09/2015 Puntualizziamo alcune norme ECM

Graziella Reposi

Tutti i sanitari esercenti la professione iscritti agli Ordini, sono obbligati all’aggiornamento ECM.

Il fabbisogno base è confermato a 150 crediti nel triennio 2014-2015-2016 (media 50 annui, minimo 25, massimo 75). Sono previste anche per il triennio 2014-2015-2016 le stesse riduzioni introdotte nel triennio 2011-2012-2013. Ogni professionista può rilevare dal sito del Co.Ge.A.P.S. (www.cogeaps.it) il proprio fabbisogno individuale determinato dal Consorzio in base a numerose variabili che ho indicato nel “Vademecum ECM” pubblicato sia sul giornale che, nel mese di luglio (con alcuni aggiornamenti), sul sito dell’Ordine www.ordinemedici.al.it nella Sezione “ECM – Educazione Continua in Medicina”.

I liberi professionisti non sono tenuti al rispetto dei limiti minimi e massimi annuali, ma debbono comunque conseguire i crediti ECM.

 

 

CONSEGUIMENTO DEI CREDITI PER LA DISCIPLINA ESERCITATA

É importante che il professionista comunichi ai Provider, all’atto dell’iscrizione ai Corsi, la disciplina svolta per la quale intende acquisire i crediti: la disciplina non sempre corrisponde alla specializzazione, bensì è riferita all’attività effettivamente esercitata dal professionista. Ad esempio i Medici Competenti, iscrivendosi ad un Corso accreditato per medicina del lavoro, devono segnalare nella disciplina, la voce “medicina del lavoro”, anche se non sono specialisti (vedi i “sanati” di cui all’art. 55 del D.Lgs. 277/91). Qualora indicassero medicina generale oppure un altro tipo di specialità in loro possesso, i crediti non verrebbero correttamente attribuiti per “Medicina del Lavoro”.

 

FORMAZIONE INDIVIDUALE

Oltre alla formazione derivante dagli eventi organizzati dai Provider, esiste la formazione individuale (pubblicazioni, autoformazione, tutoraggio, docenze ecc.) che può essere documentata od autocertificata al Co.Ge.A.P.S. con le modalità riportate nel mio “Vademecum ECM”, utilizzando gli appositi fac-simili pubblicati sul sito del Co.Ge.A.P.S. (www.cogeaps.it) e riportati in calce al “Vademecum” stesso (versione inserita sul sito dell’Ordine).

Le autocertificazioni (ben dettagliate) – da compilare nella propria area riservata del sito Co.Ge.A.P.S. nella Sezione “Dettagli professionista (partecipazioni ECM)” oppure da spedire al Co.Ge.A.P.S. “Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ” accompagnate, qualunque sia la modalità prescelta, da copia di un documento d’identità in formato pdf – sono utilizzabili, tra l’altro, per le seguenti attività:

  • I  medici e odontoiatri liberi professionisti possono ottenere il 10% del proprio fabbisogno annuale individuale riportato nell’area riservata del sito Co.Ge.A.P.S. attraverso autoformazione (studio di riviste scientifiche, lettura libri e monografie, ecc.), anche se non in presenza di test di valutazione; tale autocertificazione comporterà l’attribuzione di 1 credito per ogni ora di formazione (massimo 5 crediti per anno: 15 nel triennio) fino al 10% del fabbisogno individuale del professionista: ad es. obbl. formativo 150 cr. = max 15 cr.; obbl. formativo 105 cr. = max 10,5 cr.
  • Tutti i medici e gli odontoiatri possono acquisire crediti per l’attività di pubblicazione di articoli o libri secondo lo schema che segue:

           - Citazioni su riviste citate nel Citation Index:
              primo nome 3 crediti – altro nome 1.0 credito

           - Pubblicazioni su riviste non citate su C.I. ed atti di congressi nazionali o internazionali:
              Primo nome 1.0 credito – altro 0.5 credito

           - Capitoli di libri e monografie:
              Primo nome 2 crediti – altro nome 1.0 credito.

CREDITI PER TUTORAGGIO

Il tutoraggio pre o post-laurea riconosce 4 crediti/mese (mese = minimo 16 gg anche non continuativi). I crediti acquisiti con il tutoraggio, calcolati insieme ai crediti ottenuti per docenze/pubblicazioni scientifiche/ricerche non possono superare il 60% dell’obbligo triennale individuale.

L’ente presso cui viene svolto il tutoraggio, rilascia la certificazione attestante tutti i dati necessari.

Tale certificazione deve essere depositata presso l’Ordine che provvede sia al rilascio dei crediti che alla comunicazione al Co.Ge.A.P.S., nonché alle Aziende Sanitarie per il pagamento dell’indennità prevista al Tutor.

L’interessato ha anche la possibilità di inserire nella propria posizione riservata del sito Co.Ge.A.P.S. tutti i dati relativi al tutoraggio: è comunque opportuna la segnalazione all’Ordine per i motivi sopra riportati.

 

INSERIMENTO DI ALTRI DATI INDIVIDUALI

È inoltre possibile inserire direttamente sulla propria posizione individuale, con le modalità di cui sopra utilizzando l’apposita modulistica:

  • Crediti ECM individuali per formazione effettuata all’estero e non accreditata in Italia;
  • Crediti ECM mancanti di formazione accreditata non trasmessi dai Provider;
  • Rettifiche per errori/difformità nei dati trasmessi dai Provider relativamente a crediti ECM di eventi accreditati.

 

ESONERI DALL’OBBLIGO FORMATIVO

Il professionista può essere esonerato dall’obbligo formativo nei casi previsti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (pubblicati sul “Vademecum Crediti ECM”).

L’esonero ECM (generalmente per svolgimento di attività accademica) permette di continuare l’attività professionale.

Per registrare gli esoneri in banca dati del Consorzio, è necessario inserire nell’area riservata del Co.Ge.A.P.S. i dati inerenti oppure inviare al Consorzio stesso (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ), il certificato di frequenza del Corso di formazione rilasciato dall’Ente presso cui si è svolto il corso o un’autocertificazione riportante la denominazione del Corso di formazione, provvista di tutti i dati necessari: l’Ente che ha erogato il Corso, data di inizio e data di fine, tipologia del corso frequentato, ecc.

 

ESENZIONI DALL’OBBLIGO FORMATIVO

Le esenzioni, anch’esse previste dalla CNFC, il cui elenco è presente nel “Vademecum”, non consentono la continuazione dell’attività professionale.

Le esenzioni permettono la decurtazione di 4 crediti/mese (per il mese, minimo 16 gg) (aspettative, congedi, ecc.) limitatamente ai mesi in cui si è sospesa l’attività professionale.

I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla CNFC per le catastrofi naturali.

Anche per questi ultimi occorre seguire le modalità sopra indicate per l’inserimento nella banca dati.

Ricordo che tramite l’Ordine è possibile ottenere dal Co.Ge.A.P.S. l’attestazione dei crediti conseguiti nel triennio e, qualora si sia raggiunto l’obbligo formativo, la successiva certificazione degli stessi.

È opportuno, per essere costantemente aggiornati sulle novità ECM, seguire periodicamente la versione del “Vademecum” (che viene costantemente aggiornato) sul sito dell’Ordine.

Sono comunque a disposizione, su appuntamento, per ulteriori delucidazioni.

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