11/2021 ADEMPIMENTI ECM (spostamento e recupero crediti, dossier formativo, esenzione pensionati) PER MEDICI E ODONTOIATRI - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021


Graziella Reposi

SPOSTAMENTO CREDITI

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, come già pubblicato sul N. 9 di “Alessandria Medica”, ricordo che la C.N.F.C., con le delibere del 10.06.2020 e del 04.02.2021, ha confermato la data del 31 dicembre 2021 quale ultima scadenza per procedere, da parte degli iscritti, medici e odontoiatri, ad alcuni importanti adempimenti relativi all’assestamento dell’obbligo formativo ECM per i trienni 2014–2016 e 2017–2019.

Come previsto al par. 3.7 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” (pubblicato sul sito dell’Ordine www.ordinemedici.al.it nella Sezione “ECM-Educazione Continua in Medicina”), è stato consentito di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014–2016 con crediti ECM conseguiti entro il 31/12/2019, nella misura massima del cento per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Grazie ad una proroga lo spostamento di tali crediti può essere esercitato autonomamente dal professionista, entro e non oltre la data del 31/12/2021, accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. https://application.cogeaps.it/login  oppure attraverso l’APP CoGeAPS che è possibile scaricare sul proprio cellulare.

Ricordo che per l’accesso è necessario lo SPID.

Sempre entro la data del 31/12/2021 è inoltre prevista la facoltà di recuperare e spostare, con le stesse modalità, eventuali crediti non acquisiti nel triennio 2017-2019.

Riassumendo, entro il 31 dicembre 2021:

Triennio 2014-2016 Triennio 2017-2019
Spostamento dei crediti recuperati entro il 31 dicembre 2019 Recupero e Spostamento dei crediti acquisiti entro il 31 dicembre 2021

È inoltre opportuno evidenziare che, per coloro che si avvalgono di tali disposizioni, non si applicano le riduzioni previste dal Manuale al par.1.1., punti 1 e 2, nello specifico (vedere sito):

  • una riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo 2020-2022 per i professionisti che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
  • una riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo 2020-2022 per i professionisti che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120.

Infine, con riguardo alla possibilità di spostamento dei crediti, preciso che successivamente all’avvenuta certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM da parte di Co.Ge.A.P.S., i crediti imputati al recupero dell’obbligo formativo potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al quantum necessario per l’assolvimento dell’obbligo formativo individuale.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel corso della riunione del 27 settembre 2018, ha dato la possibilità a tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale triennale, di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo e trasferiti per competenza al triennio 2014-16, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017/2019.
I crediti indicati quali recupero dell’obbligo formativo per il triennio 2014/2016 potranno essere spostati di competenza per l’intero valore della partecipazione e, agli stessi, verranno applicate le norme del triennio 2014/2016; tale spostamento sarà irreversibile.
Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del Co.Ge.A.P.S. e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite.

Per tutti i professionisti sanitari, nel rispetto della delibera pubblicata dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 23/12/2019, è possibile spostare di competenza al triennio 2017/2019 la totalità delle partecipazioni conseguite con formazione ECM svolta entro il 31 dicembre 2020. Le partecipazioni verranno spostate di competenza per l’intero valore della partecipazione stessa. I crediti acquisiti nel 2020, quale recupero del debito formativo del triennio 2017/2019, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022. Per coloro che si avvalgono della presente disposizione non si applicano le riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario par. 1.1, punti 1 e 2 (vedi sito).

Per i medici che svolgono l’attività di Medico Competente, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 4 marzo 2009 relativo all’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, è possibile spostare di competenza al triennio 2014/2016 la totalità delle partecipazioni conseguite con formazione ECM svolta entro il 31 dicembre 2017. Le partecipazioni verranno spostate di competenza per l’intero loro valore. I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del triennio 2014/2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019.

È altresì prevista la facoltà di recuperare eventuali crediti non acquisiti nel triennio 2017-2019 con crediti acquisiti entro la data del 31/12/2021.

Qualora il professionista risultasse già certificabile nel triennio 2014-2016, le partecipazioni acquisite nel triennio 2017-2019 risulteranno “non trasferibili”, per evitare spostamenti accidentali non vantaggiosi per il professionista stesso.

Le partecipazioni verranno spostate per il loro intero valore, dunque non solo nella misura eventualmente necessaria a sanare l’obbligo del triennio, e tale operazione non sarà reversibile.
Il sistema lascia piena autonomia e, a seguito di una doppia conferma, si potrà rendere effettivo lo spostamento.
Naturalmente, è possibile spostare solamente partecipazioni ECM già registrate in banca dati Co.Ge.A.P.S. Le partecipazioni, una volta spostate, non saranno più conteggiate nel triennio in cui sono state acquisite, ma solamente in quello di destinazione.

Un’ulteriore delibera chiarisce la corretta applicazione di varie riduzioni degli obblighi formativi:

  1. per i professionisti sanitari che abbiano proceduto allo spostamento dei crediti acquisiti mediante eventi con “data di fine evento” fino al 31 dicembre 2021, non è possibile fruire delle riduzioni previste nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (vedi sito), in osservanza della delibera sul recupero del debito formativo pregresso (delibera 18 dicembre 2019);
  2. riguardo alla possibilità di spostamento dei crediti, prevista dal par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, preciso che successivamente alla certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM da parte di CoGeAPS, i crediti da far valere come recupero dell’obbligo formativo relativo al triennio precedente potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al quantum necessario per l’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio in corso.

