06/2019 OBBLIGO FORMATIVO ECM - VERIFICARE I CREDITI MANCANTI - ENTRO IL 31/12/2019 COMPLETARE IL FABBISOGNO FORMATIVO

 

 

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ECM, ANELLI (FNOMCeO) A “STRISCIA”: SANZIONI NEL 2020 PER CHI E' IN DEFICIT DI CREDITI.
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Le sanzioni per chi non si aggiorna con l’Ecm ci saranno dal 2020.

Lo conferma il Presidente Fnomceo Filippo Anelli ai microfoni di Striscia la notizia, il Tg satirico di Canale 5.

I medici che entro il 2020 non hanno conseguito il fabbisogno formativo potranno essere destinatari di provvedimenti come ammonimento, censura, sospensione.

«Ma teniamo conto che i colleghi sono sottoposti a stress lavorativo e che ci sono stati tagli alla formazione; i medici negli ospedali – ha aggiunto il presidente Fnomceo – continuano a fare 1,5 milioni di ore in più per un valore di mezzo miliardo di euro», e in molti casi anche a discapito delle ore di formazione.

Il servizio affonda le radici nell’articolo di Doctor 33 del 2 maggio, a seguito della prima sospensione (3 mesi) comminata da un Ordine, ad Aosta, a un Odontoiatra e poi confermata dalla Commissione Esercenti Arti e Professioni Sanitarie.

Dal 2002 tutti i professionisti devono aggiornarsi, recita l’inviato di Striscia Moreno Morello, e ricorda come l’obbligo di conseguire 150 crediti di fabbisogno formativo sia stato raggiunto solo da un medico su due alla fine del triennio 2014-2016.

Dunque, c’è stata una proroga della chance di conseguire i crediti nel triennio 2016-19 ma a questo punto a dicembre i medici dovranno avere 300 crediti, ricorda Morello.

Tutti li raggiungeranno?

Al momento -ricorda Striscia- secondo i dati riportati da alcuni media ci sarebbero 4 medici su 10 a rischio sanzioni.

Ma Anelli ribatte che «non è un dato vero, andrà corretto, la percentuale di medici aggiornati dovrebbe essere l’80% degli iscritti all’Albo. Consulcesi, pool di legali che è attivo anche nella formazione continua, prende atto della replica di Anelli, e pone tre problemi.

Primo, le associazioni dei pazienti «chiedono a gran voce piena trasparenza sul percorso formativo dei professionisti a cui affidano la loro salute».

Secondo, «poter certificare l’adempimento dell’obbligo costituisce una chiave di volta nel contenzioso medico-paziente e un requisito sempre più essenziale per abbattere i premi assicurativi».

In altre parole, chi non si aggiorna è esposto anche dal punto di vista assicurativo in caso debba tutelarsi in contenziosi per presunta malpractice.

Terzo, anche per adeguarsi al quadro sanzionatorio mutato, si evoca «un intervento legislativo che restituisca al sistema Ecm credibilità e trasparenza, offrendo ai medici gli strumenti più adatti per aggiornare le loro competenze» con riguardo in particolare alla Formazione a distanza (Fad) «per superare le oggettive difficoltà legate a tempi e costi della formazione».

La chance di ovviare nell’attuale triennio formativo ad eventuali ammanchi di crediti del triennio precedente è prevista per tutte le professioni sanitarie da una determina della Commissione Nazionale Formazione Continua dello scorso autunno.

Nel provvedimento si ribadisce che nella realtà il fabbisogno di crediti non è 150 in 3 anni ma dipende dalle situazioni contingenti e personali che, in base a una precedente delibera del 2016, si traducono in esoneri (per gli specializzandi), esenzioni, altre riduzioni.

Secondo la stessa determina, possono essere destinate al recupero del debito 2014-16 anche partecipazioni ad eventi già acquisite per questo triennio sul portale Cogeaps ed è permesso raddoppiare la percentuale di crediti acquisibili con autoformazione, dal 10 al 20% di tutto il fabbisogno del triennio 2017-19.

La stessa delibera chiarisce che per i professionisti abilitati ma non ancora autorizzati ad esercitare l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Ordine.

Mauro Miserendino

Roma, 15 maggio 2019

(da Doctor33 del 15 maggio 2019)

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OBBLIGO FORMATIVO ECM PER MEDICI ED ODONTOIATRI TRIENNI 2014-2015-2016 e 2017-2018-2019

Per l’inserimento dei crediti mancanti nel triennio 2014-15-16 è possibile utilizzare i crediti acquisiti nel triennio 2017-2018-2019


Graziella Reposi

 

L’art. 16 quater del D.lgs. 502/92 e s.m.i. dispone che la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale in qualità di dipendente per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private nonché per la libera professione. Inoltre l’art. 19 del Codice di Deontologia Medica prevede che “il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l’aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori. Il medico assolve agli obblighi formativi. L’Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze”. I contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC).

