02/2016 Esoneri ed Esenzioni dall'obbligo ECM

Graziella Reposi

ESONERI  

 

L’esonero dall’obbligo ECM è principalmente relativo all’attività di formazione universitaria che il professionista svolge contestualmente all’esercizio della professione; pertanto il professionista è esonerato dall’obbligo formativo ECM per un determinato periodo, ma non gli è preclusa l’attività professionale contemporanea.

 


CONDIZIONI PER L’ESONERO

I sanitari che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base relativi alla categoria di appartenenza, durante l’esercizio dell’attività professionale, sono esonerati dall’obbligo formativo ECM.
Sono considerati corsi di formazione post-base:

  • corso di specializzazione universitaria, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica;
  • corso di formazione specifica in medicina generale, di cui alla Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
  • formazione complementare (es. corsi effettuati ai sensi del DPR “sull’idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza”;
  • corsi di formazione e aggiornamento professionale svolti ai sensi del “ Piano di interventi contro l’AIDS” per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
  • corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;  
  • corsi di formazione manageriale per professionisti sanitari;
  • esercizio dell’attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali previste dell’Accordo Stato – Regioni del 19.04.2012 e dalla Determina della Commissione Naz.le per  la Formazione Continua del 20.06.2012,  limitatamente al periodo definito con Determina della stessa Commissione (ad es. sisma Abruzzo e sisma Reggio Emilia).


Non è possibile inserire ESONERI PER CORSI NON PERTINENTI CON L’ATTIVITA’ SANITARIA ESERCITATA (es. Master in Comunicazione Istituzionale/ Master in Progettazione Sociale e Gestione del territorio, in quanto entrambi trattano argomenti correlati alla professione del sanitario, ma non propriamente inerenti la professione sanitaria).

Eventuali crediti maturati nel periodo di validità dell’esonero, non verranno considerati nel computo del fabbisogno formativo individuale.

I PERIODI DI ESONERO E DI ESENZIONE SONO CUMULABILI MA NON SOVRAPPONIBILI NELL’AMBITO DEL TRIENNIO, AD ECCEZIONE DEGLI ESONERI DEFINITI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE CATASTROFI NATURALI.

La Commissione nazionale per la formazione continua può valutare eventuali posizioni non previste nella Determina 17.07.2013.

 

PERIODO DI ESONERO

La durata dell’esonero per formazione è riferito alla durata legale del corso di formazione universitaria.  
L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese (ad esempio un corso di formazione della durata di un mese e 10 giorni dà diritto all’esonero di 4 crediti ECM).


La tipologie di esoneri sono:
Annuali/Mensili/Annuali Parziali.

Esoneri Annuali

  • Master universitari di durata annuale di primo livello che erogano almeno 60 CFU;
  • Master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni che erogano almeno 60 CFU/anno;
  • Corso di Formazione in Medicina Generale di cui al D.Lgs. 368/17.08.1999;
  • Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;
  • Laurea specialistica;
  • Diploma di specializzazione;
  • Dottorato di ricerca;
  • Corsi di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/92;
  • Corso micologi durata annuale.


Esoneri Durata Annuale Parziale

  • Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dai terremoti dell’Abruzzo;
  • Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dai terremoti dell’Emilia;
  • Corso micologi durata biennale (riduzione del 50% dell’obbligo formativo individuale annuale ECM nel biennio in cui si svolge il Corso).

DURANTE GLI ESONERI PARZIALI È AMMESSO ACQUISIRE CREDITI


Esoneri Mensili

  • Frequenza corsi universitari diversi dalle tipologie elencate: dà diritto all’esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione ha durata superiore a 15 giorni per ciascun mese;
  • Corso di aggiornamento in tematiche AIDS;
  • Militari in missione all’estero.

 

 ESENZIONI


LE ESENZIONI PRECLUDONO LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ SANITARIA E DANNO DIRITTO A RIDUZIONE DELL’OBBLIGO FORMATIVO;
I PERIODI DI ESENZIONE E DI ESONERO SONO CUMULABILI MA NON SOVRAPPONIBILI NELL’AMBITO DEL TRIENNIO, AD ECCEZIONE DEGLI ESONERI DEFINITI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE CATASTROFI NATURALI.


