06/2008 Riordino del sistema di Formazione Continua

La conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 1° agosto 2007 ha approvato il “Riordino del Sistema di Formazione Continua”.

 

Per l’anno 2007 ha confermato il debito formativo per gli operatori sanitari fissato in n. 30 (trenta) crediti formativi (minimo quindici, massimo sessanta crediti formativi). Ciascun operatore può acquisire il numero di crediti formativi a completo adempimento del debito formativo, fissato nel numero globale di 150 crediti, per il periodo sperimentale 2002-2007. I crediti formativi già acquisiti dagli operatori sanitari in numero eccedente rispetto a quello stabilito per il predetto periodo 2002-2006, possono valere ai fini del debito formativo stabilito per l’anno 2007.

 

E’ confermato che il sistema ECM riguarda anche i liberi professionisti, che possono trovare nello stesso un metodo di formazione continua e uno strumento di attestazione della propria costante riqualificazione professionale.

 

 

 

LA GOVERNANCE DEL SISTEMA ECM

 

La Conferenza pertanto ha confermato:

il ruolo forte ed autorevole di un organismo nazionale di indirizzo e coordinamento, che fissa le regole del sistema e che si avvale di strutture e funzioni tecniche di supporto (Supporto amministrativo-gestionale, Osservatorio, Consulta degli utenti, Comitato tecnico delle Regioni), al fine di sviluppare l’efficacia complessiva del programma ECM;
una composizione di tale organismo che, direttamente ed inequivocabilmente, configuri la condivisione e la partecipazione delle autonomie e delle responsabilità dei soggetti istituzionali in campo , e cioè: il Ministero della Salute, le Regioni e Province autonome, gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali riconosciute, quali Enti pubblici previsti nell’ordinamento giuridico con compiti di garanzia e tutela verso i cittadini delle attività dei professionisti coinvolti nell’ECM.

Tali orientamenti disegnano, infatti, soluzioni organizzative e gestionali che non appiattiscono il governo dell’intero sistema sull’asse delle relazioni tra un decisore politico, lontano, e apparati burocratici, centrali e periferici, che traducono le scelte politiche spesso espropriando, di fatto, i destinatari e cioè i professionisti, di ogni possibilità di esercitare un proprio ruolo, autonomo e responsabile.

 

Gli Ordini, i Collegi, le Associazioni accreditate e le rispettive Federazioni Nazionali si collocano quindi all’interno di questo sistema quali soggetti del tutto legittimati ad esercitare una funzione di responsabilità e garanzia dei professionisti e delle attività da questi svolte verso i cittadini.

 

Al di là di possibili diversi bilanciamenti interni alla componente Stato-Regioni, non va altresì modificata la presenza paritetica in questo organismo di esperti designati dalle Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e delle Associazioni professionali accreditate.

 

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua è dunque confermata quale organismo di indirizzo e coordinamento del programma ECM, potenziandone l’operatività e definendone ulteriormente gli ambiti e gli strumenti di intervento in ragione del decentramento regionale.

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI

 

Perché sia efficace, la formazione continua non deve svilupparsi con modalità occasionali, ma secondo percorsi programmati e finalizzati al raggiungimento di obiettivi formativi coerenti con lo sviluppo professionale individuale e con le priorità, le innovazioni e le strategie del sistema sanitario, a livello locale, regionale e nazionale.

 

La definizione e la valutazione degli obiettivi formativi specifici avviene a livello individuale, di gruppo e di organizzazione attraverso tre strumenti che assumono nel nuovo Programma ECM un ruolo determinante:

Dossier formativo: individuale (DFI) o di gruppo (DFG);
Piano della formazione aziendale (PFA);
Rapporto sulla formazione aziendale (RFA).

I DF degli operatori dipendenti o convenzionati con le strutture sanitarie, quindi, sono di norma elaborati e aggiornati nell’ambito del dipartimento o della struttura di appartenenza. I Collegi di direzione, o gli organi di direzione sanitaria e scientifica e/o organismi appositamente individuati per i servizi territoriali, la cui composizione è espressa dai professionisti in essi operanti, hanno la funzione di promuovere la realizzazione dei DF, la coerenza con le strategie aziendali e la loro valutazione, in collaborazione con le strutture o gli organismi preposti alla formazione continua. Negli altri casi e per i liberi professionisti, la funzione di programmazione e valutazione della formazione continua è svolta in modo esclusivo da apposite Commissioni degli Ordini e dei Collegi professionali, che siano diretta espressione delle specifiche professioni o profili professionali coinvolti.

