02/2012 Primo Vademecum E.C.M.

OBBLIGATORIETÀ DELL’E.C.M.

A decorrere dal 2002, è iniziata la fase a regime del Programma Nazionale ECM che deve ritenersi obbligatorio per tutti i professionisti sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti. A tal proposito il Piano Sanitario 2003/2005, approvato con D.P.R. 23 maggio 2003, ha confermato chiaramente l’obbligatorietà della formazione continua per tutti i professionisti.

Anche il personale del ruolo sanitario confluito nelle A.R.P.A. (medici, ecc.) deve partecipare al programma ECM. Le discipline di riferimento sono quelle dell’Area di Sanità pubblica e dell’Area della Medicina Diagnostica e servizi per i medici.

I crediti per medici o per odontoiatri, peraltro riferiti ad ogni singola disciplina o gruppi di discipline, possono essere acquisiti solo ed esclusivamente da tali professionisti, in possesso della laurea in medicina e chirurgia o odontoiatria, dell’abilitazione professionale per medico chirurgo o odontoiatra e della eventuale specializzazione e iscrizione all’Albo di riferimento. In nessun caso un professionista di diversa categoria, non in possesso dei titoli indicati, può acquisire crediti destinati a medici.

Ricordo infine che il DL 138/2011 del 13 agosto 2011 prevede all’art. 3 comma b: “Previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”.

 

ACQUISIZIONE DEI CREDITI PER UN EVENTO ACCREDITATO PER UNA SPECIALIZZAZIONE DIVERSA DALLA PROPRIA

Premesso che relativamente al Dossier Formativo sono in corso di definizione i criteri a cui il professionista dovrà attenersi sia per il Dossier Individuale che per quello di Gruppo, in questo momento ciascun professionista sanitario deve acquisire i crediti in base alla propria specializzazione o ad altre specializzazioni ad essa equiparabili, sempre afferenti alla propria categoria professionale.

 

PREDISPOSIZIONE DEL DOSSIER FORMATIVO DEL PROFESSIONISTA

Al momento spetterebbe al singolo professionista predisporre il Dossier e il certificatore dovrebbe essere l’Ordine per il tramite del Co.Ge.A.P.S.. Non vi sono comunque, a questo riguardo, precise disposizioni. Per il Dossier Formativo di Gruppo questo sarà in uso del coordinatore del team ed il tenutario sarà l’Azienda Sanitaria.

 

ESONERO DALL’OBBLIGO

E’ esonerato dall’obbligo dell’ECM il sanitario che:
frequenta corsi di formazione post-laurea della categoria di appartenenza in Italia o all’estero, (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST 509/03.11.1999);
-   frequenta corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al D.Lgs 368/17.08.1999, emanati in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi;
-   effettua formazione complementare (corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al DPR 270/28.07.2000 “Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale”);
-   frequenta corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla L. 135/05.06.1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
-    usufruisce delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla L. 1204/30.12.1971 e successive modificazioni;
-   usufruisce delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla L. 958/24.12.1986 e successive modificazioni;
-   soggiorna all’estero per giustificati motivi o per attività lavorativa.

Occorre a tal proposito conservare la documentazione comprovante il diritto all’esonero dall’obbligo della frequenza dei corsi ECM.

 

PERIODO DI ESONERO

L’esonero dall’obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre precisare che:
-   nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l’anno di validità per l’esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l’astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2011 a gennaio 2012, l’esenzione dall’obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l’anno 2011, cioè per l’anno 2011 non si dovranno acquisire i crediti.

Eventuali crediti percepiti nell’anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l’anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dal sanitario.

  

CONSERVAZIONE DELL’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO FORMATIVO

L’attestato, dopo il preliminare controllo dei dati  (l’organizzatore, l’evento e la professione), deve essere scrupolosamente conservato dall’interessato ai fini delle successive verifiche dell’aggiornamento effettuato, da parte delle Istituzioni (Regioni, Aziende Ospedaliere, Ordini) che saranno predisposte dalla Commissione Naz.le.                   

 

CREDITI FORMATIVI CONSEGUITI ALL’ESTERO

Gli eventi formativi che si svolgono in altri Paesi, comunitari e non, possono essere accreditati se un Organizzatore italiano richiede l’accreditamento preventivo tramite registrazione nel programma ECM.

I crediti formativi validi ai sensi dell’art. 16 bis e seguenti del D.Lgs 502/92 sono esclusivamente quelli certificati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua all’Organizzatore dell’evento formativo o del Progetto Formativo Aziendale.

A tale riguardo la normativa ECM (Accordo Stato-Regioni 1° agosto 2007 – Tipologia dei crediti da acquisire) prevede la possibilità per un professionista di acquisire all’estero (Paesi UE, USA, Canada) crediti formativi che verranno riconosciuti con un valore pari al 50% di quelli assegnati all’evento formativo dal provider straniero.

