12/2023 LE ULTIME NOVITA’ ECM PERVENUTE RECENTEMENTE

ARTICOLO CHE SARA’ PUBBLICATO SU ALESSANDRIA MEDICA N. 1/2024

PER ORA ANTICIPATO SUL SITO


Graziella Reposi

La Commissione Nazionale per La Formazione Continua (C.N.F.C.) ha recentemente approvato i primi atti deliberativi approvati nelle riunioni del mese di novembre, inviandoli successivamente agli organi di stampa e finalmente abbiamo avuto qualche chiarimento, anche se non del tutto, sulle varie voci anticipate che circolavano.

Le recenti delibere della Commissione Nazionale per la Formazione Continua per il triennio 2023/2025, il cui anno di inizio, il 2023, è stato contemporaneamente utilizzato anche come anno di proroga del triennio 2020-2021-2022, chiariscono che l’obbligo formativo corrisponde a 150 crediti ad eccezione di esoneri, esenzioni o altre riduzioni approvate sempre dalla Commissione Naz.le ECM.

Nella delibera 2/2023 vengono stabiliti funzionamento e scadenze della procedura di spostamento crediti per il triennio 2020/2022 che si sta concludendo. Tale procedura consiste nel trasferimento di crediti accumulati in un determinato triennio ad un altro in cui siano mancanti ed è consentita solo al professionista che non sia certificabile nel triennio precedente a quello in corso (in questo caso il 20/21/22) e che abbia quindi bisogno di trasferire dei crediti formativi per recuperarne la mancanza. Tale spostamento può essere svolto autonomamente entrando nell’apposita sezione del Co.Ge.A.P.S. senza dover comunicare nulla al proprio Ordine di appartenenza.

È possibile spostare soltanto il totale dei crediti previsti dall’intero corso che si decide di spostare. Non è possibile quindi fare trasferimenti parziali di una porzione di crediti. Se un corso prevede 24 crediti ma la necessità è di soli 10 crediti per colmare la propria mancanza, si dovrà comunque spostarli tutti risultando poi soggetti ai vincoli del triennio di destinazione.
Corre voce che non ci saranno altre proroghe. Resta però da definire, e si spera che al più presto la C.N.F.C. risolva alcuni dubbi, sul recupero per i due trienni 2014/16 e 2017/19 tramite crediti compensativi. Infatti il termine per quest’ultima procedura sarà il 30 giugno 2024.

Pertanto, da marzo a giugno 2024, tutti i professionisti sanitari che hanno approfittato dell’anno di proroga 2023 avranno modo di effettuare la procedura di spostamento dei crediti dal triennio 2023/25 al 2020/22 ed evitare così le sanzioni amministrative, che arrivano fino alla prevista obbligatoria sospensione dall’Ordine di appartenenza.

Lo spostamento di cui sopra si può effettuare solo per corsi scaduti al 31 dicembre 2023, ad esempio nel caso dei Corsi FAD a distanza. In molti casi la durata di questi rimane a cavallo di due anni: ad esempio può iniziare a maggio 2023 e terminare a maggio 2024. In questi casi, anche se il professionista ha ottenuto il certificato dei crediti nel 2023, questi crediti non potranno essere utilizzati per sanare la situazione del triennio 20/21/22 in quanto il corso termina dopo il 31-12-2023.

Coloro che intendessero accumulare crediti per recuperare il triennio 20/21/22 devono ricordarsi di scegliere sempre corsi con scadenza al 2023 in quanto un corso in scadenza al 2024 non potrà essere usato per lo spostamento crediti al triennio 2020/2022.


Questa regola, valida per qualsiasi corso ECM e per qualsiasi Provider a livello nazionale, prevede che i crediti ECM acquisiti entro il 31 dicembre 2023 (da utilizzare per recupero del debito formativo) potranno essere rendicontati sino al 30 marzo 2024. Per questi motivi lo spostamento dei crediti al triennio 2020-2022 sul portale Co.Ge.A.P.S.  potrà avvenire anche successivamente al 31 dicembre 2023. Per ora invece è ancora inattiva la funzione per lo spostamento dei crediti ai trienni 2017-2019 e 2014-2016, in attesa dall’approvazione del nuovo regolamento da parte della Commissione Nazionale ECM.

Tra le novità più rilevanti vi segnalo quindi:
- Delibera sull’obbligo formativo per il triennio 2023-25 e sulla possibilità di spostamento crediti al triennio 2020-2022:
- l’acquisizione dei crediti formativi relativi al recupero del triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2023 tramite eventi residenziali o FAD con “data di fine evento” al 31 dicembre 2023 e la possibilità di spostamento dei crediti è consentita fino al 30 giugno 2024, termine entro il quale, avvenuto l’allineamento dei dati, sarà possibile per il professionista visualizzare sul proprio profilo personale del Co.Ge.A.P.S. tutti i crediti acquisiti nel 2023 e procedere al predetto spostamento;

- sono state riconfermate anche per l’attuale triennio le riduzioni dell’obbligo formativo già previste per i trienni precedenti, in particolare:

  • Bonus ai professionisti che hanno conseguito un certo numero di crediti nel triennio precedente: nella misura di 30 crediti a coloro che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150; nella misura di 15 crediti a coloro che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120
  • Dossier formativo di gruppo che eroga 30 crediti per l’appartenenza ed altri 20 se completato nel rispetto delle condizioni indicate (coerenza pari almeno al 70% tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato).
  • Dossier formativo individuale che eroga 30 crediti per la costruzione ed altri 15 se completato nel rispetto delle condizioni indicate (coerenza pari almeno al 70% tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato).

