Emergenza COVID-19 e riconoscimento attività lavorative ai medici in formazione del corso di medicina generale in Regione Emilia Romagna
Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del S.s.n.
Ufficio 4 – Definizione fabbisogni e percorsi formativi del personale sanitario del S.s.n.
Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma
Si fa riferimento alla nota - inviata per le vie brevi dalla S.V. alla scrivente - indirizzata dalla Sezione Speciale Formazione Regione Emilia Romagna della FIMMG alla S.V. medesima ed ai Presidenti degli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della regione Emilia Romagna relativamente alla posizione assunta dal Consiglio Didattico della Regione Emilia Romagna (CDR) nella riunione del 4 maggio 2020, riguardo al “problema dell’interpretazione del DPCM del 9 marzo 2020 nei suoi risvolti relativi al riconoscimento dell’attività svolta dai MiF in Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale ed USCA, nel monte ore complessivo della Formazione”.
Secondo la FIMMG, il Consiglio Didattico in parola, avrebbe discriminato “talune attività di servizio perché ritenute arbitrariamente non pienamente assimilabili all’attività formativa”, inibendo, di conseguenza, il riconoscimento delle ore svolte dai medici in formazione nelle Continuità Assistenziali (CA), laddove “il rapporto di lavoro fosse stato istituito in data antecedente il 31/01/2020, asserendo che tale attività non possa essere considerata come valida ai fini della quota oraria riferita al CFSMG, perché assunta con intenzioni diverse da quelle del supporto e della lotta all’epidemia COVID-19”.
Al riguardo, si rileva che l’intera produzione normativa emanata in via di urgenza durante la situazione di dichiarata pandemia da Covid-19, richiamata peraltro dalla stessa FIMMG nella lettera riscontrata (DPCM del 9 marzo 2020 n. 14, trasfuso nell’art. 2-quinquies della “Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi», corredato delle relative note, pubblicata su G.U. n. 19 del 15.5.2020), pone limiti temporali all’applicazione delle disposizioni ivi contenute, riferendosi esclusivamente alla “durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, secondo quanto stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
Alla luce di ciò, la quantificazione delle ore di attività di servizio svolte nell’ambito dei settori della medicina generale (in Assistenza Primaria, in Continuità Assistenziale e nelle U.S.C.A.), da computarsi ai fini del monte ore complessivo del corso di formazione specifica in medicina generale, non può che essere ricompresa entro lo spazio temporale che decorre dal 31 gennaio 2020 fino alla fine del dichiarato stato di pandemia, che ad oggi risulta essere stato fissato al 31 luglio 2020.
Solo per completezza di informazione, è appena il caso di soggiungere, infine, che nell’ambito della normativa nazionale di riferimento dei corsi di formazione specifica in medicina generale (d.lgs. n. 368/99 e successive modificazioni ed integrazioni; d.m. 7.3.2006) non risulta essere stata istituzionalizzata la costituzione dei Consigli Didattici Regionali (CDR), che, laddove presenti, costituiscono un organo di raccordo delle figure dei tutori e dei coordinatori, al fine di uniformare e verificare lo svolgimento delle attività didattiche teoriche e pratiche.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Rossana Ugenti
Referente:
Gallucci Anita
Tel. 06 59942459 - Fax 06 59942553
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Roma, 20 maggio 2020