01/2022 AGGIORNAMENTI ECM


Graziella Reposi
Direttore Editoriale

Come vi ho preannunciato sui miei recenti articoli sulle novità ECM, continuo a ricevere dal Co.Ge.A.P.S. le novità sull’Educazione Continua in Medicina che purtroppo si susseguono.
Per cui diamo l’avvio alla sfilata di innovazioni riprendendo dall’ultimo articolo che ho pubblicato sul N. 11-12/2021 di Alessandria Medica a pagina 6.

I caratteri riportati in nero sono riferiti all’articolo di dicembre al momento confermati, nei box bianchi le novità. Ricordo che i professionisti sanitari che hanno l’identità digitale, possono accedere all’area riservata del Consorzio tramite SPID (sistema pubblico identità digitale) e/o CIE (carta d’identità elettronica).

 

ESONERO PER GLI SPECIALIZZANDI

PER ORA CONFERMATO CHE I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA, COMPRESI COLORO CHE SONO ISCRITTI AL CORSO IN MEDICINA GENERALE, SONO ESONERATI DAL CONSEGUIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI. UN ESONERO CHE COMUNQUE NON AVVIENE D’UFFICIO, MA SU RICHIESTA DELL’INTERESSATO. PER PROCEDERE È NECESSARIO REGISTRARSI SUL PORTALE CO.GE.A.P.S., ISCRIVENDOSI ALL’AREA RISERVATA E COMPILARE L’AUTODICHIARAZIONE REPERIBILE SULLO STESSO SITO.

 

ESENZIONE PER I PENSIONATI

La novità riguarda l’assolvimento dell’obbligo formativo per i professionisti che hanno compiuto il 70° anno di età.

Il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione ai professionisti over 70 al compimento di tale età, di cui alla lettera o) del par. 4. del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”, qualora gli stessi svolgano l’attività in modo saltuario mentre, in caso di svolgimento di attività professionale NON saltuaria, devono comunicare la loro condizione tramite il portale Co.Ge.A.P.S. essendo in tal caso soggetti all’obbligo formativo ECM.

Tale comunicazione equivale alla rinuncia all’esenzione.

  • Questo automatismo verrà applicato agli over 70, una volta terminato l’aggiornamento del portale, a partire dal 2017-2019
  • Se il professionista non svolge in maniera saltuaria l’attività (ovvero supera il limite del reddito annuo di 5.000 Euro, non ha diritto all’esenzione, pertanto dovrà comunicare di non poter beneficiare dell’esenzione direttamente nel profilo personale.
  • Tale comunicazione interessa gli over 70 ma anche gli under 70 i quali, nel rispetto della regola generale, devono inoltrare richiesta di esenzione sempre al Co.Ge.A.P.S. personalmente nel profilo personale.

Nel rispetto della Delibera della CNFC del 04/02/2021, per professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro. Gli aventi diritto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, dovranno dichiarare di aver cessato l’esercizio della professione sanitaria per collocamento in quiescenza e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria.

La nuova Delibera introduce il vincolo dei 5000 euro annui; se decadono le condizioni per usufruire dell’esenzione, verrà ripristinato l’intero obbligo formativo individuale del triennio di riferimento.

  • Gli aventi diritto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, dovranno dichiarare di aver cessato l’esercizio della professione sanitaria per pensionamento e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria.
  • L’esenzione è calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale, nel limite dell’obbligo formativo individuale triennale.

Se il professionista, collocato in quiescenza, dovesse riprendere l’attività professionale e venisse meno il requisito della saltuarietà, lo stesso sarebbe di nuovo sottoposto all’intero obbligo formativo individuale triennale.

IL BONUS PREVISTO DALL’ART. 5 DELLA L. 77/2020: APPLICAZIONE RIDUZIONE 1/3

Per quanto riguarda il bonus previsto dall’art. 5 della L. 77/2020: «Disposizioni in materia di formazione continua in medicina:

dovrebbero essere considerati già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19».

La riduzione dovrebbe essere indicativamente attribuita all’anno 2020, con una riduzione di un terzo dell’obbligo formativo individuale del triennio 2020-22.

Non sono però ancora state fornite indicazioni operative sull’applicazione della riduzione, per cui al momento il Co.Ge.A.P.S. non può fornire informazioni in merito alle esatte modalità in cui verrà applicata e gestita la riduzione.

 

TERMINI ACQUISIZIONE CREDITI

La più rilevante novità è la proroga dei termini per il recupero e lo spostamento dei crediti conseguiti da eventi con data di conclusione al 31 dicembre 2021, utili a sanare il debito formativo dei trienni 2014-2016 e 2017-2019. Va precisato che la data di termine validità degli eventi FAD (di norma un anno) non è riferita alla data in cui il professionista conclude il corso.

Quindi i nuovi termini sono ora fissati al 31 dicembre 2021 per il recupero dei crediti e al 30 giugno 2022 per lo spostamento degli stessi.

