06/2024 LE NOVITA' DEL REGOLAMENTO ENPAM DELLA MEDICINA CONVENZIONATA ED ACCREDITATA
Graziella Reposi
Direttore Editoriale
Con alcune modifiche, appena entrate in vigore, al Regolamento per l’inabilità oltre che per i Medici di Medicina Generale, Continuità Assistenziale, l’ENPAM recentemente ha inserito nel Fondo della Medicina convenzionata e accreditata nel quale erano già presenti i Medici di Medicina Generale e quelli della C.A., anche i Colleghi Medici Fiscali ed i Medici Componenti delle Commissioni Inps per l’accertamento dell’invalidità civile.
Pertanto queste due categorie saranno coperte dall’Ente per l’inabilità temporanea fino al compimento dei 72 anni, così come è stato deciso per gli iscritti della Medicina Generale.
In precedenza questi medici versavano generalmente i contributi alla Quota B, come liberi professionisti, mentre i Medici Fiscali sono stati ammessi al Fondo dei Convenzionati (Gestione MMG) da luglio 2023, ed i Medici delle Commissioni INPS, sono entrati a far parte della Gestione degli Specialisti Esterni a decorrere da aprile 2024.
TUTELE PER LE MALATTIE E GLI INFORTUNI
Per quanto riguarda le tutele per la malattia o gli infortuni, tutte le categorie di cui sopra possono beneficiare della copertura dei primi 30 giorni di assenza dal lavoro garantita dalla polizza sottoscritta da Enpam con la compagnia Cattolica. I primi 30 giorni sono coperti grazie al versamento da parte dell’Azienda Sanitaria dello 0,72% del compenso del professionista.
Dal 31° giorno, scatta la copertura diretta Enpam che tutela gli iscritti con un’indennità giornaliera calcolata sulla base della media dei compensi percepiti dall’iscritto nei tre mesi che precedono il mese in cui è avvenuta la sospensione dell’attività in convenzione per malattia o infortunio.
A tutte le categorie, in ogni caso, spetta un assegno minimo affinché anche i professionisti con redditi bassi abbiano un aiuto concreto.
È approvata un’altra novità che riguarda gli iscritti al Fondo della medicina convenzionata e accreditata, che si aggiunge a quella dell’estensione della tutela della malattia/infortunio sino ai 72 anni.
In caso di inabilità temporanea, i medici convenzionati beneficeranno di un minimo garantito di almeno 33,50 euro al giorno a prescindere dal proprio reddito, assegno rivalutato annualmente.
I predetti benefici deliberati dal Consiglio di amministrazione Enpam hanno appena ricevuto il benestare dei Ministeri vigilanti.
CALCOLO DEL MINIMO GARANTITO
Alla luce delle ultime novità, è possibile fare una breve sintesi sul metodo di calcolo dell’indennità per le differenti categorie professionali citate.
L’Ente, per evitare la possibilità che medici con redditi bassi – vuoi perché in fase di avvio professionale o per altre circostanze – ricevessero un’indennità troppo bassa, ha previsto appunto di garantire un assegno minimo di 33,50 euro al giorno, indicizzato ogni anno del 100% sull’indice Istat.
Questo perché per tutte le categorie è previsto un sistema di calcolo dell’indennità che si basa sul reddito percepito nei periodi precedenti alla malattia dall’iscritto, così come segue:
- Per i medici di medicina generale l’indennità giornaliera viene calcolata sulla base della media dei compensi percepiti nei tre mesi che precedono il mese in cui è avvenuta la sospensione dell’attività in convenzione. Viene quindi corrisposto 1/30 del 62,5 per cento del compenso medio dei tre mesi presi in considerazione.
- Tra gli specialisti esterni, per i medici della branca a visita l’indennità giornaliera è pari a 1/80 del contributo medio annuo relativo al biennio solare precedente l’anno che comprende il periodo di inabilità, mentre per i medici della branca a prestazione l’indennità è 1/55.
- È importante sapere che gli specialisti della branca a prestazione, con il nuovo regolamento, avranno dal 2028 lo stesso coefficiente di calcolo degli specialisti della branca a visita.
- Per gli specialisti ambulatoriali con contratto a tempo indeterminato, i primi sei mesi di assenza dal servizio sono retribuiti dall’Asl. L’indennità Enpam spetta dopo 180 giorni di assenza dal servizio e viene pagata fino a un massimo di 18 mesi: per i primi 90 giorni (dal 181° giorno) l’Enpam garantisce il 50% del compenso (il resto è a carico del Servizio sanitario nazionale); per i successivi 15 mesi l’Enpam corrisponde il 100% del compenso, mentre il Ssn assicura solo la conservazione dell’incarico.
