07/2017 Settimo Vademecum ECM con gli ultimi aggiornamenti
LUGLIO 2017
Graziella Reposi
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PREMESSA |
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Le più recenti Determine e Delibere della Commissione Naz.le Formazione Continua ECM (CNFC) hanno apportato alcune sostanziali modifiche alle normative ECM:
07.07.2016 – Delibera di acquisizione crediti in maniera flessibile
04.11.2016 – Delibera sul Dossier Formativo
04.11.2016 – Delibera in materia di crediti formativi ECM
13.12.2016 – Delibera sui Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM
02.02.2017 – Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017
Tali documenti contengono le indicazioni specifiche per il triennio 2017-2018-2019 in merito all’obbligo ECM e le relative riduzioni, alcune nuove regole applicative per il recupero dei crediti relativi al triennio 2014-2015-2016, per l’assegnazione dei crediti ECM, la certificazione, e varie precisazioni in merito alle diverse categorie formative.
Gli stessi sono scaricabili in questa Sezione.
Ritengo utile quindi riprendere il lavoro di informazione che ho pubblicato più volte su alessandriamedica e sul sito, aggiornando lo storico “Vademecum” (l’ultimo è stato pubblicato sul sito a Luglio 2015) integrandone la parte precedente, (al momento ancora non modificata e riportata in nero), con le novità evidenziate sul giornale in blu ed in questo testo in rosso. (tutte le fonti sono evidenziate in grassetto).
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OBBLIGATORIETÀ DELL’E.C.M. |
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Il D.Lgs 502/1992, art.16 bis – sexies, ed in particolare l’art. 16 quater (Incentivazione alla formazione continua), prevedono che “la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private; i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione Nazionale”.
La Commissione Naz.le ECM non ha tuttora definito l’applicazione del sistema sanzionatorio per i professionisti che non acquisiscono la quantità di crediti ECM prevista dalla normativa. La CNFC, al momento, pare piuttosto, orientata verso un sistema di incentivazione alla formazione. La materia ad oggi non è ancora ben specificata, ma occorre tener conto che il DL 138/2011 / 13.08.2011 riporta all’art. 3 comma b: “Previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai Consigli Nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Educazione Continua in Medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”.
L’obbligo di acquisire i crediti formativi ECM è vincolato all’iscrizione all’Ordine professionale per l’esercizio, attuale o futuro, della professione sanitaria. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)
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ESONERI DALL’OBBLIGO |
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L’esonero dall’obbligo ECM è principalmente relativo all’attività di formazione universitaria che il professionista svolge contestualmente all’esercizio della professione; pertanto il professionista può essere, a domanda, esonerato dall’obbligo formativo ECM per un determinato periodo, pur non essendogli preclusa l’attività professionale contemporanea.
CONDIZIONI PER L’ESONERO
I sanitari che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base relativi alla categoria di appartenenza, durante l’esercizio dell’attività professionale, sono esonerati dall’obbligo formativo ECM.
Sono considerati corsi di formazione post-base:
- corso di specializzazione universitaria, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica;
- corso di formazione specifica in medicina generale, di cui alla Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- corsi di formazione e aggiornamento professionale svolti ai sensi del “ Piano di interventi contro l’AIDS” (L. 135/05.06.1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
- corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;
- corsi di formazione manageriale per professionisti sanitari.
Non è possibile inserire ESONERI PER CORSI NON PERTINENTI CON L’ATTIVITA’ SANITARIA ESERCITATA (es. Master in Comunicazione Istituzionale/ Master in Progettazione Sociale e Gestione del territorio, in quanto entrambi trattano argomenti correlati alla professione del sanitario, ma non propriamente inerenti la professione sanitaria).
EVENTUALI CREDITI MATURATI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DELL’ESONERO, NON VERRANNO CONSIDERATI NEL COMPUTO DEL FABBISOGNO FORMATIVO INDIVIDUALE.
Altra condizione per l’esonero è l’esercizio dell’attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali.
La CNFC può valutare eventuali posizioni non previste nella Determina 17.07.2013.
PERIODI CON DIRITTO ALL’ESONERO
La durata dell’esonero per formazione è riferito alla durata legale del corso di formazione universitaria.
L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese (ad esempio un corso di formazione della durata di un mese e 10 giorni dà diritto all’esonero di 4 crediti ECM). (Determina 17.07.2013)
Le tipologie di esoneri sono:
Annuali/Annuali Parziali/Mensili
Esoneri Annuali
- Master universitari di durata annuale di primo livello che erogano almeno 60 CFU;
- Master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni che erogano almeno 60 CFU/anno;
- Corso di Formazione in Medicina Generale di cui al D.Lgs. 368/17.08.1999;
- Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;
- Laurea specialistica;
- Diploma di specializzazione;
- Dottorato di ricerca;
- Corsi di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/92;
- Corso micologi durata annuale.
Esoneri Durata Annuale Parziale
- Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti da calamità naturali
- Corso micologi durata biennale (riduzione del 50% dell’obbligo formativo individuale annuale ECM nel biennio in cui si svolge il Corso).
DURANTE GLI ESONERI PARZIALI È AMMESSO ACQUISIRE CREDITI
Esoneri Mensili
- Frequenza corsi universitari diversi dalle tipologie elencate con meno di 60 CFU/anno: dà diritto all’esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione ha durata superiore a 15 giorni per ciascun mese;
- Corso di aggiornamento in tematiche AIDS;
· Militari in missione all’estero.
Anni Solari e Anni Accademici
Quando il corso ricade a cavallo di due anni, l’esonero viene assegnato all’anno di maggiore impegno.
- Ad esempio:
Master di durata annuale – inizio 01/04/2014 – fine 31/03/2015
Durata legale 1 anno
Viene inserito esonero per l’anno 2014
· La durata dell’esonero NON PUÒ ECCEDERE GLI ANNI DI DURATA LEGALE DEL CORSO
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ESENZIONI DALL’OBBLIGO |
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LE ESENZIONI PRECLUDONO LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ SANITARIA E DANNO DIRITTO A RIDUZIONE DELL’OBBLIGO FORMATIVO.
CONDIZIONI PER L’ESENZIONE
Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, i sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale per:
- Congedo maternità e paternità (quest’ultima in determinate situazioni) (D.Lgs. n. 151/26.03.2001 e s.m.i.) :
IL CONGEDO PER MATERNITÀ DÀ DIRITTO ALLA RIDUZIONE DALL’OBBLIGO FORMATIVO NELLA MISURA DI 4 CREDITI PER OGNI MESE IN CUI L’ATTIVITÀ LAVORATIVA È SOSPESA; AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DELL’ESENZIONE PER MATERNITÀ È NECESSARIO INVIARE ALLA SEGRETERIA CO.GE.A.P.S. AUTOCERTIFICAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE IN CUI SONO INDICATE LE DATE DI INIZIO E FINE DEL PERIODO DI ASTENSIONE LAVORATIVA; L’ESENZIONE PER MATERNITÀ COMPRENDE TUTTI I PERIODI A TAL FINE PREVISTI DALLA LEGGE (GRAVIDANZA A RISCHIO, ASTENSIONE OBBLIGATORIA, ASTENSIONE FACOLTATIVA, interdizione obbligatoria dal lavoro per condizioni ambientali pregiudizievoli senza possibilità di allontanamento mediante spostamento ad altre mansioni).
- Congedo parentale
- Congedo per malattia del figlio
- Adozione e affidamento preadottivo
- Adozione internazionale con aspettativa non retribuita per la durata dell’espletamento delle pratiche
- Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap
- Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie e/o invalidanti così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- Richiamo alle armi o servizio volontario alla C.R.I.
- Aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale (art. 3 bis comma 11 D.Lgs. 502/92 e s.m.i.);
- Aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)
PERIODI CON DIRITTO ALL’ESENZIONE
L’esenzione per motivi di salute, nella misura di 4 crediti per ogni mese, vale solo nei casi di temporanea sospensione dell’attività professionale.
Pertanto per i sanitari affetti da patologie gravi e/o invalidanti iscritti all’Ordine che continuano a svolgere la propria professione, non sono previste esenzioni (salvo valutazione da parte della Commissione Nazionale ECM per “eventuali posizioni non previste”).