- Delibera sulla riduzione dell’obbligo formativo per il triennio 2023-2025 per i professionisti sanitari che hanno svolto la loro attività professionale nei territori dei comuni coinvolti dall’emergenza dovuta agli eventi alluvionali: l'applicazione, per il triennio 2023/2025, di una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale ai professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 nei territori indicati nell’allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2023, n. 100 è così modulata:


- per i professionisti residenti la riduzione è pari a 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale;

- per i professionisti non residenti che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori sopra richiamati, durante il periodo dell’emergenza, è riconosciuta una riduzione pari al massimo ad un terzo dell’obbligo formativo individuale (triennio 2023/2025). La riduzione è computata proporzionalmente ai giorni di attività lavorativa svolti su base annua durante il periodo dell'emergenza e, comunque, nel limite massimo di un terzo dell’obbligo formativo triennale individuale. Per il riconoscimento della riduzione tali professionisti sanitari dovranno, all’interno dell’apposita sezione del portale Co.Ge.A.P.S., entro il 31 dicembre 2025, dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui alla vigente normativa.


- Delibera sul riconoscimento di nuove tematiche di interesse nazionale per il triennio 2023-2025: costituiscono tematiche di interesse nazionale il Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario, la Sanità digitale, la Formazione in infezioni ospedaliere, il Piano strategico operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale. Aspetti scientifici tecnico-operativi, giuridico-normativi e di gestione delle emergenze. Per gli eventi formativi su tali argomenti si prevede la possibilità di un incremento di 0,3 crediti/ora rispetto all’erogazione standard dei crediti.

- Obiettivo n. 33: Tematiche speciali del S.S.N. e S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema.

Con la delibera n. 5/2023 è stato individuato come “necessario che i molteplici aspetti scientifici, tecnico-operativi, giuridico-normativi e di gestione delle emergenze siano stabilmente oggetto di obbligo formativo triennale in ambito di formazione continua in medicina (ECM).

Tra queste costituisce tematica di interesse nazionale, per il triennio 2023-2025, la "sanità digitale".
Tale tematica rientra nei seguenti obiettivi formativi:
- Obiettivo n. 20: Tematiche speciali del S.S.N. e S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla C.N.F.C. e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnicoprofessionali.

Costituisce pure tematica di interesse nazionale, per il triennio 2023-2025, la "formazione in infezioni ospedaliere".
Tale tematica rientra nei seguenti obiettivi formativi:
- Obiettivo n. 20: Tematiche speciali del S.S.N. e S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla commissionale nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di tecnicoprofessionali
- Obiettivo n. 32: Tematiche speciali del S.S.N. e S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla commissionale nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo.

Costituisce infine tematica di interesse nazionale, per il triennio 2023-2025, il Piano strategico – operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale. Aspetti scientifici, tecnico-operativi, giuridico-normativi e di gestione delle emergenze.

Concludendo, nel rispetto della Delibera della C.N.F.C. del 10/11/2023, in materia di assolvimento dell’obbligo formativo e spostamento crediti, i professionisti interessati possono sanare il debito formativo del 2020/2022 acquisendo formazione dal 01/01/2023 al 31/12/2023 partecipando ad eventi con data fine evento 31/12/2023. Le operazioni di spostamento potranno essere eseguite entro il 30/06/2024.

Il secondo comma della legge 24 febbraio 2023 n. 14 prevede un sistema di crediti compensativi per l’assolvimento dell’obbligo dei due trienni precedenti le cui misure attuative verranno adottate dalla C.N.F.C. e al momento, non risulta pubblicata tale Delibera e non sono state ancora fornite al Co.Ge.A.P.S.  le modalità applicative; pertanto, è necessario attendere.

Per quanto riguarda il secondo punto, non sono previsti spostamenti di formazione da trienni passati a trienni futuri, i crediti eccedenti l'obbligo rimangono nell'anno in cui sono stati acquisiti e nel triennio di riferimento.

Sono state confermate le stesse riduzioni per formazione svolta nel triennio precedente vigenti nel 2020/2022, ovvero, il monte crediti del 2020/2022 triennio può dar diritto alle riduzioni nel triennio corrente:

1. 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
2. 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120.

Infine, i crediti per radioprotezione sono da effettuarsi in ogni triennio, a decorrere dal triennio scorso.

