RILASCIO E CONSEGNA CERTIFICATI ISCRIZIONE E CONTRASSEGNI AUTO

CERTIFICATI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

E' entrata in vigore il 1° gennaio 2021 la nuova disposizione della legge n. 183 del 12 novembre 2011, che prevede che i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione siano utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e debbano riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Pertanto l'iscritto dovrà usare le dichiarazioni sostitutive di certificazione scaricabili dal sito, di cui all'opzione sottoriportata allegando copia di un documento d'identità.

Infatti la nuova norma ribadisce che, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi, l'esibizione di certificati venga sempre sostituita dalla presentazione, da parte dell'interessato, di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la Pubblica Amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

CERTIFICATI PER I PRIVATI

I certificati di iscrizione da presentare ad un ente o soggetto privato (Assicurazioni, Case di Cura, Banche, ecc.) debbono essere prodotti in bollo e non possono, come anzidetto, essere utilizzati nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni o i Gestori di Pubblici Servizi.

PERTANTO SUL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE STAMPATO ON LINE PER USI PRIVATI DOVRA' ESSERE APPLICATA NELL'APPOSITO SPAZIO IN ALTO A DESTRA UNA MARCA DA BOLLO DI € 16,00 A CURA DELL'INTERESSATO.
LA MARCA DOVRA' RECARE LA DATA DI EMISSIONE ANTECEDENTE O CONTEMPORANEA A QUELLA DELLA STAMPA (NON DOVRA' PERTANTO ESSERE DI DATA SUCCESSIVA).


IL CERTIFICATO SENZA L'APPLICAZIONE DELLA MARCA DA BOLLO NON AVRÀ ALCUN VALORE E NON POTRÀ ESSERE UTILIZZATO PER GLI USI PRIVATI.


La marca da bollo non dovrà essere applicata qualora il certificato fosse esente ai sensi del DPR 642/29.10.1972 e da alcune leggi speciali (Circolare FNOMCeO 06/03/2013). Vedi elenco riportato più avanti (TABELLA DEGLI USI LA CUI DOCUMENTAZIONE E’ ESENTE DALL’IMPOSTA DI BOLLO)

I CERTIFICATI PER I RAPPORTI PRIVATI IN ESENZIONE AI SENSI DEL DPR 642/72 E DI ALCUNE LEGGI SPECIALI, NON POSSONO ESSERE STAMPATI CON IL SISTEMA ON LINE, MA DOVRANNO ESSERE RICHIESTI ALLA SEGRETERIA DELL’ORDINE CON APPOSITA DOMANDA SCRITTA ESENTE DA BOLLO E CON L’INDICAZIONE DELLA SPECIFICA NORMA IN BASE ALLA QUALE IL CERTIFICATO NON E’ SOGGETTO A BOLLO.

Qualora il certificato non rientrasse fra quelli esentati dall’applicazione della marca, la richiesta alla Segreteria dovrà essere presentata corredata anch’essa dalla marca da bollo.

Anche i privati possono accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ma non ne hanno l'obbligo.


VALIDITA' DEI CERTIFICATI

E' abrogato il comma 2 dell'art. 41 del DPR 445/2000, che prevedeva la possibilità di presentare certificati oltre il termine di validità, dichiarando in fondo al documento che "le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio".E' abrogato

Rimane confermata la validità illimitata per i certificati non soggetti a modificazioni mentre, per tutti gli altri certificati compreso quello di iscrizione (escluso il Good Standing che vale 3 mesi), la validità è di 6 mesi dalla data di rilascio, sempre che non esistano norme che ne prevedano una validità superiore.

 

CERTIFICATI ECM

CERTIFICAZIONE DEL SODDISFACIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO ECM

Il professionista può chiedere l’attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS e, al termine del triennio formativo di riferimento, l’eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo dello stesso triennio.

Competente al rilascio delle certificazioni ECM è l’Ordine.

Per il rilascio di tali documenti l’Ordine, quale Ente certificatore, si avvale delle anagrafi gestite dal COGEAPS.

CERTIFICATI ECM PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Le certificazioni ECM debbono essere quindi richieste all’Ordine che ha l’obbligo di rilasciare le certificazioni valide e utilizzabili secondo le norme di leggi vigenti.