- Agli specialisti ambulatoriali con contratto a tempo determinato, invece, l’indennità è corrisposta al 100% fin dal primo giorno di assenza per un periodo massimo di 6 mesi e il Ssn assicura solo la conservazione dell’incarico per 6 mesi. Con il nuovo regolamento quindi, anche nel caso di redditi particolarmente bassi, che secondo le modalità di calcolo specifiche avrebbero comportato un assegno di inabilità molto limitato, verrà garantito a tutti un importo minimo giornaliero. L’importo minimo sarà rivalutato all’indice dei prezzi Istat ogni anno per essere poi inviato ai Ministeri vigilanti per l’approvazione.
- Per gli iscritti liberi professionisti che versano alla Quota B, (inclusi gli specialisti esterni che non hanno un rapporto di convenzione diretto con il SSN) l’indennità è sempre proporzionale al reddito e nel loro caso anche all’aliquota con la quale versano i contributi.
- Per i liberi professionisti che versano con l’aliquota piena, il sussidio è pari all’80% del reddito dichiarato ai fini della Quota B. Chi versa con l’aliquota ridotta riceve un sussidio rideterminato tenendo conto della percentuale di contribuzione versata. I neoiscritti al Fondo, cioè quelli che versano alla Quota B da meno di tre anni, invece, ricevono un sussidio di 38,90 euro al giorno che spetta dal 61° giorno fino a un massimo continuativo di 365 giorni. L’assegno di inabilità spetta per un periodo massimo di 24 mesi (anche non continuativi nell’arco degli ultimi 48 mesi).
GENITORIALITÀ
In caso di maternità le iscritte delle visite fiscali o quelle delle Commissioni Inps, sono garantite dalle stesse tutele dei medici convenzionati.
L’indennità per la genitorialità, come accade per le libere professioniste, viene pagata a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività professionale.
L’astensione è invece obbligatoria in caso di gravidanza a rischio.
NEONATALITÀ
Anche le indennità di maternità che l’Enpam eroga alle iscritte beneficiano dell’adeguamento al costo della vita.
L’Enpam ha infatti rivalutato tutte le indennità legate alla neonatalità, adeguando le tutele al 100% dell’incremento dei prezzi al consumo calcolato dall’Istat.
CALCOLO DELL’INDENNITÀ DI MATERNITÀ
L’indennità di maternità equivale all’80% del reddito professionale imponibile presso l’Enpam. Quindi il conteggio si fa con il reddito che deriva dall’attività in convenzione o accreditamento con il Ssn o con quello da libera professione. Per queste professioniste è previsto comunque un assegno massimo di 29.571,10 per i 5 mesi coperti, quindi oltre 5.900 euro al mese. L’aumento rispetto al 2023 è di ben 344,5 euro al mese.
Alle professioniste che guadagnano meno, invece, l’Enpam in caso di gravidanza garantisce un’indennità minima di quasi 7.100 euro (1.418 euro al mese per 5 mesi), più alta di circa 235 euro mensili rispetto agli obblighi di legge.
Le tutele per le dottoresse con un reddito più basso di 9.280,21 prevedono il diritto a ricevere altri tre mesi di maternità. Considerando quindi l’indennità minima di legge di 5.914,22 per 5 mesi, tali iscritte possono beneficiare di altri 3.548 euro.
Ricordo che l’indennità è prevista anche in caso di aborto (solo se occorso dopo il terzo mese di gravidanza), e in caso di adozione o affidamento.
È prevista anche la possibilità di coprire, con contribuzione volontaria, i possibili periodi privi di contribuzione per eventuale sospensione dell’attività professionale
LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
Anche i requisiti per il pensionamento sono gli stessi.
Inoltre, esiste la possibilità per le due categorie (con l’aliquota modulare) di aumentare l’assegno di pensione con il versamento di una quota maggiore di contributi.
A differenziare, anche se di poco, le due categorie è il calcolo della pensione.
Per i Medici Fiscali, che sono inseriti nella gestione della medicina generale, il metodo di calcolo sarà quello contributivo indiretto a valorizzazione immediata.
Per i Medici delle Commissioni Inps, inseriti nella gestione degli specialisti esterni, il metodo è quello contributivo.