La FNOMCeO sta inviando a ciascun Ordine gli elenchi degli iscritti agli Albi che risultano “non certificabili ECM” (coloro che non hanno completato il fabbisogno formativo ECM del triennio 2014-15-16) e del triennio 2017-2018-2019.

Ciò al fine di consentire - a tutti coloro che non hanno raggiunto il fabbisogno di cui sopra ma che hanno conseguito nel triennio 2017-2018-2019 crediti ECM “trasferibili” secondo la nuova normativa al triennio 2014-2015-2016 per il recupero dei crediti mancanti - di regolarizzare la loro posizione entro il 31 dicembre 2019, acquisendo quindi la certificabilità ECM anche per tale triennio.

La CNFC ha approvato alcune importanti modifiche, già pubblicate più volte sul nostro giornale, riguardanti:

  1. la possibilità per tutti i professionisti, che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale triennale, di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019;
  2. il riconoscimento di crediti individuali tramite lo svolgimento delle attività di:
    • Ricerca scientifica (pubblicazioni scientifiche e sperimentazioni cliniche)
    • Tutoraggio individuale
    • Autoformazione per la quale è previsto l’ampliamento dal 10% al 20% della percentuale dei crediti formativi acquisibili per il triennio 2017/ 2019.
    • Formazione all’estero
  3. l’esenzione per gli iscritti agli albi in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.

 

- OBBLIGO FORMAZIONE -

Per il triennio 2017/2019 il professionista sanitario deve assolvere come discente di eventi erogati da provider almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni e altre riduzioni.

La residua parte del 60% dei crediti può essere maturata con:

  • attività di docenza in eventi ECM
  • attività di “Formazione individuale”.

Per il triennio 2017/2019 i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale non possono complessivamente superare il 60%, come dicevo, dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze e fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione.

La richiesta di riconoscimento dei crediti Ecm dovrà essere presentata utilizzando i seguenti Modelli allegati al Manuale emanato dalla CNFC:

Allegato IV. Domanda di riconoscimento dei crediti per pubblicazioni scientifiche
Allegato V. Domanda di riconoscimento dei crediti per sperimentazioni cliniche
Allegato VI. Domanda di riconoscimento dei crediti per tutoraggio
Allegato VII. Domanda di riconoscimento dei crediti per formazione individuale all’estero
Allegato VIII. Domanda di riconoscimento dei crediti per autoformazione

Ciascun professionista sanitario potrà inserire autonomamente sul portale del COGEAPS con le procedure che seguono i modelli (Allegati IV, V, VI, VII, VIII) per il riconoscimento dei crediti acquisiti mediante le varie modalità di Formazione individuale. Dopo opportuna validazione da parte del Co.Ge.A.P.S. sarà possibile visionare il numero di crediti maturati nella propria area riservata.

Tali modelli sono reperibili nel Co.Ge.a.p.s. e devono essere inseriti nello stesso sistema. Una copia dei medesimi si trova in calce a questo articolo nella versione pubblicata sul nostro sito.

 

- DECORRENZA OBBLIGO FORMAZIONE PER I GIOVANI ISCRITTI -

L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine. 
Da tale data il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo. A tal fine il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale al netto di esoneri ed esenzioni e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.

 

- PENSIONATI -

I medici pensionati che esercitano saltuariamente l’attività professionale sono esentati.

 

 - RECUPERO CREDITI OBBLIGO FORMATIVO TRIENNIO 2014-2016 -

 

VIENE DATA LA POSSIBILITÀ ENTRO E NON OLTRE IL 31-12-2019 A TUTTI I PROFESSIONISTI SANITARI CHE NEL TRIENNIO 2014/2016 NON ABBIANO SODDISFATTO L'OBBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE TRIENNALE, DI COMPLETARE IL CONSEGUIMENTO DEI CREDITI CON FORMAZIONE ECM SVOLTA NEL TRIENNIO 2017/2019, AL NETTO DI ESONERI, ESENZIONI ED EVENTUALI ALTRE RIDUZIONI.

I CREDITI MATURATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2019, ACQUISITI QUALE RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO E TRASFERITI PER COMPETENZA AL TRIENNIO 2014/2016, NON SARANNO NATURALMENTE CONSIDERATI AI FINI DEL SODDISFACIMENTO DELL'OBBLIGO DEL TRIENNIO 2017/2019.

IL RECUPERO DEI CREDITI PER IL TRIENNIO 2014/2016 È UNA FACOLTÀ DEL PROFESSIONISTA SANITARIO CHE, TRAMITE L'ACCESSO AL PORTALE Co.Ge.A.P.S., DOVRÀ PROCEDERE ALLO SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA DEI CREDITI ACQUISITI. TALE FACOLTÀ DEVE ESSERE ESERCITATA AUTONOMAMENTE DAL PROFESSIONISTA, ATTRAVERSO LA SPECIFICA PROCEDURA INFORMATICA DA ESEGUIRE SUL PORTALE DEL Co.Ge.A.P.S..

