03/2024 D.L. 30.12.2023, N.215 - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI NORMATIVI
Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30.12.2023 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Articolo 3, comma 3 (Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)
L’articolo 3, comma 3, proroga, anche per il 2024, l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.
Nel dettaglio, l'articolo 3, comma 3, modificando il comma 1 dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 119 del 2018, proroga per l’anno 2024 il carattere transitorio del divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell’individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.
La norma si applica ai soggetti tenuti all'invio dei dati, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014 (recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata").
Il comma 3 sopra richiamato elenca i seguenti soggetti: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione di termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a talune spese che danno diritto a deduzioni dal reddito.
Articolo 4, comma 2 (Proroga di termini in materia di incarichi provvisori o di sostituzione conferiti ai laureati in medicina e chirurgia abilitati e ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria)
La disposizione in titolo proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine finale di applicazione di una speciale disciplina transitoria che consente ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale.
Tale disciplina transitoria, in primo luogo, permette ai medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica (presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale.
Nell’ambito del suddetto regime transitorio, per gli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, le ore di attività svolte devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800, l'erogazione della borsa di studio è sospesa.
Quanto agli iscritti ai corsi di formazione specialistica, il periodo di attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
Al riguardo, le norme generali vigenti prevedono che i medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possano assumere incarichi di sostituzione di medici di medicina generale ma non anche incarichi provvisori autonomi.
In secondo luogo, la disciplina transitoria oggetto di proroga consente ai medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria, durante il percorso formativo, l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta. Anche in questo caso, il periodo di attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione, e le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
Articolo 4, comma 4 (Proroga della possibilità di conferimento di alcuni tipi di incarichi a tempo determinato nell'ambito del SSN)
Il comma in titolo consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di utilizzare, anche per l’anno 2024, alcuni strumenti straordinari, previsti nel periodo emergenziale legato al COVID-19 e successivamente prorogati, per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall’ordinamento. Si tratta del conferimento di incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato a medici specializzandi e del conferimento di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari.
In particolare, il comma in esame modifica la lettera a) dell’articolo 1, comma 268, della legge di bilancio 2022.
La disposizione oggetto di novella - ai fini di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, di far fronte alla lunghezza delle liste d’attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale (anche nello svolgimento del servizio durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19) - consentiva che, ancora fino a tutto il biennio 2022-2023, gli enti ed aziende del SSN conferissero incarichi in base ad alcune disposizioni transitorie richiamate, nonché nel rispetto di determinate condizioni.
In virtù della prima modifica introdotta dal comma in esame, il conferimento dei predetti incarichi resta possibile anche nell'anno 2024. In particolare, si consente che gli enti ed aziende succitati continuino in tale anno a conferire incarichi di lavoro autonomo, ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a medici specializzandi iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, nonché, mediante avviso pubblico e selezione per titoli o colloquio orale, ovvero per titoli e colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, oltre che ai medici specializzandi predetti.
Tali facoltà sono esercitabili anche mediante proroga dei rapporti omologhi già in corso (stipulati in base alle suddette norme transitorie), fino ad un termine, in ogni caso, non successivo al 31 dicembre 2024. Le facoltà anzidette sono subordinate al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità.
Articolo 4, comma 5 (Proroga di disposizioni in tema di reclutamento a tempo determinato di personale medico)
Il comma in titolo stabilisce un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2024, delle disposizioni che consentono alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere - in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi - al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali. Viene specificato che la predetta forma di reclutamento deve avvenire, qualora utilizzata, nel rispetto dei vigenti limiti alla spesa per il personale sanitario.
Il comma in esame reca una modifica testuale all’articolo 4, comma 3, del decreto–legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali (anche se privi della specializzazione, come precisa la disposizione in commento).
Per effetto della predetta modifica, le disposizioni di cui all’articolo 2 -bis, comma 3, del decreto-legge 18/2020, richiamate dalla disposizione in oggetto, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024, nel rispetto della normativa vigente in materia di limiti alla spesa il personale sanitario. Il testo previgente della norma novellata prevedeva l’applicabilità delle disposizioni richiamate, in tema di reclutamento a tempo determinato, fino al 31dicembre 2023 e “nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”.
Le disposizioni di cui è stabilita la proroga consentono che alcuni incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa), già previsti dalla disciplina transitoria in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, possano essere attribuiti - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale. Gli incarichi in questione, secondo quanto previsto dalla disciplina transitoria prorogata, devono avere durata non superiore a sei mesi e sono conferibili in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Articolo 4, comma 6 (Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza)
Il comma 6 dell’articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la normativa transitoria che consente il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
La durata di ciascun contratto di lavoro in esame non può essere superiore a sei mesi; i medesimi rapporti di lavoro non possono superare il termine ora oggetto di proroga. Resta fermo che il conferimento degli incarichi in esame è subordinato alla verifica dell’impossibilità di assumere personale (la sussistenza di tale impossibilità deve essere verificata anche rispetto all’ipotesi di ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore).
Il comma 6 specifica che:
- la proroga è prevista nel rispetto dei limiti vigenti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario regionale;
- si applicano (ove ne sussistano i presupposti) le norme sul divieto di cumulo.
Roma, 18 gennaio 2024
IL PRESIDENTE
Filippo Anelli