01/2023 NUOVE NORME ECM

PROROGATO DI UN ANNO IL TERMINE PER IL COMPLETAMENTO DEL FABBISOGNO FORMATIVO ECM UTILE PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022 CHE DIVENTA QUADRIENNIO 2020-2021-2022-2023.

ESTESO IL BONUS DI UN TERZO DEI CREDITI CONCESSO PER L’ATTIVITA’ NEL PERIODO COVID

Per aiutare gli interessati ricordo le principali novità approvate recentemente dalla Commissione Naz.le Formazione Continua (C.N.F.C.), accompagnate dalle più rilevanti emanate in precedenza. Tutte le novità odierne sono riportate in ROSSO.

 

Ricordo ancora che i professionisti sanitari che hanno l’identità digitale, possono accedere all’area riservata del Consorzio tramite SPID (sistema pubblico identità digitale) e/o CIE (carta d’identità elettronica).


Graziella Reposi

 PREMESSA

È stato pubblicato nella G.U. n. 303 del 29-12-2022 il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”; tra le molte proroghe citate nel testo è presente una riguardante la formazione professionale continua.

L’art.4 “Proroga di termini in materia di salute”, comma 5, prevede che “All'articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2020-2023».”

È stato quindi modificato l’articolo 5-bis del citato decreto “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina” con la nuova formulazione:

“1. I crediti formativi del quadriennio 2020-2023, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, SI INTENDONO GIÀ MATURATI IN RAGIONE DI UN TERZO PER TUTTI I PROFESSIONISTI SANITARI DI CUI ALLA LEGGE 11 GENNAIO 2018, N. 3, CHE HANNO CONTINUATO A SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE NEL PERIODO DELL’EMERGENZA DERIVANTE DAL COVID-19”.

Il decreto Mille proroghe appena pubblicato ha dunque esteso per gli aventi diritto, l’esenzione di 1/3 dei crediti formativi acquisiti anche all’anno 2023, che è stato assorbito nel triennio 2020-2021-2022 diventando così quadriennio 2020-2021-2022-2023, portando di fatto il termine ultimo di acquisizione dei crediti formativi al 31 dicembre 2023 per completare il quadriennio ECM 2020-2023.

Resta da conoscere il numero di crediti da acquisire nel quadriennio che, probabilmente, sarà stabilito in fase di conversione del Decreto.

Avrò modo di conoscere le novità derivanti da questa nuova norma e di pubblicarle.

Consiglierei però di non lasciare scorrere il tempo e provvedere al più presto a sistemare la propria posizione ECM in modo da trovarsi entro il 31 dicembre 2023 con tutte le carte in regola.

Questa decisione è particolarmente importante in considerazione della relazione tra un idoneo aggiornamento dei professionisti e la copertura assicurativa contro i rischi professionali, che ormai è sancita da una norma legislativa.

Infatti l’articolo 38 bis “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina” del Decreto 152/2021, convertito in Legge n. 233/2021, concernente disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) stabilisce che, per il triennio 2023-2025, il personale sanitario, per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale, dovrà essere in regola con il 70% dell’obbligo formativo del triennio precedente: “Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”.


9 gennaio 2023

 

 

1- MODALITA’ DI ACCESSO AL Co.Ge.A.P.S.

 

Il professionista può accedere all’area riservata al link: https://application.cogeaps.it/login/ con il proprio SPID o CIE.

Per ogni triennio il Professionista può visualizzare:

  - l’obbligo formativo standard e l’obbligo formativo individuale,

 - i crediti ECM acquisiti,

 - eventuali riduzioni del fabbisogno,

 - le sezioni dove inserire eventuali esoneri, esenzioni, la formazione individuale, ecc.

Pertanto, occorre solo procedere con l’accesso selezionando il proprio SPID di livello 2 e inserendo i dati necessari, senza tener conto della pagina di sfondo che riporta la dicitura “Regione Veneto”.

Co.Ge.A.P.S. informa che l’unico sito ufficiale per verificare la propria posizione formativa è www.cogeaps.it, al quale si può accedere tramite SPID al link: https://application.cogeaps.it/login/, come sopracitato.  MyAgenas non riporta tutti i crediti acquisiti.

