01/2023 DELIBERA IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE DEL PAZIENTE

Nell'elenco dei Corsi FAD validi dal 01.01.2023 di cui all'articolo precedente, la Fnomceo ha riportato 2 corsi per la RADIOPROTEZIONE aventi entrambi l'obiettivo 27 riferito appunto alla Radioprotezione, citato nel mio precedente articolo dell'11/2022, che riporto di seguito per informativa degli iscritti.

Rispetto allo stesso le novità sono che i Corsi per la Radioprotezione ora sono facilmente identificabili e specifici con l'obiettivo 27, deliberato dalla Commissione Naz.le ECM in data 12.11.2021

Al momento abbiamo solo queste notizie di cui siamo venuti a conoscenza in data odierna. (4 gennaio 2023)

                                                                                                                                                       Graziella Reposi

 

11/2022 DELIBERA IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE DEL PAZIENTE - AGGIORNAMENTO DEL 04/01/2023

Si ricorda che, per il triennio 2020-2022, vige l’obbligo di aggiornamento di tutti i professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi all’esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, dei medici di base e dei pediatri di famiglia:

• “i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare”.

Per poter conteggiare nelle percentuali di cui sopra i crediti ECM conseguiti dai professionisti coinvolti da tale obbligo, gli eventi dovranno essere accreditati dai provider nell’obiettivo specifico riferito alla “radioprotezione del paziente”, ricompreso nel n° 27 “Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione”; i provider dovranno poi selezionare, nell’ambito dell’obiettivo n° 27, la voce “evento in materia di radioprotezione del paziente ex art. 162 del d.lgs. 101 del 2020”.

Considerato che tale funzione È OPERATIVA DA POCO SUL SISTEMA Age.Na.S. la Commissione Naz.le dà ai professionisti sanitari la possibilità di “recuperare” i crediti precedentemente acquisiti partecipando ad eventi che il provider, al momento dell’accreditamento, NON AVEVA POTUTO SELEZIONARE CON LA SPECIFICA VOCE, introducendo l’obiettivo specifico “Radioprotezione del paziente” ricomprendendolo nel n. 27 del “Manuale sulla Formazione Continua del professionista sanitario” - “Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione", previsto dal par. 4.2 del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM.

IL SANITARIO INTERESSATO DOVRA’ INDICARE, IN MODO AUTONOMO, ALL’INTERNO DEL PORTALE Co.Ge.A.P.S. O DELLA RELATIVA APP PER DISPOSITIVI MOBILI, I CREDITI GIA’ ACQUISITI, RICONDUCIBILI ALLA MATERIA DELLA RADIOPROTEZIONE DEL PAZIENTE, AVENTE IL N. 27.

Le percentuali indicate dal comma 4 dell'art. 162 del D.Lgs. 101 del 2020 (cioè 10% e 15%), utili a calcolare i crediti formativi obbligatori in materia di radioprotezione, sono riferite all'obbligo formativo individuale. Ad es., SE UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE HA L’OBBLIGO FORMATIVO DEL TRIENNIO ATTUALE (150) RIDOTTO DI 30 CREDITI PERCHÉ NEL TRIENNIO PRECEDENTE HA CONSEGUITO UN NUMERO DI CREDITI RICOMPRESO TRA 120 E 150, LA PERCENTUALE OBBLIGATORIA DEL 10% PER CREDITI DA ACQUISIRE IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE DEL PAZIENTE SI APPLICA A 120, CIOÈ 12 CREDITI.

La Commissione Nazionale ECM ha disposto anche che, nel limite massimo del 50%, arrotondato ad unità intera inferiore, i crediti previsti per l’obbligo in materia di radioprotezione possono essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero crediti raccolti con autoformazione non può superare il 20% dei crediti totali del triennio. Ad es., se un odontoiatra deve acquisire i 150 crediti ECM nel triennio 2020-2022, 22,5 di questi dovranno riguardare eventi che riguardano la radioprotezione, di cui 11 potranno essere raccolti attraverso l’autoformazione. Il professionista sanitario è tenuto a precisare all’interno dell’Allegato VIII (che riporto sotto), da inviare al Co.Ge.A.P.S., se l’attività di autoformazione è riferibile, anche per il triennio 2020-2022, alla “radioprotezione del paziente ex art. 162 D.Lgs. 101 del 2020”.

 

Da Delibera CNFC del 12.11.2021

«…Omissis…»

VISTO il comma 4 dell'art. 162 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che dispone: "i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti , i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.

l. L'obiettivo specifico riferito alla "radioprotezione del paziente" è ricompreso nel n. 27: "Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione", previsto dal par. 4.2 del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM.

2. Per favorire la corretta individuazione dei corsi accreditati in materia di radioprotezione del paziente ai sensi del D.Lgs. 101 del 2020, i provider dovranno selezionare la voce "evento in materia di radioprotezione del paziente ex art. 162 del D.Lgs. 101 del 2020" nell'ambito dell'obiettivo n. 27.

3. Con riferimento ai crediti formativi di cui all'art. 162 del D.Lgs. 101 del 2020, riferiti al triennio 2020/2022, i professionisti sanitari dovranno indicare all'interno del portale Co.Ge.A.P.S. o della relativa APP per dispositivi mobili quali siano riconducibili alla materia della radioprotezione del paziente.

4. Le percentuali indicate dal comma 4 dell'art. 162 del D.Lgs. 101 del 2020, utili a calcolare i crediti formativi obbligatori in materia di radioprotezione, sono riferite all'obbligo formativo individuale.

5. I crediti formativi utili al soddisfacimento dell'obbligo in materia di radioprotezione del paziente, nel quantum previsto dal comma 4 dell'art. 162 del D.Lgs. 101 del 2020, possono essere conseguiti nel limite massimo del 50%, arrotondato ad unità intera inferiore, anche mediante autoformazione. Resta fermo che il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale, così come statuito dal par. 3.5 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Il professionista sanitario è tenuto a precisare all'interno dell'Allegato VIII se l'attività di autoformazione è riferibile, anche per il triennio 2020 -2022, alla "radioprotezione del paziente" ex art. 162 D.Lgs. 101 del 2020.

Di seguito è scaricabile l’“Allegato VIII - Domanda di riconoscimento di crediti ECM per autoformazione” dal Manuale sulla Formazione Continua del professionista sanitario, accompagnato dalle tabelle utili per la compilazione dell’Allegato stesso, da inviare sul portale del Co.Ge.A.P.S. una volta compilato. 

icon Scarica l'Allegato VIII  

icon Scarica la Tabella A - Codici obiettivi formativi

icon Scarica la Tabella B - Attività professionista

icon Scarica la Tabella C - Professione

icon Scarica la Tabella D - Disciplina

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