CONDIZIONI PER L’ESENZIONE

Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di:

  • Congedo maternità e paternità
    IL CONGEDO PER MATERNITÀ NON DA’ DIRITTO A CREDITI, MA DÀ DIRITTO ALL’ESENZIONE DALL’OBBLIGO FORMATIVO NELLA MISURA DI 4 CREDITI PER OGNI MESE IN CUI L’ATTIVITÀ LAVORATIVA È SOSPESA;
    AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DELL’ESENZIONE PER MATERNITÀ È NECESSARIO INVIARE ALLA SEGRETERIA CO.GE.A.P.S. AUTOCERTIFICAZIONE IN CUI SONO INDICATE LE DATE DI INIZIO E FINE DEL PERIODO DI ASTENSIONE LAVORATIVA;
    L’ESENZIONE PER MATERNITÀ COMPRENDE TUTTI I RELATIVI PERIODI PREVISTI DALLA LEGGE (GRAVIDANZA A RISCHIO, ASTENSIONE  OBBLIGATORIA, ASTENSIONE FACOLTATIVA).

 Periodi con diritto all’esenzione:

  • Interdizione obbligatoria dal lavoro per gravidanza a rischio
  • Interdizione obbligatoria dal lavoro per condizioni ambientali pregiudizievoli senza possibilità di allontanamento mediante spostamento ad altre mansioni
  • Astensione obbligatoria per maternità (e paternità in determinate situazioni)
  • Congedo parentale
  • Congedo per malattia del figlio
  • Adozione e affidamento preadottivo
  • Adozione internazionale con aspettativa non retribuita per la durata dell’espletamento delle pratiche
  • Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap.
  • Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
  • Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie e/o invalidanti così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
  • Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.

 

È prevista l’esenzione per motivi di salute, nella misura di 4 crediti per ogni mese, solo nei casi di temporanea sospensione dell’attività professionale.

Pertanto per i sanitari affetti da patologie gravi e/o invalidanti iscritti all’Ordine che continuano a svolgere la propria professione, non sono previste esenzioni (salvo valutazione da parte della Commissione Nazionale ECM per “eventuali posizioni non previste”).

Ricordo che un valido contributo per far fronte al debito formativo è dato dalla FAD (Formazione a distanza, modalità mediante la quale è possibile acquisire tutti i crediti previsti per il triennio), fruibile on line tramite la FNOMCeO.

Alcuni di questi corsi fad sono anche fruibili su supporto cartaceo con valutazione dell’apprendimento mediante fax ovvero in fad blended con apprendimento su supporto cartaceo scaricabile dal portale www.fnomceo.it, nonché con la valutazione dell’apprendimento in eventi formativi presso l’Ordine.

 

  • Richiamo alle armi o servizio volontario alla C.R.I.;
  • Aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale;
  • Aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.

 

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua può valutare eventuali posizioni non previste nei punti sopra indicati.


PERIODO DI ESENZIONE

L’unità mese è considerato il periodo di sospensione dell’attività professionale non inferiore a 16 e non superiore a 31 giorni. Ad esempio il sanitario che sospende l’attività professionale per un mese e 10 giorni ha diritto all’esenzione di 4 crediti ECM. Periodi inferiori ai 16 giorni non danno diritto ad alcuna tipologia di esenzione.

L’esenzione, come sopra riportato comporta la sospensione dell’attività lavorativa per il periodo di tempo corrispondente.

 

 ESENZIONI/ESONERI: NORME COMUNI

 ESONERI/ESENZIONI: Diritti che possono essere vantati dal sanitario

I sanitari temporaneamente privi di occupazione, ma aventi titolo ad esercitare la professione, possono usufruire di esoneri ed esenzioni.

Le esenzioni e gli esoneri non assegnano crediti, ma riducono l’obbligo formativo individuale.

EVENTUALI PARTECIPAZIONI AD EVENTI FORMATIVI ATTESTANTI CREDITI ECM NEL PERIODO DI ESONERO TOTALE E/O ESENZIONE VENGONO REGISTRATI NEL DATABASE CO.GE.A.P.S. MA NON RIENTRANO NEL CONTEGGIO AI FINI DEL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO FORMATIVO TRIENNALE, IN QUANTO VENGONO ASSORBITI DAL DIRITTO DI ESONERO/ESENZIONE VANTATO DAL SANITARIO.

