ENPAM E CORONAVIRUS - TUTTI GLI INTERVENTI DELL'ENPAM E DEL GOVERNO
AGGIORNAMENTO DEL 03.08.2020 Ecco di seguito gli interventi dell'ENPAM In un primo momento l’Ente ha stabilito urgentemente due tipologie di interventi: uno per la quarantena obbligatoria ordinata con atto scritto dall’Autorità Sanitaria e l’altro per la malattia (cioè il contagio da coronavirus). Ha poi aggiunto per i liberi professionisti alcuni tipi di intervento: indennità di 1.000 euro e anticipo della pensione, di cui parlo diffusamente più avanti. Preciso quindi che, AL MOMENTO, l’ENPAM prevede:
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Graziella Reposi |
A questo si aggiunge l’indennizzo dello Stato di 600 euro per i liberi professionisti (VEDERE PIU' AVANTI AGGIORNAMENTO DEL 14.04.2020, AGGIORNAMENTO DEL 24.04.2020, AGGIORNAMENTO DEL 21.05.2020 E AGGIORNAMENTO DEL 10.06.2020) |
I moduli sono: - Bonus ENPAM: la domanda per i liberi professionisti si presenta nell’area riservata dell’ENPAM - Bonus ENPAM+: la domanda per i liberi professionisti pensionati ed i liberi professionisti in ritardo con il pagamento dei contributi si presenta nell'area riservata dell'ENPAM (VEDERE AGGIORNAMENTO DEL 03.08.2020) - Indennizzo statale: la domanda si presenta nell’area riservata dell’ENPAM (Vedere aggiornamento del 10.06/2020) - Liberi professionisti: sussidio sostitutivo del reddito per l’epidemia coronavirus (quarantena) da inviare all’ENPAM tramite l’Ordine che esprimerà parere motivato - Liberi professionisti: domanda di sospensione rata mutui per l’epidemia coronavirus da inviare direttamente all’ENPAM - Convenzionati: domanda per l’indennità di quarantena da inviare direttamente all’ENPAM Oltre alle citate domande sono a disposizione le richieste per la malattia (in caso di contagio) dei liberi professionisti e dei convenzionati |
Per tutte queste agevolazioni sono previste dall’Ente particolari requisiti e procedure che riporto più avanti, fra cui dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 rilasciate dagli interessati.
PREVIDENZE PER I LIBERI PROFESSIONISTI |
QUARANTENA OBBLIGATORIA PER I LIBERI PROFESSIONISTI
Per i medici e gli odontoiatri che svolgono esclusivamente la libera professione costretti ad interrompere l’attività a causa di quarantena ordinata dall’Autorità Sanitaria territorialmente competente con documento scritto, l’ENPAM conferma un contributo sostitutivo del reddito di 82,78 euro al giorno (circa 2.400 euro al mese).
L’ENPAM, quindi, oltre ai moduli già esistenti da tempo per la categoria dei liberi professionisti per le previdenze di malattia o di infortunio, ha predisposto i moduli per la sospensione dell’attività dovuta alla quarantena ordinata con atto scritto dall’Autorità Sanitaria.
Tenuto conto che le domande per la “Quarantena obbligatoria” per i liberi professionisti dovranno essere inoltrate all’Ente da parte dell’Ordine che deve esprimere il proprio parere al riguardo, sto cercando di acquisire alcune delucidazioni dall’Ente anche tramite il loro sito che viene aggiornato costantemente. Sarà mia cura pubblicare sul nostro sito, compatibilmente con la situazione emergenziale, tutte le novità quando saranno forniti all’Ordine da parte dell’Ente i necessari chiarimenti. È consigliato comunque telefonarmi prima di inviare le domande, sempre fermo restando il grave momento esistente, al fine di evitare, come già alcuni Colleghi hanno fatto, di utilizzare una modulistica errata e conoscere quale strada intraprendere a seconda del tipo di attività professionale e della tipologia del problema (malattia, quarantena, ecc.).
Il contributo, che rientrerà nelle tutele dell’ENPAM relative alle calamità naturali, potrà essere richiesto con l’apposito modulo pubblicato sul sito dell’ENPAM.
Ricordo che il DPR 445/28.12.2000, prevede che il sottoscrittore delle autocertificazioni sotto la propria personale responsabilità (art. 76 T.U. – DPR 28 dicembre 2000 n. 445) deve essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni.
La domanda compilata obbligatoriamente in tutte le sue parti e corredata della necessaria documentazione (copia del documento dell’Autorità Sanitaria e della carta d’identità), dovrà essere inoltrata all’Ordine esclusivamente via mail:
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L’Ordine dovrà esprimere al riguardo il proprio parere autonomo e circostanziato basato sugli elementi di conoscenza diretta del caso, inviando il tutto all'ENPAM.
Sottolineo che, l’ENPAM non ha però, AD OGGI, fornito le indicazioni relative ad eventuali altre previdenze previste per i casi di quarantena non documentata.
INABILITÀ TEMPORANEA PER I LIBERI PROFESSIONISTI
L’inabilità temporanea dei liberi professionisti contribuenti Quota “B” è una prestazione economica che spetta al libero professionista in condizioni di inabilità assoluta e temporanea dovuta ad infortunio o malattia (compreso la patologia da Coronavirus).
L’indennità decorre dal 31° giorno dalla data dell’inizio della malattia o infortunio per un periodo massimo di 24 mesi (anche non continuativi nell’arco degli ultimi 48 mesi).
