HANNO LE CREDENZIALI TS 

Questi professionisti dovranno, dopo essersi muniti di pec, presentare all’Ordine domanda per il rilascio delle credenziali con lo stesso sistema che gli Ordini utilizzano per il rilascio dei codici, ai fini della certificazione telematica di malattia, per i medici liberi professionisti non titolari di convenzione con il SSN.

All’uopo dovranno chiedere all’Ordine mediante l’invio di una e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.  o al fax 013152455 il rilascio delle credenziali con l'apposito modulo, allegando copia di un documento d'identità.
L’Ordine provvederà successivamente a contattare il medico per la consegna personale delle credenziali.

Infine si informa che la FIMMG avvisa che sarà disponibile “GRATUITAMENTE”, per tutti i MMG MilleWin, il SW per gestione e trasmissione telematica delle spese sanitarie ai fini della predisposizione del modello  730 precompilato. Basterà scaricarlo dal sito www.millewin.it, col relativo manuale d’uso, ed utilizzarlo.

È da segnalare ancora che l’ANDI Naz.le ha  ricorso al TAR Lazio contro questa nuova legge inviando inoltre un Atto di Significazione al Ministero delle Finanze col quale dichiara la loro interpretazione della legge che esclude i medici e gli odontoiatri liberi professionisti dal Sistema Tessera Sanitaria.

Sul fronte giudiziario gli Avvocati dell’ANDI  informano che il ricorso al TAR non verrà discusso prima di gennaio.

I due emendamenti, reputati ammissibili, in discussione alla Commissione Bilancio prevedono il primo la sostituzione del sistema Tessera Sanitaria con lo Spesometro (che già viene inviato in aprile, anticipandolo al 31 gennaio in modo che l’Agenzia delle Entrate possa comunque avere i dati per predisporre il 730 precompilato) ed il secondo l’eliminazione delle sanzioni in caso di mancato invio.

CHIARIMENTI DEL 15/01/2016

Con riferimento ai soggetti che possono essere delegati dai medici professionisti per la trasmissione telematica dei dati fiscali, al fine di dare immediata soluzione all'esigenza da più parti segnalata di poter delegare anche soggetti abilitati al sistema Entratel dell'Agenzia delle Entrate che non dispongono di una PEC contenuta nell'archivio INIPEC, si comunica che è stata apportata una specifica funzionalità al Sistema TS che consente tale possibilità ai fini dell'invio  dei dati relativi all'anno 2015. Tale funzionalità è operativa a partire dal 16 gennaio 2016.

Per venire incontro alle numerose istanze degli iscritti la richiesta può essere inoltrata dall'Iscritto via PEC insieme a fotocopia di un documento di identità. Le richieste saranno evase in ordine di arrivo.

IMPORTANTE: Coloro che NON hanno mai registrato il proprio indirizzo PEC presso l'Ordine (come da disposizioni del decreto legge 185 del 29 novembre 2008 più volte reso noto agli Iscritti) NON potranno accedere al Sistema TS in quanto la loro PEC (seppur attiva) non viene riconosciuta. Si comunica, inoltre, che l'Ordine provvede all'invio periodico del file contenente gli Indirizzi PEC nuovi e/o modificati alla FNOMCeO che, a sua volta, li trasmette circa una volta al mese a Reginde (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici).

--- 000 ---

CERTIFICATI DI MALATTIA ONLINE

 

 

01/2012 PERSONALE IN REGIME DI DIRITTO PUBBLICO ESCLUSO DALL’OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO DEL CERTIFICATO MEDICO ALL’INPS

 

 

 

 Si rammenta che dal campo di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 55-septies del D.Lgs. 165/01, introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. 150/09 recante “Controlli sulle assenze”, che prevede che in tutti i casi di assenza per malatti la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all’istituto nazionale della previdenza sociale, è escluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/01 che si elenca di seguito:


•    Magistrati ordinari, amministrativi e contabili;

•    Avvocati e procuratori dello Stato;

•    Personale militare e delle Forze di polizia di Stato;

•    Personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;

•    Personale della Banca d’Italia;

•    Personale del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR);

•    Personale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);

•    Personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

•    Personale anche di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario e il personale di leva;

•    Personale della carriera dirigenziale penitenziaria;

•    Professori e ricercatori universitari.


