06/2022 SINTESI DELL'OBBLIGO FORMATIVO ECM


Graziella Reposi

CONTROLLO DEI CREDITI PRESSO CO.GE.A.P.S.

Innanzitutto chiariamo che gli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo formativo ECM.

Per di più la formazione permanente del medico è obbligatoria ai sensi dell’art. 19 del Codice di Deontologia Medica per cui il mancato rispetto dell’obbligo ECM può avere rilevanza disciplinare.

A DECORRERE DALL’1/10/2021 È STATA DISATTIVATA LA MODALITÀ DI ACCESSO CON USERNAME E PASSWORD.

Co.Ge.A.P.S. informa che è l’unica piattaforma di riferimento per la gestione dei crediti ECM dei professionisti sanitari.

Il professionista può accedere all’area riservata al link: https://application.cogeaps.it/login/ con il proprio SPID o CIE.

Per ogni triennio il Professionista può visualizzare:

- l’obbligo formativo standard e l’obbligo formativo individuale,

- i crediti ECM acquisiti,

- eventuali riduzioni,

- le sezioni dove inserire eventuali esoneri, esenzioni e la formazione individuale.

Per l’integrazione dei servizi SPID nelle proprie applicazioni il Co.Ge.A.P.S. si avvale di una collaborazione con la Regione Veneto, consentendo così l’accesso all’area riservata con la propria identità digitale SPID o CIE (Carta di Identità Elettronica).
Pertanto, occorre solo procedere con l’accesso selezionando il proprio SPID e inserire i dati necessari, senza tener conto della pagina di sfondo che riporta la dicitura “Regione Veneto”.
Infatti l’unico sito ufficiale per verificare la propria posizione formativa è www.cogeaps.it, al quale si può accedere tramite SPID al link: https://application.cogeaps.it/login/
MyAgenas non riporta tutti i crediti acquisiti.

IL NUMERO DI CREDITI CHE SI DEVONO ACQUISIRE NEL TRIENNIO

Negli ultimi trienni l’obbligo standard stabilito dalla Commissione Nazionale è stato di 150 crediti.

Nella sezione “Partecipazioni ECM’ è possibile selezionare dal menù a tendina il triennio di interesse.

Accedendo alla propria area riservata del Co.Ge.A.P.S. tramite SPID è quindi poi verificabile il numero di crediti da acquisire in ciascun triennio.

L’obbligo formativo non è sempre di 150 crediti ma varia a seconda della posizione formativa del singolo  iscritto professionista, al netto di eventuali esoneri (corso di laurea specialistica, master, corsi, etc.), esenzioni (es. malattia, maternità, etc.) e altre riduzioni che modificano il monte crediti obbligatorio:

- bonus derivanti dal completamento dell’obbligo formativo del triennio precedente,

- bonus derivanti dalla creazione del Dossier Formativo e dal suo soddisfacimento,

- bonus derivanti dalla frequenza di corsi su tematiche speciali (es. vaccinazioni, fertilità, etc.)

Pertanto è consigliabile controllare il numero dei crediti da conseguire nella propria area riservata del sito Co.Ge.A.P.S. tramite SPID.

Ogni professionista ha la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile (senza vincoli di minimo e massimo annui; ad esempio anche 100 crediti in un anno). Resta invariato l’obbligo formativo triennale ed è importante conseguire i crediti obbligatori entro la scadenza del triennio.

COME “SANARE” LA CARENZA DI CREDITI ECM NEI TRIENNI 2014-2016 e 2017-2019.

Mancanza di crediti ECM nel triennio 2014-2016 e/o nel triennio 2017-2019.
Come procedere.

Accedendo tramite SPID alla propria area riservata del sito Co.Ge.A.P.S. è disponibile la funzione “Spostamento Crediti” all’interno della quale è possibile visualizzare l’elenco degli eventi e i relativi crediti acquisiti.

Nel rispetto della delibera della CNFC del 15-12-2021 entro la scadenza del 30 giugno 2022, è possibile spostare di competenza al triennio 2014-2016 e 2017-2019 la totalità delle partecipazioni ad eventi ECM che sono terminate entro il 31-12-2021. I crediti spostati seguiranno le norme applicative del triennio di destinazione. I crediti acquisiti in altri trienni, utilizzati quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo ai trienni in cui sono stati originariamente acquisiti o dal quale sono già stati spostati.
Ultimato lo spostamento dei crediti ECM, il debito formativo sarà automaticamente ricalcolato e aggiornato. È importante ricordare che l’operazione di spostamento è irreversibile per cui una volta compiuta, non è più possibile modificarla.