Pertanto quando questi documenti debbono essere utilizzati nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione ed i Gestori di Pubblici Servizi, i certificati relativi al numero di crediti formativi maturati oppure inerenti l’assolvimento dell’obbligo formativo sono obbligatoriamente sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art.46 “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” e all’art. 47 “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiarazioni che devono essere compilate e sottoscritte dal diretto interessato.

Infatti la L. 183 del 12.11.2011 prevede che i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione siano utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e debbano riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Pertanto l'iscritto dovrà usare le dichiarazioni sostitutive di certificazione, allegando copia di un documento d'identità.

La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la Pubblica Amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.


CERTIFICATI ECM PER I PRIVATI

I certificati attestanti il conseguimento dell’obbligo formativo ECM da presentare ad un ente o soggetto privato (Assicurazioni, Case di Cura, Banche, ecc.) debbono essere prodotti in bollo e non possono, come anzidetto, essere utilizzati nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni o i Gestori di Pubblici Servizi.

PERTANTO SU TALE CERTIFICATO, RILASCIATO COME TUTTI GLI ALTRI MA PER USI PRIVATI, A NORMA DI LEGGE DOVRA' ESSERE APPLICATA  NELL'APPOSITO  SPAZIO  IN  ALTO  A  DESTRA  UNA MARCA DA BOLLO DI € 16,00 A CURA DELL'INTERESSATO.

LA MARCA DOVRA' RECARE LA DATA DI EMISSIONE ANTECEDENTE O CONTEMPORANEA A QUELLA DELLA STAMPA (NON DOVRA' PERTANTO ESSERE DI DATA SUCCESSIVA).

IL CERTIFICATO SENZA L'APPLICAZIONE DELLA MARCA DA BOLLO NON AVRÀ ALCUN VALORE E NON POTRÀ ESSERE UTILIZZATO PER GLI USI PRIVATI.

La marca da bollo non dovrà essere applicata qualora il certificato fosse esente ai sensi del DPR 642/29.10.1972 e di alcune leggi speciali (Circolare FNOMCeO 06/03/2013). Vedi elenco riportato più avanti (TABELLA DEGLI USI LA CUI DOCUMENTAZIONE E’ ESENTE DALL’IMPOSTA DI BOLLO)

I  CERTIFICATI  PER  I  RAPPORTI  PRIVATI  IN  ESENZIONE  AI  SENSI DEL  DPR  642/72  E  DI  ALCUNE  LEGGI  SPECIALI,  NON  POSSONO ESSERE  STAMPATI  CON  IL  SISTEMA  ON  LINE,  MA DOVRANNO ESSERE  RICHIESTI  ALLA  SEGRETERIA  DELL’ORDINE  CON APPOSITA DOMANDA  SCRITTA  ESENTE  DA  BOLLO  E  CON  L’INDICAZIONE DELLA  SPECIFICA  NORMA  IN  BASE  ALLA QUALE  IL  CERTIFICATO NON E’ SOGGETTO A BOLLO.

Qualora il certificato non  rientrasse  fra  quelli  esentati dall’applicazione  della  marca,  la  richiesta  alla  Segreteria  dovrà  essere presentata corredata anch’essa dalla marca da bollo.

Anche i privati possono accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ma non ne hanno l'obbligo.

GLI ISCRITTI CHE NECESSITANO DELLE CERTIFICAZIONI ECM PER I PRIVATI E DELLE AUTOCERTIFICAZIONI ECM PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DOVRANNO RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA DELL'ORDINE

 

CERTIFICATO DI GOOD STANDING

IL CERTIFICATO DI GOOD STANDING, PER I MEDICI OPERANTI NEGLI STATI DELL’UNIONE EUROPEA, DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E DELL’AREA SEE (NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN) PER PRECISE DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE COMUNICATE IL 16.05.2013, NON PUÒ PIÙ ESSERE EMESSO DALL’ORDINE IN QUANTO L’AUTORITÀ COMPETENTE PER IL RILASCIO DI TALE DOCUMENTO AI MEDICI AD AGLI ODONTOIATRI ITALIANI È IL MINISTERO DELLA SALUTE.

