01/2024 Com. 148 - LEGGE 7 DICEMBRE 2023, N. 193 - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI E LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE CHE SONO STATE AFFETTE DA MALATTIE ONCOLOGICHE

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18-12-2023 è stata pubblicata la legge 7 dicembre 2023, n. 193, il cui oggetto e le cui finalità sono definite dal comma 1 dell'articolo 1, mentre il comma 2 definisce il diritto all'oblio oncologico come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né essere oggetto di indagini sulla propria pregressa condizione patologica, nei casi oggetto del medesimo disegno di legge.

In riferimento alla stipulazione o al rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, nonché nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, l'articolo 2 stabilisce l'inammissibilità di richiesta e di acquisizione di informazioni relative allo stato di salute qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta; tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età. È inoltre sancito il divieto di applicare al contraente limiti, costi e oneri aggiuntivi, o trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti, nonché il divieto, per gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina riguardante le adozioni, in particolare prevedendo che le indagini sulla salute degli aspiranti genitori adottivi non possono concernere patologie oncologiche qualora siano trascorsi più di 10 anni dalla fine del relativo trattamento terapeutico, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di 5 anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

L'articolo 4 estende all'accesso alle procedure concorsuali e selettive (sia pubbliche che private), quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o comunque concernenti lo stato di salute dei candidati, il divieto di richiedere informazioni sullo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi sianostati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni dalla data della richiesta; anche in tal caso il termine è ridotto alla metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età (comma 1).

Inoltre, viene rimessa a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro della salute e sentite le organizzazioni di pazienti oncologici, la promozione di specifiche politiche attive. L’articolo 5 reca disposizioni transitorie e finali.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Roma, 22 dicembre 2023

Il Presidente
Filippo Anelli

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