I CREDITI INDICATI QUALI RECUPERO DELL'OBBLIGO FORMATIVO PER IL TRIENNIO 2014/2016 POTRANNO ESSERE SPOSTATI DI COMPETENZA PER L'INTERO VALORE DELLA SINGOLA PARTECIPAZIONE E, AGLI STESSI, VERRANNO APPLICATE LE NORME DEL TRIENNIO 2014/2016; TALE SPOSTAMENTO SARÀ IRREVERSIBILE. POTRANNO ESSERE DESTINATE AL RECUPERO LE PARTECIPAZIONI REGISTRATE NELLA BANCA DATI DEL COGEAPS E UNA VOLTA SPOSTATE NON VERRANNO PIÙ CONTEGGIATE NEL TRIENNIO IN CUI SONO STATE ORIGINARIAMENTE ACQUISITE (NEL PRESENTE 2017-2018-2019). TUTTI I PROFESSIONISTI HANNO FACOLTÀ DI AVVALERSI DEL RECUPERO DEI CREDITI PER IL SODDISFACIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO DEL PRECEDENTE TRIENNIO, FERMI RESTANDO EVENTUALI ADEMPIMENTI SPECIFICI PREVISTI DA NORMATIVE DI LEGGE.

LA PERCENTUALE DI CREDITI FORMATIVI ACQUISIBILI MEDIANTE AUTOFORMAZIONE (CHE HO CONSIGLIATO A MOLTI ISCRITTI IN BASE ALLA LORO SITUAZIONE CREDITI) È AUMENTATA DAL 10 AL 20 PER CENTO PER IL TRIENNIO 2017/2019.

OGNI ANNO IL Co.Ge.A.P.S. FORNIRÀ AGLI ORDINI E ALLE FEDERAZIONI NAZ.LI, UN RESOCONTO CONTENENTE L'OBBLIGO FORMATIVO PER CIASCUN ISCRITTO, I CREDITI FORMATIVI ACQUISITI NEL TRIENNIO, NONCHÉ I CREDITI SPOSTATI DI COMPETENZA DAL TRIENNIO 2017/19 A QUELLO 2014/16, DAI SINGOLI PROFESSIONISTI SANITARI ISCRITTI AGLI ORDINI.

VIENE CONFERMATA L'ESENZIONE DELL'OBBLIGO FORMATIVO PER I MEDICI E GLI ODONTOIATRI PENSIONATI.

PER QUANTO RIGUARDA LA SITUAZIONE SEGNALATA DAL NOSTRO ORDINE AL Co.Ge.A.P.S. ED INVIATA A TUTTI I GIOVANI ISCRITTI RELATIVAMENTE ALLA DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA, VIENE DEFINITIVAMENTE SANCITO CHE TALE OBBLIGO DECORRE, PER I PROFESSIONISTI RIGUARDO AI QUALI L'ACQUISIZIONE DEL TITOLO ABILITANTE (ESAME DI STATO) NON E' SUFFICIENTE PER ESERCITARE LA PROFESSIONE, DAL 1° GENNAIO SUCCESSIVO AL POSSESSO DEL TITOLO ABILITANTE NECESSARIO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SANITARIA NEL CASO DI MEDICI E ODONTOIATRI CON L’ISCRIZIONE ALL’ORDINE PROFESSIONALE.

IN TALI CASI VIENE INTESO PERTANTO - COME SOSTENUTO DAL NOSTRO ORDINE - CHE L'OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA DECORRE DAL 1° GENNAIO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE.

PER LE PROFESSIONI IL CUI ESERCIZIO, ANTECEDENTEMENTE ALLA LEGGE 3/2018, NON ERA PRECEDENTEMENTE SUBORDINATO ALL'ISCRIZIONE AD ORDINI, COLLEGI O ASSOCIAZIONI, L'OBBLIGO DI FORMAZIONE DECORRE COMUNQUE DAL 1° GENNAIO SUCCESSIVO AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO O ALTRO PROVVEDIMENTO ABILITANTE E PROSEGUE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' CON L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE.

 

MODALITA’ PRATICHE PER TALE SPOSTAMENTO

L’applicazione pratica per lo “spostamento” dei crediti ECM conseguiti nel 2017-18-19 nel triennio 2014-2015-2016 ai fini di completare il fabbisogno di tale triennio, è abbastanza impegnativa.

  1. Occorre innanzitutto registrarsi al Co.Ge.A.P.S. (vedi più avanti) ed ottenere i codici di accesso che saranno spediti dal Consorzio alla mail fornita dall’interessato.
  2. Successivamente entrare nella propria Area Riservata digitando username e password.
  3. Entrare in Dettagli professionisti – Selezionare il triennio 2014-2015-2016 e controllare la situazione ECM onde verificare il numero di crediti da recuperare in tale triennio.
  4. Qualora occorresse il recupero crediti, sempre nell’area “Dettagli professionista” (Partecipazioni ECM), nella striscia evidenziata in giallo sono presenti le seguenti diciture:
  • CREDITI INDIVIDUALI
  • CREDITI MANCANTI
  • ESONERI ED ESENZIONI
  • SPOSTAMENTO CREDITI

