12/2021 ULTIME ECM

LA SCADENZA PER CHIUDERE I VECCHI TRIENNI FORMATIVI SI AVVICINA. C'E'  TEMPO FINO AL 31 DICEMBRE 2021 PER RACCOGLIERE E GESTIRE GLI ULTIMI CREDITI ECM NECESSARI A METTERSI IN REGOLA CON L'OBBLIGO FORMATIVO E RAGGIUNGERE IL MINIMO DI 150 CREDITI PER CIASCUNO DEI PERIODI 2014-2016 E 2017-2019

IMPORTANTE !!!

STANNO PERVENENDO ULTERIORI MODIFICHE DAL CONSORZIO GESTIONE ANAGRAFICA DELLE PROFESSIONI SANITARIE (CO.GE.A.P.S.)

Graziella Reposi

ESONERO DEGLI SPECIALIZZANDI

I medici in formazione specialistica, compresi coloro che sono iscritti al corso in medicina generale, sono esonerati dal conseguimento dei crediti formativi. Un esonero che comunque non avviene d'ufficio, ma su richiesta dell'interessato. Per procedere è necessario registrarsi sul portale Co.Ge.A.P.S., iscrivendosi all'area riservata e compilare l'autodichiarazione reperibile sullo stesso sito.

ESENZIONE PER I PENSIONATI

  • L'esenzione per professionisti in pensione che esercitano saltuariamente l'attività sanitaria può essere inserita nel sistema Co.Ge.A.P.S. ove ricorrano le condizioni, a partire dal triennio scorso. Nel rispetto della Delibera della CNFC del 04/02/2021, per professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale si intendono coloro che sono collocati in quiescenza es esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro. Gli aventi diritto, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, dovranno dichiarare di aver cessato l'esercizio della professione sanitaria per collocamento in quiescenza e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria.
     La nuova Delibera introduce il vincolo dei 5.000,00 euro. Gli aventi diritto, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, dovranno dichiarare di aver cessato l'esercizio della professione sanitaria per collocamento in quiescenza e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria
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    La nuova Delibera introduce il vincolo dei 5000 euro annui; se decadono le condizioni per usufruire dell'esenzione, verrà ripristinato l'intero obbligo formativo individuale del triennio di riferimento.
  • Gli aventi diritto, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, dovranno dichiarare di aver cessato l'esercizio della professione sanitaria per pensionamento e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria.
  • L'esenzione è calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale, nel limite dell'obbligo formativo individuale triennale.
    Se il professionista, collocato in quiescenza, dovesse riprendere l'attività professionale e venisse meno il requisito della saltuarietà, lo stesso sarebbe di nuovo sottoposto all'intero obbligo formativo individuale triennale.
  • Al fine di garantire a chiunque il diritto di fruire dei servizi in forma digitale e in modo integrato ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché al fine di semplificare le procedure per l'inoltro e la valutazione delle istanze del diritto di esenzione di cui al punto 1 della stessa delibera, il Co.Ge.A.P.S. predispone modalità digitali che, in conformità a quanto previsto al paragrafo 4.3 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, siano idonee ad acquisire, in modalità semplificata, le predette istanze e le conseguenti valutazioni.
    Pertanto, i professionisti sanitari che hanno l'identità digitale, possono accedere all'area riservata del Consorzio tramite SPID (sistema pubblico identità digitale) e/o CIE (carta d'identità elettronica).

IL BONUS PREVISTO DALL'ART. 5 DELLA L. 77/2020: APPLICAZIONE RIDUZIONE 1/3

Il bonus previsto dall'art. 5 della L. 77/2020: "Disposizioni in materia di formazione continua in medicina :

  1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19".
    La riduzione sarà pari ad 1/3 dell'obbligo individuale del triennio 2020-22.
    Non sono però ancora state fornite indicazioni operative sull'applicazione della riduzione, per cui al momento il Co.Ge.A.P.S. non può fornire informazioni in merito alle esatte modalità in cui verrà applicata e gestita la riduzione.

TERMINE ULTIMO PER CONSEGUIRE I CREDITI

  • Il termine ultimo per conseguire formazione ai fini di sanare eventuali situazioni di debito formativo del 2017/2019 è il 31/12/2021. Si possono utilizzare crediti acquisiti tra il 01/01/2020 e il 31/12/2021 (se si partecipa ad eventi formativi ECM per destinare i crediti al 2017/2019, gli eventi devono concludersi al massimo il 31/12/2021): una volta trasmessi i crediti e una volta presenti nel profilo, il professionista potrà spostarli al triennio precedente anche se l'operazione di spostamento avverrà nel 2022 (naturalmente dopo aver verificato a sistema la possibilità di assolvere l'obbligo del triennio di destinazione). I crediti acquisiti nel 2020 e 2021, quale recupero del debito formativo del triennio 2017/2019, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2020/2022. Per coloro che si avvalgono di questa disposizione non si applicano le riduzioni previste dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario, par. 1.1, punti 1 e 2.

TERMINE ULTIMO PER SPOSTARE I CREDITI

Entro la fine del 2021 si possono anche spostare dei crediti da un triennio formativo al precedente per sanare il proprio percorso formativo. Lo si può fare autonomamente accedendo con le proprie credenziali all'area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. oppure tramite l'app Co.Ge.A.P.S. sul cellulare.