L’unità mese è considerato il periodo di sospensione dell’attività professionale non inferiore a 16. Ad esempio il sanitario che sospende l’attività professionale per un mese e 10 giorni ha diritto all’esenzione di 4 crediti ECM. Periodi inferiori ai 16 giorni non danno diritto ad alcuna tipologia di esenzione.
L’ESENZIONE, COME SOPRA RIPORTATO, COMPORTA LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA PER IL PERIODO DI TEMPO CORRISPONDENTE.
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ESONERI / ESENZIONI: |
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Ovviamente il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica per le Professioni Sanitarie) deputato a raccogliere i dati, non può conoscere gli esoneri e le esenzioni di ciascun professionista. È quindi assolutamente necessario comunicare tali importanti situazioni utili al fine della riduzione del proprio fabbisogno formativo.
LA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DI ESONERI ED ESENZIONI PUÒ ESSERE EFFETTUATA CON DECORRENZA RETROATTIVA SOLO DALL’ANNO 2011
Per registrare esoneri/esenzioni nella banca dati Co.Ge.A.P.S., è necessario inviare al Consorzio (con le modalità riportate nel capitolo “Modalità per l’accesso al Co.Ge.A.P.S.”) la documentazione attestante il diritto ad esonero (ad es. autocertificazione riportante denominazione Corso di formazione, Ente che eroga il Corso, eventuali CFU attribuiti, data di inizio e data di fine del Corso frequentato), allegando documento di identità e certificato di frequenza del Corso rilasciato dall’Ente erogatore. Altrettanto dicasi per il diritto all’esenzione (maternità, malattia, ecc.).
OCCORRE CONSERVARE LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL DIRITTO ALL’ESONERO E/O ALL’ESENZIONE DALL’OBBLIGO DELL’ACQUISIZIONE DEI CREDITI ECM.
(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)
I PERIODI DI ESENZIONE E DI ESONERO SONO CUMULABILI MA NON SOVRAPPONIBILI NELL’AMBITO DEL TRIENNIO, AD ECCEZIONE DEGLI ESONERI DEFINITI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE CATASTROFI NATURALI.
LE ESENZIONI E GLI ESONERI NON ASSEGNANO CREDITI, MA RIDUCONO L’OBBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE.
I sanitari temporaneamente privi di occupazione, ma aventi titolo ad esercitare la professione, possono anch’essi usufruire di esoneri ed esenzioni.
Quando la richiesta dell’interessato viene validata dal Co.Ge.A.P.S., l’esonero o l’esenzione diventano effettivi e visibili sul profilo del professionista presente nel sito (www.cogeaps.it) e la riduzione derivante è calcolata in automatico dal Consorzio.
EVENTUALI PARTECIPAZIONI AD EVENTI FORMATIVI ATTESTANTI CREDITI ECM NEL PERIODO DI ESONERO TOTALE E/O ESENZIONE VENGONO REGISTRATI NEL DATABASE CO.GE.A.P.S. MA NON RIENTRANO NEL CONTEGGIO AI FINI DEL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO FORMATIVO TRIENNALE, IN QUANTO VENGONO ASSORBITI DAL DIRITTO DI ESONERO TOTALE/ESENZIONE VANTATO DAL SANITARIO.
EVENTUALI PARTECIPAZIONI ECM REGISTRATE NEL PERIODO DI ESONERO PARZIALE SARANNO INVECE CONTEGGIATE AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO TRIENNALE.
RICONOSCIMENTO ESONERI ED ESENZIONI ATTUALMENTE NON
PREVISTI DALLA NORMATIVA
E’ POSSIBILE RICHIEDERE ALLA CNFC IL RICONOSCIMENTO DI ESONERI ED ESENZIONI PER CASI NON CONTEMPLATI DALLA DETERMINA DEL 17/07/2013 (CONSULTARE GLI ELENCHI SOPRA RIPORTATI NEI CAPITOLI “ESONERI” ED “ESENZIONI”), TRAMITE MODULO DI RICHIESTA SCARICABILE DAL SITO DELL’AGE.NA.S. (AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI www.agenas.it) .
PERCORSO PER LA RICERCA DEL MODULO
Professionisti Sanitari ð Moduli e documenti- Documenti
04/07/2016 - Modulo per la richiesta di esonero/esenzione o riconoscimento crediti per i casi non previsti dalla determina del 17 luglio 2013
Il modulo deve essere sottoscritto con firma autografa e, nei campi predisposti, compilato digitalmente, pena il rigetto dell’istanza.Il modulo ed i relativi allegati devono essere sottoscritti e inviati in formato PDF all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
La CNFC valuterà l’istanza con opportuna delibera nella prima riunione utile e trasmetterà l’esito al professionista sanitario al suo indirizzo email specificato nel modulo.Il modulo si trova in calce al Vademecum ed è stampabile.
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RIPASSIAMO LA “STORIA” DEI CREDITI ECM |
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CREDITI NECESSARI PER IL QUINQUENNIO SPERIMENTALE ANNI 2002 – 2006 E ANNO 2007
ANNO |
CREDITI |
MINIMO |
MASSIMO |
2002 |
10 |
5 |
20 |
2003 |
20 |
10 |
40 |
2004 |
30 |
15 |
60 |
2005 |
30 |
15 |
60 |
2006 |
30 |
15 |
60 |
Totale crediti quinquennio |
120 CREDITI NEI 5 ANNI |
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2007 Per l’anno 2007 il debito formativo era di 30 crediti (minimo 15, massimo 60) fino a raggiungere l’intero debito formativo che complessivamente era di 150 crediti per il periodo sperimentale 2002-2007. |
30 |
15 |
60 |
Totale crediti periodo |
150 CREDITI NEI 6 ANNI |
CREDITI NECESSARI PER IL TRIENNIO ANNI 2008 – 2010
ANNO |
CREDITI |
MINIMO |
MASSIMO |
2008 |
50 |
30 |
70 |
2009 |
50 |
30 |
70 |
2010 |
50 |
30 |
70 |
TOTALE |
TOTALE 150 CREDITI NEI 3 ANNI |
CREDITI NECESSARI PER IL TRIENNIO ANNI 2011 – 2013
ANNO |
CREDITI |
MINIMO |
MASSIMO |
2011 |
50 |
25 |
75 |
2012 |
50 |
25 |
75 |
2013 |
50 |
25 |
75 |
TOTALE |
TOTALE 150 CREDITI NEI 3 ANNI |
RIDUZIONE DELL'OBBLIGO FORMATIVO TRIENNALE
L’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 aveva stabilito in 150 crediti il debito formativo complessivo per il triennio 2011-2013 ed aveva previsto, inoltre, la possibilità per tutti i professionisti sanitari, di riportare dal triennio precedente (2008-2010) fino a 45 crediti (vedi sopra).
Crediti acquisiti nel triennio 2008-2010 Riduzione ammessa |
Fabbisogno Triennale |
Fabbisogno annuale |
Da 101 a 150 45 |
105 |
Da 17,5 a 52,5 (scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo) |
Da 51 a 100 30 |
120 |
Da 20 a 60 (scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo) |
Da 30 a 50 15 |
135 |
Da 22,5 a 67,5 (scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo) |
CREDITI NECESSARI PER IL TRIENNIO ANNI 2014 – 2016
Crediti acquisiti nel triennio precedente Riduzione ammessa |
Fabbisogno Triennale |
Fabbisogno annuale |
Da 101 a 150 45 |
105 (35 annuale) |
Da 17,5 a 52,5 (scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo) |
Da 51 a 100 30 |
120 (40 annuale) |
Da 20 a 60 (scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo) |
Da 30 a 50 15 |
135 (45 annuale) |
Da 22,5 a 67,5 (scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo) |
Da 0 a 29 --- |
150 (50 annuale) |
Da 25 a 75 (scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo) |
(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)
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NUOVE DISPOSIZIONI PER IL TRIENNIO E PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019 |
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DOPO LA CRONISTORIA DELLE VARIE DECISIONI IN MATERIA DI NUMERO DEI CREDITI, RIPORTO LA SINTESI DELLE ULTIME DISPOSIZIONI DELLA CNFC AL RIGUARDO.