Tralasciando le prime tre indicazioni che ai fini dello spostamento al momento non ci interessano, parlerò ora dell’ultima voce, che deve essere innanzitutto cliccata. Nella schermata successiva “Gestione spostamento crediti”, preceduta da una  breve spiegazione, è presente la voce scritta in rosso che deve essere a sua volta  selezionata:  Dal 2017-2018-2019 al triennio 14/16
Si aprirà la schermata “Dettagli professionista: Partecipazioni ECM” dove compaiono automaticamente, suddivise per eventi, le partecipazioni ECM dell’attuale triennio.
Al termine della striscia di ogni evento è presente la colonna “Sposta” che riporta il simbolo del notes sul quale il medico che è nelle condizioni di dover utilizzare i crediti 2017-2018-2019 per colmare il fabbisogno 2014-2015-2016, deve cliccare per spostare l’evento utile ed i crediti relativi nel triennio 2014-2015-2016. E’ pertanto necessario calcolare i crediti mancanti e spostare gli eventi o l’evento che andranno a completare il numero di crediti insufficienti.

ATTENZIONE!  La scelta dei crediti da utilizzare per il recupero e l’effettivo spostamento devono essere effettuati obbligatoriamente dal professionista interessato. Pertanto il Co.Ge.A.P.S. NON ESEGUE QUESTA PROCEDURA e la stessa deve essere applicata dal sanitario. Nel corso del procedimento appare una scritta per ben due volte che chiede conferma dell’esportazione dei crediti: all’incirca “Questa partecipazione, una volta spostata non potrà più essere cambiata di competenza. Sicuro di voler procedere con l’operazione?”.

Premendo INVIA il sistema provvede automaticamente all’acquisizione ed appare la scritta “NUOVI CREDITI RICONOSCIUTI PER LA PARTECIPAZIONE…” con l’indicazione del numero crediti acquisiti.

Finito questo procedimento il trasferimento è completato, ma è utile ricontrollare il triennio 2014-2015-2016 per verificare l’effettivo spostamento dei crediti. (Per ora non conosco i tempi in cui il sistema provvede allo spostamento: dovrebbe avvenire immediatamente).

E’ consigliabile quindi provvedere alla registrazione al Co.Ge.A.P.S. stampando sia la scheda del triennio 2014-2015-2016 che quella del 2017-2018-2019 e, dopo i controlli sopracitati, provvedere a tutte le procedure di spostamento utilizzando i chiarimenti riportati più volte sul nostro giornale.

Lo spostamento dei termini al 31 dicembre 2019, che dal nostro Ordine era stato fortemente auspicato, renderà più facile raggiungere il proprio fabbisogno formativo per il triennio 2014/2016.

- CONSIGLIO PER TUTTI -

CONSIDERATO CHE FRA CIRCA SEI MESI E CIOÈ ENTRO IL 31.12.2019 SI PRESENTERÀ LA SCADENZA PER REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE E CHE IN QUESTO LASSO DI TEMPO, CHI FOSSE NELLA SITUAZIONE DI DOVER PROVVEDERE AGLI SPOSTAMENTI INSERENDO NEL TRIENNIO 2014-15-16 I CREDITI ACQUISITI NEL TRIENNIO 2017-18-19 POTREBBE RIMANERE SGUARNITO IN QUEST’ULTIMO, ESORTO I COLLEGHI A CONSEGUIRE IL MAGGIOR NUMERO DI CREDITI ECM ENTRO IL 31 DICEMBRE 2019, ONDE AVERNE UN CONGRUO NUMERO DA DISTRIBUIRE NEI DUE TRIENNI.

SOLLECITO PERTANTO TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO CONSULTANDO SUL SITO DEL Co.Ge.A.P.S, COME GIA’ DETTO, LA PROPRIA POSIZIONE ECM, COLLEGANDOSI ALL’AREA RISERVATA DEL CONSORZIO (www.cogeaps.it) E REGISTRANDOSI, QUALORA NON LO AVESSERO GIA’ FATTO.

Ciascuno in tal modo potrà inserire eventuali esoneri, esenzioni, autoformazione, crediti di eventi mancanti nei due trienni citati.

Ricordo che nell’area riservata del Co.Ge.A.P.S è consentito inserire eventuali eventi frequentati ma mancanti entrando su “Partecipazione ECM” (Esempio FIGURA 1) e successivamente su “Crediti mancanti”, dalla cui schermata si potranno inserire i singoli eventi formativi, allegando l’autocertificazione accompagnata dalla scansione del documento di riconoscimento e dall’attestato in possesso (Esempio FIGURA 2).

