10/2007 Il Ministero della Salute risponde ad alcuni quesiti

Ottobre 2007

Sono un operatore sanitario che nel 2006 ha acquisito 150 crediti formativi, pertanto chiedo di conoscere se, pur essendo già in possesso dei crediti previsti dalla normativa, sono comunque tenuto ad acquisire il numero minimo e massimo previsto per il corrente anno 2007? 

L'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del 14 dicembre 2006 prevede che " I crediti formativi già acquisiti dagli operatori sanitari in numero eccedente rispetto a quello stabilito per il predetto periodo 2002-2006, possono valere ai fini del debito formativo stabilito per l'anno 2007".Pertanto, se l'operatore sanitario ha acquisito, entro il 2006, 150 crediti formativi, ha pienamente ottemperato all'obbligo formativo stabilito per il periodo sperimentale 2002-2007.(08 marzo 2007)

E' possibile avere informazioni dettagliate relative ai Crediti formativi per il triennio 2008-2010? 

In data 1 agosto 2007 è stato siglato l'accordo Stato-Regioni concernente il "Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina". Nell'accordo è riportato, tra l'altro, che ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008-2010 secondo la seguente ripartizione:

  • 50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno) per un totale di 150 nel triennio 2008-2010.

In particolare, dei 150 crediti formativi del triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere "nuovi" crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della sperimentazione a partire dall'anno 2004 fino all'anno 2007, indipendentemente dal numero totale di crediti acquisiti. Quindi, chi avesse acquisito meno di 60 crediti negli anni 2004-2007 potrà ridurre il suo debito formativo solo della quota di crediti acquisiti e documentati (da 1 a 60).(19 novembre 2007)


Settembre 2007

Se partecipo ad un evento o un PFA relativo all'influenza aviaria, avrò i crediti formativi assegnati all'evento? Quando potrò ricevere i crediti? 

L'evento o il PFA riguardante lo specifico tema relativo all'influenza aviaria seguirà il normale iter di accreditamento ad eccezione della possibilità, per gli organizzatori, di registrare (validare) l'evento o il PFA in tempi decisamente più brevi (cfr. comunicato del 10.11.2005). Per questo motivo, i crediti saranno, probabilmente, attribuiti successivamente alla data di svolgimento dell'evento o del progetto formativo aziendale. In caso di esito positivo dell'accreditamento, il partecipante ha diritto all'attestazione dei crediti formativi riconosciuti all'evento o al PFA (17 novembre 2005).

Sono un operatore sanitario che nel 2006 ha acquisito 150 crediti formativi, pertanto chiedo di conoscere se, pur essendo già in possesso dei crediti previsti dalla normativa, sono comunque tenuto ad acquisire il numero minimo e massimo previsto per il corrente anno 2007? 

L'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del 14 dicembre 2006 prevede che "I crediti formativi già acquisiti dagli operatori sanitari in numero eccedente rispetto a quello stabilito per il predetto periodo 2002 - 2006, possono valere ai fini del debito formativo stabilito per l'anno 2007". Pertanto, se l'operatore sanitario ha acquisito, entro il 2006, 150 crediti formativi, ha pienamente ottemperato all'obbligo formativo stabilito per il periodo sperimentale 2002-2007. (08 marzo 2007).


Febbraio 2006

Gli odontoiatri hanno l'obbligo di acquisire i crediti ECM? 

Si, gli odontoiatri sono operatori sanitari che devono acquisire i crediti formativi. Si fa presente che il Programma ECM deve ritenersi obbligatorio per tutti gli operatori sanitari dipendenti, convenzionati liberi professionisti. A tal proposito il Piano Sanitario 2003/2005, approvato con D.P.R. 23 maggio 2003, ha confermato chiaramente l'obbligatorietà della formazione continua per tutti i professionisti della salute (cfr. la sezione dedicata agli operatori della sanità relativa all'obbligatorietà dell'ECM per liberi professionisti).

In veste di organizzatore ho richiesto l'accreditamento per un evento destinato a psicologi con disciplina psicoterapia inserita come disciplina principale di riferimento. Oltre che agli psicologi, posso rilasciare i crediti formativi ai medici chirurghi in possesso di altri titoli di specializzazione? 

No, in questo caso specifico non è possibile rilasciare gli attestati con i crediti formativi a medici chirurghi in possesso di qualsiasi specializzazione. L'organizzatore ha facoltà di rilasciare gli attestati con i crediti formativi assegnati all'evento esclusivamente a medici chirurghi che sono in possesso di relativa specializzazione in psicoterapia, qualora ne abbia indicato il numero dei partecipanti all'atto della richiesta. Ad ogni buon conto, si precisa che nel caso in cui la disciplina psicoterapia non fosse inserita come principale di riferimento non è possibile rilasciare i crediti nemmeno ai medici chirurghi con specializzazione in psicoterapia (cfr. pop up ed help on line all'atto dell'inserimento dell'evento). Con l'occasione si ricorda che la analoga procedura si applica in determinate professioni e relative discipline cosiddette "multiaccesso" (cfr nella sezione documenti utili i "dati evento residenziali" da pag. 7 a pag. 10).