 

Il Piano della formazione aziendale è il documento dell’Azienda o istituzione sanitaria accreditata, pubblica o privata, elaborato con il supporto delle strutture o degli organismi preposti alla formazione continua. Il Piano descrive il contesto, le strategie e l’insieme delle attività formative previste dall’azienda, erogate direttamente o attraverso accordi specifici con provider esterni.

 

Il rapporto sulla formazione aziendale è lo strumento annuale di rendicontazione dell’azienda sulle attività di formazione realizzate in funzione degli indirizzi regionali e nazionali e degli obiettivi che erano stati definiti; dà conto dei programmi realizzati, della loro qualità scientifica, della copertura dei crediti ECM, delle verifiche effettuate sulle attività formative.

 

 

 

OFFERTA FORMATIVA

 

L’accreditamento dei provider può avvenire a livello regionale o nazionale, fatto salvo il principio che i requisiti minimi per ottenere l’accreditamento devono essere equivalenti su tutto il territorio nazionale.

Conseguentemente i crediti ECM acquisiti dai professionisti della Sanità, sia che l’attività formativa sia stata erogata da provider accreditati a livello nazionale oppure da provider accreditati a livello regionale, avranno valore equivalente su tutto il territorio nazionale.

 

 

 

CREDITI FORMATIVI

 

Credito formativo ECM è l’unità di misura dell’avvenuta acquisizione di conoscenze, competenze e comportamenti da parte dei professionisti della Sanità che hanno partecipato ad attività formative e di aggiornamento professionale.

 

 

 

LA TIPOLOGIA DEI CREDITI DA ACQUISIRE

 

I crediti ECM sono quantificati in termini di impegno temporale ed un credito corrisponde approssimativamente ad un’ora di lavoro del professionista della Sanità.

 

La formazione e l’aggiornamento possono avvenire con diverse metodologie di trasferimento delle informazioni e delle competenze. In atto la forma più comune è quella di eventi residenziali tipo congressi, simposi e relazioni, metodi considerati poco efficaci e abbastanza costosi (viaggi, alberghi, assenza dal lavoro) anche in relazione all’impatto ed alle ricadute non sempre vantaggiose e sostenibili che questi metodi hanno sul funzionamento del sistema sanitario.

 

Premesso che:

una formazione “blended” viene considerata vantaggiosa soprattutto quando è necessario diffondere ad un numero molto ampio di operatori sanitari il contenuto formativo (si tratta di una formazione “mescolata”, che utilizza tipologie formative diverse);
l’autoapprendimento (con la forma tradizionale dei giornali scientifici e le forme tecnologicamente avanzate dell’informatica) ha il vantaggio di adattarsi meglio ai tempi di apprendimento del singolo utente, di poter essere svolto nei tempi e nei luoghi più convenienti e di avere un basso costo individuale;
oggi è utile differenziare le metodologie ECM ed ampliare l’offerta formativa con altre modalità di ECM: pertanto diverse forme di aggiornamento ed approfondimento culturale fino ad ora non riconosciute possono acquisire valore di crediti ECM;
gli argomenti di interesse generale, ma pertinenti e connessi all’attività professionale, (come deontologia, legislazione, managing,informatica, lingue straniere) fanno parte integrante della professione sanitaria e quindi possono costituire una parte dei crediti acquisiti da ogni professionista della Sanità.

Premesso, inoltre, che le diverse tipologie ECM includono le seguenti forme (tra parentesi alcuni modelli esemplificativi ma non esaustivi):

formazione residenziale (tipo: congressi, convegni, corsi, seminari)
formazione residenziale interattiva (tipo: gruppi di discussione, gioco dei ruoli, discussione casi clinici)
stage con ruolo di discente (tipo formazione sul campo, tirocini, affiancamento di supervisore)
gruppi di miglioramento (tipo: commissioni, linee guida)
attività di ricerca (tipo: progetti obiettivo, gruppi di studio finalizzati)
autoapprendimento senza tutor (tipo: riviste scientifiche, programmi di formazione a distanza)
autoapprendimento con tutor (tipo: FAD con interattività)
attività di docenza (tipo: stage, tutoring, presentazione a convegni e pubblicazioni scientifiche).