FIGURA 1

FIGURA 2

 

RIPORTO NUOVAMENTE, A MEMORIA, ALCUNI DATI UTILI AI COLLEGHI

 

- ISTRUZIONI PER L'ACCESSO AL Co.Ge.A.P.S. -

 

LE MODALITA’ PER L’ACCESSO SONO:

Sito: www.cogeaps.it
Indirizzo e-mail dedicato: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.                             
Telefono  06.36000893
Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Il percorso per accedere è:
Al centro della Home page del sito www.cogeaps.it  cliccare su “ACCESSO ANAGRAFE CREDITI ECM”.
Si apre la mascherina per l’accesso all’area riservata.
Se il professionista non è ancora registrato, si clicca in fondo al box “Sei un professionista della salute? Registrati”.
Scegliere l’opzione che rispecchia la situazione del professionista: nel nostro caso “Sono iscritto ad un ordine, un collegio o ad un’associazione professionale”.
A questo punto, nella schermata che compare, occorre compilare i campi richiesti per registrarsi.

Una volta registrati si potranno stampare le proprie schede individuali dei crediti acquisiti, di quelli mancanti e della presenza di eventuali esoneri, esenzioni, per i trienni 2014-2015-2016, 2017-2018-2019 e, per i Colleghi interessati, provvedere allo "spostamento" crediti o all’inserimento di dati mancanti.

E’ POSSIBILE QUINDI PROVVEDERE A QUANTO SOPRA con le seguenti procedure:
- ON LINE OPERANDO NELLA PROPRIA AREA RISERVATA DEL PORTALE DEL CONSORZIO. Qualora non fosse possibile accedere è consigliabile, dopo aver effettuato qualche tentativo, telefonare direttamente al Co.Ge.A.P.S. ed eventualmente, procedere INVIANDO UNA E-MAIL AL CONSORZIO STESSO.
IN AMBEDUE I CASI OCCORRE COMPILARE L’APPOSITA AUTOCERTIFICAZIONE INERENTE LA PROPRIA POSIZIONE, ALLEGANDO LA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE CON COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN PDF.

ATTENZIONE!  L’INVIO E-MAIL NON VALE PER LO “SPOSTAMENTO” CREDITI CHE DEVE ESSERE EFFETTUATO AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE DALL’INTERESSATO IN MODALITA' ON-LINE.

E' POSSIBILE, INOLTRE, CONTROLLANDO LA SCHEDA INDIVIDUALE, VERIFICARE SE NEI DATI DEL Co.Ge.A.P.S. SIANO CONTENUTI ERRORI O SIANO PRESENTI ANOMALIE CHE DOVRANNO, COME SOPRA DESCRITTO, ESSERE SEGNALATI AL PIU' PRESTO AL CONSORZIO.

- INSERIMENTO DI DATI INDIVIDUALI -

Il professionista ha quindi la possibilità di segnalare al Consorzio, oltre allo spostamento crediti, esoneri, esenzioni, discordanze, autoformazione, aggiunte o inesattezze riscontrate, e tutto ciò che ho riportato ampiamente nel precedente vademecum pubblicato sul sito dell’Ordine nella sezione “ECM – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA”, con le stesse modalità soprariportate (vedere per un approfondimento i relativi capitoli del Vademecum sul sito nella Sezione “ECM – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA”), inviando l’apposita autocertificazione, copia della relativa documentazione e di un documento di identità in formato PDF, come già detto, per:

  • Esoneri;
  • Esenzioni;
  • Crediti ECM di formazione accreditata in Italia mancanti, non trasmessi dai Provider;
  • Rettifiche per errori/difformità nei dati trasmessi sempre dai Provider relativamente a crediti ECM di eventi accreditati;
  • Crediti ECM individuali per formazione effettuata all’estero e non accreditata in Italia;
  • Crediti ECM individuali per pubblicazioni scientifiche e sperimentazioni;
  • Crediti ECM individuali per autoformazione per tutti gli iscritti (DIPENDENTI E LIBERI PROFESSIONISTI: massimo il 20% dell’obbligo formativo personale triennio 2017/19);
  • Crediti ECM individuali per tutoraggio.

Di seguito riporto le istruzioni per l’inserimento dei dati

- FORMAZIONE INDIVIDUALE -

Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. Tali attività possono consistere in:

a) attività di ricerca scientifica:
    1. pubblicazioni scientifiche (vedi Mod. Autocertificazione IV);
    2. sperimentazioni cliniche (vedi Mod. Autocertificazione V);
b) tutoraggio individuale (vedi Mod. Autocertificazione VI);
c) attività di formazione individuale all’estero (vedi Mod. Autocertificazione VII);
d) attività di autoformazione (vedi Mod. Autocertificazione VIII).

Per il triennio 2017/2019 i crediti maturabili tramite tali attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per il triennio 2017/2019 relativo all’autoformazione di cui al punto d).

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

I sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

  • 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome)
  • 1 credito (altro nome).

SPERIMENTAZIONI CLINICHE

I sanitari che svolgono sperimentazioni cliniche secondo i requisiti di cui al Decreto del Ministero della Salute del 17.12.2004 “Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell’assistenza sanitaria” maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione dell’impegno previsto e della rilevanza dell’esito. Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, ove non erogata da provider ECM, i seguenti crediti previa dichiarazione da cui si evinca l’approvazione da parte del Comitato Etico e la presenza del nominativo del professionista sanitario tra gli sperimentatori:

  • 2 crediti per sperimentazioni fino a sei mesi;
  • 4 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a dodici mesi;
  • 8 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi.