Marzo 2005

E' possibile avere informazioni dettagliate relative ai crediti annuali, in particolar modo sulla possibilità di conteggiare i crediti in esubero ottenuti lo scorso anno (2003) e validi per l'anno in corso (2004)?

I crediti per il primo quinquennio sono stati fissati in complessivi 150, con un obbligo progressivo di crediti da 10 per il primo anno fino a 50 per il quinto anno (10-20-30-40-50) con un minimo annuale di almeno il 50% del debito formativo previsto per l'anno e con un massimo annuale del doppio del credito formativo previsto per l'anno. Il numero dei crediti da conseguire ogni anno e nel quinquennio è uguale per tutte le categorie. Alla luce di tale premessa, la Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente secondo il programma quinquennale così definito: 

- 2002: 10 crediti (con un minimo di 5 ed un massimo di 20)

- 2003: 20 crediti (con un minimo di 10 ed un massimo di 40)

- 2004: 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60)

- 2005: 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60) 

- 2006: 50 crediti (con un minimo di 25 ed un massimo di 100)

Pertanto, per l'anno 2004, chi consegue 15 crediti (il minimo previsto), potrà recuperare gli ulteriori 15 nel corso dell'anno 2005; mentre chi ne ottiene fino a 60 (il massimo previsto), potrà utilizzare i crediti in esubero per l'anno 2005.

Sono un operatore sanitario in possesso del titolo professionale: l'iscrizione all'Albo o al Collegio di riferimento nel corso dell'anno mi obbliga ad acquisire i crediti ECM per l'anno in corso? 

No, il debito formativo decorre dall'anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell'iscrizione all'Albo o al Collegio di riferimento. Se la data di iscrizione all'Albo professionale non è immediatamente successiva alla data del conseguimento del titolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l'obbligo formativo vigente dall'anno successivo a quello di iscrizione.


Giugno 2004

E' obbligatoria l'E.C.M.? 

Sì, a partire dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime del Programma nazionale di E.C.M.

E' esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall'obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonchè in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

Che valore hanno i crediti formativi conseguiti all'estero? 

Gli eventi formativi che si svolgono all'estero devono essere preventivamente accreditati dalla Commissione E.C.M. a cura della corrispondente società scientifica, associazione professionale, ordine o collegio professionale italiani.

Quali sono gli eventi e i progetti formativi aziendali che consentiranno di acquisire crediti utili per l'anno 2002? 

La fase a regime del programma di educazione continua in medicina - iniziata dal primo gennaio 2002 con la richiesta di accreditamento di eventi e progetti formativi aziendali - prevede l'attribuzione di crediti formativi, validi ai fini ECM, per eventi e progetti che iniziano a partire dal 1 aprile 2002. Gli eventi e i progetti formativi aziendali che consentiranno di acquisire crediti utili per l'anno 2002 saranno disponibili nella sezione - EVENTI ACCREDITATI - di questo sito. Per evitare disagi a carico degli operatori sanitari si rammenta che i crediti acquisiti nelle fasi sperimentali - oltre agli eventi del periodo 1 gennaio/31 marzo 2002 - non sono validi ai fini certificativi.

E' possibile acquisire crediti ECM partecipando in qualità di docente o relatore ad un evento o ad un progetto formativo aziendale accreditato? 

I docenti/relatori hanno diritto, previa richiesta all'organizzatore, a 2 crediti formativi per ogni ora effettiva di docenza in eventi o progetti formativi aziendali accreditati ECM, entro il limite del 50% di crediti formativi da acquisire nel corso dell'anno solare (per il 2002 massimo 5 crediti riferiti ad attività di docenza).

I crediti possono essere acquisiti in considerazione esclusivamente delle ore effettive di lezione; i crediti non possono, cioè, essere frazionati o aumentati in ragione dell'impegno inferiore o superiore ai sessanta minuti di lezione (es. un'ora o un'ora e trenta minuti di lezione danno diritto a due crediti formativi; le lezioni di durata inferiore a sessanta minuti non possono essere prese in considerazione, nè possono cumularsi frazioni di ora per docenze effettuate in eventi diversi). 

I docenti/relatori possono conseguire solo i predetti crediti ECM: non possono conseguire i crediti formativi in qualità di partecipanti ad eventi nei quali effettuano attività di docenza.

Sono ammesse assenze durante la partecipazione ad un evento o ad un progetto formativo aziendale? 

Ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza degli operatori sanitari interessati effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva dell'evento formativo residenziale, mentre, ai sensi dell'art.1, comma 4, del D.M. 27/12 /2001 la presenza effettiva degli operatori sanitari interessati al progetto formativo aziendale è del 90%. Nei particolari casi di assenza brevissima sarà cura dell'Organizzatore valutarne la giustificazione e l'incidenza dell'assenza sull'apprendimento finale essendo unico responsabile dell'evento residenziale o del progetto formativo aziendale.

I Crediti Europei sono equiparati ai crediti ECM e in quale misura?