MENTRE INVECE IL MINISTERO DELLA SALUTE HA CHIARITO, IN ACCORDO CON LA FNOMCEO, CHE GLI ORDINI POSSONO RILASCIARE IL GOOD STANDING AGLI ISCRITTI OPERANTI IN STATI NON ADERENTI ALL’UNIONE EUROPEA.

IN QUEST’ULTIMO CASO IL CERTIFICATO DI GOOD STANDING DEVE ESSERE RICHIESTO DIRETTAMENTE SU CARTA LEGALIZZATA IN BOLLO ALLA SEGRETERIA DELL’ORDINE CHE LO RILASCERA’ APPLICANDO A SUA VOLTA LA MARCA DA BOLLO DA € 16,00 IN QUANTO TUTTI I CERTIFICATI DA UTILIZZARE ALL’ESTERO SI RILASCIANO IN BOLLO.

I COLLEGHI INTERESSATI OPERANTI NEGLI STATI UE DOVRANNO INVECE SERVIRSI DELLA MODULISTICA MINISTERIALE SCARICABILE SUL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DAL SEGUENTE LINK: www.salute.gov.it. UNA VOLTA ENTRATI SUL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE (www.salute.gov.it), IL PERCORSO È IL SEGUENTE:

  • SULLA BANDA IN ALTO, CLICCARE A DESTRA SU “MINISTRO E MINISTERO”
  • ALL’APERTURA DELLA MASCHERINA ANDARE IN BASSO SU “MODULI E SERVIZI ONLINE”
  • NELLA SEZIONE “MODULI E SERVIZI ONLINE” CLICCARE SULLA LETTERA “C”
  • NELL’ELENCO CHE COMPARE A VIDEO CLICCARE SULLA VOCE “CERTIFICATO DI ONORABILITA’ PROFESSIONALE – GOOD STANDING” (OTTAVA VOCE DALL’ALTO)
  • NELLA PAGINA CHE SI APRE A VIDEO, CLICCARE SU MODULO ONLINE E COMPILARE INSERENDO I PROPRI DATI. SALVARE SUL PROPRIO COMPUTER IL MODULO IN FORMATO PDF SELEZIONANDO IL PULSANTE "SCARICA MODULO", STAMPARE E FIRMARE IL MODULO E APPORRE LA MARCA DA BOLLO RICHIESTA.
  • SCARICARE, COMPILARE E FIRMARE IL MODULO DS ED ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA'
  • QUESTI MODULI VANNO SPEDITI ALL'INDIRIZZO: MINISTERO DELLA SALUTE – DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL S.S.N. – UFF. IV – VIALE GIORGIO RIBOTTA 5 – 00144 ROMA, OPPURE VIA PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. OPPURE CONSEGNATE A MANO IN VIALE GIORGIO RIBOTTA 5 – 00144 ROMA DALLE 8,00 ALLE 16,00 ESCLUSO IL SABATO
  • IL MINISTERO INVIERÀ TUTTE LE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI IL PROCEDIMENTO ALL’INDIRIZZO INDICATO DAL RICHIEDENTE NELLA DOMANDA. SARÀ PERTANTO, CURA DELL’INTERESSATO DARE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DI OGNI VARIAZIONE DEL PROPRIO INDIRIZZO, CHE POTRÀ ESSERE COMUNICATO TRAMITE POSTA. IL MINISTERO DELLA SALUTE NON SARÀ RESPONSABILE DELLE COMUNICAZIONI NON PERVENUTE A SEGUITO DI TRASFERIMENTO O ERRATA INDICAZIONE DEL RECAPITO DA PARTE DELL’INTERESSATO.
  • GLI ATTESTATI SONO RILASCIATI ESCLUSIVAMENTE IN LINGUA ITALIANA. ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA, PER POSTA TRADIZIONALE.

STAMPA CERTIFICATI ED AUTOCERTIFICAZIONI ONLINE TRAMITE IL SITO


E' possibile, registrandosi al sito (utilizzando la procedura a lato), accedere alla sezione "Certificati Iscrizione on-line" o in alternativa, "Autocertificazione iscrizione on-line" e stampare direttamente l'attestato di iscrizione.


