05/2022 LEGGE 12 APRILE 2022 N. 33 RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A DUE CORSI DI ISTRUZIONE SUPERIORE"
VIGENTE AL 13.05.2022
Si segnala per opportuna conoscenza che sulla G.U. n. 98/28.04.2022 è stata pubblicata la legge suindicata.
Tra le disposizioni di maggiore interesse si evidenzia in particolare che l'art. 1 (Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria) prevede che "Ciascun studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale" (comma 1).
Non è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, né allo stesso corso di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale" (comma 2).
"E' altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica" (comma 3).
L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 3 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere" (comma 4).
"Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio" (comma 5).
In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto.
Roma, 29.04.2022
IL PRESIDENTE
Filippo Anelli