Novità per il triennio 2014-2015-2016 Coloro che al 31 dicembre 2016 avevano acquisito almeno il 50% dei crediti ECM previsti dal proprio obbligo formativo assegnato dal CoGeAPS (cioè la metà dei 150 crediti previsti per tutti, oppure la metà dell’obbligo formativo al netto della diminuzione scaturita da eventuali esoneri ed esenzioni) AVRANNO LA POSSIBILITÀ DI ACQUISIRE IL RIMANENTE 50% DEL FABBISOGNO FORMATIVO 2014-2015-2016 FINO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2017. PERCIO’ LA CNFC CONCEDE LA PROROGA DI UN ANNO FINO AL 31.12.2017 PER IL TRIENNIO 2014-2015-2016. I crediti acquisiti nel 2017 quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016 NON SARANNO COMPUTATI AI FINI DEL SODDISFACIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO RELATIVO AL TRIENNIO 2017-2019. RIMANGONO DA CHIARIRE QUALI SARANNO LE MODALITÀ RELATIVE ALLO “SPOSTAMENTO” DEI CREDITI CONSEGUITI NEL 2017 AL TRIENNIO PRECEDENTE. |
Novità per il triennio 2017-2018-2019
La Commissione Naz.le ECM, ha inoltre fissato i nuovi criteri per il debito formativo per il presente triennio:
- Anche per il triennio 2017-2019 saranno 150 i crediti da maturare, tenuto conto però di eventuali esoneri, esenzioni, od altre riduzioni;
- I professionisti che nel precedente triennio (2014-2015-2016) avevano acquisito i crediti ECM previsti dall’obbligo formativo otterranno le seguenti diminuzioni:
- - 30 crediti per coloro che hanno acquisito tra 121 e 150 crediti;
- - 15 crediti se il monte crediti è compreso tra 80 e 120.
- È prevista inoltre una riduzione di 15 crediti per coloro che, avendolo predisposto nel triennio precedente, hanno soddisfatto quanto previsto dal proprio Dossier Formativo individuale.
CREDITI NECESSARI PER IL TRIENNIO ANNI 2017-2018-2019
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Crediti acquisiti nel triennio |
Riduzione triennale dell’obbligo formativo |
Obbligo formativo triennio |
Da 80 a 120 |
- 15 |
135 |
Da 121 a 150 |
- 30 |
120 |
+ Ulteriore riduzione 15 crediti triennali per coloro che, avendo prediposto il proprio Dossier Formativo Individuale nel triennio precedente, si sono attenuti a tale D.F. almeno per il 70% e per 18 mesi |
LE NUOVE REGOLE
Numero massimo crediti acquisibili
- Tutti gli iscritti agli Albi (DIPENDENTI O LIBERI PROFESSIONISTI) hanno l’obbligo di conseguire 150 crediti formativi nel triennio 2017-2018-2019 al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni, ma hanno la possibilità da questo triennio di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile, in quanto sono stati ABOLITI I LIMITI MINIMI E MASSIMI ANNUALI PER L’ACQUISIZIONE DEI CREDITI . (Determina 07.07.2016 C.N.F.C. )
Pertanto, nel rispetto dell’obbligo formativo individuale triennale (al netto di riduzioni derivanti da esoneri ed esenzioni), è possibile acquisire i crediti senza l’obbligo di rispettare i limiti minimi e massimi annuali.
(Determina CNFC 23.07.2014 – 10.10.2014 e Determina 07.07.2016) - Almeno il 40% dell’obbligo formativo individuale deve essere acquisito come partecipante a eventi ECM
- Formazione reclutata: massimo 1/3 dell’obbligo formativo individuale
- A decorrere dal triennio formativo 2017-2019 tutti gli eventi ECM dovranno concludersi entro il triennio formativo in cui vengono inseriti. L’evento formativo non può durare più di 12 mesi ad esclusione delle “Attività di ricerca” che possono durare fino a 24 mesi, sempre entro il limite di conclusione del triennio formativo. (Art. 5 Determina 4.11.2016 CNFC)
- TUTTI GLI ISCRITTI AGLI ALBI (LIBERI PROFESSIONISTI E DIPENDENTI) HANNO LA POSSIBILITA’ DI AUTOCERTIFICARE L’AUTOFORMAZIONE: (massimo il 10% dell’obbligo formativo individuale)
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MANCANZA DI CREDITI |
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RICORDO PER COLORO CHE AVESSERO NECESSITÀ DI CREDITI, CHE UN VALIDO CONTRIBUTO PER FAR FRONTE AL DEBITO FORMATIVO È DATO DALLA FAD (FORMAZIONE A DISTANZA) , MODALITÀ MEDIANTE LA QUALE È POSSIBILE ACQUISIRE EVENTUALI CREDITI MANCANTI PER IL TRIENNIO), FRUIBILE ONLINE; già dal mese di gennaio 2017 sono disponibili i nuovi corsi on line della FNOMCeO tramite la piattaforma FADINMED.
L’Ordine, compatibilmente con le esigenze logistiche tenuto conto dello sforzo e dell’impegno necessari, oltre ai corsi già effettuati a febbraio e marzo 2017, cercherà di organizzare anche per il 2017 i corsi residenziali FNOMCeO che negli scorsi anni hanno riscosso unanime apprezzamento da parte degli iscritti e che non hanno numero chiuso.
Tali convegni si svolgeranno IN MODALITÀ RESIDENZIALE CON APPRENDIMENTO SUL MANUALE SCARICABILE DAL NOSTRO SITO E DAL SITO FNOMCeO (www.fnomceo.it), CON SUCCESSIVA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO.
Ricordo in proposito che tutti i Corsi della FNOMCeO e dell’Ordine sono gratuiti e che nel 2016 sono stati erogati dall’Ordine 11 eventi con il rilascio di 155 crediti complessivi.
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CREDITI ECM ED ATTIVITA' PROFESSIONALI DIVERSE |
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CREDITI INDIVIDUALI PER TUTTI GLI ISCRITTI
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Mentre per gli Odontoiatri esiste un’unica disciplina, appunto l’Odontoiatria, per i Medici Chirurghi esistono molteplici discipline. E’ importante sapere che LA DISCIPLINA NON CORRISPONDE ALLA SPECIALIZZAZIONE, BENSI' ALL'ATTIVITA' EFFETTIVAMENTE ESERCITATA.
INFATTI E’ NECESSARIO CHE IL PROFESSIONISTA COMUNICHI AI PROVIDER, ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE AI CORSI, LA DISCIPLINA SVOLTA PER LA QUALE INTENDE ACQUISIRE I CREDITI.
AD ES. I MEDICI COMPETENTI ISCRIVENDOSI AD UN CORSO ACCREDITATO PER MEDICINA DEL LAVORO, DEVONO INDICARE NELLA DISCIPLINA, ANCHE SE NON SONO SPECIALISTI (VEDI I SANATI DI CUI EX ART. 55 D.LGS. N. 277/91), LA VOCE “MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO”.
(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)
Possono partecipare agli eventi relativi ad una disciplina diversa da quella inerente la propria specializzazione i medici dipendenti in possesso di specializzazioni che siano equipollenti o affini alla disciplina oggetto dell’evento (cfr.: D.M. 30.01.98 per le discipline equipollenti e D.M. 31.01.98 per le discipline affini – D.M. 27.07.2000 ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso della formazione post base – D.M. 02.08.2000 per le modificazioni ed integrazioni alle tabelle delle equipollenze e delle affinità previste, rispettivamente, dal D.M. 30.01.1998 per l’accesso 2° livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario e dal D.M. 31.01.1998 per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale). (FAQ AGE.NA.S.)
L’obiettivo formativo nazionale di riferimento del singolo corso dovrà essere facilmente identificabile dal sanitario e indicato dal provider in maniera chiara ed in posizione evidente oltre che nella documentazione della fase istruttoria e nell’attestato di partecipazione, anche nei materiali (informatici, cartacei, ecc.) di promozione dell’evento e nel programma dei lavori.