CONSIGLIO VIVAMENTE AI COLLEGHI

CHE SI TROVINO NELLA SITUAZIONE DI DOVER

ACQUISIRE ULTERIORI CREDITI DI PARTECIPARE

AI NUMEROSI EVENTI FAD CHE

LA NOSTRA FEDERAZIONE NAZ.LE STA ATTUANDO

CON LA COLLABORAZIONE DEGLI ORDINI

 

ESENZIONE PENSIONATI CHE ESERCITANO SALTUARIAMENTE LA PROFESSIONE

In particolare, per quanto riguarda l’esenzione per i professionisti che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale – citata nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario lett. o) par. 4.2 (vedi sito) – è stato chiarito il termine “saltuariamente”. La Commissione ha inteso definire come saltuaria l’attività professionale sanitaria con un reddito annuo non superiore a 5.000 euro.

Gli aventi diritto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, dovranno dichiarare di aver cessato l’esercizio della professione sanitaria per pensionamento e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria. L’esenzione è calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale, nel limite dell’obbligo formativo individuale triennale.

Riporto di seguito l’elenco delle esenzioni con durata mensile fra le quali appare il pensionamento

 

Se il professionista, collocato in quiescenza, dovesse riprendere l’attività professionale e venisse meno il requisito della saltuarietà, lo stesso sarebbe di nuovo sottoposto all’intero obbligo formativo individuale triennale.

 

DOSSIER FORMATIVO PER IL TRIENNIO 2020-2022 E AVVISO COSTRUZIONE DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO DELLA FNOMCeO

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel corso della riunione del 23 settembre 2021, ha adottato la delibera in materia di dossier formativo (DF individuale e DF di Gruppo), strumento che consente al singolo professionista di creare un’agenda formativa personalizzata in base al proprio fabbisogno, nonché di essere parte di un percorso di gruppo che aiuti la crescita professionale.

In particolare, la delibera prevede le seguenti novità:

  • aggiornamento delle disposizioni in materia di dossier formativo al triennio 2020-2022;
  • possibilità di costituire il dossier formativo in tutti e tre gli anni del triennio;
  • possibilità di modificare il dossier formativo una sola volta per ciascun anno del triennio di riferimento, a partire dall’anno di costruzione.

La costruzione del dossier consente ad ogni medico e odontoiatra di acquisire immediatamente un bonus di 30 crediti formativi assegnati nel triennio 2020-2022; qualora il professionista, entro il 31 dicembre 2022 (termine dell’attuale triennio), lo sviluppasse in coerenza, relativamente alle tre aree previste, pari ad almeno il 70% , conseguirà gli ulteriori 20 crediti del bonus complessivo (50) previsto in delibera, che saranno assegnati nel triennio successivo a quello in cui si è costruito il dossier (2023-2025).

La valutazione di coerenza tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato sarà effettuata per aree e non per obiettivi formativi, purché gli obiettivi rientrino nella medesima area.

Il dossier formativo prevede:
A) Bonus per il professionista.
Il bonus viene erogato al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:

  1. Costruzione del dossier;
  2. Congruità del dossier con la professione esercitata;
  3. Coerenza relativamente alle aree pari ad almeno il 70% tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato.

Il bonus, quale riduzione dell’obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura di 50 crediti formativi, di cui 30 assegnati nel triennio 2020-2022 se il professionista costruirà un dossier individuale oppure farà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel corrente triennio. Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza di cui sopra.

Per il triennio formativo 2020 - 2022, sarà possibile inserire all’interno del dossier anche gli eventi svolti precedentemente alla sua costruzione.

 

ACCESSIBILITÀ ALLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI OGNI SINGOLO PROFESSIONISTA (DOSSIER INDIVIDUALE).

Il professionista ha la possibilità di collegarsi al Co.Ge.A.P.S. tramite il portale e la relativa APP per dispositivi Android e IOS, sia per verificare la propria situazione crediti che per la realizzazione del dossier in qualsiasi momento.

Soltanto una volta nell’anno solare il professionista ha la possibilità di modificare il proprio dossier al fine di adeguarlo anche a possibili variazioni di ruolo e di incarico e/o a particolari esigenze formative sopravvenute.  Saranno comunque visibili nella posizione generale del professionista, anche eventuali crediti maturati ma non coerenti con il dossier. Solo nel caso in cui il professionista sanitario cambi nel corso dell’anno più di un incarico, previa presentazione della relativa documentazione sarà consentita la modifica del D.F. per più di una volta nel corso dell’anno solare previa approvazione da parte della Commissione nazionale.

MODIFICA DEL DOSSIER FORMATIVO

Il dossier può essere modificato una sola volta per ciascun anno del triennio formativo di riferimento, a partire dall’anno di costruzione.
Nel caso in cui la modifica all’ interno dell’anno avvenisse entro il 30 giugno, il sistema renderà efficace tale modifica nell’anno stesso; nel caso in cui avvenga a partire dal 1° luglio, il sistema informativo renderà efficace la modifica per l’anno successivo. Alle stesse regole è soggetta la modifica del dossier di gruppo.

Da contatti telefonici intervenuti con il CoGeAPS recentemente, dopo un lungo periodo di assoluta impossibilità, è emerso che potrebbero essere pubblicati chiarimenti interpretativi relativi alle attuali novità.

Sarà mia premura pubblicare eventuali variazioni non appena a nostra conoscenza.

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