Con la delibera della CNFC del 15-12-2021 è stata inoltre riconosciuta al Co.Ge.A.P.S. la possibilità di procedere d’ufficio, per i professionisti che non si sono avvalsi, per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016, della facoltà di cui al par. 3.7 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”, a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui nel triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019.

SPOSTAMENTO DEI CREDITI IN ESUBERO ACQUISITI NEI TRIENNI PRECEDENTI SUI TRIENNI SUCCESSIVI.
(Esempio dal triennio 2017-2019 al triennio 2020-2022)

Nel rispetto della delibera della CNFC del 15-12-2021, entro la scadenza del 30 giugno 2022, è possibile spostare SOLTANTO ai trienni precedenti (2014-2016 e 2017-2019) le partecipazioni conseguite con formazione ECM per eventi con data finale entro il il 31-12-2021.

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

È possibile acquisire crediti ECM tramite:

  • la partecipazione ad eventi residenziali
  • la partecipazione ad eventi FAD
  • lo svolgimento di altre attività formative come ad esempio: autoformazione, tutoraggio, pubblicazioni scientifiche, partecipazione a corsi di formazione accreditati all’estero e sperimentazioni cliniche. Queste attività rientrano nella formazione individuale che dà diritto al riconoscimento di “crediti individuali” come previsto dal “Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario”.

REGISTRAZIONE DA PARTE DEL Co.Ge.A.P.S. DI TUTTI I CREDITI ACQUISITI

Il sanitario dovrà inserire nella piattaforma Co.Ge.A.P.S. tutti i crediti acquisiti che rientrano nella tipologia “crediti individuali” (autoformazione, pubblicazioni, tutoraggio, sperimentazioni, crediti esteri) e le casistiche legate agli esoneri ed esenzioni.

Tutti i crediti acquisiti tramite formazione residenziale o FAD invece vengono trasmessi direttamente dai Provider (soggetti accreditati all’erogazione degli eventi ECM)

Il Co.Ge.A.P.S. non viene aggiornato in tempo reale, in quanto il Provider è tenuto a rendicontare al consorzio i crediti ECM entro:

  • 90 giorni dalla conclusione dell’evento, nel caso di formazione residenziale;
  • 90 giorni dalla scadenza del corso online, nel caso di formazione FAD.

In questo lasso di tempo, i crediti ECM effettivamente acquisiti potrebbero non essere visibili sul portale Co.Ge.A.P.S., ma saranno comunque utili al conteggio per l’assolvimento dell’obbligo formativo.

È possibile soddisfare il proprio obbligo formativo acquisendo crediti ecm tramite la sola partecipazione ai corsi fad ed ai soli corsi residenziali in presenza

Non è invece possibile soddisfare il proprio obbligo formativo inserendo SOLO la formazione individuale (ovvero crediti ECM ottenuti con l’autoformazione, pubblicazioni, corsi svolti all’estero in presenza, tutoraggio) in quanto il 40% dell’obbligo formativo triennale deve essere soddisfatto tramite la partecipazione in qualità di discente ad eventi residenziali o FAD.

Non è possibile soddisfare l’obbligo formativo inserendo soltanto crediti individuali come l’autoformazione

È possibile inserire come autoformazione:

  • fino ad un massimo del 10% dell’obbligo formativo individuale per il triennio 2014-2016
  • fino ad un massimo del 20% dell’obbligo formativo individuale per i trienni 2017-2019 e 2020-2022.

ESONERI ED ESENZIONI

La piattaforma Co.Ge.A.P.S. non registra automaticamente gli esoneri e le esenzioni degli iscritti

L’esonero e l’esenzione sono diritti esercitabili esclusivamente su domanda e senza una precisa richiesta gli stessi non potranno essere riconosciuti dal sistema automaticamente.

I professionisti pertanto devono comunicarle attraverso la piattaforma Co.Ge.A.P.S.

Accedendo alla propria area riservata tramite SPID, nella sezione “esonero/esenzione”, il professionista può selezionare online la tipologia di corso che dà diritto all’esonero o il motivo di esenzione, inserire il periodo di riferimento, ed inviare la richiesta confermando l’operazione. Il sistema si aggiornerà in automatico.

CASI DI ESONERO

I corsi oggetto di esonero nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero sono:

  • laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
  • corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al D.lgs. n. 368/17-08-1999 emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
  • corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto n. 509/11-12-1998  Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’Art. 17, comma 96, della Legge n.127/15-05-1997;
  • corso di formazione manageriale, ai sensi dell’Art. 16-quinquies del D.lgs n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
  • corsi per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità n. 686/29-11-1996 e s.m.i.;
  • corsi relativi all’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia previsti dall’Accordo tra il Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i “Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti”;
  • laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
  • corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al D.Lgs. n. 368/17-08-1999 emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
  • corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto n. 509/11-12-1998 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  • corso di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi; 
  • corsi per il rilascio dell'attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i. corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti", corso universitario, nell'ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, di almeno un anno solare che attribuisce almeno 60 CFU corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all'estero.