Per la registrazione di tali crediti (Accordo Stato-Regioni 5 novembre 2009 – Attività formative realizzate all’estero) il professionista dipendente o convenzionato dovrà dimostrare all’Ente accreditante di riferimento (Commissione Nazionale ECM, Regione/Provincia Autonoma), ovvero al soggetto da esso indicato (es.: ufficio formazione dell’Azienda presso cui presta servizio), di aver frequentato il corso e di aver superato il test di apprendimento.

La stessa Azienda provvederà all’invio dei dati all’Agenas e al Co.Ge.A.P.S.
I liberi professionisti dovranno invece esibire la documentazione  al proprio Ordine, che provvederà all’invio dei relativi crediti all’Agenas e contestualmente al Co.Ge.A.P.S.

 

ACQUISIZIONE CREDITI IN QUALITÀ DI DOCENTE O RELATORE AD UN EVENTO O AD UN PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE ACCREDITATO

Il docente può acquisire crediti formativi in proporzione al tempo dedicato alla lezione/relazione. Per ogni mezz’ora di lezione ha diritto ad un credito formativo; 2 crediti formativi per ogni ora effettiva di docenza in ECM.

 Il docente/relatore acquisisce i crediti che si sono sommati nell’arco della giornata formativa anche se il tempo dedicato alla formazione è frazionato (più interventi di minimo 30 minuti l’uno). Tale criterio deve essere applicato anche ai docenti/relatori degli eventi e Progetti Formativi Aziendali (PF)  dal 01/01/2011.                           

La Commissione Naz.le per la Formazione Continua, in data 20.02.2008, ha stabilito che in caso di contemporanea docenza di un’ora di due docenti deve essere assegnato 1 credito per docente.


NUMERO MASSIMO DEI CREDITI ACQUISIBILI IN QUALITÀ DI DOCENTE

Come per la tipologia 2 (Convegni e congressi), per la tipologia 5 (Gruppi di miglioramento o di studio, Commissioni, Comitati), per la tipologia 6 (Attività di Ricerca) anche per la tipologia 10 (Docenza, Tutoring o altro) il numero massimo dei crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo professionista (“Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM del 13 gennaio 2010”).

I docenti/relatori possono conseguire solo i predetti crediti ECM: non possono conseguire i crediti formativi in qualità di partecipanti ad eventi nei quali effettuano attività di docenza. 
I docenti o i tutor di un Corso FAD non hanno diritto ai crediti ECM.

Per quanto riguarda la formazione sul campo, il responsabile scientifico/coordinatore dei gruppi di lavoro può fare anche da tutor, mentre il coordinatore dei gruppi non può fare il tutor che è una figura accessoria e a sostegno delle attività. Lo stesso professionista non può comunque acquisire crediti formativi per la stessa attività però può scegliere quelli più convenienti per lui.

 

ASSENZE DURANTE LA PARTECIPAZIONE AD UN EVENTO O AD UN PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE ECM

Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo residenziale, mentre, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.M. 27/12/2001 la presenza effettiva degli operatori sanitari interessati al Progetto Formativo Aziendale è del 90% (vedi: “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM”).

In casi particolari di assenza brevissima sarà compito dell’Organizzatore, unico responsabile dell’evento residenziale o del progetto formativo aziendale, valutare la giustificazione nonché l’incidenza dell’assenza sull’apprendimento finale.

Il discente quindi deve acquisire i crediti formativi partecipando al 100% delle ore per gli eventi, ad eccezione della partecipazione ai Progetti Formativi Aziendali dove si acquisiscono i crediti formativi a fronte del 90% di partecipazione all’evento.                  

 

NUOVI ISCRITTI

Il debito formativo per il professionista iscritto per la prima volta all’Albo Professionale decorre dall’anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell’iscrizione all’Albo stesso.
Se la data di iscrizione all’Albo professionale non è immediatamente successiva alla data del conseguimento del titolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l’obbligo formativo vigente dall’anno successivo a quello di iscrizione.

 

NORMATIVA ACQUISIZIONE CREDITI ECM

In data 5 novembre 2009 è stato siglato l’Accordo Stato Regioni concernente “ il nuovo sistema di formazione continua in medicina” che prevedeva:                                
“La quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità deve acquisire per il periodo 2008-2010 è di 150 crediti ECM sulla base di 50 (minimo 25, massimo 75) ogni anno. Per tale triennio potevano essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 crediti già acquisiti negli anni precedenti”.


ULTIME NOVITÀ SUI CREDITI 2011-2013

La Commissione Nazionale in occasione della riunione del 14.07.2010 ha stabilito in 150 i crediti formativi utili per il triennio 2011/2013, con uno “sconto” di 10 crediti formativi l’anno (30 nel triennio) per i professionisti sanitari che hanno acquisito nel triennio precedente 150 crediti formativi (oppure 90 godendo dello sconto incentivante del precedente triennio). Per questi professionisti è quindi concesso acquisire almeno 120 crediti formativi invece che 150.
La Determina della CNFC deve essere oggetto di Accordo Stato-Regioni.

