08/2016 Crediti ECM Triennio 2014-2015-2016

Dati da inserire

Approssimandosi la data del 31 dicembre 2016 in cui terminerà il triennio 2014/2015/2016 è opportuno che ciascun iscritto verifichi la sua posizione nel sistema Co.Ge.A.P.S..

 

Ricordo che tutti i sanitari iscritti agli Ordini, esercenti la professione, sono obbligati all’aggiornamento ECM e che IL CO.GE.A.P.S. VERIFICHERA’ AL TERMINE DEL PERIODO 2014-2015-2016 LA SITUAZIONE DI CIASCUN SANITARIO IN MERITO ALL’ACQUISIZIONE DEI CREDITI ECM.

I liberi professionisti non sono tenuti al rispetto dei limiti minimi e massimi annuali, ma debbono comunque conseguire i crediti ECM previsti dalla loro scheda personale Co.Ge.A.P.S..

Il FABBISOGNO BASE è confermato a 150 crediti nel triennio 2014-2015-2016 (media 50 annui, minimo 25, massimo 75), ma sono previste anche per questo triennio le stesse riduzioni introdotte per il triennio 2011-2012-2013.

Infatti il fabbisogno individuale (nei casi in cui il sanitario nel triennio precedente avesse pienamente ottemperato al debito formativo previsto) è stato automaticamente ridotto dal Consorzio stesso.

CONSIGLIO PERTANTO A TUTTI GLI ISCRITTI DI REGISTRARSI AL CO.GE.A.P.S. (WWW.COGEAPS.IT) VISUALIZZANDO NELLA PROPRIA POSIZIONE RISERVATA il fabbisogno individuale determinato dal Consorzio in base a numerose variabili che ho indicato nel “VADEMECUM ECM” pubblicato sia sul giornale che, nel mese di luglio 2015 (con alcuni successivi aggiornamenti), sul sito dell’Ordine www.ordinemedici.al.it nella Sezione “ECM – Educazione Continua in Medicina”, verificando inoltre i crediti acquisiti,  ed EVENTUALI MANCATE COMUNICAZIONI O ERRORI DA PARTE DEI PROVIDER ORGANIZZATORI DEGLI EVENTI ECM.

E’ POSSIBILE QUINDI, COMUNICARE AL CO.GE.A.P.S. DISCORDANZE, AGGIUNTE O INESATTEZZE RISCONTRATE, con le seguenti procedure:

  • ON LINE OPERANDO NELLA PROPRIA AREA RISERVATA DEL PORTALE DEL CONSORZIO;

 oppure

  •  INVIANDO  VIA E-MAIL AL CONSORZIO  STESSO 

IN AMBEDUE I CASI OCCORRE ALLEGARE LA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE O AUTOCERTIFICAZIONE INERENTE LA PROPRIA POSIZIONE E  COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN PDF.

 

MODALITA' PER L'ACCESSO AL CO.GE.A.P.S.

Sito: www.cogeaps.it
Indirizzo e-mail dedicato: 
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.                              

Telefono 06.36000893
Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Il percorso per accedere è: 

Al centro della Home page del sito www.cogeaps.it  cliccare su “ACCESSO ANAGRAFE CREDITI ECM”. 

Si apre la mascherina per l’accesso all’area riservata. 

Se il professionista non è ancora registrato, si clicca in fondo al box “Sei un professionista della salute? Registrati”. 

Scegliere l’opzione che rispecchia la situazione del professionista: nel nostro caso “Sono iscritto ad un ordine, un collegio o ad un’associazione professionale”.

A questo punto, nella schermata che compare, occorre compilare i campi richiesti per registrarsi.

  

DATI CHE POSSONO ESSERE INSERITI NEL SISTEMA CO.GE.A.P.S. CON RETROATTIVITA' DAL 01.01.2008 

 

 FORMAZIONE INDIVIDUALE

Oltre alla formazione derivante dagli eventi organizzati dai Provider, è possibile effettuare la formazione individuale (pubblicazioni, autoformazione, tutoraggio, docenze ecc.) che può essere documentata od autocertificata al Co.Ge.A.P.S. con le modalità sopra riportate, utilizzando gli appositi fac-simili pubblicati sul sito del Co.Ge.A.P.S. (www.cogeaps.it), riportati inoltre in calce al “VADEMECUM ECM” stesso (versione inserita sul sito dell’Ordine).