Rinviando comunque alla Commissione nazionale la definitiva determinazione delle quote percentuali di crediti da conseguire, la Conferenza suggerisce per alcune tipologie di ECM, i seguenti limiti di utilizzo, cioè il numero massimo di crediti acquisibili in un triennio da un singolo professionista della Sanità su quell’argomento o con quella tipologia:

 

per gli argomenti di cui al soprariportato punto 4 (argomenti di interesse generale), sarà possibile acquisire crediti fino ad un massimo complessivo del 20% del debito triennale;
con le attività ECM indicate al sopraddetto punto h) (attività di docenza) sarà possibile acquisire crediti fino ad un massimo complessivo del 35% del debito triennale.

Infine, anche i crediti che un professionista della Sanità potrà acquisire all’estero (Paesi UE, USA e Canada) verranno riconosciuti con un valore di crediti ECM pari al 50% di quelli assegnati all’evento formativo dal provider straniero.

 

IL NUMERO DI CREDITI DA ACQUISIRE

 

Secondo il modello europeo (EACCME – UEMS) ed americano (ACCME) dovrebbero essere acquisiti 50 crediti l’anno (150 nel triennio). Questo modello, a cui l’Italia si è fino ad ora attenuta solo dal punto di vista dei principi, deriva dall’idea che il medico deve dedicare ogni anno una settimana lavorativa (40 ore) al suo aggiornamento professionale.

 

 

 

NUMERO DI CREDITI PER IL TRIENNIO 2008 – 2010

 

Considerata la fase di transizione e di assestamento, la Conferenza ritiene di avviare dal 2008 il modello di 50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 crediti per anno per un totale di 150 nel triennio 2008 – 2010), ma consentendo di integrare la quantità dei “nuovi” crediti di ogni anno con quelli acquisiti nella fase sperimentale.

In particolare, dei 150 crediti del triennio 2008 – 2010, almeno 90 dovranno essere “nuovi” crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti ECM acquisiti negli anni della sperimentazione 2004,2005,2006 e 2007.

Qualora il professionista non avesse acquisito un numero sufficiente di crediti nel triennio 2004-2006 – fino a 60 – dovrà provvedere al debito formativo 2008 – 2010 acquisendo un numero di “nuovi” crediti tale da portare comunque il totale complessivo del triennio (inclusi i crediti della fase sperimentale 2004 – 2006) a 150 crediti ECM.

 

ESONERI DALL’OBBLIGO DELL’ECM

 

E’ esonerato il personale  sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza):

corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza  (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000);
corso di formazione specifica in medicina generale ,  di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
formazione complementare (es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al D.P.R. 28 luglio 2000 n. 270 “Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale”;
corsi di formazione e di aggiornamento professionale  svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990.

Sono inoltre esonerati, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni:

i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni;
i soggetti che prestano il servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.

Nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l’anno di validità per l’esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l’astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l’esenzione dall’obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l’anno 2003, ossia per l’anno 2003 non si devono acquisire i crediti.

 

Eventuali crediti percepiti nell’anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l’anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall’operatore per le tipologie indicate precedentemente.

 

 

LA REGISTRAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

 

Il sistema di registrazione dei crediti opera mediante un’anagrafe formativa regionale e un’anagrafe formativa nazionale tra loro interconnesse.

 

Le anagrafi regionali sono finalizzate alla pianificazione e alla valutazione delle attività formative a livello regionale e locale, alla gestione delle risorse umane nel servizio sanitario regionale, alla gestione dei processi di accreditamento dei providere funzionali ai processi di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.

 

L’anagrafe nazionale contiene la registrazione complessiva dei crediti individuali.

 

Gli Ordini, i Collegi e le Associazioni Professionali territorialmente competenti si avvalgono del sistema delle anagrafi nel loro complesso per l’esercizio della loro funzione certificativa.