L’indennità spetta a coloro che:
- hanno tre anni solari (1°gennaio-31 dicembre) di iscrizione e contribuzione alla Gestione Quota B del Fondo di Previdenza Generale, di cui uno che precede la malattia o l’infortunio;
- sono in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi al Fondo di Previdenza Generale;
- sono diventati inabili in modo temporaneo e assoluto a causa di una malattia o di un infortunio per un periodo superiore a 30 giorni continuativi;
- hanno sospeso tutte le attività professionali (come liberi professionisti, convenzionati, dipendenti);
- non hanno compiuto 68 anni di età;
- non sono pensionati della Gestione Quota B;
- non hanno presentato domanda di pensione per inabilità assoluta e permanente;
- non hanno diritto per lo stesso periodo all’indennità di maternità secondo il D.Lgs 151/2001;
- non hanno diritto per lo stesso periodo all’indennità di gravidanza a rischio.
La domanda deve essere inviata decorsi 30 giorni dal primo giorno e non oltre 60 giorni dall’insorgenza della malattia o dal verificarsi dell’infortunio, a condizione che persista lo stato di inabilità.
In caso di presentazione della domanda dopo il 60° giorno l’indennità decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.
È necessario allegare copia di un documento d’identità ed un certificato medico in originale rilasciato dal S.S.N. con:
- data di insorgenza della malattia;
- diagnosi;
- prognosi con l’indicazione dei giorni.
Il tutto andrà inviato dal diretto interessato per raccomandata a.r., trattenendone copia, a ENPAM - Servizio Prestazioni - Ufficio Inabilità Temporanea Quota B - P.zza Vittorio Emanuele II n. 78 – 00185 ROMA.
Se l’inabilità prosegue oltre i giorni indicati, il certificato medico deve essere inviato entro 15 giorni dalla data di scadenza della prognosi precedente. Se non viene rispettato questo termine l’indennità spetta dopo un nuovo periodo di carenza di 30 giorni.
Se la malattia supera 180 giorni l’ENPAM, tramite la Commissione Medica Provinciale ENPAM, dispone dei controlli per verificare che il medico o l’odontoiatra sia effettivamente inabile. Se il professionista ha ripreso l’attività, l’ENPAM recupera le somme non dovute.
Se l’attività professionale fosse sospesa per malattia per più di 6 mesi continuativi la domanda di indennità di invalidità temporanea esonera dal pagamento del contributo per la Quota A (Fondo di Previdenza Generale).
BONUS DI 1.000,00 EURO DALL’ENPAM AI LIBERI PROFESSIONISTI
(VEDERE DI SEGUITO L'AGGIORNAMENTO DEL 30.04.2020, DEL 25.06.2020 E DEL 03.08.2020 SUL BONUS ENPAM+)
L’ENPAM sta versando – con propri fondi – un’indennità a tutti i medici e odontoiatri che svolgono libera professione e che hanno avuto un calo del reddito importante a causa del Covid-19.
Riporto più avanti le norme rivedute e corrette alla luce delle nuove decisioni ENPAM circa il BONUS ENPAM+
Aventi diritto
Può chiedere l’indennizzo l’iscritto:
- che ha registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oppure nel minor lasso di tempo che intercorre tra il 21 febbraio e la data della domanda, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% (un terzo) rispetto all’ultimo trimestre 2019;
- che nel 2019 ha versato contributi alla Quota B relativa a redditi libero professionali prodotti nel 2018 (vedi di seguito le novità);
- che è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali obbligatori dovuti all’ENPAM (vedi di seguito le novità).
E' possibile calcolare il calo del proprio fatturato al momento della domanda facendo un rapporto rispetto al numero di giorni che sono trascorsi dal 21 febbraio 2020.
Chi paga la Quota B a rate è considerato in regola se risultano pagate le rate scadute prima della sospensione dei contributi decisa a causa dell’emergenza Covid-19.
Entità del bonus e durata
Per gli iscritti che hanno versato, nell’anno 2019 (redditi 2018), il contributo di “Quota B” sulla base dell’aliquota intera, l’indennizzo sarà di 1.000,00 euro mensili.
Per coloro che hanno versato il contributo con l’aliquota ridotta, l’importo dell’indennizzo sarà calcolato tenendo conto del rapporto tra l’aliquota ridotta e l’aliquota contributiva intera vigente nello stesso anno.
Coloro che pagano l’aliquota intera sulla Quota B quindi riceveranno l’importo intero di 1.000 euro mentre quanti versano l’aliquota dimezzata riceveranno il 50%. Tale sussidio sarà riconosciuto in proporzione anche a chi versa il contributo ridotto del 2% (ospedalieri con attività intramoenia e coloro che frequentano il corso triennale di MMG).
Se la domanda è presentata per un periodo inferiore ai tre mesi (es. dal 21 febbraio al 4 aprile) l’indennità sarà riproporzionata per coprire il periodo che va dal 21 febbraio alla data di presentazione della domanda.
L’indennizzo, che dovrebbe essere esentasse (ma sarà il Governo a decidere), sarà erogato per il periodo autocertificato e, comunque, per un massimo di tre mesi.
Se la richiesta è presentata per un periodo inferiore ai tre mesi (es. dal 21 febbraio al 4 aprile), per continuare a riceverlo è necessario presentare una nuova domanda per autocertificare la riduzione del reddito nel periodo successivo.