La durata dell'esonero deve coincidere con la durata legale del corso accademico. Un anno di frequenza equivale alla riduzione di 1/3 del proprio obbligo formativo triennale.
Qualora la durata sia a cavallo di più anni il professionista dovrà indicare nella richiesta di esonero l'anno con maggior mesi di frequenza.

Esempio:
Se il professionista inizia il corso di specializzazione, della durata di 5 anni, nel Novembre 2021 e lo conclude nel Giugno 2026, può richiedere l'esonero per gli anni 2022-2023-2024-2025-2026.
In tal caso la richiesta di esonero potrà essere inserita al termine del singolo anno a consuntivazione dello stesso.

La richiesta può essere inserita solo successivamente al termine o del singolo anno o dell'intero periodo dell'esonero che si sta richiedendo.

Esempio:
Se il professionista vuole richiedere l'esonero per gli anni 2021-2022-2023 dovrà inserire una richiesta per ogni anno di esonero a partire da gennaio dell'anno successivo (quindi la richiesta per l'anno 2021 dovrà essere inserita da gennaio 2022, la richiesta per l'anno 2022 dovrà essere inserita da gennaio 2023 e la richiesta per l'anno 2023 dovrà essere inserita da gennaio 2024)

ESONERO PER GLI SPECIALIZZANDI

Per ora confermato che i medici in formazione specialistica, compresi coloro che sono iscritti al corso in medicina generale, sono esonerati dal conseguimento dei crediti formativi. Un esonero che comunque non avviene d’ufficio, ma su richiesta dell’interessato. Per procedere è necessario registrarsi sul portale CO.GE.A.P.S., iscrivendosi all’area riservata e compilare l’autodichiarazione reperibile sullo stesso sito.

QUALI SONO I CASI DI ESENZIONE

  • Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • Congedo maternità e paternità: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • Congedo parentale e congedo per malattia del figlio: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • Adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • Aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
  • Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • Richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni
  • Aspettativa per incarico direttore socio sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
  • Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • Pensionamento
  • Richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all'estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana
  • Professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero
  • Congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992)

IL PENSIONAMENTO ESENTA DALL’OBBLIGO ECM

Come ho già scritto, è prevista la possibilità di esenzione (lettera O del par. 4 del “Manuale sulla formazione Continua del Professionista Sanitario”) per i pensionati che esercitano saltuariamente la professione, non titolari di Partita IVA e con un reddito fino a 5.000 euro annui.
In tal caso i professionisti pensionati devono inserire la richiesta di esenzione attraverso la piattaforma Co.Ge.A.P.S. accedendo alla propria area riservata, nella sezione “esenzione”; il professionista può selezionare nel modulo online la voce “pensionamento”, inserire la data di inizio del pensionamento e inviare la richiesta confermando l’operazione. Il sistema si aggiornerà in automatico.

Ai professionisti che hanno compiuto il 70° anno di età (delibera della CNFC del 15-12-2021) il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione per il pensionamento.

In caso di svolgimento di attività professionale NON saltuaria, i professionisti che hanno compiuto il 70° anno di età devono comunicare le loro condizione tramite il portale Co.Ge.A.P.S., essendo in tal caso soggetti all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale alla rinuncia dell’esenzione.

LA PANDEMIA DA COVID-19 DÀ DIRITTO AD UN “BONUS” DI 50 CREDITI

La legge n. 77 del 17-07-2020 ha previsto (con l’art. 1 comma 1) l’introduzione dell’art. 5-bis “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina” nel D.L. n. 34/19-05-2020 stabilendo che i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire attraverso l’attività di formazione continua in medicina, sono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.
Pertanto, i professionisti sanitari impegnati durante l’emergenza COVID-19 possono beneficiare di un “bonus” ECM che riduce di 1/3 l’obbligo formativo del triennio 2020-2022, da tener presente l’obbligo formativo non è sempre di 150 crediti ma varia a seconda della posizione formativa del singolo professionista al netto di eventuali esoneri (corso di laurea specialistica, master, etc.), esenzioni (es. malattia, maternità, etc.) ed altre riduzioni; pertanto è INDISPENSABILE controllare il numero di crediti da dover conseguire nella propria area riservata del sito Co.Ge.A.P.S.

Le modalità di attribuzione del “bonus” non sono ancora state individuate e si è tuttora in attesa di indicazioni operative da parte della Commissione Nazionale ECM.

Non appena avrò altre notizie le stesse saranno  pubblicate sul giornale.

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