Le autocertificazioni (ben dettagliate) – da compilare nella propria area riservata del sito Co.Ge.A.P.S. nella Sezione “Dettagli professionista (partecipazioni ECM)” oppure da spedire al Co.Ge.A.P.S. “Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ” sono utilizzabili, tra l’altro, per le seguenti attività.

 

CREDITI PER AUTOFORMAZIONE

  • I  medici e gli odontoiatri LIBERI PROFESSIONISTI possono ottenere il 10% del proprio fabbisogno individuale (riportato nella scheda personale dell’area riservata del sito Co.Ge.A.P.S.) tramite autoformazione (studio di riviste scientifiche, lettura libri e monografie, ecc.), anche se priva di test di valutazione; tale autocertificazione comporterà l’attribuzione di 1 credito per ogni ora di formazione (massimo 5 crediti per anno: 15 nel triennio) fino – ripeto – al 10% del fabbisogno individuale del professionista: ad es. obbl. formativo 150 cr. = max 15 cr.; obbl. formativo 105 cr. = max 10,5 cr. 

  • TUTTI i medici e gli odontoiatri possono acquisire crediti per l’attività di pubblicazione di articoli o libri secondo lo schema che segue:

        -   Citazioni su riviste citate nel Citation Index:

            primo nome 3 crediti – altro nome 1.0 credito

        -   Pubblicazioni su riviste non citate nel C.I. ed atti di congressi nazionali o nternazionali:

            Primo nome 1.0 credito – altro nome 0.5 credito

       -    Capitoli di libri e monografie:

           Primo nome 2 crediti – altro nome 1.0 credito.

 

CREDITI PER TUTORAGGIO

Il tutoraggio pre o post-laurea riconosce 4 crediti/mese (mese = minimo 16 gg anche non continuativi), con un massimo del 50% dell’obbligo triennale. I crediti acquisiti con il tutoraggio, calcolati invece insieme ai crediti ottenuti per docenze/pubblicazioni scientifiche/ricerche non possono superare il 60% dell’obbligo triennale individuale. 

L’ente presso cui viene svolto il tutoraggio, rilascia la certificazione attestante tutti i dati necessari.

Tale certificazione deve essere depositata presso l’Ordine che provvede, nel caso dei tutoraggi pre abilitazione o per i corsi di medicina generale, sia al rilascio dei crediti nonché all’inserimento nella posizione individuale Co.Ge.A.P.S. di tale attività tutoriale dandone contemporanea comunicazione alle Aziende Sanitarie per il pagamento dell’indennità prevista nei casi della pre-abilitazione.

L’interessato ha anche la possibilità di inserire con le modalità già citate,nella propria posizione riservata del sito Co.Ge.A.P.S., tutti i dati relativi al tutoraggio: è comunque preferibile la segnalazione all’Ordine per i motivi sopra riportati.

 

INSERIMENTO DI ALTRI DATI INDIVIDUALI

È inoltre possibile inserire direttamente nella propria posizione individuale, con le modalità di cui sopra, utilizzando l’apposita modulistica: 

  • Crediti ECM individuali per formazione effettuata all’estero e non accreditata in Italia;
  • Crediti ECM mancanti di formazione accreditata in Italia non trasmessi dai Provider;
  • Rettifiche per errori/difformità nei dati trasmessi sempre dai Provider relativamente a crediti ECM di eventi accreditati.

 

LE AUTOCERTIFICAZIONI

In calce al “VADEMECUM” pubblicato sul sito, come dicevo, ho pubblicato le diverse tipologie di autocertificazioni predisposte dal Co.Ge.A.P.S. che potranno essere utili agli iscritti per segnalare i dati mancanti nella propria posizione personale.  

Le autocertificazioni, complete di tutti i dati richiesti e le varie segnalazioni di cui sopra, devono essere accompagnate da copia di un documento d’identità in PDF sia che le stesse vengano inserite direttamente sul sito del Co.Ge.A.P.S. sia che vengano trasmesse all’indirizzo del Co.Ge.A.P.S.  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

E’ importante sapere che il Co.Ge.A.P.S. registra esclusivamente le predette informazioni o variazioni soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2008 (non è necessario inserire dati o condizioni precedenti), in quanto le stesse delineano la precisa situazione dell'obbligo formativo nel triennio 2011-2013 per il singolo professionista, dato utile alla successiva determinazione con possibile riduzione del fabbisogno individuale per il triennio 2014-2015-2016.