Infatti l’ENPAM pagherà il bonus dal 21 febbraio fino al giorno in cui si fa domanda. Per ricevere il pagamento dell’eventuale periodo successivo, occorrerà presentare una nuova domanda.
Incompatibilità/Cumulabilità
IL BONUS SARA' RICONOSCIUTO SOLO PER I PERIODI NEI QUALI L'ISCRITTO NON HA FRUITO:
- del sussidio riconosciuto per la quarantena ai sensi dell’art. 5 “Interventi aggiuntivi per calamità naturali”, comma 4, del Regolamento delle prestazioni assistenziali aggiuntive del Fondo della Libera Professione – “Quota B” del Fondo Generale;
- dell’indennità per malattia o infortunio prevista dal Regolamento a tutela dell’inabilità temporanea a favore degli iscritti alla “Quota B” del Fondo di previdenza generale.
Il bonus è, invece, cumulabile con le eventuali ulteriori previdenze fruite dall’iscritto ai sensi dell’art. 44 del D.L. n. 18/2020 e s.m. (Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus – VEDERE PIU’ AVANTI GLI AGGIORNAMENTI DEL 14.04.2020, DEL 24.04.2020 E DEL 10.06.2020 SULL'INDENNIZZO DELLO STATO).
Presentazione della domanda
La prima decisione per il BONUS normale è stata deliberata dal Consiglio di amministrazione dell’ENPAM il 26 marzo 2020 ed i Ministeri in questi giorni hanno dato il proprio benestare. La seconda decisione PER IL BONUS ENPAM+ è stata approvata il 23 aprile 2020 e dovrà ancora essere ratificata dai Ministeri. AL MOMENTO NON ESISTE ALCUNA SCADENZA PER TALE DOMANDA.
Il modulo di autocertificazione per il BONUS normale è già presente nel sito ENPAM nell’Area Riservata di ciascun iscritto e potrà essere spedito esclusivamente dalla stessa area all’Ente. Una volta entrati nell'Area Riservata, cliccare su "Domande e dichiarazioni online" e poi su "Richiesta Bonus Enpam Covid-19". Non sarà assolutamente rilevante l’ordine cronologico di arrivo delle domande in quanto l’ENPAM verserà l’indennità a tutti gli iscritti in possesso dei requisiti.
La stessa non dovrà essere presentata all’Ordine in quanto non è soggetta al parere dell’Ordine, ma dovrà essere inviata all’ENPAM sempre dall’area riservata con copia di un documento d’identità.
Chi non è iscritto all’Area Riservata del sito ENPAM (https://www.enpam.it/) può intanto iniziare la registrazione che richiede un certo lasso di tempo.
BONUS ENPAM+ (AGGIORNAMENTO DEL 30.04.2020, DEL 25.06.2020 E DEL 03.08.2020)
Il Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM in data 23 aprile 2020 ha deliberato un'ulteriore previdenza indirizzata a tutti i medici e gli odontoiatri, rimasti esclusi dalla prima misura adottata riguardante il bonus di 1.000 euro, che sarà però operativa quando i Ministeri vigilanti avranno espresso la loro approvazione.
I Ministeri vigilanti in questi giorni hanno dato il proprio benestare e dal 25 giugno l'ENPAM, ottenuta tale ratifica, ha inserito nell'Area Riservata agli iscritti il nuovo modulo per la domanda riferita al Bonus ENPAM+ che sarà erogato anch’esso per un massimo di tre mesi.
L’ordine cronologico di presentazione delle domande non avrà rilevanza perché l’Ente liquiderà il beneficio a tutti gli aventi diritto.
Tale beneficio è stato esteso a coloro che nella prima decisione dell'Ente, erano stati esclusi:
- gli iscritti liberi professionisti in ritardo con il pagamento dei contributi all'Ente che non hanno pagato tutti i contributi previdenziali ma che si attivano per regolarizzare le morosità o che iniziano un piano di rientro;
- i pensionati che ancora esercitano la libera professione, versando quindi il contributo della Quota B. In questo caso è previsto un limite di reddito complessivo (75mila euro annui) e il bonus mensile sarà metà di quello spettante ai contribuenti non pensionati;
- coloro che hanno iniziato l’attività libero professionale nel 2019 e che dunque dichiareranno il relativo reddito di Quota B nel 2020, nonché a chi aveva ripreso l'attività nel 2019, se l'anno precedente l'aveva sospesa a causa di una gravidanza, di una malattia o di un infortunio.
In ogni caso per tutti vale il requisito generale di aver registrato un calo del fatturato superiore al 33% (un terzo) rispetto all'ultimo trimestre dello scorso anno.
Aventi diritto al Bonus ENPAM+
Potranno fare richiesta i pensionati contribuenti della Quota B che:
- hanno registrato hanno registrato un calo del fatturato (-33%);
- sono in regola con il versamento dei contributi;
- hanno avuto nel 2018 un reddito complessivo (pensione + reddito professionale + altri redditi, al lordo delle deduzioni) non superiore a 75mila euro;
- per coloro che hanno ottenuto la pensione nel corso del 2019 l’importo del Bonus sarà proporzionale all’aliquota contributiva sui redditi prodotti nello stesso anno.
(La scelta dell'aliquota intera o ridotta al 50% andrà indicata sul modulo di domanda del Bonus ENPAM+). -
l'importo del Bonus ENPAM+ sarà proporzionale all'aliquota contributiva versata sul reddito libero professionale del 2018:
- 500 euro mensili (aliquota intera);
- 250 euro mensili (aliquota ridotta al 50%).