In conclusione si rileva, quindi, che per le categorie sopraccitate rimane vigente la tradizionale modalità cartacea; i medici, quindi, compilano i certificati e gli attestati di malattia in forma cartacea, con timbro e firma, e le amministrazioni accettano i relativi documenti nella stessa forma, con le consuete modalità di produzione o trasmissione da parte del dipendente interessato.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Amedeo Bianco

Roma, 22 dicembre 2011.

 
 
Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale di Sanità
 
 
05/2011 PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER LA POLIZIA DI STATO


Come è noto il Dipartimento della Funzione Pubblica con la Circolare n. 2 del 28 settembre 2010, nel fornire indicazioni operative relativamente all’avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati di malattia, ha precisato che la applicabilità dell’articolo 55 septies del DLgs 165/01, introdotto dall’articolo 69 del DLgs 27 ottobre 2009, n. 150, riguarda il personale ad ordinamento privatistico e che pertanto la norma non riguarda direttamente il personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto (magistrati e avvocati dello stato, professori universitari, personale appartenente alle forze armate e di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale delle carriere diplomatica e prefettizia, categorie che, ai sensi del menzionato articolo 3 sono disciplinate dai propri ordinamenti), per le quali rimane vigente la tradizionale modalità cartacea.

Tanto premesso, numerosi uffici di questa Amministrazione, preposti alla trattazione delle assenze per malattia, segnalano comportamenti difformi, dalle disposizioni contenute nella predetta Circolare, da parte di medici convenzionati con il SSN, i quali, anche in presenza di esplicita richiesta dei loro assistiti appartenenti alla Polizia di Stato, adottano la procedura di trasmissione telematica, rilasciando, come previsto per altre categorie di lavoratori, esclusivamente il modulo a stampa, costituente ricevuta di trasmissione, priva di firma e timbro e, talora, anche di diagnosi.

In proposito, si rappresenta che, per il personale della Polizia di Stato, tali documenti non possono essere accettati per la giustificazione della assenza per malattia, stante l’obbligo che la certificazione medica riporti l’indicazione di diagnosi e prognosi come previsto dall’articolo 61 del DPR 28 ottobre 1985, n. 782 e dalle “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico” emanate dalla competente Autorità Garante in data 14.06.2007.

In relazione a quanto sopra, si richiede un cortese intervento affinché, attraverso le modalità di comunicazione ritenute più idonee, sensibilizzi gli iscritti agli Ordini provinciali ad attenersi alle direttive della succitata Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica rilasciando ai propri assistiti, appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, le certificazioni di malattia nella tradizionale forma cartacea.

Il Direttore Centrale
G. Cuomo


02/2011 COMUNICATO URGENTE DELL'ORDINE SUI CERTIFICATI DI MALATTIA ONLINE

A causa dei gravi disagi segnalati da medici ed assistiti, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Alessandria ha inviato il seguente comunicato ai giornali:

<< Con il 1° febbraio è entrato in vigore il nuovo sistema online per il rilascio dei certificati di malattia.

La categoria medica ha sempre dichiarato la propria disponibilità a tale procedura, purchè il sistema funzioni e non crei intralcio nella cura del paziente, costringendo il medico a lottare contro inefficienze e malfunzionamenti del sistema telematico, invece di poter svolgere con serenità l’attività clinica.

Purtroppo esistono molte criticità nel sistema che rendono impossibile per ora adempiere a tale obbligo, per alcuni medici in modo parziale, per altri in modo completo.

Pertanto si rammenta che la certificazione cartacea rimane l’unica strada possibile nei casi in cui quella telematica non possa essere percorsa.