CURE PALLIATIVE
I medici che esercitano esclusivamente la disciplina cure palliative, premesso che tale attività professionale è ora riportata nell’elenco delle discipline delle professioni sanitarie mediche, devono scegliere - in base alla specializzazione posseduta e all’attività esercitata - gli eventi più congruenti con il proprio percorso formativo, con gli obiettivi della struttura in cui operano ed in linea con un efficace aggiornamento professionale nel panorama dell’offerta riferita alle Aree di Intervento Formativo di cui all’elenco riportato nell’Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012 (pubblicato sul sito dell’Ordine www.ordinemedici.al.it, nella Sezione ECM – Educazione Continua in Medicina). (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)
MEDICINE NON CONVENZIONALI
Le Medicine non convenzionali, come dichiarato negli Obiettivi Formativi Nazionali, possono essere accreditate se prevedono nel programma prove di efficacia e un confronto con la medicina tradizionale. La Fitoterapia, la Medicina Omeopatica, l’Omotossicologia, l’Agopuntura, sono riservate in via esclusiva, anche ai fini ECM, alle professioni di Medico e di Odontoiatra, nell’ambito delle rispettive competenze professionali. Per tutto quello che riguarda altre attività formative comprese nelle Medicine non convenzionali ma diverse da quelle sopra definite, ove comprese nel piano formativo del provider, il piano stesso – a cura dell’ente accreditante – sarà trasmesso alla CNFC per la valutazione della compatibilità. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)
CASE DI CURE PRIVATE
Il Direttore Sanitario di una casa di cura privata, sebbene non eserciti la funzione di medico in senso stretto, è in ogni caso tenuto ad adempiere l’obbligo del conseguimento dei crediti ECM. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)
Per il personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nelle strutture sanitarie private l’adempimento dell’obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l’accreditamento da parte del Servizio Sanitario Nazionale.
MEDICINA ESTETICA
La Medicina Estetica ad oggi non risulta regolata e non ha alcuna equipollenza o affinità con altre discipline riconosciute. Può, in termini generali, intendersi come quella branca della medicina che si occupa di correggere o eliminare gli inestetismi del viso o del corpo senza ricorrere ad interventi invasivi chirurgici, bensì attraverso una serie di trattamenti poco invasivi che consentono una ripresa delle normali attività quotidiane in breve tempo. E’ dunque di competenza dei professionisti in possesso di un titolo di formazione di base di medico chirurgo abilitato all’esercizio della professione. L’offerta formativa di riferimento, conseguentemente, è quella indirizzata ai medici chirurghi abilitati. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)
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TIPOLOGIA DEI CREDITI ACQUISIBILI |
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CREDITI IN QUALITA’ DI DOCENTE/TUTOR/RELATORE DI FORMAZIONE
Numero massimo di crediti acquisibili
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CREDITI PER TUTORAGGIO INDIVIDUALE
Numero massimo crediti acquisibili
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Tutoraggio Pre Laurea – Post Laurea – Piani Formativi Aziendali-PFA
Ai tutor che svolgono formazione pre e post laurea (Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST 509/3.11.1999; Decreto 509/11.12.1998; Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR 270/22.10.2004 e s.m.i.) prevista dalla legge e ai professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio all’interno di tirocini formativi pre e post laurea previsti dalla legge, sono riconosciuti i crediti formativi ECM.
L’attività di tutoraggio effettuata per tirocini di valutazione e/o obbligatori (esami di abilitazione-internato studenti in medicina – formazione medici di medicina generale), con attestazione della documentazione a cura dell’ente erogatore dell’attività di tutoraggio (Università, Regione), deve essere inviata all’Ordine per la definizione del numero dei crediti formativi e dallo stesso attestata, con successiva trasmissione al Co.Ge.A.P.S. da parte dell’Ordine ai fini della registrazione e inserimento nell’anagrafica nazionale. E’ opportuno segnalare il periodo di tutoraggio all’Ordine in quanto l’Ordine provvede poi alle relative comunicazioni alle Aziende Sanitarie per il pagamento da parte delle stesse delle indennità previste ai Tutor. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)
Registrazione dei crediti derivanti da attività di tutoraggio
Il professionista – in assenza di comunicazione all’Ordine da parte dell’Ente (Università, ecc.) - può comunicare l’attività di tutoraggio all’Ordine anche tramite un'autocertificazione firmata e redatta ai sensi del DPR 445/2000, completata di tutti i dati necessari per i relativi controlli di legge presso l’Ente che ha predisposto il tutoraggio stesso.
Informazioni obbligatorie da indicare nell’autocertificazione senza le quali non si può procedere alla registrazione di attività di tutoraggio:
- data di inizio e fine del tutoraggio (giorno, mese, anno, eventuale sessione);
- nome organizzatore/ struttura per cui si è svolto il tutoraggio;
- tipologia struttura in cui si è svolto il tutoraggio (pubblica o privata);
- tipo attività tutoraggio (pre laurea, post laurea, PFA);
- indicazione se il tutor è libero professionista, dipendente, convenzionato o privo di occupazione;
- professione e disciplina del tutor.
(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)
Esclusioni della valutazione per il tutoraggio
Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale, gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento anche a titolo gratuito.
CREDITI PER CONVEGNI, CONGRESSI, SIMPOSI, CONFERENZE, PER ATTIVITÀ DI RICERCA, TRAINING INDIVIDUALIZZATO (FSC), PER AUDIT CLINICO, GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC), DOCENZA E TUTORING ANCHE INDIVIDUALE
Numero massimo crediti acquisibili
(Determina CNFC 23.07.2014 – 10.10.2014) |
I crediti acquisiti tramite attività di pubblicazione, calcolati unitamente ai crediti ottenuti per docenza a corsi ECM, tutoraggio individuale, ricerche, non possono eccedere il 60% (90 su 150) del monte crediti triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni.
(Istruzioni Co.Ge.A.P.S. 23.03.2015)
Per quanto riguarda la Formazione Sul Campo, il responsabile scientifico/coordinatore dei gruppi di lavoro può fare anche da tutor, mentre il coordinatore dei gruppi non può fare il tutor che è una figura accessoria ed a sostegno delle attività. Lo stesso professionista non può comunque acquisire crediti formativi per la medesima attività: può però scegliere quelli più convenienti per lui.
CREDITI PER FORMAZIONE RESIDENZIALE, PER FORMAZIONE RESIDENZIALE INTERATTIVA (RES)
Numero massimo crediti acquisibili
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Per i Corsi residenziali è ora possibile effettuare una sola (e non ripetibile) compilazione del test di verifica ed il questionario non potrà essere in nessun modo ripetuto: diversamente il test non sarà considerato valido ai fini dell’acquisizione dei relativi crediti ECM.
(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)
CREDITI PER FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) SENZA TUTORAGGIO, PER AUTOAPPRENDIMENTO CON TUTORAGGIO
Numero massimo crediti acquisibili
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Per la Formazione a Distanza (FAD), non sarà più possibile effettuare un numero “illimitato” di tentativi del test di valutazione dell’apprendimento: è stato infatti stabilito un limite massimo di ripetizioni della prova di verifica di 5 possibilità. (Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)
CREDITI PER AUTOFORMAZIONE
Numero massimo crediti acquisibili
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Agli iscritti agli Albi sono riconosciuti crediti ECM per autoformazione per:
- Attività di studio di riviste scientifiche
- Lettura capitoli di libri e di monografie
Entrambe le attività sono prive di test di valutazione
IL SANITARIO (SIA LIBERO PROFESSIONISTA CHE DIPENDENTE) COMUNICA TRAMITE AUTOCERTIFICAZIONE ALLA SEGRETERIA Co.Ge.A.P.S. L’ATTIVITÀ DI AUTOFORMAZIONE INDICANDO LE ORE DI IMPEGNO.
L’autocertificazione può essere rilasciata dall’interessato secondo lo schema riportato in calce al Vademecum, spedendola all’indirizzo e-mail del Co.Ge.A.P.S. con copia di un documento d’identità, oppure registrandola direttamente nell’area riservata.