Potranno fare richiesta i liberi professionisti diventati assoggettati alla Quota B dal 2019 che:
- hanno avuto nel 2019 un reddito imponibile presso la Gestione Quota B superiore al limite già coperto dalla Quota A (tale reddito andrà poi dichiarato nel Modello D 2020)
- hanno registrato un calo del fatturato (un terzo);
- sono in regola con il versamento dei contributi di Quota A.
Potranno fare richiesta i liberi professionisti non in regola con i versamenti relativi al 2018 che:
- vogliono regolarizzare la propria posizione, ma il Bonus potrà essere chiesto dopo la regolarizzazione dei pagamenti;
- avendo saltato la Quota B relativa al reddito 2018 (Modello D 2019), regolarizzano il pagamento prima della presentazione della domanda per il Bonus ENPAM+;
- sono in regola con il pagamento delle rate;
- pur avendo ricevuto uno (o più) provvedimenti per il pagamento delle morosità, non sono tuttora in regola con i versamenti, purché paghino prima di presentare la domanda del Bonus ENPAM+;
- pur non essendo in regola con i contributi per un'annualità, regolarizzano il debito prima della richiesta;
- avendo già segnalato per iscritto all’Ente di non essere in regola con i pagamenti per più anni e non avendo ancora ricevuto il provvedimento di regolarizzazione, possono chiedere ora all'ENPAM di saldare il loro debito e potranno quindi presentare la domanda per il Bonus ENPAM+ solo dopo aver pagato almeno la prima rata del suddetto provvedimento;
- essendo evasori per tutti gli anni in cui non hanno presentato la dichiarazione reddituale corretta, lo segnalino per iscritto all'ENPAM.
Entità del Bonus ENPAM+
Per gli iscritti che nel 2020 (redditi 2019), verseranno i contributi di Quota B sulla base dell'aliquota intera, l'indennizzo sarà di 1.000 euro mensili.
Per coloro che verseranno il contributo con l'aliquota ridotta, l'importo dell'indennizzo sarà rideterminato tenendo conto del rapporto fra l'aliquota ridotta e l'aliquota contributiva ordinaria in vigore nello stesso anno.
E’ ORA POSSIBILE FARE DOMANDA PER IL BONUS ENPAM+ (aggiornamento del 03.08.2020)
Tutti coloro che non erano stati inclusi nel novero di coloro che potevano ottenere il Bonus ENPAM di 1.000,00 euro per il Covid-19, possono ora presentare richiesta del nuovo Bonus ENPAM +, ovviamente previo controllo del possesso dei requisiti previsti per quest’ultimo.
L’importo di tale indennità è sempre di 1.000 euro per tre mesi per coloro che versano l’aliquota intera alla Quota B. I professionisti che hanno pagato in misura ridotta, invece, riceveranno un importo proporzionato a quanto versato.
DIMINUZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE
Requisito principale per tutte le categorie è il calo del reddito. I professionisti devono autocertificare di aver avuto, a causa della pandemia, una diminuzione del reddito professionale superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019.
REGOLARIZZAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA B
Per ottenere il Bonus ENPAM+ tutti dovranno verificare la regolarità contributiva e, in caso di inadempienze, mettersi in regola. Questa nuova indennità è destinata quindi anche a coloro che non hanno rispettato i termini per i versamenti della Quota B 2019, ma hanno pagato nei primi mesi del 2020.
BONUS ENPAM+ AI PENSIONATI
Mentre è confermato il diniego da parte del Governo ai pensionati per quanto riguarda l’ottenimento dell’indennizzo statale di 600 euro, l’ENPAM erogherà il Bonus+ anche ai pensionati.
Riceveranno il Bonus+ i pensionati che hanno versato all’ENPAM i contributi di Quota B sul reddito professionale prodotto nel 2018. Il sussidio sarà di 500 euro al mese per tre mesi. Chi ha scelto di versare il contributo ridotto prenderà la metà. Per poter presentare la domanda il reddito complessivo del 2018 (comprensivo di tutti gli altri redditi inclusa la pensione) non deve superare i 75mila euro lordi.
PROFESSIONISTI CHE RIPRENDONO L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE NEL 2019
Il Bonus+ sarà erogato anche a coloro che non hanno avuto redditi professionali nel 2018 (Modello D 2019), ma hanno ripreso l’attività nel 2019. Per poter presentare la domanda però devono essere presenti contributi di Quota B sui redditi relativi agli anni 2016 e 2017 (Modelli D 2017, 2018).
Con l’invio della domanda per il Bonus+ gli interessati dovranno presentare il Modello D 2020 entro i termini che verranno decisi dall’ENPAM e che al più presto pubblicherò.
Il reddito libero professionale del 2019 che dichiareranno nel Modello D deve superare gli importi già coperti dalla Quota A: 4.457,73 euro per i professionisti con meno di 40 anni e 8.232,59 euro per gli ultraquarantenni.
LIBERI PROFESSIONISTI DAL 2019
L’ENPAM ha esteso il Bonus+ anche ai medici e agli odontoiatri che sono diventati soggetti alla Quota B nel 2019 e che dichiareranno il reddito professionale per la prima volta con il Modello D 2020.
Per poter avere accesso al Bonus anche in questo caso il reddito del 2019 deve essere superiore al limite già coperto dalla contribuzione di Quota A (4.457,73 euro per i professionisti co meno di 40 anni e 8.232,59 euro per gli ultraquarantenni).