Nel 2020/2022 sono i professionisti a selezionare la relativa tematica nel profilo; a decorrere dal 01/01/2023 sono i provider a trasmettere i crediti in tale tematica.

Ricordo infine la Delibera Agenas del 17/06/2022 in materia di "Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art. 7)".
1. All'interno del par. 3.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario dedicato all'Attività di ricerca scientifica è inserito il par. 3.2.3. rubricato "Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica in cui si ricorda che i corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica devono essere erogati da:
- Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
- Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da società scientifiche;
- Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
- Società scientifiche.
I programmi dei suddetti corsi devono essere coerenti alle Linee Guida sulle Good Clinical Practice e i corsi devono prevedere un test finale di verifica dell'apprendimento.

I professionisti sanitari che partecipano ai corsi formativi, con evidenza del superamento del test finale, hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza. La richiesta del riconoscimento di tale attività, sulla base dell'impegno orario autocertificato e del superamento del test, deve avvenire tramite il portale o l'APP del Co.Ge.A.P.S.

L'ammontare dei crediti per la frequenza ai suddetti corsi contribuisce al soddisfacimento dell'obbligo formativo limitatamente al 20% dell’obbligo individuale triennale.

 


La piattaforma TECH2DOC può aiutare

Una possibilità di regolarizzare la propria posizione formativa viene offerta dalla piattaforma Tech2Doc, il portale creato dall’Enpam per promuovere l’adattamento alle nuove tecnologie dei medici e degli odontoiatri, che dà la possibilità di acquisire 35 crediti ECM gratuiti sulla salute digitale.
Sulla piattaforma, il cui partner scientifico è Healthware e il provider Metis, sono aperte le iscrizioni a tutti i moduli del corso ECM sulla salute digitale.
Il primo modulo, da 5 crediti, è sull’ecosistema della salute digitale e i suoi strumenti. Gli altri riguardano lo sviluppo della salute digitale e la validazione (9 crediti), la regolamentazione e i modelli di accesso (12 crediti) e il focus su applicazioni specifiche (9 crediti).
I vari moduli possono essere seguiti anche indipendentemente l’uno dall’altro.



Tutoraggio individuale

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario (Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati del Decreto del MURST del 3.11.1999 n. 509; Decreto 11.12.1998, n. 509. Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22.10.2004, n. 270 e succ. mod. e integr.  È parimenti inclusa la partecipazione ai tirocini pratico‐valutativi in seno ai corsi di laurea abilitanti) e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività. Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure:
‐ i Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie (relativamente ai percorsi di studio sopra riportati);
‐ il Direttore del coordinamento e il Direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.



Attività di autoformazione

L'attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l'iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM. Il numero di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale, includendo l'attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire. L'inserimento delle attività dovrà essere effettuato attraverso l'area riservata del sanitario inserita sul Co.Ge.A.P.S. sopra riportato. In particolare, nella richiesta di inserimento dei crediti individuali si aprirà una finestra indicante la tipologia di credito:
‐ pubblicazione (bisognerà inserire il titolo, la data di pubblicazione, la posizione del nome ed il codice Scopus oppure WOS);
‐ estero (per eventuali eventi che si sono svolti all'estero);
‐ tutoraggio (bisognerà inserire il periodo in cui è stata fatta la formazione, il nome dello studente, il numero di ore, ed obbligatoriamente la certificazione da parte dell'Ente che ha commissionato il tirocinio);
‐ autoformazione (bisognerà inserire il titolo degli articoli scientifici consultati ed il numero di ore, che comunque non potrà essere complessivamente superiore a 16);
‐ sperimentazione (bisognerà inserire il titolo della sperimentazione, la data di inizio e quella di fine e due files: il parere del Comitato Etico, il contratto attestante il ruolo nella sperimentazione).

Normalmente questi crediti vengono caricati direttamente dal Provider e risultano in automatico sul portale Co.Ge.A.P.S. Per ottenere la certificazione di adempimento dell'obbligo formativo triennale, è necessario ottenere almeno il 40% dei crediti in formazione accreditata con ruolo di partecipante. Pertanto, parte di crediti (corrispondente al 40% dei crediti individuali nel triennio di riferimento), andrà maturata con la partecipazione ad eventi (Residenziali o FAD).

Ricordo, pertanto, che il 31 dicembre 2023 è scaduto il tempo a disposizione per completare il fabbisogno dei crediti relativo al triennio ECM 2020/2022; è ancora possibile, quindi, sino a tale data, utilizzare crediti acquisiti nell’anno 2023 per sanare eventuali mancanze nel triennio formativo 2020-2022.

Ricordo che i crediti trasferiti per competenza dal 2023 al triennio 2020-2022 non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo relativo al triennio 2023-2025.

Rammento ancora, ai fini del fabbisogno formativo, che esiste l’obbligo dei crediti ECM in materia di radioprotezione del paziente:  a tal proposito la normativa di riferimento prevede che i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 % dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i tecnici sanitari di radiologia medica, e almeno il 15 % dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.

 
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