L’autocertificazione dovrà contenere i seguenti dati:
Dati anagrafici del sanitario:
- Nome
- Cognome
- Codice fiscale
- Ordine di appartenenza
Dati dell’attività di autoformazione:
- Data inizio
- Data fine
- Obiettivo formativo (tra quelli previsti dalla CNFC: tabella A)
- Numero di ore impegnate nello studio
- Tipo autoformazione:
- Materiali durevoli
- Letture scientifiche
- Descrizione materiale lettura (titolo del materiale studiato)
- Professione
- Disciplina
(Determina CNFC 23.07.2014 – 10.10.2014 – Determina 07.07.2016 )
CREDITI PER PUBBLICAZIONI
Numero massimo crediti acquisibili
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Per inserire i crediti per pubblicazioni individuali, è possibile compilare l’apposita autocertificazione inviandola al Co.Ge.A.P.S. utilizzando lo schema riportato in calce al presente Vademecum, contenente le indicazioni relative alla pubblicazione (titolo, data di pubblicazione, livello firma e tipo di pubblicazione, citata o non citata).
La Segreteria Co.Ge.A.P.S. provvederà ad inserire i dati ed a notificare l’avvenuta registrazione al professionista interessato.
L’attribuzione dei crediti per pubblicazioni potrà avvenire, secondo la seguente tabella:
- CITAZIONI SU RIVISTE CITATE NEL CITATION INDEX;
primo nome 3.0 crediti;
altro nome 1.0 credito; - PUBBLICAZIONI SU RIVISTE NON CITATE SU C.I. ED ATTI DI CONGRESSI NAZIONALI O INTERNAZIONALI;
primo nome 1.0 credito;
altro nome 0.5 credito; - CAPITOLI DI LIBRI E MONOGRAFIE;
primo nome 2.0 crediti;
altro nome 1.0 credito.
(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014; Istruzioni Co.Ge.A.P.S. 23.03.2015)
CREDITI TRAMITE SPONSOR O FORMAZIONE RECLUTATA
Per reclutamento si intende la promozione di attività ECM da parte di sponsor commerciali che si realizza con il supporto economico (per iscrizione, viaggi, spese di permanenza, ecc.) fornito al professionista. In questa situazione potrebbe realizzarsi una situazione di condizionamento, più o meno esplicito, del professionista da parte dello sponsor commerciale. Potrebbe anche realizzarsi una selezione dell’utenza di un evento formativo basata non esclusivamente sulle priorità di aggiornamento dei professionisti. Per questi motivi la CNFC ha deliberato di limitare il reclutamento diretto da parte di sponsor commerciali al massimo ad un terzo (50 su 150 crediti nel triennio) del debito formativo di ogni professionista.
Inoltre la Determina della CNFC del 18 settembre 2013 (alla luce della quale ogni partecipante potrà maturare 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento mediante reclutamento diretto da parte dello sponsor) prevede che il discente dovrà attestare al provider il proprio reclutamento ed il mancato superamento del limite previsto (1/3), con firma autografa e leggibile, unitamente ai propri dati anagrafici.
(Documento “La formazione continua nel settore salute) – Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017)
Numero massimo crediti acquisibili
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Ai sensi della Determina del 18.01.2011 "Reclutamento dei partecipanti", l’Azienda che invita i professionisti a frequentare un determinato evento formativo, con spese a carico dell’Azienda stessa, deve fornire al Provider l’elenco con i nomi dei partecipanti invitati all’evento formativo.
Nella tipologia formativa FAD non è consentito il reclutamento dei partecipanti. Nel caso in cui un discente riceva le credenziali di accesso all’evento FAD da parte di qualsiasi soggetto, non si configura il reclutamento, fermo restando che il provider non può in alcun caso fornire a chiunque ne faccia richiesta l’elenco dei partecipanti né l’elenco di coloro che hanno acquisito i crediti formativi.
CREDITI TRAMITE SPERIMENTAZIONI CLINICHE
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Numero massimo crediti acquisibili
- Da 1 a 3 crediti per ogni iniziativa, in funzione dell’impegno previsto e della rilevanza dell’esito. Il periodo di riferimento per l’attribuzione di un credito ECM è pari a un mese. - I crediti ECM per sperimentazioni scientifiche individuali possono essere acquisiti entro il limite del 60% dell’obbligo formativo individuale. |
CREDITI PER FORMAZIONE ALL’ESTERO
Numero massimo crediti acquisibili
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I provider accreditati in Italia possono realizzare Progetti Formativi Aziendali (PFA), attinenti ad uno specifico ed unitario obiettivo nazionale o regionale, organizzato da una azienda sanitaria pubblica o privata per il proprio personale dipendente o convenzionato appartenente ad una o più categorie professionali all’estero attinenti settori e tecnologie innovative non applicate o implementate nel territorio nazionale, a condizione che siano compatibili con l’esercizio della professione sanitaria per la quale sono erogati. L’accreditamento di tali PFA segue lo stesso iter procedurale dell’accreditamento degli eventi all’estero accreditati in Italia. (Determina Commissione Naz.le ECM 17.07.2013)
Documentazione per registrazione crediti estero
L’Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012 prevedeva che i crediti ECM acquisiti per la formazione individuale all’estero e per l’autoformazione devono sottostare alla seguente procedura: il professionista dipendente – ultimata la frequenza – deve inoltrare la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, ecc. e quella attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento all’Ufficio Formazione dell’Azienda presso cui presta servizio). L’Azienda provvederà all’invio dei dati al Co.Ge.A.P.S.
I liberi professionisti devono darne diretta comunicazione alla Segreteria del Co.Ge.A.P.S. con le modalità che seguono nel capitolo: “MODALITÀ PER L’ACCESSO AL Co.Ge.A.P.S.”.
Possono essere registrati esclusivamente i crediti maturati dalla formazione individuale all’estero a partire dal 1° gennaio 2008, fatto salvo quanto già precedentemente riconosciuto pur in carenza di una più specifica normativa. (Determina Commissione Naz.le ECM 17.07.2013)
Crediti per medici residenti all’estero o che svolgono attività professionale all’estero ma sono iscritti ad un Ordine dei Medici italiano
La Commissione Nazionale ECM si è pronunciata in merito alla posizione dei medici e degli odontoiatri iscritti anche presso un Ordine estero (es. Italia e Germania), che svolgono attività professionale sia in Italia che all’estero, ribadendo che l’obbligo ECM va soddisfatto nel paese in cui si esercita visto che si intende garantire un professionista aggiornato a tutela della salute dei cittadini.
Quindi se il medico o l’odontoiatra sono iscritti ad un nostro Ordine devono soddisfare l’obbligo nel nostro Paese. Per evitare di dover ottenere anche i crediti nel Paese di provenienza, ciascun professionista sottopone al Co.Ge.A.P.S. la documentazione dei crediti conseguiti all’estero che, se riconosciuti congrui e validi, vengono registrati nell’anagrafica del Consorzio secondo le regole previste.
(Circolare FNOMCeO 2014/3715 02.04.2014)
La Determina della CNFC del 17 Luglio 2013 “Esoneri, esenzioni, tutoraggio individuale, formazione all’estero, autoapprendimento, modalità di registrazione e certificazione” non prevede alcun esonero o esenzione per quei professionisti che per brevi periodi o stabilmente svolgono la loro attività oltre frontiera, tranne per quelli impegnati in attività di cooperazione internazionale riconosciute dalla legge.
A parere della FNOMCeO tutti gli iscritti all’Ordine sono obbligati ad acquisire crediti ECM, anche se residenti all’estero o, come nel caso dei medici transfrontalieri, residenti in Italia ma che esercitano la professione in altra Nazione.
Ad ogni buon conto i crediti ECM ottenuti all’estero devono essere validati con l’abbattimento del 50% e registrati nell’anagrafica Co.Ge.A.P.S. Tale abbattimento può essere evitato con la stipula di accordi bilaterali transfrontalieri tra regioni e nazioni confinanti, con l’eventuale coinvolgimento della FNOMCeO, registrati presso la CNFC o presso la Commissione ECM della propria Regione.
CREDITI PER MEDICI COMPETENTI
Numero crediti acquisibili
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Pertanto, l’interessato ha l’obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l’invio di apposita autocertificazione da trasmettere al Ministero a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 15 gennaio 2018; si ribadisce che, per il triennio formativo 2014-2016, il professionista ha tempo fino a tutto il 2017 per completare i crediti ECM.
In caso di mancato invio dell’autocertificazione l’ufficio competente provvede, senza ulteriori adempimenti, alla cancellazione dall’elenco nazionale.