 

Non vi saranno proroghe alle sanzioni di neanche un giorno, ma queste sono, almeno per qualche mese, del tutto inapplicabili per inoperatività tecnica delle sanzioni stesse.

In questo periodo ogni medico (mezzi tecnici permettendo) dovrà garantire la trasmissione telematica dei certificati di sua competenza per almeno l’80% mentre potrà continuare con la carta per la restante quota del 20%.

Qualora il sistema di trasmissione telematica si blocchi per più di un’ora in un giorno, quel giorno non sarà preso in considerazione ai fini del conteggio percentuale: si consiglia di annotare sul certificato cartaceo “sistema online non funzionante”.

In ogni caso ciascun certificato, sia su carta che telematico, andrà “tracciato” (e, solo per questa operazione, le Regioni chiedono sei mesi di tempo come minimo).

I medici sostituti che abbiano già in dotazione il PIN perchè titolari di convenzione,  dovranno usarlo e la percentuale dell’80% verrà calcolata sul totale dei certificati emessi.

Il sostituto neolaureato, non avendo il PIN, continuerà ad usare il cartaceo (scrivendo sostituto). Non appena il Ministero attiverà le relative procedure, il neolaureato potrà presentare domanda per ottenere il PIN all’Ordine dei Medici che, nel giro di qualche mese, dovrebbe essere in condizione di distribuirlo.

Analogo discorso va seguito dal medico ospedaliero che potrà emettere anch’egli il certificato su carta  in attesa di venire “tracciato” e dotato di PIN, in questo caso da parte dell’azienda dalla quale dipende.

Ovvio che chi, pur potendovi accedere, eviterà di utilizzare la procedura online, si assumerà la sua personale responsabilità.

Informiamo inoltre che è giunta comunicazione all’Ordine che i sindacati di categoria hanno dichiarato lo stato di agitazione dei medici di medicina generale nei confronti del Governo e delle Regioni per rappresentare il loro grave disagio e il sentimento di profonda mortificazione di fronte al rifiuto di proroga della sospensione delle sanzioni previste dal Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. >>

IL PRESIDENTE 
Dott. Mauro Cappelletti

 

02/2011 ULTERIORI INDICAZIONI DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA


E’ attivo il numero verde 800.013.577 per l’utilizzo del canale telefonico da parte del medico. Tale canale consente di superare eventuali difficoltà temporanee dovute, ad esempio, alla mancanza di un personal computer o di una connessione a internet. Per quanto riguarda l’utilizzo del sistema da parte del lavoratore questi, dopo essersi registrato al sito dell’INPS (http://www.inps.it – home page), può prendere visione di tutti i certificati a lui intestati. Viene rammentato che le amministrazioni possono ricevere gli attestati di malattia relativi ai propri dipendenti sia accedendo direttamente via web al sistema INPS, sia richiedendo all’Istituto l’invio ad una propria casella di posta elettronica certificata (PEC). L’accesso diretto al sistema I.N.P.S. avviene tramite apposite credenziali, che devono essere richieste secondo le modalità indicate nella circolare I.N.P.S. n. 60 del 16 aprile 2010. Le istruzioni per attivare l’invio alla casella PEC sono contenute nella circolare I.N.P.S. n. 119 del 7 settembre 2010. Viene evidenziato che l’Ente con il quale le amministrazioni pubbliche debbono dialogare per la ricezione degli attestati di malattia relativi ai propri dipendenti è l’INPS anche se gli stessi sono iscritti al regime contributivo INPDAP.


I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INTERESSATI

La norma non riguarda direttamente il personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165 del 2001 (magistrati e avvocati dello Stato, professori universitari, personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale delle carriere diplomatica e prefettizia e le altre categorie che, ai sensi del suddetto art. 3, sono disciplinate dai propri ordinamenti), per il quale rimane vigente la tradizionale modalità cartacea, fermo restando che il nuovo sistema potrà trovare applicazione anche nei confronti di queste categorie di personale a seguito di approfondimenti istruttori. In conclusione, per le categorie di cui sopra, i medici compilano i certificati e gli attestati di malattia in forma cartacea e le amministrazioni accettano i relativi documenti nella stessa forma, con le consuete modalità.