È parso infatti opportuno alla C.N.F.C. concedere ai professionisti un termine congruo per procedere allo spostamento dei crediti acquisiti con eventi terminanti il 31 dicembre 2021 perché a questa data non sarebbero stati effettivamente presenti nella banca dati del Co.Ge.A.P.S. in quanto i provider, ai sensi dell’art. 73 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, hanno 90 giorni dalla conclusione dell’evento per la trasmissione del rapporto delle partecipazioni del medesimo all’AgeNaS e al Co.Ge.A.P.S.

 

TERMINE ULTIMO PER SPOSTARE I CREDITI

Entro il 30.06.2022 si possono anche spostare dei crediti da un triennio formativo al precedente per sanare il proprio percorso formativo. Lo si può fare autonomamente accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. oppure tramite l’app Co.Ge.A.P.S. sul cellulare.
  • L’App ha l’obiettivo di essere uno strumento di interazione più semplice ed efficace, disponibile e scaricabile gratuitamente su App Store (iOS) o Play Store (Android). Per iniziare ad utilizzare l’App, basterà soltanto autenticarsi con le credenziali SPID.
  • Il nuovo portale WEB ha lo scopo di semplificare la gestione delle procedure e di consentire agli Ordini di disporre dei parametri di valutazione dei propri professionisti, in regola con l’obbligo formativo, in tempo reale.
  • Non serve altra documentazione né autocertificazione.

Tuttavia da un triennio già chiuso con la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di formazione si possono prelevare e spostare solo i crediti “in eccedenza”, e cioè quelli acquisiti oltre il tetto degli Ecm necessari per l’assolvimento dell’obbligo formativo individuale.

Nello specifico: i crediti maturati in eccedenza entro il 2019 possono essere “dirottati” sul triennio 2014-2016, mentre per il periodo 2017-2019 è possibile fare la stessa operazione con i crediti conseguiti entro il 31.12.2021.

Inoltre, come precisato dalla Fnomceo, chi si avvale della possibilità di spostare i crediti da un triennio all’altro non potrà beneficiare degli “sconti” sul totale dei crediti da conseguire nel 2020-2022. In pratica, chi sposta gli Ecm non avrà diritto alla riduzione dell’obbligo formativo di 30 crediti, riservato ai medici che nel precedente triennio hanno maturato da 121 a 150 crediti e della riduzione di 15 crediti per chi ne ha conseguiti tra 80 e 120.

È bene tenere presente che ai sanitari che hanno continuato a svolgere la loro attività durante l’emergenza Covid è concessa anche una riduzione del 30% dei crediti dovuti nel triennio in corso.

Il termine ultimo per eseguire lo spostamento al 2014/2016 della formazione conseguita nel 2017/2019 è il  30.06.2022.  Pertanto, qualora siano stati acquisiti crediti nel triennio indicato (cioè tra il 01/01/2017 e il 31/12/2019) il professionista li può spostare al 2014/2016 (naturalmente dopo aver verificato a sistema la possibilità di assolvere l’obbligo del triennio di destinazione) procedendo con lo spostamento di formazione maturata nel 2017/2019. Non si possono spostare crediti dal 2020/2021 al 2017/2019 e poi trasferire nuovamente questi crediti già spostati al 2014/2016, proprio perché trasferiti di competenza dal triennio successivo e non acquisiti nel 2017/2019, questi non possono essere spostati nuovamente. Altresì, non si possono spostare crediti dal 2020/2021 direttamente al 2014/2016, lo spostamento è previsto dal triennio successivo a quello precedente.

  • Per tutti i professionisti sanitari secondo la L. 3/2018, nel rispetto delle delibere della CNFC del 23/12/2019 e del 17/06/2020, è possibile spostare di competenza al triennio 2017-2019 le partecipazioni conseguite con formazione ECM acquisita in eventi con data fine evento entro il 31 dicembre 2021. In ottemperanza a quanto stabilito dalla Delibera della CNFC del 04/02/2020, successivamente all’avvenuta certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM da parte dell’Ordine che si avvale del portale Co.Ge.A.P.S., i crediti imputati al recupero dell’obbligo formativo potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al quantum necessario per l’assolvimento dell’obbligo formativo individuale. Pertanto, raggiunta tale soglia, la funzionalità risulterà non più utilizzabile.
  • Il termine ultimo per conseguire formazione ai fini di sanare eventuali situazioni di debito formativo del 2017/2019 è il 31/12/2021. Si possono utilizzare crediti acquisiti tra il 01/01/2020 e il 31/12/2021 (se si partecipa ad eventi formativi ECM per destinare i crediti al 2017/2019, gli eventi devono concludersi al massimo il 31/12/2021): una volta trasmessi i crediti e una volta presenti nel profilo, il professionista potrà spostarli al triennio precedente anche se l’operazione di spostamento avverrà nel 2022 (naturalmente dopo aver verificato a sistema la possibilità di assolvere l’obbligo del triennio di destinazione). I crediti acquisiti nel 2020 e 2021, quale recupero del debito formativo del triennio 2017-2019, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020/2022. Per coloro che si avvalgono di questa disposizione non si applicano le riduzioni previste dal “Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario”, par. 1.1, punti 1 e 2.