TUTORAGGIO INDIVIDUALE

I sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario (Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti dal Decreto del MURST 509/03.11.1999; Decreto 509/11.12.1998), laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti dal Decreto del MIUR 270/22.10.2004 e s.m.i., nei corsi di formazione specifica in medicina generale compresi per quest’ultimo corso il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.

Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento relativo al corso per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, anche a titolo gratuito, ad eccezione degli incarichi conferiti ai professionisti impegnati nei corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie.

FORMAZIONE INDIVIDUALE ALL’ESTERO

Le attività formative svolte all’estero sono finalizzate al miglioramento della pratica sanitaria attraverso un apprendimento «diretto» e «personale» delle esperienze straniere che stimoli un’effettiva e adeguata comparazione interculturale.

Formazione individuale svolta all’estero presso enti inseriti nella LEEF
È riconosciuto il 100% dei crediti formativi (qualora indicati), fino a un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa non erogata da provider e svolta all’estero presso gli enti inseriti dalla CNFC, nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF). Verranno valutate le istanze secondo le seguenti modalità:
- nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista sanitario non siano indicati i crediti formativi ma sia indicato un numero effettivo di ore di attività formativa, si applica il criterio di 1 credito formativo per ogni ora di formazione ECM;
- nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le informazioni del numero dei crediti né del numero delle ore di formazione non è possibile attribuire crediti formativi.

Le attività di formazione a distanza individuale erogate da soggetti inseriti nella LEEF sono riconosciute solo se non derogano al rispetto dei criteri di assegnazione dei crediti e alle garanzie previste e sono subordinate al parere positivo della CNFC.
La LEEF viene pubblicata sul portale informatico della CNFC. La domanda di inserimento di un ente nella LEEF può essere presentata alla CNFC da ogni soggetto interessato tramite il sito istituzionale, con apposita procedura informatica.

Formazione individuale svolta all’estero presso enti non inseriti nella LEEF
Le attività di formazione individuale svolte all’estero, nell’ambito di un programma di formazione professionale continua straniero, presso enti non inseriti nella LEEF, in uno dei paesi stranieri inseriti nella Delibera della CNFC che indica i paesi stranieri dove è possibile svolgere attività di formazione individuale, danno diritto al riconoscimento di crediti formativi nei seguenti limiti:
- nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario sia indicato solo il numero dei crediti formativi conseguiti all’estero e non il numero delle ore, si applica la riduzione del 50% dei crediti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;
- nel caso in cui non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione, si applica il criterio di un credito ECM per ogni ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;
- nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione), si applica il criterio delle ore;
- nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le informazioni del numero dei crediti né del numero delle ore di formazione non è possibile attribuire crediti formativi.
Non possono costituire formazione individuale all’estero le attività di formazione a distanza presso enti non inseriti nella LEEF.

Convenzioni e misure per il mutuo riconoscimento dei crediti all’estero
Il professionista sanitario può maturare crediti formativi come attività di formazione individuale all’estero in virtù di convenzioni, anche transfrontaliere, per il mutuo riconoscimento delle attività formative stipulate, oltre che dalla CNFC, anche dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dagli Ordini, e loro Federazioni, nonché da altri enti pubblici non economici aventi finalità di formazione.

AUTOFORMAZIONE

L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM.

Per il triennio 2017/2019 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.

Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

Riconoscimento e registrazione dei crediti per attività di formazione individuale
Il riconoscimento di crediti per attività di formazione individuale è subordinato all’inserimento, da parte del professionista sanitario, della documentazione attestante l’attività svolta nella propria area riservata nel portale del Co.Ge.A.P.S..

- OBBLIGO FORMATIVO MEDICI COMPETENTI -

La certificazione per l’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM dei medici che svolgono l’attività di medico competente, di cui al D.lgs. n. 81/09.04.2008, viene rilasciata al termine del triennio formativo dall’Ordine di iscrizione del professionista e prevede due requisiti:

  1. soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM triennale, secondo le regole per la certificazione ECM in vigore nel triennio di riferimento;
  2. acquisizione di crediti ECM pari ad almeno il 70% dell’obbligo formativo del triennio, nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

Nell’anagrafe del Co.Ge.A.P.S. le funzioni relative all’attività dei medici competenti (oltre alla certificazione standard di soddisfacimento dell’obbligo formativo, valida per tutti i medici) si attivano solo se il professionista indica di svolgere la propria attività prevalentemente in qualità di medico competente.

Un medico che non abbia soddisfatto i requisiti necessari nel triennio, ai fini della certificazione ECM per lo svolgimento dell’attività di medico competente, ha la possibilità di recuperare i crediti mancanti nel triennio successivo (D.M. 04.03.2009 “Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro”).