I MEDICI OBBLIGATI ALL’UTILIZZO DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE TELEMATICA

Il nuovo regime di trasmissione telematica dei certificati riguarda: - i medici convenzionati con il servizio (di medicina generale, specialisti e pediatri di libera scelta); - i medici liberi professionisti. La violazione dell’obbligo di trasmissione in via telematica è sanzionata dalla legge e dagli accordi collettivi per i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale e per i medici che lavorano in convenzione. Il mancato utilizzo della modalità telematica non è invece specificatamente sanzionato per i medici liberi professionisti. Viene comunque auspicato che l’intero sistema delle certificazioni funzioni in maniera uniforme. Il Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione si sta impegnando per la sua estensione generalizzata e il processo di distribuzione delle credenziali di accesso al sistema telematico ai medici privati è in corso. Nelle more, i dipendenti pubblici che si rivolgono ad un medico privato per la certificazione dell’assenza dovranno chiedere al medico il certificato in forma cartacea e lo recapiteranno all’amministrazione secondo le tradizionali modalità. Quindi, sino alla messa a regime del sistema, le amministrazioni sono tenute ad accettare i certificati e gli attestati medici in forma cartacea provenienti da medici liberi professionisti. Naturalmente la giustificazione dell’assenza avverrà invece mediante certificazione telematica qualora i medici privati siano già in possesso delle credenziali di accesso e degli altri strumenti necessari per l’invio telematico.


I CERTIFICATI RILASCIATI DALLE STRUTTURE DI PRONTO SOCCORSO E DAGLI OSPEDALI IN CASO DI RICOVERO E DIMISSIONE

Nel corso dei lavori della commissione di collaudo sono emerse alcune specifiche criticità legate ai certificati e agli attestati rilasciati dalle strutture ospedaliere o in sede di pronto soccorso o per attestare il ricovero del paziente o prodotti al momento delle dimissioni. I documenti rilasciati in tali occasioni presentano delle particolarità che creano problemi nell’applicazione del nuovo modello di trasmissione . Le particolarità sono relative ai certificati rilasciati dal pronto soccorso nel carattere dell’urgenza proprio della specifica attività, per i certificati di ricovero nell’esigenza di attestare - oltre alla diagnosi - il ricovero del paziente nella struttura e per i certificati di dimissione nella necessità di produrre una relazione al paziente al momento del rilascio dalla struttura. Pertanto, durante questo periodo di monitoraggio e sino a quando non saranno decise le misure ad hoc da seguire in queste situazioni, per i certificati di ricovero, di dimissione e di pronto soccorso, i medici continueranno ad elaborare i certificati in forma cartacea, i dipendenti continueranno a recapitare o consegnare tempestivamente i certificati e gli attestati all’amministrazione di appartenenza.


SITUAZIONI NELLE QUALI L’AMMINISTRAZIONE DEVE CONOSCERE LA DIAGNOSI

L’attestato di malattia è il documento che di regola viene utilizzato dai lavoratori dei settori pubblico e privato per la giustificazione dell’assenza e l’omissione della diagnosi è finalizzata a tutelare la riservatezza del lavoratore. Esistono però alcune situazioni particolari in cui il datore ha necessità di conoscere la diagnosi. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ciò accade nelle ipotesi di esenzione dalla decurtazione della retribuzione e dal regime della reperibilità ai fini della visita fiscale. In queste situazioni, l’amministrazione è tenuta ad applicare il regime generale a meno che non abbia la documentazione che consente di derogarvi ed è innanzitutto interesse del dipendente che si assenta che l’amministrazione abbia tutti gli atti necessari per applicare in maniera corretta la normativa di riferimento. In tali ipotesi il medico certificante dovrà procedere ad elaborare il certificato in forma telematica, inserendo sul modello informatico tutti i dati e le informazioni necessari utilizzando, se del caso, la finestra delle note che è un campo libero. Il certificato sarà trasmesso dal medico utilizzando i canali telematici consueti e l’amministrazione riceverà per via telematica l’attestato. In queste particolari ipotesi il medico dovrà anche provvedere a stampare e consegnare al lavoratore copia del certificato cartaceo, che il lavoratore avrà l’onere di far pervenire tempestivamente all’amministrazione secondo le tradizionali modalità (PEC, fax, raccomandata, consegna a mano). Pertanto l’assenza dal servizio del dipendente verrà giustificata comunque mediante la trasmissione del documento informatico, mentre il regime giuridico dell’assenza sarà condizionato dalla ricezione della copia del documento da parte dell’amministrazione. La corrispondenza tra documento cartaceo e certificato telematico potrà essere verificata dall’amministrazione interessata mediante consultazione del sito INPS.