La cancellazione dall’elenco del professionista, che non ha completato il suo percorso formativo, non consente di esercitare la funzione di medico competente poiché tutti gli atti posti in essere da medici competenti che non abbiano il requisito formativo di cui all’articolo 38, comma 3, sono illegittimi.
Da ricordare, inoltre che il datore di lavoro che si avvalga di un medico competente senza titolo è punito ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. e), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Le partecipazioni ECM acquisite, a titolo di “recupero” dell’obbligo formativo individuale, possono venire conteggiate a valere sul triennio precedente solo su esplicita indicazione del professionista, che la deve esercitare tramite il portale Co.Ge.A.P.S. (www.cogeaps.it) al fine di aggiornare la propria posizione sul portale stesso.
Le partecipazioni portate a “recupero” del triennio precedente, non saranno successivamente conteggiate per il soddisfacimento dell’obbligo formativo, nel triennio di acquisizione.
La verifica sulla formazione ECM sarà effettuata sulla base dei dati trasmessi dai Provider a Co.Ge.A.P.S. Pertanto i professionisti iscritti all’elenco dei medici competenti dovranno verificare sul portale del Co.Ge.A.P.S. eventuali difformità relative ai dati della formazione ECM, trasmessi dai Provider, e ove necessario a segnalarlo al Co.Ge.A.P.S. Tutti i medici competenti che accedono al portale Co.Ge.A.P.S. devono “qualificarsi” come tali biffando sull’apposita casella. In tal modo il sistema fornirà automaticamente la situazione aggiornata e già calcolata non soltanto in relazione al totale dei crediti già pervenuti dai provider ma anche al calcolo del 70% nella specifica disciplina o equipollenti.
E’ consigliabile che il medico competente comunichi, direttamente al portale Co.Ge.A.P.S., eventuali esenzioni e/o esoneri, crediti individuali (crediti esteri, tutoraggio individuale, pubblicazioni scientifiche, autoformazione, sperimentazioni cliniche) al fine di perfezionare la corretta posizione ECM del Professionista. (cfr. Determina della CNFC del 17 luglio 2013 e successive).
Inoltre, la percentuale del 70% dei crediti ECM da acquisire nel triennio di riferimento che devono afferire alla disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro” previsti tassativamente al comma 3 dell’art.38 del D.Lgs.81 del 2008, non va calcolata sull’obbligo formativo standard di 150 crediti, ma rispetto all’obbligo formativo individuale del professionista per il triennio. Il sistema informativo del Co.Ge.A.P.S. calcola automaticamente il soddisfacimento del 70% dei crediti acquisiti nella soprariportata disciplina.
Per coloro i quali saranno cancellati dall’elenco per non aver assolto agli obblighi formativi in uno specifico triennio, è possibile la reiscrizione nel successivo triennio, solo al raggiungimento del 70%, dell’obbligo formativo individuale nell’area della medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
(Circolare Ministero Salute – Direzione Generale Prevenzione Sanitaria 01.06.2017)
Scadenze ECM
TRIENNIO ECM 2014-2016
· Invio autocertificazione: dal 1° gennaio 2017 al 15 gennaio 2018
· Cancellazione dall’Albo Nazionale dei Medici Competenti in caso di mancata comunicazione
· Reiscrizione solo con raggiungimento del 70% dei crediti del successivo triennio formativo (2017-2019)
TRENNIO 2017-2019
· Al raggiungimento del 70% dei crediti: reiscrizione se inadempienti per il triennio 2014-2016
· Raggiungimento del 100% dei crediti entro il 2020
· Invio autocertificazione tra il 1° gennaio 2020 e il 15 gennaio 2021
CONTROLLI
· Autocertificazione del medico con verifica a campione da parte del Ministero
· Alla fine del triennio controllo a tappeto con condivisione banche dati Ministero/FNOMCeO
Il documento con relativi allegati dovrà essere indirizzato (salvo eventuali future variazioni) ai seguenti indirizzi: Ministero della Salute – Ufficio II - Direzione Generale della prevenzione Viale Giorgio Ribotta 5 – 00144 ROMA oppure via pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
(Documento FNOMCeO – Luigi Conte – Marcello Fontana – 22.05.2015)
In alcuni casi i medici competenti incontrano delle difficoltà alla partecipazione ad eventi ECM in ragione della diversa specializzazione in loro possesso. Ciò genera una incongruenza sistematica laddove tali professionisti, da un lato, sono già in rapporto di servizio con enti istituzionalmente preposti allo svolgimento delle attività di cui sopra, dall’altro, ove si avallasse l’impedimento della partecipazione agli eventi ECM, gli stessi professionisti non potrebbero più svolgere l’attività per cui sono stati assunti.
Pertanto, premesso che è necessario consentire ai sanitari in questione la partecipazione ai corsi ECM, è ritenuto sufficiente che il sanitario “medico competente” produca al “provider” un’autocertificazione in cui attesta il ruolo ricoperto all’interno dell’azienda (Dlgs n. 81/2008) per essere legittimato alla partecipazione sia di corsi specifici e inerenti all’incarico ricoperto che di corsi rivolti ad altri obiettivi e tematiche formative.
La stessa regola va applicata anche ai medici dipendenti INAIL che partecipano ad eventi di medicina legale non essendo possessori del titolo di specialista. (Circolare FNOMCeO 2204/27.02.2014)
CREDITI PER SPECIALISTI AMBULATORIALI NELLA REGIONE PIEMONTE D.G.R. N. 47-7638 DEL 21-05-2014
Premesso che tutti i professionisti della sanità sono soggetti all’obbligo dell’ECM, sia in caso di attività libero-professionale sia in caso di attività derivante da un rapporto di dipendenza o di convenzione con il SSN, anche la partecipazione dei Medici SAI (Specialisti Ambulatoriali Italiani) alla formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere l’attività ai sensi dell’Accordo in vigore.
Lo Specialista che non abbia frequentato, ai sensi dell’art. 38 comma 7 dell’Accordo Ambulatoriale vigente, i corsi obbligatori per due anni consecutivi, è soggetto all’attivazione di procedure per l’eventuale adozione di sanzioni da parte dell’ASL.
Programmazione e gestione della formazione ECM rivolta agli specialisti ambulatoriali (SAI).
In ciascuna Azienda deve essere predisposto un Piano di Formazione o comunque essere prevista, nell’ambito del PFA, la pianificazione e programmazione di attività rivolte specificatamente per i SAI, anche in modalità FAD, sia attraverso progetti esclusivamente ad essi dedicati, sia attraverso percorsi formativi che coinvolgano anche altre figure professionali.
L’attività di docente/moderatore/relatore/tutor può essere svolta da parte dei SAI sia in coincidenza che fuori orario di servizio.
Partecipazione iniziative ECM non comprese nella programmazione regionale
Lo Specialista ha facoltà di partecipare a iniziative formative non comprese nella programmazione regionale e/o aziendale, purché accreditate ECM ed inerenti la specialità svolta in Azienda, usufruendo del permesso retribuito ex art. 33 ACN vigente e nel limite massimo di 32 ore annue. Il permesso è fruibile presso una o più Aziende in cui lo specialista presta servizio ai sensi dell’Art. 13 comma 3 ACN vigente.
La partecipazione ad iniziative formative, oltre il limite del 30% del credito obbligatorio, previa comunque autorizzazione aziendale, è a carico dello specialista ambulatoriale e del professionista comprese:
(Accordo Nazionale Specialisti Ambulatoriali)
a) Attività di tutoraggio ed insegnamento in sede di attività professionale (ad es. corsi tirocinanti per la Medicina Generale, Medicina Specialistica, Personale tecnico-infermieristico);
b) Attività di tutoraggio ed insegnamento pre-post-lauream (scuole di specializzazione), previo accordo con le Università.
Lo specialista ambulatoriale interno può soddisfare il proprio debito di crediti formativi anche attraverso la partecipazione a corsi FAD da effettuarsi preferibilmente fuori orario di servizio .