 

2- IL NUMERO DI CREDITI CHE SI DEVONO ACQUISIRE NEL TRIENNIO

L’obbligo formativo non è sempre di 150 crediti ma varia a seconda della posizione formativa del singolo iscritto professionista, al netto di eventuali esoneri (corso di laurea specialistica, master, corsi, ecc.), esenzioni (es. malattia, maternità, ecc.) e altre riduzioni che modificano il monte crediti obbligatorio:

- bonus derivanti dal completamento dell’obbligo formativo del triennio precedente,

- bonus derivanti dalla creazione del Dossier Formativo e dal suo soddisfacimento,

- bonus derivanti dalla frequenza di corsi su tematiche speciali (es. vaccinazioni, fertilità, etc.).

Pertanto è consigliabile controllare il numero dei crediti da conseguire nella propria area riservata del sito Co.Ge.A.P.S. tramite SPID.

Ogni professionista ha la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile (senza vincoli di minimo e massimo annui; ad esempio anche 100 crediti in un anno). Resta invariato l’obbligo formativo triennale ed è importante conseguire i crediti obbligatori entro la scadenza del triennio 2020-2022.

Il sanitario dovrà inserire nella piattaforma Co.Ge.A.P.S. tutti i crediti acquisiti che rientrano nella tipologia “crediti individuali” (autoformazione, pubblicazioni, tutoraggio, sperimentazioni, crediti esteri) e le casistiche legate agli esoneri ed esenzioni.

È possibile soddisfare il proprio obbligo formativo acquisendo crediti ECM tramite la sola partecipazione ai corsi FAD ed ai soli corsi residenziali in presenza.

Non è invece possibile soddisfare il proprio obbligo formativo inserendo SOLO la formazione individuale (ovvero crediti ECM ottenuti con l’autoformazione, pubblicazioni, corsi svolti all’estero in presenza, tutoraggio) IN QUANTO IL 40% DELL’OBBLIGO FORMATIVO TRIENNALE DEVE ESSERE SODDISFATTO TRAMITE LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI DISCENTE AD EVENTI RESIDENZIALI O FAD.

 

3- TERMINI RECUPERO E SPOSTAMENTO CREDITI TRIENNI PRECEDENTI

 

In merito alla proroga dei termini per il recupero e lo spostamento dei crediti conseguiti da eventi con data di conclusione al 31 dicembre 2021, UTILI A SANARE IL DEBITO FORMATIVO DEI TRIENNI 2014-2016 E 2017-2019, va precisato che la data di termine validità degli eventi FAD (di norma un anno) non è riferita alla data in cui il professionista conclude il corso. INOLTRE NON È PIÙ POSSIBILE ACCEDERE A QUESTA AGEVOLAZIONE ESSENDO SCADUTA IL 30.06.2022.

Il Co.Ge.A.P.S. ha però la possibilità di procedere d’ufficio, per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016 della facoltà di cui al par. 3.7 del “Manuale sulla formazione continua del professionista” (https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf), a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari nel triennio 2017-2019.

 

 

4- SEGNALAZIONI DI PARTECIPAZIONI NON TRASMESSE DAI PROVIDER

Il Co.Ge.A.P.S. non viene aggiornato in tempo reale, in quanto il Provider è tenuto a rendicontare al consorzio i crediti ECM entro:

  • 90 giorni dalla conclusione dell’evento, nel caso di formazione residenziale;
  • 90 giorni dalla scadenza del corso online, nel caso di formazione FAD.

In questo lasso di tempo, i crediti ECM effettivamente acquisiti potrebbero non essere visibili sul portale Co.Ge.A.P.S., ma saranno comunque utili al conteggio per l’assolvimento dell’obbligo formativo.

Per evitarne l’utilizzo improprio, la segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portale Co.Ge.A.P.S. può essere eseguita dai professionisti solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider. Il riconoscimento dei crediti ECM per partecipazioni mancanti, segnalate manualmente dai professionisti sul portale Co.Ge.A.P.S., è comunque subordinato all’autorizzazione da parte dell’ente accreditante.