EVENTUALI PARTECIPAZIONI ECM REGISTRATE NEL PERIODO DI ESONERO PARZIALE SARANNO CONTEGGIATE AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO TRIENNALE.

 MODALITA' DI REGISTRAZIONE PRESSO IL Co.Ge.A.P.S.

 

MODALITA’ DI REGISTRAZIONE PRESSO IL Co.Ge.A.P.S.

Il percorso per accedere al Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) è:

  • sulla destra della Home page del sito www.Cogeaps.it cliccare su “ACCESSO ANAGRAFE CREDITI ECM”.

Si apre la mascherina per l’accesso all’area riservata.

Se il professionista non è ancora registrato, si clicca in fondo al box “Sei un professionista della salute? Registrati”.

Segliere l’opzione che rispecchia la situazione del professionista: nel nostro caso “iscritto all’Ordine”.

A questo punto, nella schermata che compare, occorre compilare i campi richiesti per registrarsi.

LA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DI ESONERI ED ESENZIONI PUÒ ESSERE EFFETTUATA CON DECORRENZA RETROATTIVA SOLO DALL’ANNO 2011  IN QUANTO LA REGISTRAZIONE RELATIVA AL 2008-2010 NON APPORTA MODIFICHE ALL’OBBLIGO FORMATIVO DEL TRIENNIO 2011-2013 E POTREBBE DIMINUIRE LA RIDUZIONE SPETTANTE AL PROFESSIONISTA IN TALE TRIENNIO, IN QUANTO I CREDITI ACQUISITI IN REGIME DI ESONERO E/O ESENZIONE NON SONO CONTEGGIATI AI FINI DEL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO FORMATIVO INDIVIDUALE TRIENNALE.

OCCORRE CONSERVARE LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL DIRITTO ALL’ESONERO E/O ALL’ESENZIONE DALL’OBBLIGO DELL’ACQUISIZIONE DEI CREDITI ECM.

 

AUTOCERTIFICAZIONI 

 

In calce al “VADEMECUM” del luglio 2015 inserito sul sito DELL’ORDINE, ho pubblicato le diverse tipologie di autocertificazioni predisposte dal Co.Ge.A.P.S. che potranno essere utili agli iscritti per segnalare i dati mancanti nella propria posizione personale. Relativamente all’argomento di cui al presente articolo:

  • Autocertificazione riconoscimento esonero obbligo formativo;
  • Autocertificazione riconoscimento esenzione obbligo formativo.

Inoltre:

  • Autocertificazione riconoscimento crediti per pubblicazioni scientifiche;
  • Autocertificazione riconoscimento crediti formazione estero;
  • Autocertificazione riconoscimento crediti tutoraggio;
  • Autocertificazione riconoscimento crediti autoformazione liberi professionisti;
  • Informativa evento ECM mancante;
  • Elenco da consultare ai fini della compilazione delle suddette autocertificazioni:
    Obiettivi Formativi Nazionali ECM – Tabella A
    Attività Professionista _ Allegato B
    Codici Professione – Allegato C
    Codici Professione/Disciplina – Tabella D
    Paesi Esteri – Tabella E

Tutte le autocertificazioni devono essere il più possibile dettagliate e le varie segnalazioni di cui sopra devono essere accompagnate da copia di un documento d’identità sia che le stesse vengano inserite direttamente on line sul sito del Co.Ge.A.P.S. (www.cogeaps.it) sia che vengano trasmesse all’indirizzo del Co.Ge.A.P.S. (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).

Ricordo che tramite l’Ordine è possibile ottenere dal Co.Ge.A.P.S. la certificazione dei crediti conseguiti nel triennio 2011-2012-2013 con il raggiungimento dell’obbligo formativo.

Inoltre sono disponibile a verificare, in base alla normativa ad oggi predisposta dalla Commissione Naz.le ECM, la posizione personale dell’iscritto.

Tale attività comporta un notevole lasso di tempo in quanto è necessario valutare con attenzione la situazione di ogni singolo iscritto.

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