(B.U. della Regione Piemonte n. 23 del 05.06.2014)
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PENSIONATI |
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La FEDER.S.P.eV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove) ha chiesto alla Federazione Naz.le degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri se il medico pensionato iscritto all’Ordine è tenuto obbligatoriamente a partecipare a corsi ECM. La FNOMCeO ha risposto che i pensionati, che non svolgono la professione, seppur iscritti all’Albo professionale, non sono tenuti ai corsi ECM. Infatti la semplice condizione di iscrizione all’Albo professionale non implica l’obbligo di partecipare ai corsi ECM: al contrario é l’esercizio della professione che obbliga all’aggiornamento, considerato che per l’esercizio professionale é per legge obbligatorio essere iscritto all’Ordine, per non incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione sanitaria.
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NUOVI ISCRITTI ALL’ALBO |
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A seguito di un quesito posto dal nostro Ordine alcuni anni fa la C.N.F.C. aveva assunto nel corso della riunione del 4 dicembre 2012 la seguente decisione:
- per i professionisti sanitari, vincolati all’iscrizione all’Albo professionale per l’esercizio della professione, l’obbligo formativo decorre dall’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo professionale;
- per i professionisti sanitari, non vincolati all’iscrizione all’Albo professionale, l’obbligo formativo decorre dall’anno successivo al conseguimento dell’abilitazione professionale.
E’ stato poi confermato che per i professionisti sanitari con l’obbligo di iscrizione ad un Ordine, l’impegno formativo decorre dall’anno successivo all’iscrizione all’Ordine stesso. (Determina del 17.07.2013)
PERTANTO PER I NUOVI ISCRITTI IL DEBITO FORMATIVO CON ACQUISIZIONE DEI CREDITI ECM INIZIA DAL PRIMO MESE DELL’ANNO SUCCESSIVO ALL’ISCRIZIONE ALL’ORDINE (AD ESEMPIO, PER UN ISCRITTO AGLI ALBI PROFESSIONALI DEI MEDICI CHIRURGHI O DEGLI ODONTOIATRI IL 27 GIUGNO 2013 L’OBBLIGO ECM DECORRE DAL 1° GENNAIO 2014).
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RICERCA EVENTI NELLE BANCHE DATI |
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I professionisti sanitari privi di specializzazione possono acquisire i crediti formativi ECM consultando la banca dati pubblicata sul sito Agenas/ECM cercando gli eventi rivolti all’area interdisciplinare. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)
E’ possibile inoltre riscontrare tali notizie sempre nella banca dati Agenas (indirizzo http://ape.agenas.it/) – Professionisti sanitari – ricerca avanzata eventi. Nella colonna di destra alla voce “Costo-Crediti” inserire una spunta nella casella “Ricerca per costo”. Il sistema inserisce in automatico la voce “Costo del corso: gratuito”. Cliccare quindi sul bottone blu CERCA. Verranno estratti tutti i corsi a costo zero.
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ASSENZE DURANTE LA PARTECIPAZIONE AD UN EVENTO O AD UN PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE ECM |
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Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è necessaria la frequenza effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo residenziale, mentre, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.M. 27/12/2001 la presenza effettiva dei sanitari interessati al Progetto Formativo Aziendale è del 90%. (Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM)
Il discente quindi deve acquisire i crediti formativi partecipando al 100% delle ore previste per l’evento (o perlomeno al minimo di frequenza indicato dal provider), ad eccezione della partecipazione ai Progetti Formativi Aziendali dove si acquisiscono i crediti formativi a fronte del 90% di partecipazione all’evento.
In casi particolari di assenza brevissima sarà compito dell’Organizzatore, unico responsabile dell’evento residenziale o del progetto formativo aziendale, valutare la giustificazione nonché l’incidenza dell’assenza sull’apprendimento finale.
CONSERVAZIONE DELL'ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO FORMATIVO
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L’attestato, dopo il preliminare controllo dei dati (organizzatore, evento, professione, disciplina, dati personali), deve essere scrupolosamente conservato dall’interessato ai fini delle successive verifiche dell’aggiornamento effettuato, da parte delle Istituzioni (Regioni, Aziende Ospedaliere, Ordini), che saranno predisposte dalla Commissione Naz.le.
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ORGANISMI COMPETENTI ALLA REGISTRAZIONE DI SITUAZIONI INERENTI L'ECM |
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Tipologia |
Sanitario Dipendente o |
Sanitario |
Tutoraggio |
Ordine |
Ordine |
Crediti estero |
Ufficio Formazione |
Co.Ge.A.P.S. |
Esoneri/esenzioni |
Co.Ge.A.P.S. |
Co.Ge.A.P.S. |
Autoformazione |
Co.Ge.A.P.S. |
Co.Ge.A.P.S. |
Pubblicazioni Scientifiche |
Co.Ge.A.P.S. |
Co.Ge.A.P.S. |
Rettifiche errori crediti/inserimento partecipazioni mancanti |
Co.Ge.A.P.S. |
Co.Ge.A.P.S. |
Formazione medici competenti |
Ministero della Salute Ufficio Formazione Azienda per gli Specialisti Ambulatoriali |
Ministero della Salute
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(Circolare Co.Ge.A.P.S. prot. 31-C/14 del 04.06.2014)
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PREDISPOSIZIONE DEL DOSSIER FORMATIVO |
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Ai fini della nuova fase di sviluppo del Dossier Formativo, anche con riferimento agli aspetti operativi del Dossier di Gruppo, sono stati definiti principi e linee guida validi per il triennio formativo 2017/2019, per i professionisti sanitari, le Aziende sanitarie pubbliche e private, gli Ordini, i Collegi e le rispettive Federazioni nazionali, gli Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie di cui al Decreto del Direttore delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, che accedono alla costruzione del Dossier.
Il professionista può quindi avere informazioni sulla costituzione del Dossier Formativo e definire il proprio D.F. per il triennio 2017-2019, registrandosi al Portale Co.Ge.A.P.S.
BONUS PER IL PROFESSIONISTA
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Il bonus viene erogato al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:
- Costruzione del Dossier;
- Congruità del Dossier con il profilo e la disciplina esercitata;
- Coerenza relativamente alle aree – pari ad almeno il 70% - tra il Dossier programmato e quello effettivamente realizzato
Il bonus, quale riduzione dell’obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati nel triennio 2017-2019 se il professionista costruirà un Dossier individuale oppure farà parte di un Dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno del corrente triennio. Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il Dossier, qualora lo stesso sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza di cui sopra.
Quindi, per il triennio successivo al 2017-19, il professionista che realizza il Dossier Formativo per il corrente triennio avrà diritto al bonus di 20 crediti formativi sopra citato. Altrettanto ne avrà diritto il professionista che partecipa e realizza esclusivamente il Dossier di Gruppo. Nel caso in cui il Dossier fosse elaborato e realizzato nel secondo anno del presente triennio si avrà diritto ad un bonus pari a 15 crediti formativi per il triennio successivo; nel caso in cui il Dossier fosse elaborato e realizzato nell’ultimo anno del triennio si avrà diritto ad un bonus pari a 10 crediti formativi per il triennio successivo.
SOGGETTI ABILITATI ALLA COSTRUZIONE DEL DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO
Per le Aziende sanitarie, pubbliche e private o per le strutture universitarie: l’Ufficio Formazione ovvero un delegato per la formazione di ciascuna Azienda, il responsabile della didattica o un suo delegato.
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COMPITI DELL’ORDINE |
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L’Ordine è competente a riconoscere, tramite il Co.Ge.A.P.S., gli esoneri, le esenzioni ed i crediti ECM acquisiti (a titolo esemplificativo la documentazione necessaria potrà essere: attestato di frequenza corsi di formazione post-base, documentazione comprovante il periodo di sospensione dell’attività professionale, attestazione di svolgimento dell’attività di tutoraggio rilasciata dall’utente per il quale si è esercitata l’attività di tutoraggio, ecc.) di cui alla Determina della Commissione Naz.le ECM del 17.07.2013.
L’Ordine deve inoltre provvedere, in collaborazione con il Co.Ge.A.P.S., alla valutazione di coerenza con le vigenti disposizioni in materia di ECM della posizione del proprio iscritto in riferimento a esoneri, esenzioni e ai crediti ECM acquisiti tramite gli istituti di cui alla Determina Commissione Naz.le ECM 17.07.2013.