 

 DATI CHE POSSONO ESSERE INSERITI NEL SISTEMA CO.GE.A.P.S. CON RETROATTIVITA' DAL 01.01.2011

 

ESONERI DALL'OBBLIGO FORMATIVO
Il professionista può essere esonerato dall’obbligo formativo nei casi previsti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (pubblicati sul “VADEMECUM ECM”).
 

L’esonero ECM (generalmente per svolgimento di attività accademica) PUÒ ESSERE USUFRUITO ANCHE CONTEMPORANEAMENTE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE.

Per registrare gli esoneri è necessario inserire il dato autocertificato online nell’area riservata del Co.Ge.A.P.S. oppure inviare al Consorzio stesso via mail, il certificato di frequenza del Corso di formazione rilasciato dall’Ente presso cui si è svolto il corso o un’autocertificazione riportante la denominazione del Corso di formazione, provvista di tutte le notizie necessarie: l’Ente che ha erogato il Corso, data di inizio e data di fine, tipologia del corso frequentato, ecc.

 

CONDIZIONI PER L'ESONERO 

Ricordo che sono esonerati dall’obbligo dell’ECM i professionisti chefrequentano, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza.


Esoneri Annuali

  • Master universitari di durata annuale di primo livello che erogano almeno 60 CFU, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST n. 509/03.11.1999 e dal Decreto del MIUR 270/22.10.2004;
  • Master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni che erogano almeno 60 CFU/anno, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST n. 509/03.11.1999 e dal Decreto del MIUR 270/22.10.2004;
  • corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al D.Lgs n. 368/17.08.1999, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
  • corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al D.M. 509/11.12.1998, “Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di Specializzazione in Psicoterapia” di cui all’art. 17 comma 96 della L. 127/15.05.1997;
  • corsi di formazione manageriale, ai sensi dell’art. 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/92;
  • formazione complementare: ad es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al DPR n. 270/28.07.2000 “Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale”;
  • corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla L. 135/05.06.1990, per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
  • corso micologi durata annuale;
  • laurea specialistica;
  • diploma di specializzazione;
  • dottorato di ricerca;

Esoneri Durata Annuale Parziale

  • Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell’Abruzzo* (riduzione di 20 crediti per il 2011);
  • Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell’Emilia* (riduzione di 25 crediti per il 2012 e 25 crediti per il 2013);
  • Corso micologi durata biennale (riduzione del 50% dell’obbligo formativo dell’anno di riferimento dell’esonero).

            *DURANTE GLI ESONERI PARZIALI È AMMESSO ACQUISIRE CREDITI

Esoneri Mensili

  • Frequenza corsi universitari diversi dalle tipologie elencate: dà diritto all’esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione ha durata superiore a 15 giorni per ciascun mese;
  • Corso di aggiornamento in tematiche AIDS o Militari in missione all'estero.

PERIODI DI ESONERO

L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese (ad esempio un corso di formazione della durata di un mese e 10 giorni dà diritto all’esonero di 4 crediti ECM). 

Occorre specificare che nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricada  a cavallo di due anni, l’anno di validità per l’esonero annuale dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore.

Ad esempio: se l’astensione cade nel periodo da settembre 2014 a gennaio 2015, l’esonero dall’obbligo di acquisire i crediti sarà valido esclusivamente per l’anno 2014; ossia per l’anno 2014 non occorre acquisire i crediti. Eventuali crediti percepiti nell’anno di esonero non possono essere portati in detrazione per l’anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dal professionista per le tipologie indicate precedentemente.


ESENZIONI DALL'OBBLIGO FORMATIVO
 

Le esenzioni anch’esse previste dalla CNFC (Comitato Naz.le Formazione Continua), (aspettative, congedi, ecc.), il cui elenco è presente sempre nel “VADEMECUM”, NON CONSENTONO LA CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE. 

L’esenzione perciò comporta la sospensione dell’attività lavorativa per il periodo di tempo corrispondente.

