01/2022 I SANITARI CHE SVOLGONO INCARICHI PROFESSIONALI NELL'AMBITO DELLA CAMPAGNA VACCINALE DEVONO CONTROLLARE A QUALE ENTE VENGONO VERSATI I CONTRIBUTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO


Graziella Reposi

Contributi dovuti all’ENPAM versati per errore ad altri enti

Gli specializzandi ed i giovani neolaureati che lo scorso anno ed anche nel 2022 hanno ricevuto un incarico nell’ambito dell’emergenza Covid dovevano dichiarare all’Enpam entro il 31 luglio (per l’anno 2020), i redditi libero professionali, con il modello D (la scadenza è stata poi rinviata al 15 settembre dal Consiglio di amministrazione dell’Enpam).

Alcune Aziende Sanitarie hanno erroneamente versato alla Gestione Separata INPS i contributi degli specializzandi e medici neoiscritti reclutati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Questi contributi, infatti, essendo riferiti ad attività mediche dovevano invece essere versati all’Enpam e non all’Inps.

In questi casi, ovviamente, il medico non ha alcuna responsabilità per i contributi che sono stati versati dal datore di lavoro ad un ente errato.

Il regolamento del Fondo di Previdenza Generale dell’Enpam, all’art. 34 infatti prevede che il versamento dei contributi effettuato dal committente verso un ente di previdenza cui non è dovuto, abbia effetto liberatorio nei confronti dell’iscritto.

 

OBBLIGO DI VERSAMENTO ALL’ENPAM

È indubbio che questi redditi vanno dichiarati all’Enpam, anche se erroneamente è stata applicata la trattenuta in favore della Gestione Separata Inps, versandola poi  alla stessa.

Il modello D, per la denuncia all’ENPAM dei redditi libero professionali quindi va comunque compilato entro il 31 luglio nell’area riservata del sito Enpam.

Il conseguente pagamento alla Quota B è non solo obbligatorio, ma anche vantaggioso, perché dà accesso alle prestazioni riservate ai contribuenti di Quota B. Come ad esempio il bonus bebè raddoppiato oppure le altre misure varate dall’Enpam durante la pandemia, riservate esclusivamente ai liberi professionisti che pagano la Quota B, come il sussidio per chi è stato contagiato dal Covid.

È molto importante che i medici controllino il cedolino dello stipendio al fine di verificare l’applicazione di trattenute previdenziali indebite in favore della Gestione Separata Inps sui compensi relativi all’incarico di collaborazione, onde segnalare al più presto l’errore ai propri datori di lavoro affinché regolarizzino la situazione.

Nel caso in cui le Aziende Sanitarie non potessero risolvere il problema in tempo utile, l’Enpam pubblicherà nell’area riservata un modulo che permetterà agli interessati di chiedere la sospensione dei contributi di Quota B (che altrimenti si dovrebbero pagare entro il 31 ottobre).

PREAVVISO DELL’ENPAM

Su questo problema lo scorso anno, l’Enpam aveva diffuso una circolare rivolta alle varie Aziende sanitarie territoriali. Il documento era stato emanato per evitare eventuali dubbi e imprecisioni sul corretto inquadramento previdenziale, che sarebbero potuti scaturire in una situazione inedita come quella dell’emergenza pandemica e dei relativi nuovi incarichi.

Infatti, lo ricordiamo, i mesi “caldi” del Covid hanno visto un largo impiego nel servizio pubblico di sanitari non strutturati, reclutati con contratti libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa.

Anche per le vaccinazioni successive, i professionisti arruolati nella campagna vaccinale devono fare attenzione su quale Ente saranno versati i loro contributi previdenziali.

Per evitare che i proventi di tali attività dei medici e degli odontoiatri, reclutati con contratti di lavoro autonomo o di collaborazione, gli stessi devono ricordarsi che i contributi derivanti dall’attività libero professionale debbono essere versati all’Enpam Gestione della Quota B e non all’INPS. Chi svolge la libera professione deve, infatti, ogni anno dichiarare i redditi prodotti nell’anno precedente compilando l’apposito Modello D direttamente dalla propria area riservata del sito web dell’Enpam.

Lo stesso vale per i pensionati vaccinatori chiamati direttamente dalle Asl o da altri enti con un contratto di collaborazione o di lavoro autonomo.

Versano all’Inps solo i medici assunti con contratto di lavoro dipendente, anche tramite agenzie di somministrazione nel caso delle assunzioni.

MEDICI SPECIALIZZANDI

Per quanto riguarda i medici specializzandi, i compensi per le vaccinazioni – come per le sostituzioni e le guardie mediche – si cumulano alla borsa di studio, ma hanno un trattamento fiscale e previdenziale diverso.

Infatti le borse di studio degli specializzandi, che non sono redditi imponibili ai fini fiscali, e sono quindi esentasse, sono dal punto di vista previdenziale soggetti alla Gestione Separata Inps, con relativa aliquota del 24 per cento. Dall’altro lato ci sono le collaborazioni coordinate e continuative e gli incarichi di lavoro autonomo, che sono soggetti alla tassazione della Quota B dell’Enpam.

Tale tassazione è molto più vantaggiosa oltre che per le varie indennità elargite dall’ENPAM, anche perchè gli specializzandi al momento della compilazione del Modello D, potranno scegliere se pagare la Quota B intera, con aliquota del 19,50%, oppure ridotta al 9,75%, mentre quella dell’INPS si attesta sul 24%.

Nel periodo scorso è capitato che le Aziende Sanitarie abbiano erroneamente versato alla Gestione Separata Inps i contributi di alcuni specializzandi e medici neoabilitati reclutati con contratti co.co.co, contributi che invece dovevano essere versati all’Enpam e non all’Inps.

È quindi opportuno controllare il proprio cedolino mensile. Chi si dovesse accorgere dell’applicazione di trattenute previdenziali indebite in favore della Gestione Separata Inps sui compensi relativi all’incarico di collaborazione, deve segnalare l’errore all’ASL affinché regolarizzino la situazione.

Sono a disposizione per un eventuale controllo.

 

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