06/2024 DISPOSIZIONI INTEGR. E CORRETTIVE D.LGS.150-10/10/2022 ATTUAZIONE L.134-27/09/2021 RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER EFFICIENZA DEL PROCESSO PENALE NONCHE' IN MATERIA DI GIUSTIZIA RIPARATIVA. DISP. PER CELERE DEFINIZIONE PROC. GIUDIZIARI

DECRETO LEGISLATIVO 19 MARZO 2024, N. 31

Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20‐3‐2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 31 / 19.03.2024 di cui si riporta di seguito la disposizione di maggiore interesse così come illustrata nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Articolo 1 (Modifiche al codice penale in tema di procedibilità d’Ufficio per il reato di lesioni personali (lettera a)).


Con l’articolo 1 vengono apportate modifiche al Codice penale ed in particolare agli articoli 582 e 635, intervenendo sulla materia della procedibilità a querela. In particolare, alla lettera a), all’art. 582 c.p. (reato di lesioni personali) viene eliminato al secondo comma il riferimento alla procedibilità d’ufficio nel caso di concorrenza con l’aggravante di cui all’art. 61, numero 11‐Octies), in ragione dell’inserimento del rinvio all’aggravante di cui al primo periodo del secondo comma dell’art. 583‐quater, recentemente modificato dal decreto‐legge n. 34 del 2023. Tale norma prevede, attualmente, che nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio‐sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni.
L’intervento relativo all’articolo 582, secondo comma c.p. (lettera a) si è reso necessario al fine di rendere più chiare le regole della procedibilità d’ufficio per il delitto di lesioni, quando lo stesso sia compiuto a danno del personale esercente la professione sanitaria sia che si tratti di lesioni lievi sia che si tratti di lesioni gravi o gravissime. A tal fine, da un lato viene soppresso il riferimento all’articolo 61, numero 11‐octies, che continua ad essere applicato ad ogni altro reato diverso dalle lesioni commesse in danno al personale esercente professione sanitaria, dall’altro viene inserito il più opportuno richiamo all’articolo 583‐quater, secondo comma, primo periodo c.p., come modificato dal D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56.

Roma, 27 marzo 2024

Il Presidente
Filippo Anelli

  
Dipartimento per la transizione digitale della Giustizia
l'analisi statistica e le politiche di coesione

Il Capo Dipartimento

 Con nota del 15 dicembre 2023 (prot. 0007358.U) questo Dipartimento ha comunicato che, con la pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia – avvenuta il precedente 5 dicembre 2023 – delle specifiche tecniche adottate dal Direttore generale DGSIA, ha preso avvio il primo popolamento degli albi dei consulenti tecnici d’ufficio, ex art. 13 disp. att. c.p.c., e degli albi dei periti presso il tribunale, ex art. 67 disp. att. c.p.p.

Com’è noto, l’art. 16‐novies, comma 7, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dall’articolo 14, comma 2, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, prevede che i soggetti che alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni sulla tenuta degli albi CTU e periti in modalità informatica che sono già iscritti nei medesimi albi, devono inserire i propri dati, con modalità telematiche in conformità alle specifiche tecniche DGSIA, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle ridette specifiche.
I consulenti tecnici d’ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea a partire dalla data del 4 gennaio 2024, e fino al 4 marzo 2024, sono stati posti in condizione di ripresentare la domanda di iscrizione sul Portale albo CTU periti ed elenco nazionale del Ministero, senza necessità di effettuare un nuovo pagamento del bollo e della
tassa di concessione governativa. 
Con riguardo all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, a decorrere dal 5 marzo 2024 i precedenti albi costituiti in formato analogico saranno sostituiti ad ogni effetto dagli albi telematici e non sarà più possibile avanzare domande di iscrizione, se non durante le finestre temporali stabilite dall’art. 5, comma 5, del d.m. 4 agosto 2023, n. 109 (rispettivamente tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno).
Per gli albi dei periti, invece, occorre registrare che con l’art. 22, comma 5, del decreto‐legge 2 marzo 2024, n 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), entrato in vigore lo scorso 2 marzo e ancora in corso di conversione, per un verso, è stata inserita una nuova categoria professionale di iscrizione all’albo («trascrizione») e, per altro verso, è stato stabilito (introducendo il comma 5‐bis dell’art. 67 disp. att. c.p.p.) che con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuate ulteriori categorie dell’albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria.
Inoltre, il comma 6 del ridetto art. 22 stabilisce che, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 67, comma 5‐bis, disp. att. c.p.p., le ulteriori categorie dell’albo dei periti e i settori di specializzazione di ciascuna categoria sono quelli di cui agli allegati A e B al d.m. 4 agosto 2023, n. 109, ove compatibili.
Infine, il comma 7, dell’art. 22 del d.l. n. 19 del 2024, prevede che, in attuazione delle disposizioni contenute nei commi 5 e 6 del medesimo articolo, con provvedimento del Direttore generale DGSIA sono aggiornate le specifiche tecniche previste dall’articolo 16‐novies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012.
Poiché in data 4 marzo 2024 sono state pubblicate sul sito internet del Ministero della giustizia le specifiche tecniche adottate dal Direttore generale DGSIA, aggiornate alla luce della descritta novella normativa che riguarda l’albo dei periti, da questa data decorrono ulteriori novanta giorni, finalizzati a consentire ai professionisti che non abbiano potuto iscriversi all’albo dei periti nella vigenza della vecchia disciplina, di contribuire al primo popolamento del detto albo.
Sicché, ferma restando la scadenza del termine perentorio del 4 marzo 2024 prevista per l’albo CTU, per l’albo periti va accordato un nuovo termine perentorio di novanta giorni – e quindi fino al 2 giugno 2024 – per consentire ai professionisti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 marzo 2024, di ripresentare la domanda con modalità esclusivamente telematiche.
Al fine di assicurare la corretta implementazione degli albi dei periti ex art. 67 disp. att. c.p.p. istituiti presso ogni tribunale ordinario, si chiede di dare la massima diffusione della presente nota.

Roma, data del protocollo
Il Capo Dipartimento

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