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda per il Bonus ENPAM+ va presentata dall’area riservata del sito dell’ENPAM
Iscrizione nell’Area Riservata
Ricordo che per iscriversi nell’Area Riservata è necessario entrare nel sito dell’ENPAM, nella Home Page, andare sulla striscia in alto a destra e cliccare su Aree Riservate – Iscritti e familiari.
Gli iscritti in attività, i pensionati, i familiari titolari di pensione ENPAM possono registrarsi in qualunque momento al sito della Fondazione per attivare la propria Area Riservata.
La procedura di registrazione tradizionale è stata semplificata e si svolge interamente online.
Registrazione tradizionale
Per registrarsi all'area riservata occorre compilare un apposito modulo online.
Nel modulo occorre inserire il codice fiscale e in automatico escono precompilati:
- i dati personali (nome, cognome, data di nascita);
- nome utente (coinciderà con il codice fiscale).
Successivamente occorre inserire:
- numero di cellulare;
- un indirizzo pec (se in possesso);
- un indirizzo email;
- domanda segreta e risposta segreta.
A questo punto si riceve subito per email la prima metà della password di accesso.
Seconda parte della password
La seconda metà della password verrà inviata per pec o per email.
Se l'indirizzo pec o email erano già presenti negli archivi ENPAM la seconda metà della password verrà inviata direttamente senza ulteriori formalità.
Se invece non corrispondono agli indirizzi in possesso dell’Ente, perverrà un’email in cui verrà chiesto di inviare la scansione di un documento d’identità. Dopo aver inviato il documento perverrà sempre con email la seconda metà della password.
Una volta ricevuta la seconda metà della password è possibile accedere all’area riservata direttamente.
PER I LIBERI PROFESSIONISTI SARÀ POSSIBILE CHIEDERE UN ANTICIPO SULLA PENSIONE ALL'ENPAM
Nel pomeriggio di giovedì 26 marzo il Comitato Direttivo d’emergenza dell’ENPAM ha deliberato un’ulteriore aiuto PER I LIBERI PROFESSIONISTI, IN QUESTO CASO PER COLORO CHE ESERCITANO ESCLUSIVAMENTE LA LIBERA PROFESSIONE.
Gli iscritti che svolgono esclusivamente attività libero professionale, in aggiunta all’indennità di mille euro, potranno chiedere all’ENPAM un anticipo sulla pensione maturata sulla Gestione “Quota B”.
Questo ulteriore intervento dell’ENPAM è stato deciso per dare la possibilità all’iscritto di valutare quanto ricevere come acconto della futura pensione sulla Quota B in base alle proprie necessità. L’importo massimo che si potrà chiedere sarà una quota pari al 15% della pensione annua che spetterebbe all’iscritto, calcolata al momento in cui viene presentata la domanda.
Tale erogazione permetterà all’iscritto di ottenere un acconto sulla pensione già maturata, e non una restituzione parziale dei contributi versati: questo sistema permetterà al momento dell’effettivo pensionamento di ottenere un calcolo più vantaggioso del rimanente assegno previdenziale.
Requisiti per ottenere tale agevolazione
L’iscritto dovrà possedere l’anzianità contributiva minima per il pensionamento, cioè almeno 15 anni di versamenti. Inoltre:
- dovrà esercitare esclusivamente la libera professione e non ricevere alcun altro tipo di pensione, né dall’ENPAM, né da altri enti previdenziali;
- dovrà autocertificare di aver avuto nel trimestre precedente all’invio della domanda, e comunque a decorrere dal 21 febbraio 2020, una diminuzione del 33 % del fatturato rispetto all’ultimo trimestre del 2019;
- dovrà essere in regola con il versamento dei contributi all’ENPAM;
- nel 2019 deve aver versato i contributi della Quota B relativamente ai redditi prodotti l’anno precedente (2018).
Termine per la presentazione delle domande
Il provvedimento dovrà ricevere l’approvazione da parte dei Ministeri vigilanti. LA DOMANDA UNA VOLTA PUBBLICATA SUL SITO ENPAM POTRÀ ESSERE PRESENTATA PROBABILMENTE SINO AL 31 MARZO 2021.
PREVIDENZE PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE, I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA E GLI ODONTOIATRI CONVENZIONATI |
QUARANTENA OBBLIGATORIA PER I CONVENZIONATI
L’ENPAM ha chiesto che il S.S.N. si faccia carico degli oneri di sostituzione o del mancato guadagno di tutti i medici in regime di convenzione (MMG, Pediatri Libera Scelta, C.A., 118, Ambulatoriali), così come accade per i Medici dipendenti che rientrano invece nelle previdenze previste dal contratto di lavoro.
Qualora i medici convenzionati dovessero subire gli oneri di sostituzione o dei mancati guadagni, l’ENPAM ha previsto a loro favore un’indennità giornaliera se costretti alla quarantena obbligatoria con provvedimento scritto dall’Autorità. Per l’entrata in vigore di questa misura, (precedentemente non regolamentata) l’Ente dovrà però attendere il benestare dei Ministeri vigilanti.
Nel frattempo l’Ente ha comunque pubblicato un modulo apposito sul proprio sito, per chiedere l’indennità ENPAM. Il modulo è quindi già disponibile e, a cura dell’interessato, dovrà essere inviato direttamente all’ENPAM all’indirizzo (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ), allegando copia di un documento d’identità e del documento scritto dell’Autorità Sanitaria. La richiesta non necessita del parere dell’Ordine.