La facoltà di recuperare i crediti ECM mancanti nel triennio interessato ma acquisiti nel triennio dopo in cui è possibile effettuare il recupero, può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire nella banca dati del Co.Ge.A.P.S..

Ricordo che tutti i corsi FAD erogati sulla piattaforma

FADinMED dal provider FNOMCeO possono a tutti gli effetti essere inseriti nel computo del 70% poiché accreditati per TUTTE LE DISCIPLINE e dunque anche per quella prevista per i Medici Competenti.

I crediti recuperati dal 2017-2018-2019 verranno spostati di competenza per l’intero valore della singola partecipazione, e seguiranno le norme applicative del triennio in cui verranno destinati; tale operazione sarà irreversibile. Le partecipazioni potranno essere spostate al triennio precedente, solo quando le stesse saranno registrate nella banca dati del Co.Ge.A.P.S.  e non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite.

L’elenco dei medici competenti è istituito ed è gestito dal Ministero della Salute.

- ESONERI ED ESENZIONI -

ESONERI

L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su apposita domanda del professionista sanitario da inserire nella propria area riservata del Co.Ge.A.P.S. secondo le modalità previste dal Manuale ECM e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale.

La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all'esonero dalla formazione ECM. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale.

La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista ai seguenti corsi e nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero:

  • laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti dal Decreto MURST 509/03.11.1999 e dal Decreto MIUR 270/22.10.2004 e s.m.i., corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
  • corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al D.lgs. 368/17.08.1999, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
  • corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 509/11.12.1998, “Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’art. 17, comma 96, della L. 127/15.05.1997”;
  • corso di formazione manageriale, ai sensi dell’art. 16-quinquies del D.lgs. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
  • corsi per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 686/29.11.1996 e s.m.i.;
  • corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 07.02.2013 "I criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti".

I corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.

La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.

La misura dell’esonero, nei casi non precedentemente indicati, è calcolata in 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell’ambito di corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero.

L’esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

La CNFC valuta le istanze di esonero non previste dal Manuale, applicando, le misure medesime di calcolo di cui sopra.

ESENZIONI

L’esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal Manuale e costituisce una riduzione dell'obbligo formativo triennale. Le fattispecie di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata, sono di seguito indicate:

  1. congedo maternità e paternità (D.lgs. 151/26.03.2001 e s.m.i.);
  2. congedo parentale e congedo per malattia del figlio (D.lgs. 151/26.03.2001 e s.m.i.);
  3. congedo per adozione e affidamento preadottivo (D.lgs. 151/26.03.2001 e s.m.i.);
  4. aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (D.lgs. 151/26.03.2001 e s.m.i.);
  5. congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (D.lgs. 151/26.03.2001 e s.m.i.);
  6. aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari (C.C.N.L. delle categorie di appartenenza);
  7. permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie (C.C.N.L. delle categorie di appartenenza);
  8. assenza per malattia (C.C.N.L. delle categorie di appartenenza);
  9. richiamo alle armi (D.lgs. 66/2010 e C.C.N.L. categorie di appartenenza); partecipazione a missioni all’estero o in Italia corpo militare e infermiere volontarie della C.R.I.;
  10. aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art. 3 bis, comma 11, D.lgs. 502/92 e s.m.i.);
  11. aspettativa per cariche pubbliche elettive (D.lgs. 29/93 e s.m.i.; art. 2 L. 384/1979 e s.m.i.; art. 16 bis, comma 2 bis, D.lgs. 502/92 e s.m.i.);
  12. aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali (C.C.N.L. categorie di appartenenza);
  13. professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero;
  14. congedo straordinario per assistenza familiari disabili (L. 104/1992);
  15. professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.

Ai professionisti sanitari non dipendenti da strutture pubbliche/private sono assimilabili i medesimi istituti di cui sopra laddove applicabili.

L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo. L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

La CNFC valuta le ipotesi di esenzione non previste dal presente paragrafo.

I CREDITI ECM ACQUISITI DURANTE I PERIODI DI ESENZIONE NON SONO VALIDI AL FINE DEL SODDISFACIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO


Nel sistema anagrafico Co.Ge.A.P.S., l’esenzione è attribuita al medesimo periodo di sospensione dell’attività professionale di cui all’istanza presentata dal professionista (ad es. al professionista che sospenda l’attività professionale nel mese x dell’anno y, non saranno conteggiati, a fini certificativi, i crediti ECM eventualmente acquisiti in quel periodo).

Valutazione delle istanze trasmesse al CO.GE.A.P.S.
Gli Ordini, sono competenti alla valutazione delle istanze di esonero ed esenzione dei propri iscritti previste dal Manuale della CNFC.

Le istanze devono essere però trasmesse previa iscrizione tramite il portale Co.Ge.A.P.S., secondo gli appositi modelli riportati sul sito del Consorzio ed anche visibili in calce a questo articolo nella versione pubblicata sul sito.

La CNFC è competente, per tutti i professionisti sanitari, alla valutazione delle istanze di esonero ed esenzione non espressamente normate dal nuovo Manuale.