  • L'app ha l'obiettivo di essere uno strumento di interazione più semplice ed efficace, disponibile e scaricabile gratuitamente su App Store (iOS) o Play Store (Android) . Per iniziare ad utilizzare l'App, basterà soltanto autenticarsi con le credenziali SPID.
  • Il nuovo portale WEB ha lo scopo di semplificare la gestione delle procedure e di consentire agli Ordini di disporre dei parametri di valutazione dei propri professionisti, in regola con l'obbligo formativo, in tempo reale.
  • Non serve altra documentazione né autocertificazione.

Tuttavia da un triennio già chiuso con la certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di formazione si possono prelevare e spostare solo i crediti "in eccedenza", e cioé quelli acquisiti oltre il tetto degli Ecm necessari per l'assolvimento dell'obbligo formativo individuale.

Nello specifico: i crediti maturati in eccedenza entro il 2019 possono essere "dirottati" sul triennio 2014-2016, mentre pe ril periodo 2017-2019 è possibile fare la stessa operazione con i crediti conseguiti entro il 2021.
Inoltre, come precisato dalla FNOMCeO, chi si avvale della possibilità di spostare i crediti da un triennio all'altro non potrà beneficiare degli "sconti" sul totale dei crediti da conseguire nel 2020-2022. In pratica, chi sposta gli Ecm non avrà diritto alla riduzione dell'obbligo formativo di 30 crediti, riservato ai medici che nel precedente triennio hanno maturato da 121 a 150 crediti e della riduzione di 15 crediti per chi ne ha conseguiti tra 80 e 120.
E' bene tenere presente che ai sanitari che hanno continuato a svolgere la loro attività durante l'emergenza Covid è concessa anche una riduzione del 30% dei crediti dovuti nel triennio in corso.

Il termine ultimo per eseguire lo spostamento al 2014/2016 della formazione conseguita nel 2017/2019 è il 31/12/2021. Pertanto, qualora siano stati acquisiti crediti nel triennio indicato (cioé tra il 01/01/2017 e il 31/12/2019) il professionista li può spostare al 2014/2016 (naturalmente dopo aver verificato a sistema la possibilità di assolvere l'obbligo del triennio di destinazione) procedendo con lo spostamento di formazione maturata nel 2017/2019. Non si possono spostare crediti dal 2020/2021 al 2017/2019 e poi (questi crediti già spostati) trasferirli nuovamente al 2014/2016, proprio perché trasferiti di competenza dal triennio successivo e non acquisiti nel 2017/2019, questi non possono essere spostati nuovamente. Altresì, non si possono spostare crediti dal 2020/2021 direttamente al 2014/2016, lo spostamento è previsto dal triennio successivo a quello precedente.

  • Per tutti i professionisti sanitari secondo la L. 3/2018, nel rispetto delle delibere della CNFC del 23/12/2019 e del 17/06/2020, è possibile spostare di competenza al triennio 2017-2019 le partecipazioni conseguite con formazione ECM acquisita in eventi con data fine evento entro il 31 dicembre 2021. In ottemperanza a quanto stabilito dalla Delibera della CNFC del 04/02/2020, successivamente all'avvenuta certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di formazione ECM da parte dell'Ordine che si avvale del portale Co.Ge.A.P.S., i crediti imputati al recupero dell'obbligo formativo potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al quantum necessario per l'assolvimento dell'obbligo formativo individuale. Pertanto, raggiunta tale soglia, la funzionalità risulterà non più utilizzabile.

 AUTOFORMAZIONE

L'attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM. Per il triennio 2017/2019 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale valutando, sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire. Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

RICONOSCIMENTO E REGISTRAZIONE DEI CREDITI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INDIVIDUALE

Il riconoscimento di crediti per attività di formazione individuale è subordinata alla presentazione, da parte del professionista sanitario, della documentazione attestante l'attività svolta. Competenti al riconoscimento dei crediti formativi sono gli Ordini. I professionisti, per la richiesta di inserimento dei crediti, devono rivolgersi al portale del Co.Ge.A.P.S., ferma restando la possibilità di fornire una diversa indicazione da parte del proprio Ordine di appartenenza. Per le pubblicazioni scientifiche, il professionista sanitario deve presentare una dichiarazione.

SCHEMA RIASSUNTIVO SPOSTAMENTO CREDITI
Situazione di debito formativo
Periodi
Crediti che si possono utilizzare Termine di conseguimento 31.12.2021
Triennio 2017/2019 Acquisiti tra il 01.01.2020 e il 31.12.2021 Se si partecipa ad eventi formativi per destinare i crediti al 2017-2019 conclusi al massimo entro il 31.12.2021. Una volta inseriti tali crediti acquisiti l'operazione di spostamento potrà avvenire anche nel 2022 (ovviamente dovrà essere verificata prima la possibilità di assolvere l'obbligo del triennio di destinazione). I crediti acquisiti nel 2020 e nel 2021 quale recupero del debito formativo triennio 2017/2019 non saranno computati per il triennio 2020/2022
Triennio 2014/2016 Acquisiti nel triennio 2017/2019 tra il 01.01.2017 e il 31.12.2019 Termine di spostamento 31.12.2021 (dopo aver verificato la possibilità di assolvere l'obbligo del triennio di destinazione). Non si possono spostare crediti dal 2020/2021 al 2017/2019 e poi trasferire questi crediti già spostati al 2014/2016. Altresì non si possono spostare crediti dal 2020/2021 direttamente al 2014/2016. Lo spostamento è possibile dal triennio successivo a quello precedente.


NON APPENA IL Co. Ge.A.P.S. RENDERA' NOTE LE NUOVE GUIDE UTENTI E LA NUOVA MODULISTICA PUBBLICHERO' I RELATIVI CHIARIMENTI.

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