05/2023 LEGGE 21.04.2023 N. 46-CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL D.L. 2.03.2023 N. 16 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE TEMPORANEA PER LE PERSONE PROVENIENTI DALL'UCRAINA
COMUNICAZIONE FNOMCEO N. 53
Si segnala per opportuna conoscenza che sulla G.U. n. 99 del 28.04.2023 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui si riporta di seguito la disposizione di maggiore interesse così come illustrata nel dossier dei Servizi e degli Uffici del senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Articolo 2-bis (Proroga del riconoscimento delle qualifiche professionali del personale medico e sanitario ucraino)
L’articolo 2-bis, inserito dalla Camera dei deputati, dispone la proroga al 31 dicembre 2023 delle deroghe previste dalla normativa vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali del personale medico e sanitario ucraino. L’articolo 2-bis dispone la proroga (dal 4 marzo 2023) al 31 dicembre 2023 della norma di deroga introdotta, a far data dal 22 marzo 2022, dall’articolo 34, comma 1, del DL. n. 21/20223 in materia di misure economiche ed umanitarie per la crisi in Ucraina (L. n. 51/2022), che ha consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini. La disposizione ha derogato alla normativa vigente sui riconoscimenti delle qualifiche professionali sanitarie di cui agli articoli 49 e 50 del Regolamento di cui al DPR 31 agosto 1999, n. 394, oltre che alle disposizioni di cui al D.Lgs. 206 del 2007, consentendo ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 di richiedere l'esercizio temporaneo sul territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private. Tale esercizio riguarda una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea, e in particolare dalla direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. I professionisti interessati al reclutamento devono depositare presso la struttura la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario munita di traduzione asseverata presso il tribunale.
Poiché in Ucraina non è prevista l’iscrizione all’albo professionale, la norma in esame si è resa necessaria al fine della verifica dell’effettiva qualifica professionale ad opera delle strutture sanitarie interessate. Si sottolinea che i predetti professionisti devono essere comunque muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati. Al riguardo, si fa riferimento al progetto del Consiglio d’Europa relativo al Passaporto europeo per le qualifiche dei rifugiati (EQPR) che si propone di facilitare il riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati anche in assenza di una documentazione completa. Il citato Passaporto è uno strumento internazionale che consente di valutare i titoli di istruzione e le qualifiche dei rifugiati, ottenuti nel Paese di provenienza, anche in caso di documentazione mancante o insufficiente. Consente l’ammissione ad ulteriori studi nei Paesi di arrivo ed accoglienza, agevolando il processo di integrazione e di occupazione dei beneficiari di asilo politico, protezione internazionale e protezione temporanea. Il passaporto indica anche le esperienze lavorative ed il livello linguistico.
Si ricorda la Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea (nota anche come "Convenzione di Lisbona sul riconoscimento") del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO, adottata a Lisbona nel 1997. Si tratta del principale strumento giuridico per il riconoscimento delle qualifiche nella regione dell'Europa e dell'America settentrionale dell'UNESCO. Essa consente ai titolari di una qualifica di un paese firmatario di accedere alla valutazione delle sue qualifiche in un altro paese firmatario. Si rileva che in Italia l’esercizio della professione medica - e sanitaria più in generale – è praticabile esclusivamente a seguito di abilitazione alla professione stessa, in considerazione della particolare importanza del bene tutelato, cioè la salute dell'individuo; ne consegue pertanto che tale esercizio è consentito solo attraverso l'iscrizione di Albi professionali, secondo procedure stabilite dalla legge. La deroga riguarda il dispositivo dell’articolo 49 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero), il quale disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni e quindi la possibilità per i cittadini stranieri non residenti di esercitare in Italia come lavoratori autonomi o dipendenti delle professioni corrispondenti (nella fattispecie sanitarie) di ottenere tale riconoscimento anche in assenza di un titolo abilitante all’esercizio della professione. In proposito, il successivo articolo 50 del medesimo T.U. specifica quali disposizioni si applicano in particolare agli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo che anche il nominativo del professionista con titolo conseguito all’estero deve risultare negli appositi elenchi di cittadini stranieri che abbiano ottenuto il riconoscimento di titoli abilitanti o per i quali non vi è ancora un ordine o un collegio. Tali elenchi sono tenuti presso il Ministero della salute e vengono aggiornati annualmente.
Tale disposizione prevede la presentazione dell’istanza da parte degli interessati corredata del certificato di iscrizione all’albo professionale del Paese di provenienza, caso non applicabile ai cittadini ucraini, dal momento che è assente l’albo professionale indicato. Dunque, la struttura di riferimento che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla Regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si è proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi di legge. Inoltre, alle Regioni e le Province autonome è attribuito il compito di curare la conservazione della documentazione ricevuta e di istituire un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. Quest’ultimo elenco deve essere successivamente trasmesso ai relativi Ordini professionali.
In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).
IL PRESIDENTE
Filippo Anelli
Roma, 2 maggio 2023