I crediti formativi validi ai sensi dell'art.16 bis e seguenti del Dlvo 502/92 sono esclusivamente quelli certificati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua all'Organizzatore dell'evento formativo o del Progetto Formativo Aziendale. La procedura che deve essere seguita prevede - come noto - la necessaria registrazione nel sito ECM e il relativo versamento del contributo alle spese (art. 92, comma V, L. 388/2000). L'Organizzatore che ha ricevuto la certificazione da parte della Commissione dell'avvenuto accreditamento è autorizzato, a sua volta, ad attestare i crediti formativi ai partecipanti che hanno superato la prova di valutazione dell'apprendimento. Gli eventi formativi che si svolgono in altri Paesi, comunitari e non, possono essere accreditati se un Organizzatore italiano richiede l'accreditamento, sempre tramite registrazione nel programma ECM.

Sono un medico di medicina generale ed ho partecipato ad un evento formativo destinato anche ai farmacisti. Per i medici era previsto un numero di crediti diverso rispetto ai crediti previsti per i farmacisti. Come mai? 

Quando l'organizzatore richiede l'accreditamento di un evento formativo destinato a più professioni, di fatto richiede più accreditamenti per ciascuna delle professioni coinvolte. Le valutazioni di questi eventi formativi sono attribuite automaticamente ad esperti che sono competenti per la professione e per la disciplina indicata dall'organizzatore. Nel caso in esame, le professioni sono due e gli esperti impegnati nella valutazione dell'evento chiamati a pronunciarsi sulla effettiva bontà del contenuto culturale e scientifico dell'evento stesso sono tre per i medici di medicina generale e tre per i farmacisti. Gli esperti, relativamente alla professione di riferimento, valutano quanto e se è coerente: l'obiettivo formativo, il percorso didattico, i docenti che insegnano in relazione all'argomento trattato e la sua ricaduta sulla specifica professione. Chi può stabilire quanto e se l'evento proposto è adatto o improprio per i medici o per i farmacisti? E' possibile che quello che vale per una professione possa non avere lo stesso valore culturale scientifico per un'altra professione. Ciò provoca valutazioni diverse di uno stesso evento. Ecco che i crediti formativi attribuiti per i medici sono diversi dai crediti formativi attribuiti ai farmacisti. In generale lo stesso evento formativo destinato a più di una professione può avere per le varie professioni coinvolte crediti uguali o diversi, anche se di pochi crediti.

Se ho difficoltà di applicazione del programma di Educazione Continua in Medicina di contenuto e di chiarimento delle indicazioni presenti nel sito a chi devo rivolgermi?

Per le indicazioni ed i chiarimenti sul programma di Educazione Continua in Medicina è possibile inviare una e-mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonare all'Ufficio Informazioni della Segreteria della Commissione ECM (06/59942102) nei seguenti orari:dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Telefonando al numero sopraindicato, in caso di linea occupata, si udirà un segnale di prenotazione (differente da quelli di occupato e libero) che accoderà la telefonata in attesa in ordine cronologico. Si prega, pertanto, di attendere il proprio turno senza chiudere la comunicazione per evitare di perdere la priorità acquisita.

Come si deve comportare chi usufruisce dell'esenzione da E.C.M.?

Ricordando che è esonerato dall'obbligo dell'E.C.M.: 

  • il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
  • i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni;
  • i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni; 
    si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi. L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che:
  • nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l'anno 2003, ossia per l'anno 2003 non si devono acquisire i crediti


  • Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente.

    Cosa fare con l'attestato di partecipazione all'evento formativo o al PFA? 

    L'attestato, dopo il preliminare controllo dei dati ivi riportati quali l'organizzatore, l'evento e la professione, deve essere scrupolosamente conservato dall'interessato ai fini della successiva verifica dell'aggiornamento effettuato, da parte delle Istituzioni (Regioni, Aziende Ospedaliere, Ordini e Collegi) che saranno successivamente rese note sul sito a cura della Segreteria della Commissione

    Il personale sanitario dipendente dalle Agenzie Regionali per la Prevenzione Ambientale (A.R.P.A.) deve partecipare al programma ECM? 

    Sì, il personale del ruolo sanitario confluito nelle A.R.P.A. (medici, biologi, chimici, tecnici di laboratorio) deve partecipare al programma ECM con riferimento agli obiettivi formativi di interesse nazionale del gruppo 1, lettere e), f) e g), nonchè gli obiettivi di tipo generale. 

    Le discipline di riferimento sono quelle dell'Area di Sanità pubblica e dell'Area della Medicina Diagnostica e servizi per medici, biologi e chimici, dell'Area di Chimica per i chimici e dell'Area di Fisica Sanitaria per i fisici. 

    Per i tecnici di laboratorio, gli eventi sono compresi tra quelli destinati alla categoria dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico.

    Come si deve comportare, ai fini degli obblighi ECM, chi si reca per un lungo periodo all'estero?

    Gli operatori sanitari, aventi obbligo ECM, che soggiornano all'estero per giustificati motivi (per esempio legge N. 26 dell'11 febbraio 1980) o per attività lavorative svolte, sono esonerati dall'obbligo dell'ECM. 

    Si ricorda che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi. 

    L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. 

    Occorre specificare che: 
    nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. 

    Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore

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