Anche per le esenzioni occorre seguire le modalità sopra indicate per l’inserimento nella banca dati.


CONDIZIONI PER L’ESENZIONE

Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, i sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di:

  • congedo maternità e paternità (quest’ultima in determinate situazioni);

    IL CONGEDO PER MATERNITÀ DÀ DIRITTO ALLA RIDUZIONE DALL’OBBLIGO FORMATIVO NELLA MISURA DI 4 CREDITI PER OGNI MESE IN CUI L’ATTIVITÀ LAVORATIVA È SOSPESA; AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DELL’ESENZIONE PER MATERNITÀ È NECESSARIO INVIARE ALLA SEGRETERIA CO.GE.A.P.S. AUTOCERTIFICAZIONE IN CUI SONO INDICATE LE DATE DI INIZIO E FINE DEL PERIODO DI ASTENSIONE LAVORATIVA; L’ESENZIONE PER MATERNITÀ COMPRENDE TUTTI I PERIODI A TAL FINE PREVISTI DALLA LEGGE (GRAVIDANZA A RISCHIO, ASTENSIONE OBBLIGATORIA, ASTENSIONE FACOLTATIVA, interdizione obbligatoria dal lavoro per condizioni ambientali pregiudizievoli senza possibilità di allontanamento mediante spostamento ad altre mansioni).
  • congedo parentale e congedo malattia del figlio;
  • adozione e affidamento preadottivo;
  • adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche;
  • congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap;
  • aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
  • assenza per malattie e permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie e/o invalidanti così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;

    L’esenzione per motivi di salute, anch’essa nella misura di 4 crediti per ogni mese, vale solo nei casi di temporanea sospensione dell’attività professionale.

    Pertanto per i sanitari affetti da patologie gravi e/o invalidanti iscritti all’Ordine che continuano a svolgere la propria professione, non sono previste esenzioni.
  • richiamo alle armi o servizio volontario alla C.R.I.;
  • aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale;
  • aspettativa per cariche pubbliche elettive;
  • aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.


PERIODI DI ESENZIONE

Le esenzioni si calcolano per mese e permettono la decurtazione di 4 crediti/mese (per calcolare un mese, minimo 16gg) limitatamente ai mesi in cui è avvenuta la sospensione dell’attività professionale. Perciò periodi inferiori ai 16 giorni non danno diritto ad alcuna tipologia di esenzione.

L’unità mese è considerato il periodo di sospensione dell’attività professionale non inferiore a 16 e non superiore a 31 giorni. Ad esempio il sanitario che sospende l’attività professionale per un mese e 10 giorni ha diritto all’esenzione di 4 crediti ECM.


ESENZIONI/ESONERI: NORME COMUNI

Ovviamente il Consorzio non può conoscere gli esoneri e le esenzioni di ciascun professionista. È quindi assolutamente necessario comunicare tali importanti situazioni utili al fine della riduzione del proprio fabbisogno.

I sanitari temporaneamente privi di occupazione, ma aventi titolo ad esercitare la professione, possono usufruire di esoneri ed esenzioni.

I PERIODI DI ESONERO E DI ESENZIONE SONO CUMULABILI MA NON SOVRAPPONIBILI NELL’AMBITO DEL TRIENNIO, AD ECCEZIONE DEGLI ESONERI DEFINITI DALLA CNFC PER LE CATASTROFI NATURALI.

LE ESENZIONI E GLI ESONERI NON ASSEGNANO CREDITI, MA RIDUCONO L’OBBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE.

EVENTUALI PARTECIPAZIONI AD EVENTI FORMATIVI ATTESTANTI CREDITI ECM NEL PERIODO DI ESONERO TOTALE E/O ESENZIONE VENGONO REGISTRATI NEL DATABASE CO.GE.A.P.S. MA NON RIENTRANO NEL CONTEGGIO AI FINI DEL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO FORMATIVO TRIENNALE, IN QUANTO VENGONO ASSORBITI DAL DIRITTO DI ESONERO TOTALE/ESENZIONE VANTATO DAL SANITARIO.

EVENTUALI PARTECIPAZIONI ECM REGISTRATE NEL PERIODO DI ESONERO PARZIALE SARANNO INVECE CONTEGGIATE AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO TRIENNALE.