Richiesta certificato per usi privati con applicazione della marca da bollo

Oppure

Richiesta schema dichiarazione sostitutiva di certificazione in carta libera per le Pubbliche Amministrazioni o, se accettate, anche per i privati


Ogni singolo medico potrà scarica e stampare esclusivamente il proprio certificato di iscrizione che avrà validità anche se non firmato in originale dal Presidente.

Tutto l'iter di emissione del certificato non richiede l'intervento di un operatore dell'Ordine.

La validità legale è garantita ai sensi dell'art. 3 D.Lg. 1993 n. 39:

Articolo 3

  1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le Pubbliche Amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi autorizzati.
  2. Nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione.
    Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stesa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema autorizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
INVITIAMO I COLLEGHI A VERIFICARE LA CORRETTEZZA DEI DATI CONTENUTI NEL CERTIFICATO E, IN CASO DI DISCORDANZE , A SEGNALARLE ALL'ORDINE

CONSEGNA A MANO E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOCERTIFICAZIONI


La consegna dei certificati di iscrizione agli albi professionali e dei contrassegni per le autovetture può avvenire con le modalità che seguono.
 
Infatti, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si ricorda che il ritiro dei certificati di iscrizione negli albi professionali o dei contrassegni per l’auto presso la Segreteria può essere effettuato dai
  • diretti interessati
  • altre persone MUNITE DI DELEGA SCRITTA e di FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL MEDICO O DELL’ODONTOIATRA.

Si chiede la collaborazione degli iscritti per l’adeguamento a norme previste dalla legge in quanto il personale dell’Ordine non può consegnare i certificati di iscrizione o altro se non con le citate modalità.

Si ricorda infine ai Colleghi che possono avvalersi dell’autocertificazione per i dati relativi all’iscrizione allo stesso Albo.

Tale autocertificazione - alla quale dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità - deve contenere i dati anagrafici, l’Albo di appartenenza, il numero di iscrizione e l’anzianità di iscrizione.

Ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 (art. 46) le Amministrazioni Pubbliche ed i gestori di Pubblici Servizi hanno l’obbligo di accettare la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  1. data e luogo di nascita;
  2. residenza;
  3. cittadinanza;
  4. godimento dei diritti civili e politici;
  5. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  6. stato di famiglia;
  7. esistenza in vita;
  8. nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  9. iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  10. appartenenza ad ordini professionali;
  11. titolo di studio, esami sostenuti;
  12. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  13. situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  14. assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  15. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  16. stato di disoccupazione;
  17. qualità di pensionato e categoria di pensione;
  18. qualità di studente;
  19. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  20. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  21. tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  22. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  23. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  24. qualità di vivenza  a carico;
  25. tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  26. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Si ricorda che l’art. 76 del DPR 445/28.12.2000 prevede in proposito di autocertificazione le seguenti norme penali:

“...

  1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
  2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
  3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
  4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

...”