Per l’offerta formativa pianificata ogni anno da ciascun Ordine non sono previste limitazioni su etica, deontologia, legislazione, informatica, inglese e comunicazione. Rispetto all’offerta formativa pianificata ogni anno da ciascun Ordine è consentita la possibilità di implementarla - nel limite massimo del 50% - utilizzando tutti gli obiettivi formativi contenuti nell’Accordo Stato – Regioni del 19.04.2012. Tale offerta non può essere oggetto di sponsorizzazione commerciale e deve consentire ai rispettivi iscritti la partecipazione gratuita o a costi minimi necessari alla copertura delle spese sostenute dall’Ordine.
Alcune delle funzioni degli Ordini, in collaborazione con il Co.Ge.A.P.S.:
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(Circolare Co.Ge.A.P.S. agli Ordini prot. 31-C/14 del 04.06.2014)
ATTESTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
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QUALORA L’ISCRITTO DESIDERASSE RICEVERE IL CERTIFICATO ATTESTANTE L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO POTRÀ CHIEDERE IL RILASCIO ALL’ORDINE (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) SPECIFICANDO PER QUALE TRIENNIO INTENDE AVERE IL DOCUMENTO. L’ORDINE, DOPO GLI OPPORTUNI CONTROLLI PRESSO IL COGEAPS, POTRA’ PROVVEDERE AL RILASCIO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:
- ATTESTAZIONE dei crediti formativi:
DOCUMENTO CHE INDICA IL NUMERO DEI CREDITI EFFETTIVAMENTE REGISTRATI AL Co.Ge.A.P.S.(QUANDO INSUFFICIENTI PER “CERTIFICARE”).
- CERTIFICAZIONE: pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale;
DOCUMENTO RILASCIATO NEL CASO IN CUI IL PROFESSIONISTA ABBIA SODDISFATTO L’INTERO FABBISOGNO INDIVIDUALE DEL TRIENNIO, TENENDO CONTO ANCHE DEGLI EVENTUALI ESONERI, ESENZIONI E RIDUZIONI DERIVANTI DALLA FORMAZIONE SVOLTA NEL TRIENNIO PRECEDENTE.
(Circolare Co.Ge.A.P.S. agli Ordini prot. 31-C/14 del 04.06.2014)
Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla CNFC, concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completo soddisfacimento dell’obbligo formativo individuale triennale. Il mancato raggiungimento dell’obbligo con crediti conformi alle regole, non consente di ottenere la Certificazione ECM di conformità, anche con un numero di crediti superiore.
(Determina CNFC 23.07.2014 – 10.10.2014)
(Circolare Co.Ge.A.P.S. agli Ordini prot. 31-C/14 del 04.06.2014)
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ISTRUZIONI PER L’ACCESSO AL Co.Ge.A.P.S. |
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E’ POSSIBILE QUINDI, COMUNICARE AL CO.GE.A.P.S. (INVIANDO LA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE) ESONERI, ESENZIONI, DISCORDANZE, AUTOFORMAZIONE, AGGIUNTE O INESATTEZZE RISCONTRATE, E TUTTO CIO’ CHE HO RIPORTATO SOPRA NEI VARI CAPITOLI, CON LE SEGUENTI MODALITA’:
Sito: www.cogeaps.it Telefono 06.36000893 |
Il percorso per accedere è: Al centro della Home page del sito www.cogeaps.it cliccare su “ACCESSO ANAGRAFE CREDITI ECM”. Si apre la mascherina per l’accesso all’area riservata. Se il professionista non è ancora registrato, si clicca in fondo al box “Sei un professionista della salute? Registrati”. Scegliere l’opzione che rispecchia la situazione del professionista: nel nostro caso “Sono iscritto ad un ordine, un collegio o ad un’associazione professionale”. A questo punto, nella schermata che compare, occorre compilare i campi richiesti per registrarsi. Una volta registrati si potrà stampare la propria scheda individuale con la situazione personale dei crediti acquisiti, di quelli mancanti e la presenza di eventuali esoneri, esenzioni, ecc. |
E’ POSSIBILE QUINDI, SEGNALARE AL Co.Ge.A.P.S. tutto ciò che ho riportato con le seguenti procedure: - ON LINE OPERANDO NELLA PROPRIA AREA RISERVATA DEL PORTALE DEL CONSORZIO (qualora non fosse possibile accedere è consigliabile, dopo un tentativo negativo, procedere con la seguente opzione); - INVIANDO UNA E-MAIL AL CONSORZIO STESSO. IN AMBEDUE I CASI OCCORRE ALLEGARE LA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE CON AUTOCERTIFICAZIONE INERENTE LA PROPRIA POSIZIONE E COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN PDF. |
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LE VARIE POSSIBILITA’ DI INTERAZIONE CON IL Co.Ge.A.P.S.: RIASSUNTO |
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VISUALIZZAZIONE CREDITI
È POSSIBILE, CONTROLLANDO LA SCHEDA INDIVIDUALE, VERIFICARE SE NEI DATI DEL Co.Ge.A.P.S. SIANO CONTENUTI ERRORI O SIANO PRESENTI ANOMALIE CHE DOVRANNO, COME SOPRA DESCRITTO, ESSERE SEGNALATI AL PIU’ PRESTO AL CONSORZIO.
INSERIMENTO DI DATI INDIVIDUALI |
Il professionista ha la possibilità di segnalare al Consorzio, con le stesse modalità soprariportate (vedere gli appositi capitoli del Vademecum), inviando l’apposita autocertificazione, la documentazione e copia di un documento di identità in formato PDF, come già detto, per:
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AUTOCERTIFICAZIONI |
In calce al Vademecum pubblicato sul sito, ho riportato le diverse tipologie di autocertificazioni (scaricabili) predisposte dal Co.Ge.A.P.S. che potranno essere utili ai Colleghi per segnalare i dati mancanti nella propria posizione personale.
Tutte le autocertificazioni devono essere il più possibile dettagliate e le varie segnalazioni di cui sopra devono essere accompagnate da copia di un documento d’identità IN PDF sia che le stesse vengano inserite direttamente sul sito del Co.Ge.A.P.S. sia che vengano trasmesse all’e-mail del Consorzio.
E’ importante sapere che il Co.Ge.A.P.S. registra esclusivamente le informazioni/variazioni di cui all’ “Inserimento dati individuali” soltanto a decorrere dal 1 gennaio 2008, in quanto permettono la riduzione dell'obbligo formativo nel triennio 2011-2013, mentre relativamente ad “Esenzioni, esoneri” sono valide soltanto quelle decorrenti dall’anno 2011 IN QUANTO LA REGISTRAZIONE RELATIVA AL 2008-2010 NON APPORTA MODIFICHE ALL’OBBLIGO FORMATIVO DEL TRIENNIO 2011-2013 E POTREBBE DIMINUIRE LA RIDUZIONE SPETTANTE AL PROFESSIONISTA IN TALE TRIENNIO, PERCHE’ I CREDITI ACQUISITI IN REGIME DI ESONERO E/O ESENZIONE NON SONO CONTEGGIATI AI FINI DEL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO FORMATIVO INDIVIDUALE TRIENNALE.
SONO COMUNQUE A DISPOSIZIONE, SU APPUNTAMENTO, PER ULTERIORI DELUCIDAZIONI E PER VERIFICARE, IN BASE ALLA NORMATIVA AD OGGI APPROVATA DALLA COMMISSIONE NAZ.LE ECM, LA POSIZIONE PERSONALE DELL’ISCRITTO CHE, ALL’UOPO, DOVRÀ FARMI AVERE LA PROPRIA SCHEDA ECM.
Modulistica scaricabile
Autocertificazione riconoscimento crediti per pubblicazioni scientifiche con allegate tabelle codici
Autocertificazione riconoscimento crediti estero con allegate tabelle codici
Autocertificazione riconoscimento crediti tutoraggio con allegate tabelle codici
Autocertificazioni riconoscimento crediti per sperimentazioni cliniche con allegate tabelle codici
Autocertificazione riconoscimento esonero obbligo formativo
Autocertificazione riconoscimento esenzione obbligo formativo
Informativa evento ECM mancante con allegate tabelle codici
Obiettivi Formativi Nazionali ECM - Tabella A
Attività Professionista – Allegato B
Codici Professione – Allegato C
Codici Professione / Disciplina – Tabella D
Paesi Esteri – Tabella E
Modulistica Gestione Spostamento Crediti 2017 nel triennio 2014-2015-2016