 

La responsabilità della trasmissione dei dati per la registrazione dei crediti è del provideraccreditato (la sua capacità di ottemperare a questo obbligo rientra tra i requisiti di accreditamento).

 

Il provider  deve trasmettere per via informatica i crediti all’organismo/ente accreditante e, in contemporanea, all’organismo/ente nazionale che gestisce l’anagrafe nazionale dei crediti ECM per i professionisti della Sanità (COGEAPS).

 

E’ attribuito al providerche gestisce l’evento formativo il compito di assicurare la trasmissione  dei dati per la registrazione dei crediti sia nelle anagrafi regionali che nell’anagrafe nazionale.

 

Le Regioni possono avvalersi dell’organismo/ente nazionale che gestisce l’anagrafe nazionale, mediante apposite convenzioni, per le loro funzioni regionali di registrazione anagrafica dei crediti ECM.

 

La registrazione a livello regionale/nazionale dei crediti acquisiti all’estero (mediante provideresteri) è compito del singolo professionista della sanità, che deve farsi carico di darne comunicazione per via informatica all’Ordine, Collegio o Associazione Professionale di appartenenza, all’organismo che gestisce l’anagrafe nazionale (COGEAPS) e, se è dipendente del SSN, anche all’organismo/ente che gestisce l’anagrafe regionale tramite l’Azienda Sanitaria di appartenenza.

 

Il sistema di registrazione dovrà costituire oltre che un processo necessario alla certificazione dei crediti formativi da parte degli Ordini, Collegi e Associazioni professionali, anche un modello integrato di anagrafe dei crediti che consenta analisi statistiche per area geografica (provinciale, regionale) e per le diverse tipologie professionali. A questo sistema dovranno far riferimento criteri di verifica, di pianificazione e di implementazione dell’ECM.

 

 

 

LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

 

La certificazione dei crediti formativi rappresenta l’atto conclusivo del percorso procedurale relativo all’adempimento dell’obbligo di aggiornamento continuo, tenuto conto dei liberi professionisti che non operano in conto e per conto del SSN.

 

La certificazione riguarda la verifica del Dossier formativo con la distribuzione dei crediti formativi acquisiti, le tipologie formative utilizzate, l’eventuale presenza di deroghe dall’obbligo formativo, il numero complessivo dei crediti formativi acquisiti nel triennio.

 

L’operatore sanitario che, in coerenza con la composizione del Dossier formativo, ha adempiuto all’obbligo di aggiornamento continuo ed ha acquisito le quote massime di crediti attribuibili, nel rispetto delle quote previste per i diversi obiettivi formativi (nazionali, regionali ed aziendale) e le diverse tipologie formative (FAD, Formazione sul campo, Autoformazione) ed in ragione dello specifico rapporto “attività/tempo/crediti” del percorso formativo del proprio profilo professionale e posizione organizzativa, ha diritto alla certificazione dei crediti formativi.

 

L’atto, a cura dell’Ordine, del Collegio o dell’Associazione professionale territoriale di riferimento è rilasciato previa richiesta da parte dell’interessato, non appena il sistema sarà funzionante in campo nazionale.

 

 

 

IL RUOLO DELL’ORDINE

 

Gli Ordini professionali rivestono il ruolo di garante della professione e di certificatore della formazione continua. In virtù delle significative caratteristiche la Commissione ha affidato al Consorzio di tutti gli Ordini, Collegi e Associazioni professionali (COGEAPS) il compito di attivare e gestire un’anagrafe dei crediti formativi acquisiti dagli operatori sanitari nel corso del quinquennio sperimentale. Gli Ordini, in conseguenza del patrimonio di dati e di conoscenze a loro disposizione, acquisiti in virtù dell’anagrafe dei crediti formativi e del compito di certificatori, potranno altresì garantire l’appropriatezza della formazione continua rispetto agli obiettivi formativi e alla professione svolta, nonché del buon esito delle strategie formative poste in essere, svolgendo una funzione di consulenza verso i propri associati e di indirizzo, in sede di Commissione, per l’armonizzazione tra offerta e partecipazione formativa.

 

Gli Ordini e Collegi possono rivestire anche la funzione di produttori di formazione continua limitatamente agli aggiornamenti su etica, deontologia e legislazione.