- AUTOCERTIFICAZIONI PER L’INSERIMENTO NEL Co.Ge.A.P.S.  DELLE VARIE TIPOLOGIE DI SITUAZIONI PREVISTE DAL MANUALE -   

In calce a questo articolo pubblicato anche sul sito, ho riportato le diverse tipologie di autocertificazioni predisposte dal Co.Ge.A.P.S., che possono essere consultate ai fini dell’inserimento nella propria area riservata del Co.Ge.A.P.S. per segnalare i dati nella propria posizione personale. 
Tutte le autocertificazioni devono essere il più possibile dettagliate e le varie segnalazioni di cui sopra devono essere accompagnate da copia del documento attestante la situazione denunciata e di un documento d’identità in PDF sia che le stesse vengano inserite direttamente sul sito del Co.Ge.A.P.S.

- CERTIFICAZIONI ATTESTANTI L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO -

 

QUALORA L’ISCRITTO DESIDERASSE RICEVERE IL CERTIFICATO ATTESTANTE L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO POTRÀ CHIEDERNE IL RILASCIO ALL’ORDINE SPECIFICANDO PER QUALE TRIENNIO INTENDE AVERE IL DOCUMENTO.

A TAL FINE PER PRECISE DISPOSIZIONI DI LEGGE OCCORRERA’ PRESENTARE ALL’ORDINE DOMANDA CON MARCA DA BOLLO DA € 16,00.

L’ORDINE, INFATTI DOPO GLI OPPORTUNI CONTROLLI PRESSO IL SISTEMA Co.Ge.A.P.S., POTRA’ PROVVEDERE AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE, ANCHE QUESTA IN CARTA BOLLATA DA € 16,00, CHE ATTESTA IL PIENO SODDISFACIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO TRIENNALE, DOCUMENTO RILASCIATO NEL CASO IN CUI IL PROFESSIONISTA ABBIA SODDISFATTO L’INTERO FABBISOGNO   INDIVIDUALE   DEL    TRIENNIO, TENENDO   CONTO   ANCHE   DEGLI   EVENTUALI ESONERI, ESENZIONI E RIDUZIONI   DERIVANTI   DALLA   FORMAZIONE   SVOLTA   NEL   TRIENNIO PRECEDENTE.

E’ POSSIBILE AVERE UNA SEMPLICE ATTESTAZIONE DELLA POSIZIONE CHE NON HA PERO’ VALORE CERTIFICATIVO.

Ricordo che, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi, i certificati relativi al numero di crediti formativi maturati e all’assolvimento dell’obbligo formativo sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” e 47 “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000. Gli enti privati non sono obbligati a ricevere tali autocertificazioni.

Infine rammento che solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla CNFC concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completamento dell’obbligo formativo individuale triennale. Il mancato raggiungimento dell’obbligo con crediti conformi alle regole, non consente di ottenere la Certificazione ECM di conformità, anche con un numero di crediti superiore.

SONO A DISPOSIZIONE TELEFONICAMENTE OPPURE SU APPUNTAMENTO PRESSO LA SEDE PER EVENTUALI CHIARIMENTI.

E' COMUNQUE POSSIBILE TELEFONARE PER EVENTUALI PROBLEMI TECNICI DI INSERIMENTO NEL SISTEMA CO.GE.A.P.S. OPPURE PER QUESITI PARTICOLARI ANCHE AL CO.GE.A.P.S. A ROMA PRESSO IL NUMERO DI TELEFONO SOPRACITATO 0636000893

I fac-simili sottoriportati sono reperibili nel Co.Ge.A.P.S. e sono visibili sul sito dell’Ordine nella sezione “ECM-Educazione continua in medicina” sotto al presente articolo “Obbligo formativo ECM per Medici ed Odontoiatri trienni 2014-2015-2016 e 2017-2018-2019” e vanno inseriti AUTONOMAMENTE dal professionista nell’area riservata del Co.Ge.A.P.S. da parte del professionista”.

icon Allegato I. Scheda di valutazione della qualità percepita

icon Allegato II. Attestazione del numero di crediti formativi registrati sul sistema Co.Ge.A.P.S.

icon Allegato III A. Certificazione ECM - icon Allegato III B. Medico del lavoro

icon Allegato IV. Domanda di riconoscimento dei crediti per pubblicazioni

icon Allegato V. Domanda di riconoscimento dei crediti per sperimentazioni cliniche

icon Allegato VI. Domanda di riconoscimento dei crediti per tutoraggio

icon Allegato VII. Domanda di riconoscimento dei crediti per formazione individuale all’estero

icon Allegato VIII. Domanda di riconoscimento dei crediti per autoformazione

icon Allegato IX. Modello per il riconoscimento di esonero

icon Allegato X. Modello per il riconoscimento di esenzione

icon Allegato XI. Modello per il riconoscimento di esonero/esenzione per casi non previsti dal Manuale CNFC

icon Allegato XII. Delibera Dossier formativo 2017-2019

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