 

 

5- OBBLIGO FORMATIVO PER GLI ISCRITTI NEO-LAUREATI

Per i professionisti iscritti agli Albi professionali per l’esercizio della professione, l’obbligo formativo decorre dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo professionale.

Es. Iscrizione Albo 03.02.2022 – Decorrenza obbligo ECM 01.01.2023.

 

 

6- ESENZIONE PER I PENSIONATI

 

Il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione ai professionisti over 70 al compimento di tale età, come previsto dalla C.N.F.C. lettera o) del par. 4. del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”, qualora gli stessi svolgano l’attività in modo saltuario ed abbiano un reddito professionale inferiore a 5.000 euro annuali; in caso di svolgimento di attività professionale NON saltuaria e di reddito superiore a 5.000 euro, devono comunicare la loro condizione tramite il portale Co.Ge.A.P.S. essendo in tal caso soggetti all’obbligo ECM. Tale comunicazione equivale alla rinuncia all’esenzione.Tutto ciò qualora il Co.Ge.A.P.S. non avesse già provveduto.

  • Questo automatismo è già stato applicato dal Co.Ge.A.P.S. dal 01.01.2017 agli over 70, una volta terminato l’aggiornamento del portale, a decorrere retroattivamente dal 2017-2019.
  • Se il professionista non svolge in maniera saltuaria l’attività (ovvero supera il limite del reddito annuo di 5.000 Euro, non ha diritto all’esenzione. Pertanto dovrà comunicare al Co.Ge.A.P.S.  di non poter beneficiare dell’esenzione direttamente nel profilo personale nell’Area Riservata nella sezione “Esenzione”, selezionando nel modulo la voce “Pensionamento” con relativa data di inizio e confermando l’informazione. Il programma acquisirà in modo automatico l’aggiornamento.
  • L’esenzione è calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale, nel limite dell’obbligo formativo individuale triennale.

 

 

7- MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

È possibile acquisire crediti ECM tramite:

  • la partecipazione ad eventi residenziali
  • la partecipazione ad eventi FAD
  • lo svolgimento di altre attività formative come ad esempio: autoformazione, tutoraggio, pubblicazioni scientifiche, partecipazione a corsi di formazione accreditati all’estero e sperimentazioni cliniche. Queste attività rientrano nella formazione individuale che dà diritto al riconoscimento di “crediti individuali” come previsto dal “Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario”.

 

 

8-CREDITI INDIVIDUALI

Studi e Ricerca (FSC)

All’interno del par. 3.2. del “Manuale” viene inserito il par. 3.2.3 sui “Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica”. Inoltre nell’attività di ricerca scientifica sono stati aggiunti, oltre alle pubblicazioni scientifiche, i corsi per la ricerca scientifica che vengono erogati da:

  • Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
  • Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da società scientifiche;
  • Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS); - Società scientifiche.

Attività di ricerca programmate da Provider accreditato:

• protocollo dell'attività di studio, ricerca, produzione di linee guida o revisione sistematica dal quale si evinca la presenza del proprio nome tra i ricercatori

• evidenza della validazione da parte del comitato etico competente, se prevista.

I crediti per ogni iniziativa sono rilasciati in funzione dell’impegno previsto e della rilevanza dell’esito:

• 5 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica fino a sei mesi;

• 10 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica superiore a sei mesi e fino a dodici mesi;

• 20 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica oltre i dodici mesi, non oltre i 24 mesi, e sempre entro il limite del triennio formativo.

 

Riguardo alle pubblicazioni scientifiche è chiarito meglio il concetto di “posizione preminente”: i professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

− 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding) 

− 1 credito (se in posizione non preminente).

 

Il tutoraggio individuale

In merito al tutoraggio individuale i professionisti che svolgono tale attività in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.

La nuova formulazione estende e chiarisce meglio le figure interessate:

  • i Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie. Tra questi rientrano Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto 11 dicembre 1998, n.509. Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni. È parimenti inclusa la partecipazione ai tirocini pratico-valutativi in seno ai corsi di laurea abilitanti): questa parte rappresenta una nuova apertura;
  • il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.