LA RESPONSABILITÀ SPECIFICA PER LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CERTIFICATI

La legge ha introdotto specifiche sanzioni per la violazione delle norme sulla trasmissione telematica. Infatti, l’art. 55-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che “L’osservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi”. Inoltre, il comma 6 della medesima disposizione configura delle ipotesi di illecito per il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora che, in relazione alle proprie competenze, omettono l’osservanza della normativa relativa alle assenze dal servizio per malattia. Anche i contratti e gli accordi collettivi recentemente stipulati sono intervenuti sulla specifica materia. Infatti, il CCNL relativo alla dirigenza medica, stipulato il 6 maggio 2010, prevede la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi per il caso di “inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili, in merito alla certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia” (art. 8, comma 8) e richiama il contenuto dell’art. 55-septies, comma 4, citato tra le fattispecie di illecito che comportano il licenziamento con preavviso. Inoltre, gli accordi collettivi stipulati ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 per i medici convenzionati di medicina generale, i pediatri di libera scelta ed i medici specialisti hanno previsto apposite sanzioni per il caso di mancata osservanza degli adempimenti connessi alla trasmissione telematica dei certificati. Pertanto, al termine del collaudo relativo alla funzionalità del sistema, la commissione ha segnalato l’esigenza di monitorare il processo di trasmissione telematica, visto che durante i lavori sono emerse delle criticità organizzative soprattutto per alcuni settori ed aree territoriali. L’esistenza di tali criticità, per il superamento delle quali le Amministrazioni interessate lavoreranno durante i prossimi mesi anche utilizzando le evidenze del monitoraggio, rendono allo stato problematici l’emersione e l’accertamento di eventuali responsabilità per la violazione della specifica normativa e, quindi, lo svolgimento dei procedimenti per l’irrogazione delle conseguenti sanzioni. Infatti, la piena applicazione dell’apparato sanzionatorio richiede la definizione di presupposti di azione chiari e di un quadro di operatività certo, in mancanza dei quali potrebbe non essere riscontrabile l’elemento della colpevolezza dell’illecito. Pertanto, fermo restando l’obbligo dei medici di continuare a trasmettere i certificati per via telematica in presenza delle condizioni organizzative e tecniche che lo rendono possibile, per il periodo transitorio, sino al 31 gennaio 2011, durante il quale le più rilevanti criticità dovranno essere affrontate, è opportuno che le Amministrazioni competenti si astengano dalla contestazione degli addebiti specificamente riferiti all’adempimento. Sarà cura dei Dipartimenti della funzione pubblica e delle altre Amministrazioni competenti comunicare nel prosieguo ulteriori informazioni in vista della piena messa a regime del sistema. A fini di monitoraggio le Amministrazioni che, in qualità di datori di lavoro, ricevono attestati di malattia in forma cartacea al di fuori delle situazioni indicate nella circolare, devono segnalare l’anomalia entro 48 ore dal ricevimento degli stessi, inviando apposita comunicazione alla casella di posta elettronica certificata dall’Azienda di riferimento del medico


IL PRESIDENTE 
Dott. Mauro Cappelletti

Torna Indietro    Torna alla Home