 

Riassumendo

Triennio 2014-2016        Triennio 2017-2019
Recupero dei crediti entro il 31.12.2021 (da 2017/2019)   Recupero dei crediti entro il 31.12.2021 (da 2020/2021)
     
Spostamento dei crediti recuperati entro il 30.06.2022 (da 31.12.2021)   Spostamento dei crediti recuperati entro il 30.06.2022 (da 2020/2021)

 

ULTERIORI NOVITA’

È stata inoltre riconosciuta al Co.Ge.A.P.S. la possibilità di procedere d’ufficio, per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016 della facoltà di cui al par. 3.7 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”, a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019.

Per quanto riguarda l’esenzione riconosciuta d’ufficio agli over 70 e lo spostamento della formazione dal 2017-2019 al 2014-2016 la Commissione Nazionale non si è ancora pronunciata sulle modalità per dare seguito ad entrambe le operazioni.

 

SEGNALAZIONI DI PARTECIPAZIONE NON TRASMESSE DAI PROVIDER

Infine, per evitarne l’utilizzo improprio, la funzione di segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portale Co.Ge.A.P.S. può essere eseguita dai professionisti sanitari solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider. Il riconoscimento dei crediti ECM per partecipazioni mancanti, segnalate manualmente dai professionisti sul portale Co.Ge.A.P.S., è comunque subordinato all’autorizzazione da parte dell’ente accreditante, ai sensi del par. 1.13 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”.

 

AUTOFORMAZIONE

L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM. Per il triennio 2017/2019 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire. Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

 

RICONOSCIMENTO E REGISTRAZIONE DEI CREDITI PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE INDIVIDUALE

Il riconoscimento di crediti per attività di formazione individuale è subordinato alla presentazione, da parte del professionista sanitario, della documentazione attestante l’attività svolta. Competenti al riconoscimento dei crediti formativi sono gli Ordini. I professionisti, per la richiesta di inserimento dei crediti, devono rivolgersi al portale del Co.Ge.A.P.S., ferma restando la possibilità di fornire una diversa indicazione da parte del proprio Ordine di appartenenza. Per le pubblicazioni scientifiche, il professionista sanitario deve presentare una dichiarazione.

NON APPENA IL Co.Ge.A.P.S. RENDERA’ NOTE LE NUOVE GUIDE UTENTI E LA NUOVA MODULISTICA PUBBLICHERÒ SUL SITO I NECESSARI CHIARIMENTI.

E’ bene precisare ancora una volta che, con riguardo alla possibilità di spostamento dei crediti, successivamente all’avvenuta certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM da parte di Co.Ge.A.P.S., i crediti imputati al recupero dell’obbligo formativo potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al quantum necessario per l’assolvimento dell’obbligo formativo individuale.

È infine da sottolineare che queste ultime novità sono state approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 14 dicembre 2021 a ridosso della scadenza prevista prima per il 31.12.2021. Sono pervenuti all’Ordine il 16-12-2021 quando il n° 11-12/2021 di Alessandria Medica era già stato stampato.

Auguriamoci che anche il precedente termine sia procrastinato.

 

SCHEMA RIASSUNTIVO SPOSTAMENTO CREDITI
Situazione di debito formativo
Periodi
  Crediti che si possono utilizzare   Termine di conseguimento 31.12.2021
Triennio 2017/2019   Acquisiti tra il 01.01.2020 e il 31.12.2021  

Se si partecipa ad eventi formativi per destinare i crediti al 2017-2019 conclusi al massimo entro il 31.12.2021.
Una volta inseriti tali crediti acquisiti l’operazione di spostamento potrà avvenire anche nel 2022 (ovviamente dovrà essere verificata prima la possibilità di assolvere l’obbligo del triennio di destinazione. I crediti acquisiti nel 2020 e nel 2021 quale recupero del debito formativo triennio 2017/19 non saranno computati per il triennio 2020/2022.

Triennio 2014/2016   Acquisiti nel triennio 2017/2019 tra il 01.01.2017 e il 31.12.2019.  

Termine di spostamento  30.06.2022  (dopo aver verificato la possibilità di assolvere l’obbligo del triennio di destinazione).
Non si possono spostare crediti dal 2020/2021 al 2017/2019 e poi trasferire questi crediti già spostati al 2014/2016.
Altresì non si possono spostare crediti dal 2020/2021 direttamente al 2014/2016.
Lo spostamento è possibile dal triennio successivo a quello precedente.

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