 

Autoformazione

L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM.

In questa attività non rientrano soltanto la lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, ma anche di manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l'iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM.

Altra novità per l’autoformazione contenuta nella delibera della Commissione Naz.le è l’inclusione dell’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.

Ricordo che i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione.

Attività queste che, unitamente alla formazione individuale all’estero, rientrano nella “formazione individuale” perché non sono erogate da provider.

È possibile inserire come autoformazione:

  • fino ad un massimo del 10% dell’obbligo formativo individuale per il triennio 2014-2016
  • fino ad un massimo del 20% dell’obbligo formativo triennale per i trienni 2017-2019 e 2020-2022.

 

 

9-CREDITI VARI

Crediti Medici Competenti

La certificazione per l’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM dei medici che svolgono l’attività di medico competente, di cui al Decreto legislativo 81 del 09.04.2008, viene rilasciata al termine del triennio formativo dall’Ordine di iscrizione del professionista e prevede due requisiti:

a) Soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM triennale, secondo le regole per la certificazione ECM in vigore nel triennio di riferimento;

b) Acquisizione di crediti ECM pari ad almeno il 70% dell’obbligo formativo del triennio, nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

Nell’anagrafe del COGEAPS le funzioni relative all’attività dei medici competenti (oltre alla certificazione standard di soddisfacimento dell’obbligo formativo, valida per tutti i medici) si attivano solo se il professionista indica di svolgere la propria attività prevalentemente in qualità di medico competente. Nella schermata “Dettagli del professionista” cliccando sul proprio nome e cognome si aprirà un’ulteriore schermata: questo punto cliccando su “Dati inseriti dal professionista” si potrà indicare la voce “Medico Competente”.

Un medico che non abbia soddisfatto i requisiti necessari nel triennio, ai fini della certificazione ECM per lo svolgimento dell’attività di medico competente, ha la possibilità di recuperare i crediti mancanti nell’anno successivo (Decreto ministeriale 4 marzo 2009 “Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro”).

La facoltà di recuperare i crediti ECM mancanti nel triennio ma acquisiti nell’anno in cui è possibile effettuare il recupero, può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire nella banca dati del COGEAPS.

I crediti recuperati dal 2017 verranno spostati di competenza per l’intero valore della partecipazione, seguiranno le norme applicative del triennio in cui verranno destinati e l’operazione sarà irreversibile. Le partecipazioni potranno essere spostate al triennio precedente, solo quando le stesse saranno registrate nella banca dati del COGEAPS e non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite.

L’elenco dei medici competenti è istituito ed è gestito dal Ministero della Salute.

 

Crediti in materia di radioprotezione del paziente - IMPORTANTI NOVITA'

Nell'elenco dei Corsi FAD validi dal 01.01.2023 di cui all'articolo precedente, la Fnomceo ha riportato 2 corsi per la RADIOPROTEZIONE aventi entrambi l'obiettivo 27 riferito appunto alla Radioprotezione, citato nel mio precedente articolo dell'11/2022, che riporto di seguito per informativa degli iscritti.

Rispetto allo stesso le novità sono che i Corsi per la Radioprotezione ora sono facilmente identificabili e specifici con l'obiettivo 27, deliberato dalla Commissione Naz.le ECM in data 12.11.2021

Al momento abbiamo solo queste notizie di cui siamo venuti a conoscenza in data odierna. (4 gennaio 2023)

                                                                                                                                                       Graziella Reposi

 

11/2022 DELIBERA IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE DEL PAZIENTE - AGGIORNAMENTO DEL 04/01/2023

Si ricorda che, per il triennio 2020-2022, vige l’obbligo di aggiornamento di tutti i professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi all’esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, dei medici di base e dei pediatri di famiglia:

• “i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare”.