TABELLA DEGLI USI LA CUI DOCUMENTAZIONE E' ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO

CODICE NORMATIVA DI RIFERIMENTO DESCRIZIONE USO
001 Art. 1, Tab. B, D.P.R. 642/72 ESERCIZIO E TUTELA DEI DIRITTI ELETTORALI
002 Art. 2, Tab. B, D.P.R. 642/72 ELENCHI E RUOLI CONCERNENTI L’UFFICIO DEL GIUDICE POPOLARE
003 Art. 2, Tab. B, D.P.R. 642/72 LEVA MILITARE (DISPENSA, ESONERO, CONGEDO ANTICIPATO)
004 Art. 3, Tab. B, D.P.R. 642/72 ATTI, DOCUMENTI E PROVVEDIMENTI IN MATERIA PENALE E DI P.S.
005 Art. 5, Tab. B, D.P.R. 642/72 APPLICAZIONE LEGGI TRIBUTARIE
006 Art. 5, Tab. B, D.P.R. 642/72 RIMBORSO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO TRIBUTI
007 Art. 5, Tab. B, D.P.R. 642/72 CALCOLO DETRAZIONI IRPEF
008 Art. 5, Tab. B, D.P.R. 642/72 ATTRIBUZIONE, RETTIFICA O MODIFICA DEL C.F. O P.I.
009 Art. 5, Tab. B, D.P.R. 642/72 DENUNCIA DI SUCCESSIONE A SEGUITO DECESSO CONGIUNTO
010 Art. 7, Tab. B, D.P.R. 642/72 TITOLO DI DEBITO PUBBLICO, BUONI DEL TESORO, TITOLI DELLO STATO
011 Art. 8, Tab. B, D.P.R. 642/72 DOCUMENTI PER PERSONE NON ABBIENTI, PER OTTENERE SUSSIDI ED A SCOPO DI BENEFICENZA
012 Art. 8/bis, Tab. B, D.P.R. 642/72 CERTIFICATI ANAGRAFICI RICHIESTI DALLE SOCIETÀ SPORTIVE SU DISPOSIZIONE DELLE RISPETTIVE FEDERAZIONI E DI ENTI ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SPORTIVA DI APPARTENENZA
013 Art. 9, Tab. B, D.P.R. 642/72 ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE E ASSEGNI FAMILIARI (INDENNITÀ E RENDITA) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PENSIONI DIRETTE O DI REVERSIBILITÀ
014 Art. 9, Tab. B, D.P.R. 642/72 ISCRIZIONE ALL’UFFICIO DI COLLOCAMENTO
015 Art. 9, Tab. B, D.P.R. 642/72 INFORTUNI INPS
016 Art. 9, Tab. B, D.P.R. 642/72 RICONGIUNZIONE CARRIERA AGLI EFFETTI CONTRIBUTIVI
017 Art. 10, Tab. B, D.P.R. 642/72 ASSISTENZA SANITARIA NAZIONALE
018 Art. 11, Tab. B, D.P.R. 642/72 AMMISSIONE, FREQUENZA ED ESAMI NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO , MATERNA, ASILI NIDO, ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO
019 Art. 11, Tab. B, D.P.R. 642/72 DOMANDE PER OTTENERE BORSE DI STUDIO, PRESALARI E BUONI LIBRO
020 Art. 11, Tab. B, D.P.R. 642/72 ESONERO TOTALE O PARZIALE PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE
021 Art. 12, Tab. B, D.P.R. 642/72 DOMANDE, CERTIFICATI, DOCUMENTI, RICORSI IN MATERIA DI PENSIONI DIRETTE O DI REVERSIBILITÀ, RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO, ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE E DI ASSEGNI FAMILIARI
022 Art. 12, Tab. B, D.P.R. 642/72 ATTI RELATIVI AI PROVVEDIMENTI DI CONCILIAZIONE DAVANTI AGLI UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE O PREVISTI DA CONTRATTI
023 Art. 12, Tab. B, D.P.R. 642/72 CONTROVERSIE IN MATERIA DI EQUO CANONE
024 Art. 13, Tab. B, D.P.R. 642/72 TUTELA DEI MINORI E DEGLI INTERDETTI
025 Art. 13, Tab. B, D.P.R. 642/72 ATTI E DOCUMENTI PER ADOZIONE, AFFIDAMENTO E ASSISTENZA MINORI
026 Art. 13/BIS, Tab. B, D.P.R. 642/72 CONTRASSEGNO INVALIDI, RILASCIATO AI SENSI DELL’ART. 381 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
027 Art. 14, Tab. B, D.P.R. 642/72 DOMANDE PER OTTENERE CERTIFICATI ED ALTRI ATTI E DOCUMENTI ESENTI DA IMPOSTA DI BOLLO
028 Art. 14, Tab. B, D.P.R. 642/72 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELLE CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 4 DELLA LEGGE 4.1.1968, N. 15 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
