03/2018 CANCELLAZIONE DAGLI ALBI PROFESSIONALI PER MOROSITA' DEI CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE

L’articolo 11, primo comma, lettera f), del DLCPS 13 settembre 1946, n. 233 PREVEDE, TRA I CASI DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO PROFESSIONALE, LA “MOROSITA' NEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO”.
I “contributi” cui fa riferimento il citato articolo 11 sono quelli di cui agli articoli 4, secondo comma, 14, terzo comma e 21 dello stesso decreto.
Per quanto concerne i contributi di cui all’articolo 4, secondo comma e 14, terzo comma, sono indifferenziati, atteso che l’impositore è unico, vale a dire l’Ordine.
LO STATO DI MOROSITA' NEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE SI CONCRETIZZA ALLA SCADENZA DELL'ANNO CIVILE, VALE A DIRE AL 31 DICEMBRE
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Successivamente a tale data, deve essere attivata la procedura di cui ai combinati disposti dall’articolo 11, ultimo comma, del DLCPS n. 233 del 1946 e dell’articolo 11, secondo comma, del DPR 5 aprile 1950, n. 221.
L'ORDINE, DOPO AVER VERIFICATO IL MANCATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINISTICO, DOVRA' INVIARE UNA LETTERA RACCOMANDATA A/R ALL'INDIRIZZO DEPOSITATO, SOLLECITANDO IL PAGAMENTO E SPECIFICANDO CHE, IN CASO DI NON OTTEMPERANZA, PROVVEDERA' ALLA CANCELLAZIONE PER MOROSITA'.
L’iscritto, convocato ai sensi dell’articolo 11, ultimo comma, del DLCPS n. 233 del 1946, potrebbe, all’atto della audizione, rifiutare il pagamento, ovvero l’avviso di convocazione potrebbe tornare indietro, in quanto sconosciuto a quell’indirizzo, ovvero perché si é rifiutato di accettare l’avviso stesso.

NEL CASO IN CUI L’ISCRITTO SI RIFIUTI DI SALDARE LA SOMMA DOVUTA, IL PRESIDENTE O VICE PRESIDENTE, SE DELEGATO, REDIGERÀ APPOSITO VERBALE, SULLA BASE DEL QUALE IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROCEDERÀ ALLA CANCELLAZIONE.
NELL’IPOTESI IN CUI, INVECE, L’AVVISO NON RAGGIUNGA L’INTERESSATO, PERCHÈ SCONOSCIUTO O PERCHÈ RIFIUTATO, L’ORDINE PROVVEDERÀ AD ACCERTARE L’EVENTUALE TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA, INVIANDO UNA SECONDA RACCOMANDATA TRAMITE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO.
IN CASO DI ULTERIORE ESITO NEGATIVO, IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROCEDERÀ ALLA CANCELLAZIONE “PER MOROSITÀ E IRREPERIBILITÀ”.

La cancellazione dall’Albo non può essere pronunziata, nonostante la morosità, sia per espresso rifiuto del pagamento dei contributi, sia per irreperibilità, nell’ipotesi in cui sia in corso procedimento penale o disciplinare.
Parimenti, non è consentito il trasferimento ad altro Ordine provinciale nel caso di mancato pagamento dei contributi di cui agli articoli 4, 14 e 21, ai sensi dell’articolo 10, terzo comma, lettera c), del DPR n. 221 del 1950.
L’iscritto cancellato può essere reiscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione, nella fattispecie, abbia pagato i contributi di cui era moroso.
La reiscrizione entro tre mesi dall’avvenuta cancellazione consente al sanitario cancellato di mantenere lo stesso numero di iscrizione e l’anzianità maturata successivamente ai tre mesi.

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