Per poter conteggiare nelle percentuali di cui sopra i crediti ECM conseguiti dai professionisti coinvolti da tale obbligo, gli eventi dovranno essere accreditati dai provider nell’obiettivo specifico riferito alla “radioprotezione del paziente”, ricompreso nel n° 27 “Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione”; i provider dovranno poi selezionare, nell’ambito dell’obiettivo n° 27, la voce “evento in materia di radioprotezione del paziente ex art. 162 del d.lgs. 101 del 2020”.

Considerato che tale funzione È OPERATIVA DA POCO SUL SISTEMA Age.Na.S. la Commissione Naz.le dà ai professionisti sanitari la possibilità di “recuperare” i crediti precedentemente acquisiti partecipando ad eventi che il provider, al momento dell’accreditamento, NON AVEVA POTUTO SELEZIONARE CON LA SPECIFICA VOCE, introducendo l’obiettivo specifico “Radioprotezione del paziente” ricomprendendolo nel n. 27 del “Manuale sulla Formazione Continua del professionista sanitario” - “Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione", previsto dal par. 4.2 del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM.

IL SANITARIO INTERESSATO DOVRA’ INDICARE, IN MODO AUTONOMO, ALL’INTERNO DEL PORTALE Co.Ge.A.P.S. O DELLA RELATIVA APP PER DISPOSITIVI MOBILI, I CREDITI GIA’ ACQUISITI, RICONDUCIBILI ALLA MATERIA DELLA RADIOPROTEZIONE DEL PAZIENTE, AVENTE IL N. 27.

Le percentuali indicate dal comma 4 dell'art. 162 del D.Lgs. 101 del 2020 (cioè 10% e 15%), utili a calcolare i crediti formativi obbligatori in materia di radioprotezione, sono riferite all'obbligo formativo individuale. Ad es., SE UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE HA L’OBBLIGO FORMATIVO DEL TRIENNIO ATTUALE (150) RIDOTTO DI 30 CREDITI PERCHÉ NEL TRIENNIO PRECEDENTE HA CONSEGUITO UN NUMERO DI CREDITI RICOMPRESO TRA 120 E 150, LA PERCENTUALE OBBLIGATORIA DEL 10% PER CREDITI DA ACQUISIRE IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE DEL PAZIENTE SI APPLICA A 120, CIOÈ 12 CREDITI.

La Commissione Nazionale ECM ha disposto anche che, nel limite massimo del 50%, arrotondato ad unità intera inferiore, i crediti previsti per l’obbligo in materia di radioprotezione possono essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero crediti raccolti con autoformazione non può superare il 20% dei crediti totali del triennio. Ad es., se un odontoiatra deve acquisire i 150 crediti ECM nel triennio 2020-2022, 22,5 di questi dovranno riguardare eventi che riguardano la radioprotezione, di cui 11 potranno essere raccolti attraverso l’autoformazione. Il professionista sanitario è tenuto a precisare all’interno dell’Allegato VIII (che riporto sotto), da inviare al Co.Ge.A.P.S., se l’attività di autoformazione è riferibile, anche per il triennio 2020-2022, alla “radioprotezione del paziente ex art. 162 D.Lgs. 101 del 2020”.

 

Da Delibera CNFC del 12.11.2021

«…Omissis…»

VISTO il comma 4 dell'art. 162 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che dispone: "i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti , i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.

l. L'obiettivo specifico riferito alla "radioprotezione del paziente" è ricompreso nel n. 27: "Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione", previsto dal par. 4.2 del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM.

2. Per favorire la corretta individuazione dei corsi accreditati in materia di radioprotezione del paziente ai sensi del D.Lgs. 101 del 2020, i provider dovranno selezionare la voce "evento in materia di radioprotezione del paziente ex art. 162 del D.Lgs. 101 del 2020" nell'ambito dell'obiettivo n. 27.

3. Con riferimento ai crediti formativi di cui all'art. 162 del D.Lgs. 101 del 2020, riferiti al triennio 2020/2022, i professionisti sanitari dovranno indicare all'interno del portale Co.Ge.A.P.S. o della relativa APP per dispositivi mobili quali siano riconducibili alla materia della radioprotezione del paziente.