Sono disponibile a fornire tutte le spiegazioni per telefono nonché ad inviare il modulo via mail.
L’ENPAM quindi per i convenzionati, oltre ai moduli già esistenti per le previdenze di malattia (anche coronavirus) o di infortunio, ha predisposto i moduli per la sospensione dell’attività dovuta alla quarantena ordinata dall’Autorità Sanitaria, anche per:
- Medici di Assistenza Primaria (MMG);
- Pediatri di Libera Scelta;
- Medici di Continuità Assistenziale (C.A.);
- Medici di Emergenza Territoriale (E.T. 118);
- Medici di Medicina dei Servizi;
- Specialisti Ambulatoriali.
INABILITÀ TEMPORANEA MEDICI MMG, CONTINUITÀ ASSISTENZIALE C.A., MEDICI EMERGENZA TERRITORIALE 118
Quindi le tutele di cui ho parlato circa la quarantena obbligatoria si aggiungono ma non si sovrappongono a quelle previste per malattia (o infortunio) già esistenti, che ora si applicano anche ai medici convenzionati affetti dal Coronavirus.
L’indennità per i Convenzionati MMG, C.A. e E.T. decorre dal primo mese di malattia ed il periodo è coperto dall’Assicurazione Cattolica mentre l’ENPAM subentra per il rimanente periodo (qualora l’evento continuasse oltre il primo mese senza soluzione di continuità).
La denuncia deve essere inviata per raccomandata a.r. o pec (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) (più consigliabile) alla Cattolica entro 10 giorni dall’inizio della malattia, dopo aver completato e firmato tutti i moduli (che potranno essere firmati anche da un congiunto, specificando che il medico è in terapia intensiva o altro) ed allegando copia del documento di identità dell’interessato ed anche del congiunto che firma, dei certificati medici (compresi quelli dei ricoveri) ed i documenti richiesti nell’elenco “Documentazioni da allegare”. Il ritardo nell’invio della denuncia è giustificato dalla gravità dell’emergenza sanitaria. Tali moduli si trovano al seguente link http://www.polizza30giornimedici.it/ e possono comunque anche essere richiesti a me.
ATTENZIONE la Cattolica dal 1° febbraio ha modificato in parte la polizza e la modulistica. Perciò le mie precedenti istruzioni sono al momento da aggiornare.
La chiusura della pratica di malattia per il primo mese deve essere inviata con la documentazione richiesta alla Cattolica entro 15 giorni dal termine dei primi 30 giorni di malattia, oppure del periodo effettivo di malattia compreso nei 30 giorni.
La Cattolica rimborserà esclusivamente la spesa del sostituto per il primo mese di malattia o periodo inferiore per il medico di A.P., e per C.A. e E.T. le competenze di spettanza, non pagate dall'ASL per il periodo di malattia.
Trattandosi di assicurazione, per chiarimenti più approfonditi è possibile telefonare alla Cattolica al numero verde 800-688317 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30 (esclusi i festivi).
La polizza della Cattolica prevede anche la copertura per postumi invalidanti e precisamente:
- Invalidità permanente da malattia
- Invalidità permanente da Infortunio
- Morte da Infortunio
In questi casi malaugurati (dal momento in cui il curante ipotizzasse tale situazione e comunque entro la data di chiusura della pratica con la Cattolica) si dovrà scegliere sul modulo di chiusura (ovviamente sentiti i medici curanti) se barrare le caselle:
con postumi da malattia
oppure
senza postumi.
Superati i primi 30 giorni di malattia senza soluzione di continuità occorre aprire la pratica all’ENPAM (per indennità di invalidità temporanea). Provvederò ad inviare, su richiesta, tutta la modulistica e le istruzioni.
Se l’attività professionale fosse sospesa per malattia per più di 6 mesi continuativi la domanda di indennità di invalidità temporanea esonera dal pagamento del contributo per la Quota A (Fondo di Previdenza Generale).
INABILITÀ TEMPORANEA PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, SPECIALISTI AMBULATORIALI, SPECIALISTI ESTERNI
Ciascuna di queste Categorie ha modalità di richieste specifiche. Sono a disposizione per i vari chiarimenti.
L’ENPAM ha predisposto il seguente schema che riporta l’elenco delle misure previste per dipendenti, medici di medicina generale, di continuità assistenziale, dell’emergenza territoriale, per i pediatri di libera scelta, i liberi professionisti e gli specialisti ambulatoriali.
INDENNIZZO STATALE 600 EURO NUOVA SCADENZA 8 LUGLIO 2020 |
Riporto le normative per l’indennizzo statale di 600 euro, di cui al D.L. “Cura Italia” n. 18/17.03.2020, Decreto Interministeriale 28.03.2020, attuativo dell’art. 4 del D.L. 18/2020 e Decreto Legge “Liquidità” n. 23/08.04.2020 e s.m.
RISPETTO ALLA PRIMA STESURA DELLA NORMA SONO STATE EFFETTUATE DAL GOVERNO IMPORTANTI VARIAZIONI. TRASCRIVO IN ROSSO TUTTI I REQUISITI ANCORA OGGI VALIDI NONCHE’ QUELLI NUOVI.