029 Art. 15, Tab. B, D.P.R. 642/72 BOLLETTE ED ALTRI DOCUMENTI DOGANALI DI OGNI SPECIE
030 Art. 16, Tab. B , D.P.R. 642/72 ATTI POSTI IN ESSERE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CHE VENGANO TRA LORO SCAMBIATI * ORA ABROGATO ART. 10 c.17 D.Lgs. 30/2007
031 Art. 18, Tab. B, D.P.R. 642/72 CARTE DI IDENTITÀ E DOCUMENTI EQUIPOLLENTI
032 Art. 21/BIS, Tab. B, D.P.R. 642/72 ATTI COMUNITARI E NAZIONALI AL SETTORE AGRICOLO, CALAMITÀ NATURALI
033 Art. 22, Tab. B, D.P.R. 642/72 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ, CALCOLO INDENNIZZO
034 Art. 24, Tab. B, D.P.R. 642/72 BIGLIETTI ED ABBONAMENTI PER TRASPORTO DI PERSONE
035 Art. 25, Tab. B, D.P.R. 642/72 CONTRATTI DI LAVORO E IMPIEGO SIA INDIVIDUALI CHE COLLETTIVI; LOCAZIONE FONDI RUSTICI; LIBRETTO COLONICI
036 Art. 27/BIS, Tab. B, D.P.R. 642/72 ATTI, DOCUMENTI, ISTANZE ALLE O.N.L.U.S. (ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO), CONTRATTI E COPIE DICHIARATI CONFORMI
037 Art. 6, D.M. 18.10.78 RILASCIO LIBRETTO INTERNAZIONALE DI FAMIGLIA
038 D.P.R. 1124/65 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO D’INDENNITÀ E RENDITE INAIL
039 Art. 79, D.P.R. 285/90 DOCUMENTI ATTESTANTI LA VOLONTÀ DI ESSERE CREMATO
040 Art. 16, D.P.R. 601/73 FINANZIAMENTI PER MIGLIORAMENTO DELL’AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, ECC…
041 Art. 34, D.P.R. 601/73
Art. 36, c. 3 L. 900/69
abrogato
ASSICURAZIONI – RISARCIMENTI – RENDITA VITALIZIA
042 Art. 126, D.P.R. 915/78 CERTIFICATI DA PRODURRE NELL’AMBITO DI PROCEDIMENTI RELATIVI A PENSIONI DI GUERRA
043 Art. 12, LEGGE 112/35 RILASCIO LIBRETTO DI LAVORO E RELATIVA CERTIFICAZIONE
044 LEGGE 118/71 INVALIDITÀ CIVILE ED ACCOMPAGNAMENTO
045 Art. 3, LEGGE 127/97 CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
046 Art. 7 bis, LEGGE 17/1984 RISARCIMENTO DANNI AGRICOLI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI, BENEFICI CEE E CONTRIBUTI AIMA
047 Art. 8, LEGGE 266/91 ATTI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
048 Art. 1, LEGGE 370/88 PARTECIPAZIONE A PUBBLICI CONCORSI E GRADUATORIE
049 Art. 7, LEGGE 405/90 DUPLICATI DI ATTI E DOCUMENTI SMARRITI
050 LEGGE 427/93 COOPERATIVE EDILIZIE
051 Art. 10, LEGGE 533/73 DOCUMENTI PER CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO O RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO
052 Art. 16, LEGGE 537/73 VARIAZIONE TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA
053 Art. 19, LEGGE 74/87 SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
054 Art. 18, D.P.R. 115/02 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA NEI PROCESSI PENALI (es. PROCURA AVVOCATI)
055 Art. 5 DPR 54/2002 CERTIFICATI RILASCIATI PER OTTENERE IL RILASCIO O IL RINNOVO DELLA CARTA DI SOGGIORNO PER CITTADINI COMUNITARI * ORA ABROGATO ART. 10 c.17 D.Lgs. 30/2007
056 Art. 16, L. 153/75 CONCESSIONE MUTUI AGRICOLI NORMATIVA CEE
057 Art. 34 c. 2, DPR 445/2000 LEGALIZZAZIONE FOTOGRAFIE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI PERSONALI
058 Art. 28 P.6, L. 40/98 RICORSO AVVERSO IL DINIEGO DEL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DALL’ESTERO PER STRANIERI

La presente tabella ha carattere meramente informativo e non ha presunzioni di completezza.

Il richiedente potrà, pertanto, indicare eventuali ulteriori riferimenti normativi che gli consentano di ottenere, comunque, l'esenzione dall'imposta di bollo.

* ORA ABROGATO ART. 10 c.17 D.Lgs. 30/2007

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