4. Le percentuali indicate dal comma 4 dell'art. 162 del D.Lgs. 101 del 2020, utili a calcolare i crediti formativi obbligatori in materia di radioprotezione, sono riferite all'obbligo formativo individuale.

5. I crediti formativi utili al soddisfacimento dell'obbligo in materia di radioprotezione del paziente, nel quantum previsto dal comma 4 dell'art. 162 del D.Lgs. 101 del 2020, possono essere conseguiti nel limite massimo del 50%, arrotondato ad unità intera inferiore, anche mediante autoformazione. Resta fermo che il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale, così come statuito dal par. 3.5 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Il professionista sanitario è tenuto a precisare all'interno dell'Allegato VIII se l'attività di autoformazione è riferibile, anche per il triennio 2020 -2022, alla "radioprotezione del paziente" ex art. 162 D.Lgs. 101 del 2020.

Di seguito è scaricabile l’“Allegato VIII - Domanda di riconoscimento di crediti ECM per autoformazione” dal Manuale sulla Formazione Continua del professionista sanitario, accompagnato dalle tabelle utili per la compilazione dell’Allegato stesso, da inviare sul portale del Co.Ge.A.P.S. una volta compilato. 

icon Scarica l'Allegato VIII  

icon Scarica la Tabella A - Codici obiettivi formativi

icon Scarica la Tabella B - Attività professionista

icon Scarica la Tabella C - Professione

icon Scarica la Tabella D - Disciplina

 

Formazione in materia di vaccini per il triennio 2023-2025

Su tale argomento è stata riconosciuta l’attribuzione ai professionisti, che nel triennio in corso acquisiscano crediti in materia di vaccini e strategie vaccinali, un bonus per il prossimo triennio formativo 2023-2025, pari al numero dei crediti effettivamente conseguiti nel triennio 2020-2022 nelle predette tematiche, fino a un massimo di 10 crediti.

 

Bonus crediti ECM per l’attività prestata nel periodo di emergenza Covid-19

Nella riunione dell’8-06-2022 la Commissione ha dato mandato al Co.Ge.A.P.S. di procedere al riconoscimento del bonus ECM di cui all’art. 5 bis D.L. 34/19-05-2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/17-07-2020.

Il Consorzio entro il 31 luglio 2022, ha proceduto all’applicazione automatica della riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale 2020-2022 nei confronti di tutti i sanitari sottoposti alla formazione continua in medicina.

Sono stati così riconosciuti l’attività e l’impegno che i sanitari hanno assicurato durante il periodo dell’emergenza da COVID-19.

Pertanto, i professionisti impegnati durante l’emergenza COVID-19 hanno già beneficiato di un “bonus” ECM che riduce di 1/3 l’obbligo formativo del triennio 2020-2022; da tener presente l’obbligo formativo non è sempre di 150 crediti ma varia a seconda della posizione formativa del singolo professionista al netto di eventuali esoneri, esenzioni (es. malattia, maternità, etc.) ed altre riduzioni; pertanto è INDISPENSABILE controllare il numero di crediti che sono rimasti da conseguire nella propria area riservata del Co.Ge.A.P.S.

Tale bonus, per il cui ottenimento i sanitari non dovranno effettuare alcuna procedura per proprio conto, è già stato inserito ed è visualizzabile all’interno dell’area riservata di ciascun interessato nel portale Co.Ge.A.P.S.  dopo il 31 luglio insieme a quelli già presenti, tra i quali quelli per il Dossier Formativo di Gruppo che la FNOMCeO propone per ogni triennio.

 

Dossier formativo

La costruzione del suindicato dossier ha consentito ad ogni professionista sanitario di acquisire immediatamente un bonus di 30 crediti formativi assegnati nel triennio 2020-2022.

Il sanitario che applicherà il proprio dossier con una percentuale di almeno il 70% relativamente alle tre aree entro il 31 dicembre 2022 (termine del corrente triennio), conseguirà gli ulteriori 20 crediti del bonus complessivo previsto (50) che gli saranno assegnati nel triennio successivo a quello in cui si è stato costruito il dossier (2023-2025).