 

CREDITI NECESSARI PER IL QUINQUENNIO SPERIMENTALE
ANNI 2002 – 2006 E ANNO 2007

ANNO CREDITI MINIMO MASSIMO
2002 10 5 20
2003 20 10 40
2004 30 15 60
2005 30 15 60
2006 30 15 60
Totale crediti quinquennio
2002 - 2006
120 CREDITI NEI 5 ANNI DAL 2002 AL 2006

                 2007

Per l’anno 2007 il debito formativo era di 30 crediti (minimo 15, massimo 60) fino a raggiungere l’intero debito formativo che complessivamente era di 150 crediti per il periodo sperimentale 2002-2007.
I crediti già acquisiti dagli operatori sanitari in numero eccedente rispetto a quello stabilito per il periodo 2002-2006 (che sono 120) potevano valere ai fini del debito formativo necessario per l’anno 2007.

30 15 60
Totale crediti periodo
2002 - 2007
150CREDITI NEI 6 ANNI DAL 2002 AL 2007

 

 

CREDITI NECESSARI PER IL TRIENNIO A  REGIME
ANNI 2008 – 2010

ANNO CREDITI MINIMO MASSIMO
2008 50 30 70
2009 50 30 70
2010 50 30 70
TOTALE 150 CREDITI NEI 3 ANNI DAL 2008 AL 2010
Almeno 90 crediti dovevano essere nuovi. Coloro che avevano conseguito fino a 60 crediti nel periodo 2004-2007 potevano portarli in “detrazione” dal debito formativo del periodo 2008-2010 in ragione di 20 per ciascuno dei tre anni

 

 

CREDITI NECESSARI PER IL TRIENNIO A  REGIME
ANNI 2011 – 2013

ANNO CREDITI MINIMO MASSIMO
2011 50 (*) 30 70
2012 50 (*) 30 70
2012 50 (*) 30 70
(*) La Commissione Naz.le di Formazione Continua ha stabilito che i 150 crediti formativi utili per il triennio 2011/2013 usufruiscano di 10 crediti formativi l’anno in favore di coloro che negli ultimi 3 anni (triennio 2008/2010) hanno accumulato crediti formativi da 150 a 90 (godendo dello sconto incentivante del precedente triennio). Pertanto costoro potranno acquisire 120 crediti anziché 150.

Questa determinazione deve essere approvata nell’ambito dell’Accordo Stato Regioni.

 Il computo dei crediti spetta all’operatore sanitario, mentre la verifica per la certificazione dei crediti formativi spetta all’Ordine competente che utilizzerà, quando il sistema sarà avviato, i dati trasferiti dal Co.Ge.A.P.S.

 

PERCENTUALE DEI CREDITI FAD  CHE E’ POSSIBILE ACQUISIRE

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina non ha, ad oggi, provveduto a fornire disposizioni in merito alla percentuale dei crediti ECM-Fad da acquisire nel triennio 2008-2010.                                  

La stessa Commissione non ha stabilito limiti in percentuale per acquisire crediti formativi utilizzando le diverse tipologie formative: Residenziale, FAD, FSC. L’unico limite percentuale riguarda gli infermieri professionali che possono acquisire con tipologia FAD fino al 60% dei crediti formativi.
Questa Determina deve essere oggetto di Accordo Stato-Regioni.

 

QUESTIONARI DI VERIFICA DEI CORSI FAD IN MODALITÀ ON-LINE E IN MODALITÀ CARTACEA

Il questionario di verifica per i corsi FAD può essere somministrato sia in modalità on-line sia in modalità cartacea in quanto la stessa Formazione a Distanza può essere erogata attraverso riviste (e quindi documentazione cartacea) o scegliere modalità di verifica miste. Il provider sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato scientifico o dal Responsabile scientifico dell’evento rende noto ai discenti e all’ente accreditabile le modalità di somministrazione del questionario stesso.

 

CREDITI ACQUISIBILI TRAMITE SPONSOR

I professionisti possono conseguire al massimo 1/3 dell’intero ammontare di crediti del triennio attraverso la partecipazione ad eventi formativi su invito diretto di aziende produttrici o distributrici di dispositivi medici (Sponsor). I restanti 2/3 di crediti devono essere conseguiti attraverso la partecipazione a eventi formativi senza invito diretto delle Aziende.

Al professionista che consegue, in seguito alla sua partecipazione su invito diretto da parte delle Aziende, un numero di crediti superiore a 1/3 dell’intero ammontare di crediti del triennio, l’eccedenza non verrà considerata al fine del computo totale dei crediti necessari per il triennio.


Graziella Reposi

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