OCCORRE VERIFICARE PERO’ DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI DALLE NORME CHE SI SONO SUSSEGUITE E, IN CASO POSITIVO, PRESENTARE DOMANDA TRAMITE L’AREA RISERVATA DEL SITO ENPAM DALL’8 GIUGNO ALL’8 LUGLIO.
Riassunto norme precedenti
Con il D.L. “Cura Italia” 18/17.03.2020 ed il successivo Decreto Interministeriale del 28.03.2020, era stato stabilito che i medici e gli odontoiatri potevano chiedere all’Enpam l’indennizzo statale di 600 euro destinato ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati.
La domanda poteva essere presentata a un solo Ente di previdenza obbligatoria. L’indennità era cumulabile con il bonus Enpam di 1000 euro per Covid-19.
L’indennizzo statale non era previsto per i titolari di pensione, ad esclusione di coloro che erano titolari soltanto di una pensione di reversibilità.
All’art. 3 era inoltre previsto:
L’indennità doveva essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
L’istanza, doveva essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e doveva essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:
- di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19,20,21,22,27,28,29,30,38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
- di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
- di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui all’articolo 1, comma 2 lettere a) e b).
- di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a).
All’istanza doveva essere allegata copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
L’importo era di 600 euro (esente fiscalmente). Tale sussidio era previsto solo per il mese di marzo e sarebbe stato pagato secondo l’ordine cronologico delle domande presentate entro il 30 aprile 2020.
Nuove norme
E’ ora possibile presentare tramite l’area riservata dell’Enpam la domanda per ottenere l’indennizzo di 600 euro (esente IRPEF) che il Governo ha previsto per il mese di aprile a favore dei liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private (nel nostro caso Enpam).
TUTTI I MEDICI E GLI ODONTOIATRI CHE HANNO GIÀ BENEFICIATO DEL BONUS PER IL MESE DI MARZO E CHE SONO IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI, NON DOVRANNO PRESENTARE PIÙ UNA NUOVA DOMANDA, MA RICEVERANNO L’INDENNIZZO IN AUTOMATICO DALL’ENPAM.
Invece tutti coloro che, in mancanza dei requisiti richiesti, erano rimasti esclusi dal beneficio dell’indennizzo governativo di marzo dovranno presentare la nuova domanda. Questo significa ad esempio che anche i medici e gli odontoiatri che, oltre che all’Enpam, versano contributi anche ad altri istituti previdenziali, ora potranno presentare domanda per l’indennizzo, a differenza di quanto accaduto a marzo.
La novità riguarda anche coloro che hanno iniziato l’attività professionale medica o odontoiatrica solo di recente: il bonus di aprile potrà infatti essere richiesto anche da chi è iscritto all’Ordine ed all’Enpam entro il 23 febbraio 2020.
CONTINUANO INVECE, AL MOMENTO, AD ESSERE ESCLUSI DALL’INDENNIZZO STATALE DI 600,00 EURO DI APRILE I SOGGETTI ASSUNTI CON UN CONTRATTO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO OPPURE CHE SONO PERCETTORI DI UNA PENSIONE DIRETTA.
Scadenza all’8 luglio 2020
Dall’8 giugno, come dicevo, fino all’8 luglio è possibile fare domanda per l’indennizzo di aprile. Gli iscritti che lo hanno già chiesto a marzo, e sono in possesso dei requisiti previsti, non dovranno rifare domanda perché riceveranno l’indennizzo in automatico.
Possono beneficiare dell’aiuto statale anche i medici e gli odontoiatri iscritti ad altri enti di previdenza obbligatoria oltre all’Enpam (come ad esempio gli specializzandi che sono contemporaneamente iscritti alla Gestione separata INPS). Per poter fare domanda però non devono avere un contratto di lavoro dipendente (subordinato) a tempo indeterminato.
L’indennità è cumulabile con il bonus Enpam per Covid-19, mentre il Decreto Legge ha purtroppo confermato il diniego per tutti coloro che percepiscono una pensione.
Potranno invece presentare domanda, come detto, i soggetti con doppia iscrizione previdenziale, sempre che non siano titolari di un contratto subordinato a tempo indeterminato.
Requisiti
Per l’indennizzo di aprile i Ministeri hanno stabilito che chi fa richiesta deve autocertificare di essere:
- libero professionista;
- non titolare di pensione diretta;
- di rientrare nei limiti di reddito previsti e di aver subito limitazioni dell’attività o riduzioni del reddito;
- di non percepire o aver richiesto prestazioni incompatibili con quest’indennità.
Limiti di reddito validi per gli iscritti all’Enpam fino al 31 dicembre 2018
Occorre aver percepito un reddito professionale (riferito al 2018 e individuato come differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute nell’esercizio dell’attività):
- non superiore a 35.000 euro per gli iscritti che dichiarano di aver subito una limitazione dell’attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati per l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
oppure
- tra 35.000 e 50.000 euro per gli iscritti che dichiarano di aver subito nel primo trimestre 2020 una riduzione del reddito di almeno il 33 per cento rispetto al reddito del primo trimestre 2019;
oppure
- tra 35.000 e 50.000 euro per gli iscritti che hanno chiuso la partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.
Limiti di reddito validi per gli iscritti all’Enpam dall’1 gennaio 2019 e fino al 23 febbraio 2020
Occorre aver percepito un reddito professionale (individuato come differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute nell’esercizio dell’attività):
- non superiore a 35.000 euro per gli iscritti che dichiarano di aver subito una limitazione dell’attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati per l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
oppure
- tra 35.000 e 50.000 euro per gli iscritti che hanno chiuso la partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 o che hanno dovuto ridurre o sospendere l’attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati per l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Calcolo del reddito
Nella domanda non si dovrà indicare alcuna cifra, dunque in molti casi non sarà necessario fare calcoli.