LA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DI ESONERI ED ESENZIONI PUÒ ESSERE EFFETTUATA CON DECORRENZA RETROATTIVA SOLO DALL’ANNO 2011  IN QUANTO LA REGISTRAZIONE RELATIVA AL 2008-2010 NON APPORTA MODIFICHE ALL’OBBLIGO FORMATIVO DEL TRIENNIO 2011-2013 E POTREBBE DIMINUIRE LA RIDUZIONE SPETTANTE AL PROFESSIONISTA IN TALE TRIENNIO, IN QUANTO I CREDITI ACQUISITI IN REGIME DI ESONERO E/O ESENZIONE NON SONO CONTEGGIATI AI FINI DEL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO FORMATIVO INDIVIDUALE TRIENNALE.

OCCORRE CONSERVARE LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL DIRITTO ALL’ESONERO E/O ALL’ESENZIONE DALL’OBBLIGO DELL’ACQUISIZIONE DEI CREDITI ECM.

 

CERTIFICAZIONE CREDITI CONSEGUITI

 

Ricordo che è possibile chiedere all’Ordine la certificazione dei crediti conseguiti nel triennio precedente 2011-2012-2013, con relativo assolvimento dell’obbligo.

È opportuno, per essere costantemente aggiornati sulle novità ECM, seguire periodicamente la versione del “VADEMECUM” (che viene aggiornato quando sono presenti nuove decisioni della Commissione Naz.le ECM) sul sito dell’Ordine, oppure leggere gli articoli in materia che pubblico quale “memorandum” sia su Alessandria Medica che sul sito.

Sono comunque a disposizione, su appuntamento, per ulteriori delucidazioni.

Inoltre sono disponibile a verificare, in base alla normativa ad oggi predisposta dalla Commissione Naz.le ECM, la posizione personale dell’iscritto che, all’uopo, dovrà farmi avere la propria scheda ECM.

Tale attività comporta un notevole lasso di tempo in quanto è necessario valutare con attenzione la situazione di ogni singolo iscritto: è quindi opportuno non attendere gli ultimi mesi del 2016.

 

CONSEGUIMENTO DEI CREDITI PER LA DISCIPLINA ESERCITATA 

 

Noto spesso che alcuni iscritti, nelle domande di iscrizione ai Corsi, omettono di compilare la casella “DISCIPLINA”, oppure inseriscono una dicitura che non è relativa alla disciplina per la quale intendono avere i crediti.

Raccomando perciò di comunicare sempre ai Provider, all’atto dell’iscrizione ai Corsi, la disciplina svolta per la quale si intende acquisire i crediti: la disciplina non sempre corrisponde alla specializzazione, bensì è riferita all’attività effettivamente esercitata dal professionista. Ad esempio i Medici Competenti, iscrivendosi ad un Corso accreditato per medicina del lavoro, devono segnalare nella disciplina, la voce “medicina del lavoro”, anche se non sono specialisti (vedi i “sanati” di cui all’art. 55 del D.Lgs. 277/91). Qualora indicassero medicina generale oppure un altro tipo di specialità in loro possesso, i crediti non verrebbero correttamente attribuiti per “Medicina del Lavoro”.

 

 MANCANZA DI CREDITI 


RICORDO PER COLORO CHE AVESSERO NECESSITÀ DI CREDITI CHE UN VALIDO CONTRIBUTO PER FAR FRONTE AL DEBITO FORMATIVO È DATO DALLA FAD (FORMAZIONE A DISTANZA, MODALITÀ MEDIANTE LA QUALE È POSSIBILE ACQUISIRE TUTTI I CREDITI PREVISTI PER IL TRIENNIO), FRUIBILE ONLINE TRAMITE LA FNOMCEO.

Alcuni di questi corsi fad sono anche fruibili su supporto cartaceo con valutazione dell’apprendimento mediante fax ovvero in fad blended con apprendimento su supporto cartaceo scaricabile dal portale www.fnomceo.it, con la valutazione dell’apprendimento in eventi formativi presso l’Ordine.

In proposito cercheremo di organizzare per il prossimo autunno due corsi residenziali, che avranno rispettivamente  5  e 10 crediti ECM.

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