 

L’Ordine effettua il controllo del corretto adempimento dell’obbligo formativo anche in riferimento alle deroghe (esoneri) previste per soddisfare l’obbligo formativo e il numero dei crediti acquisiti nel triennio.

 

Qualora l’interessato, per motivi di carattere eccezionale, non abbia adempiuto all’obbligo formativo, l’Ordine professionale competente per territorio, consente allo stesso di recuperare il suo debito formativo entro l’anno successivo alla scadenza del triennio. L’Ordine è perciò garante dell’appropriatezza della formazione continua rispetto agli obiettivi formativi.

 

Certificazione dei crediti: l’Ordine - non appena il sistema nazionale sarà avviato - su richiesta degli interessati, certifica i crediti conseguiti dai professionisti, avvalendosi del sistema dell’anagrafe nazionale. La certificazione riguarda la verifica del dossier formativo con la distribuzione dei crediti formativi acquisiti, le tipologie formative utilizzate; l’eventuale presenza di deroghe dall’obbligo formativo, il numero complessivo dei crediti acquisiti nel triennio.

 

Per svolgere tale attività, l’Ordine, il Collegio o l’Associazione professionale territorialmente competente, oltre che dei dati relativi ai crediti formativi acquisiti dall’interessato, si avvalgono del sistema delle anagrafi nel loro complesso (COGEAPS).

 

Constatata la coerenza del Dossier dell’operatore, l’Ordine, il Collegio o l’Associazione professionale territorialmente competente procede alla certificazione dei crediti formativi acquisita nel triennio.

 

L’Ordine, il Collegio o l’Associazione professionale territorialmente competente, in occasione della verifica della posizione dell’operatore, deve controllare il corretto adempimento dell’obbligo, anche in riferimento alle intervenute deroghe previste per soddisfare l’obbligo formativo e il numero dei crediti formativi acquisiti nell’arco del triennio.

 

Nel caso in cui l’operatore, per motivi di carattere eccezionale, non abbia adempiuto all’obbligo formativo, l’Ordine, il Collegio o l’Associazione professionale competente per territorio consentono all’operatore interessato di soddisfare il debito formativo entro l’anno successivo alla scadenza del triennio, tenuto conto del Dossier dell’operatore e delle tipologie formative utilizzate per l’aggiornamento continuo.

 

 

 

COGEAPS

 

Il Consorzio, costituitosi a norma di legge quale soggetto non – profit e facente capo alle Federazioni Nazionali degli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali accreditate, avendo concluso, con il pieno conseguimento dei risultati, la sperimentazione avviata con il Ministero della Salute – consistente sulla possibilità di una gestione dell’anagrafica dei crediti, su traccia informatica unica – assume il ruolo di gestore della Anagrafe Nazionale dei crediti formativi, fornendo così alla Commissione adeguato supporto mediante l’inserimento organico nella Sezione “Valutazione e reporting della qualità e dell’accessibilità delle attività formative”.

 

Questa struttura, in qualità di soggetto strumentale delle Istituzioni professionali che lo esprimono, assolve, non solo la funzione “notarile” propria degli Ordini e Collegi, ma anche quella di riferimento per tutti i soggetti pubblici – quali Regioni, Aziende Sanitarie, Ministero della Salute, Enti di ricerca, ASSR, ISS, Università, ISPESL, CCM – aventi specifici obblighi o funzioni e compiti in materia.

 

CREDITI NECESSARI PER IL QUINQUENNIO SPERIMENTALE

ANNI 2002 – 2006   E   ANNO 2007

 

 

 

CREDITI NECESSARI PER IL TRIENNIO A REGIME

ANNI 2008 – 2010

ANNO CREDITI MINIMO MASSIMO
2008 50 30 70
2009 50 30 70
2010 50 30 70
TOTALE 150 CREDITI NEI 3 ANNI DAL 2008 AL 2010
Almeno 90 crediti dovranno essere nuovi. Coloro che abbiano conseguito fino a 60 crediti nel periodo 2004-2007 possono portarli in "detrazione" dal debito formativo del periodo 2008-2010 in ragione di 20 per ciascuno dei tre anni

 

 

 

Graziella Reposi

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