Chi non è sicuro di rientrare sotto la soglia dei 35mila euro o dei 50mila euro annui tenga conto che questi importi si riferiscono all’anno di imposta 2018.
Per quanto riguarda la riduzione del 33% del reddito, i Ministeri hanno specificato che occorre confrontare quanto si è ricavato o percepito come compenso nel primo trimestre 2020, al netto delle spese sostenute nell’esercizio dell’attività, con quanto si è ricavato o percepito nel primo trimestre 2019, sempre al netto delle spese sostenute nell’esercizio dell’attività. Si applica il principio di cassa.
Ogni volta che si parla di reddito complessivo, occorre includere anche gli eventuali canoni di locazione soggetti a cedolare secca.
Incompatibilità
I Ministeri hanno specificato che si deve autocertificare anche di non percepire il reddito di cittadinanza (Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4) o le indennità indicate del Decreto Legge n. 18/2020 (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96).
Quindi NON si può chiedere l’indennizzo statale di 600 euro se si percepiscono:
- il reddito di cittadinanza;
- il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario (articolo19) [riguarda i lavoratori dipendenti];
- il trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria (articolo 20) [riguarda i lavoratori dipendenti];
- il trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno in corso l’assegno di solidarietà (articolo 21) [riguarda i datori di lavoro iscritti al Fondo integrazione salariale Inps];
- il trattamento di Cassa integrazione salariale in deroga (articolo 22) [riguarda i lavoratori dipendenti];
- l’indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti a Gestione separata Inps (articolo 27 D.L. 18/2020 e art. 84 D.L. 34/2020) [quest’indennità in ogni caso non può essere richiesta dagli iscritti all’Enpam];
- l’indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (articolo 28 D.L. 18/2020 e art. 84 D.L. 34/2020) [quest’indennità in ogni caso non può essere richiesta dagli iscritti all’Enpam];
- l’indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 29 D.L. 18/2020 e art. 84 D.L. 34/2020) [riguarda i lavoratori dipendenti];
- indennità lavoratori del settore agricolo (articolo 30 D.L. 18/2020 e art. 84 D.L. 34/2020) [riguarda operai agricoli];
- l’indennità lavoratori dello spettacolo (articolo 38 D.L. 18/2020 e art. 84 D.L. 34/2020);
- l’indennità collaboratori sportivi (articolo 96 D.L. 18/2020 e art. 98 D.L. 34/2020);
- l’indennità per i lavoratori domestici (articolo 85 D.L. 34/2020);
- l’indennità lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (art. 2 D.L. 30.04.2020 e art. 84 D.L. 34/2020);
- l’indennità lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (art. 2 D.L. 30.04.2020 e art. 84 D.L. 34/2020);
- l’indennità lavoratori autonomi, privi di partita Iva, titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 c.c. già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata Inps (art. 2 D.L. 30.04.2020 e art. 84 D.L. 34/2020;
- l’indennità incaricati alle vendite a domicilio (art. 2 D.L. 30.04.2020 e art. 84 D.L. 34/2020);
Importo
Per i nuovi richiedenti il sussidio previsto per il mese di aprile verrà pagato secondo l’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.
IMPORTANTE: IL MINISTERO DEL LAVORO HA PRECISATO CHE CHI AVEVA INIZIATO L’ATTIVITA’ NEL 2019 O NEL 2020 POTEVA COMUNQUE RICEVERE L’INDENNIZZO STATALE, ANCHE SE NEL 2018 NON AVEVA ANCORA UN REDDITO PROFESSIONALE.
Presentazione domanda e scadenza
Per compilare la richiesta anche per i nuovi aventi diritto il termine è fissato all’8 luglio 2020.
La domanda, per i medici in possesso dei requisiti, deve essere inviata dall’area riservata dell’ENPAM. Una volta entrati nell’area, cliccare su Domande e dichiarazioni online e poi su Richiesta indennizzo statale Covid-19.
Nella richiesta occorre indicare:
- il Codice Iban del c/c per l’accredito del bonifico, allegando un file con la copia fronte/retro di un documento d’identità e un altro con la copia del codice fiscale.
Sono disponibile via e-mail o telefonicamente (ESSENDO SOSPESI GLI APPUNTAMENTI IN SEDE) sempre compatibilmente con la situazione esistente, per indirizzare i Colleghi alla corretta apertura delle pratiche.
Graziella Reposi
TERMINI PAGAMENTO CONTRIBUTI ENPAM |
I termini per il pagamento di tutti i contributi previdenziali ENPAM sono stati prorogati, e più precisamente:
QUOTA A FONDO GENERALE
Tipologia contributi |
Nuovi termini scadenza |
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QUOTA B FONDO GENERALE
Tipologia contributi |
Nuovi termini scadenza |
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PROROGHE
- I contributi dovuti per sanzioni o versamenti omessi sono prorogati.
- Possibilità di chiedere la proroga per le rate di riscatti e di ricongiunzioni
- Rinvio anche per il contributo del 2% dovuto da parte delle Società accreditate con il SSN.
- Sospensione delle rate dei mutui.
Alessandria, 03 agosto 2020