 

 

10- CASI DI ESONERO

Compilando i campi sottostanti al titolo nell’Area Riservata e cliccando successivamente su "Download file" nella sezione "Allegati", le informazioni contenute nei campi verranno inserite in automatico nel modulo di autocertificazione che si potrà allegare alla richiesta in corso.

Durata annuale:

- Master universitari di primo livello che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni

- Master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni

- Corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli

- Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127

- Corso micologi durata annuale

- Laurea specialistica, diploma di specializzazione

- Dottorato di ricerca

- Corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990

- Laurea Triennale

- Corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti

- Altri corsi universitari da almeno 60 cfu/anno

Durata annuale di fine corso:

- Corsi di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92

Durata annuale parziale:

- Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell'Abruzzo

- Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell'Emilia

- Corso micologi durata biennale

- Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto 2016-17

Durata mensile:

- Frequenza corsi universitari diversi: diritto all'esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese

- Militari in missione all'estero

Durata oraria:

- Frequenza corsi universitari diversi

La durata dell'esonero deve coincidere con la durata legale del corso accademico. Un anno di frequenza equivale alla riduzione di 1/3 del proprio obbligo formativo triennale.
Qualora la durata sia a cavallo di più anni il professionista dovrà indicare nella richiesta di esonero l'anno con maggior mesi di frequenza.

 

Esempio:
Se il professionista inizia il corso di specializzazione, della durata di 5 anni, nel Novembre 2021 e lo conclude nel Giugno 2026, può richiedere l'esonero per gli anni 2022-2023-2024-2025-2026.
In tal caso la richiesta di esonero potrà essere inserita al termine del singolo anno a consuntivazione dello stesso.

La richiesta può essere inserita solo successivamente al termine o del singolo anno o dell'intero periodo dell'esonero che si sta richiedendo.

 

Esonero per gli specializzandi

I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA, COMPRESI COLORO CHE SONO ISCRITTI AL CORSO IN MEDICINA GENERALE, SONO ESONERATI DAL CONSEGUIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI. UN ESONERO CHE COMUNQUE NON AVVIENE D’UFFICIO, MA SU RICHIESTA DELL’INTERESSATO. PER PROCEDERE È NECESSARIO REGISTRARSI SUL PORTALE CO.GE.A.P.S., ISCRIVENDOSI ALL’AREA RISERVATA E COMPILARE L’AUTODICHIARAZIONE REPERIBILE SULLO STESSO SITO.

Esempio:
Se il professionista vuole richiedere l'esonero per gli anni 2021-2022-2023 dovrà inserire una richiesta per ogni anno di esonero a partire da gennaio dell'anno successivo (quindi la richiesta per l'anno 2021 dovrà essere inserita da gennaio 2022, la richiesta per l'anno 2022 dovrà essere inserita da gennaio 2023 e la richiesta per l'anno 2023 dovrà essere inserita da gennaio 2024).

 

 

11- QUALI SONO I CASI DI ESENZIONE

Compilando i campi sottostanti al titolo nell’Area Riservata e cliccando successivamente su "Download file" nella sezione "Allegati", le informazioni contenute nei campi verranno inserite in automatico nel modulo di autocertificazione che si potrà allegare alla richiesta in corso.

  • Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • Congedo maternità e paternità: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • Congedo parentale e congedo per malattia del figlio: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • Adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • Aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
  • Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • Richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni
  • Aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
  • Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • Pensionamento
  • Richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all'estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana
  • Professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero
  • Congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992).

 

12 - RIPORTO DI SEGUITO GLI INDIRIZZI DEGLI UFFICI CO.GE.A.P.S. DISTINTI A SECONDA DEGLI ARGOMENTI TRATTATI, AI QUALI GLI INTERESSATI POTRANNO RIVOLGERSI PER QUESITI PARTICOLARI

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Indirizzo istituzionale del Consorzio

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Indirizzo dedicato ai professionisti sanitari:

  • richieste di informazioni
  • gestione dei crediti mancanti
  • crediti individuali
  • esoneri ed esenzioni


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Alessandria, 9 gennaio 2023

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