02/2020 LA PENSIONE DI INABILITA' ENPAM

Graziella Reposi

La pensione di inabilità dell’ENPAM sulla “Quota A” e sull’eventuale “Quota B”, (per coloro che esercitano la libera professione), oppure sui Fondi speciali (per coloro che sono convenzionati con il SSN), spetta ai Medici ed agli Odontoiatri che, a causa di un infortunio o di una malattia, sono diventati invalidi in modo assoluto e permanente all’esercizio della professione medica o odontoiatrica prima di aver compiuto l’età per la pensione di vecchiaia.

 Hanno diritto a questa pensione gli iscritti che:

  • Sono stati riconosciuti invalidi in modo assoluto e permanente all’esercizio della professione medica/odontoiatrica;
  • Non hanno compiuto l’età per la pensione di vecchiaia;
  • Sono ovviamente iscritti all’ENPAM.

Per la pensione di inabilità assoluta e permanente non è previsto, come dicevo, un requisito minimo di anzianità contributiva. L’ENPAM, una volta concesso l’assegno, integra l’anzianità contributiva dell’iscritto con gli anni che mancano per arrivare all’età pensionabile, fino ad un massimo di 10 anni.

La pensione di inabilità “Quota B” spetta all’iscritto che possa far valere almeno un anno di contribuzione alla Gestione “B” nel triennio antecedente la decorrenza della pensione.

In ogni caso l’iscritto può contare su un’entrata minima di circa 15.000,00 euro all’anno. Se è titolare di altre pensioni a carico di altri enti obbligatori e la somma dei vari assegni è inferiore a 15.000,00 euro, l’ENPAM versa la differenza; se è superiore l’iscritto non ha diritto a tale incremento.

Lo stato di inabilità deve essere accertato dalla Commissione Medica Provinciale ENPAM dell’Ordine a cui il medico/odontoiatra è iscritto. Non sono ammessi altri verbali di visita (per esempio della Commissione Medica dell’Inps o del Ministero della Difesa, ecc.).

La cessazione dell’attività professionale (in convenzione/accreditamento, libera professione) sarà richiesta dall’ENPAM solo dopo che lo stato di invalidità sia stato riconosciuto.

L’ENPAM può verificare periodicamente che la condizione di invalidità permanga nel tempo.


ISCRITTI ALLA QUOTA B – LIBERI PROFESSIONISTI

L’incremento di 10 anni di anzianità erogato all’iscritto dall’ENPAM scatta per gli iscritti che hanno versato i contributi alla Gestione Quota B per almeno un anno nei tre anni che precedono la decorrenza della pensione di invalidità. Se gli anni coperti da contribuzione sulla Quota B sono meno di cinque, si ha diritto ad un aumento che corrisponde all’anzianità effettivamente maturata, e cioè l’ENPAM aumenta l’anzianità contributiva dell’iscritto di tanti anni quanti sono gli anni in cui ha versato i contributi.

Per esempio:

Anzianità maturata Aumento ENPAM Anzianità totale
3 anni 3 anni 6 anni

E’ possibile inoltrare la domanda di inabilità soltanto tramite l’Ordine in quanto è l’Ordine che istruisce la pratica per la domanda, dando mandato infine alla Commissione Medica Prov.le ENPAM che provvede all’accertamento dello stato di inabilità del richiedente.

 In caso di decesso dell’iscritto nei cui confronti siano state accertate tutte le condizioni per il diritto alla pensione di inabilità, i ratei di pensione maturati e non riscossi competono al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli. In assenza dei soggetti sopra indicati la prestazione è devoluta a favore degli eredi secondo le norme vigenti in materia di successione.

Ai titolari di trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente a carico delle Gestioni previdenziali dell’ENPAM aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998 viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo, come dicevo, di circa 15.000,00 euro. Tale limite minimo viene annualmente indicizzato, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ENPAM, nella misura del 100% dell’incremento percentuale elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica. Tale delibera dovrà essere approvata dai Ministeri vigilanti.

Ai fini della determinazione dell’eventuale incremento erogabile a ciascun avente diritto, viene calcolata la pensione di inabilità assoluta e permanente in base alle norme previste in materia dai vigenti Regolamenti dei Fondi dell’ENPAM cui egli è iscritto. Si tiene inoltre conto degli ulteriori trattamenti eventualmente liquidati a qualsiasi titolo dall’ENPAM e/o da altre gestioni previdenziali obbligatorie. Se la somma di tali pensioni risulta inferiore all’importo di cui sopra, l’ENPAM provvede ad erogare la differenza.

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