11/2012 Secondo Vademecum E.C.M. aggiornamento alla luce dell'Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012

12/2012
Risposta  della Commissione Nazionale ECM a  quesito  dell'Ordine   su obbligatorietà  ECM per nuovi iscritti

(vedi paragrafo in rosso sottostante)

 

 

OBBLIGATORIETÀ DELL’E.C.M.

 

Ricordo che la formazione continua in sanità è obbligatoria per tutti gli operatori sanitari a prescindere dal fatto che la professione sia svolta in strutture private o pubbliche ed a prescindere dal settore di attività.

Si profila all’orizzonte l’applicazione del sistema sanzionatorio per i professionisti che non acquisiscano la quantità di crediti ECM prevista dalla normativa vigente. Tale materia è tuttavia in corso di perfezionamento in quanto recenti disposizioni legislative prevedono come illecito disciplinare la mancata acquisizione dei crediti ECM e sanciscono che gli Ordini professionali dovranno regolare la materia. 

Infatti il DL 138/2011 del 13 agosto 2011 riporta all’art. 3 comma b: “Previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”.

 

 

RISPOSTE DI INTERESSE GENERALE DELLA C.N.F.C.  AD ALCUNI QUESITI

 

Al fine di ottenere i crediti formativi ECM obbligatori ai sensi degli artt. 16-bis e seguenti del D.Lgs n. 502/1992, i professionisti sanitari privi di specializzazione possono cercare gli eventi rivolti all’area interdisciplinare consultando la banca dati pubblicata sul sito www.agenas.it

I medici che prestano attività nelle A.R.P.A. devono partecipare al programma ECM. Le discipline di riferimento sono quelle dell’Area di Sanità pubblica e dell’Area della Medicina Diagnostica e servizi per i medici. 

I medici che esercitano esclusivamente discipline quali cure palliative,  medicina delle dipendenze, premesso che tali attività professionali non sono riportate al momento nell’elenco delle discipline delle professioni sanitarie mediche, devono scegliere -  in base alla specializzazione posseduta e all’attività esercitata - gli eventi più congruenti con il proprio percorso formativo, con gli obiettivi della struttura in cui operano ed in linea con un efficace aggiornamento professionale nel panorama dell’offerta riferita alle Aree di Intervento Formativo di cui all’elenco riportato nell’Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012 (pubblicato in questa stessa Sezione)

Le  Medicine non convenzionali, come dichiarato negli obiettivi formativi, possono essere accreditate se prevedono nel programma prove di efficacia e un confronto con la medicina tradizionale. Non rientrano in questa fattispecie i corsi di formazione in Medicina non convenzionale. 

La Fitoterapia, la Medicina Omeopatica, l’Omotossicologia, l’Agopuntura, la Medicina Ayurvedica e la Medicina Antroposofica sono riservate in via esclusiva, ai fini ECM, alle professioni di medico,odontoiatra,ecc.  nell’ambito delle rispettive competenze professionali. 

Per tutto quello che riguarda altre attività formative comprese nelle Medicine non convenzionali ma diverse da quelle sopra definite, ove comprese nel piano formativo del provider, il piano stesso – a cura dell’ente accreditante – sarà trasmesso alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua per la valutazione della compatibilità. 

Il Direttore sanitario di una casa di cura privata, anche se non dovesse più esercitare la funzione di medico in senso stretto, è, in ogni caso, tenuto ad adempiere l’obbligo del conseguimento dei crediti ECM. 

La Medicina Estetica ad oggi non risulta regolata. Può, in termini generali, intendersi come quella branca della medicina che si occupa di correggere o eliminare gli inestetismi del viso o del corpo senza ricorrere ad interventi invasivi chirurgici, bensì attraverso una serie di trattamenti poco invasivi che consentono una ripresa delle normali attività quotidiane in breve tempo. E’ dunque di competenza dei professionisti in possesso di un titolo di formazione di base di medico chirurgo abilitato all’esercizio della professione. L’offerta formativa di riferimento, conseguentemente, è quella indirizzata ai medici chirurghi abilitati.

 

 

PREDISPOSIZIONE DEL DOSSIER FORMATIVO DEL PROFESSIONISTA


Relativamente al Dossier Formativo sia Individuale che di Gruppo, l’Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012 prevede che le diverse attività formative dovranno essere programmate e realizzate secondo percorsi finalizzati agli obiettivi prioritari del piano sanitario nazionale e del piano sanitario regionale ed essere adeguatamente documentate nel Dossier Formativo di ogni singolo professionista. L’Accordo individua inoltre le Aree di riferimento che, in coerenza con i Piani Sanitari, dovranno essere utilizzate per l’individuazione degli obiettivi formativi che dovranno essere evidenziati nei dossier formativi individuali e/o di gruppo.

 

 

ESONERO DALL’OBBLIGO


E’ esonerato dall’obbligo dell’ECM il sanitario che:

  • frequenta corsi di formazione post-laurea della categoria di appartenenza in Italia o all’estero, (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST 509/03.11.1999);
  • frequenta corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al D.Lgs 368/17.08.1999, emanati in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi;
  • effettua formazione complementare (corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al DPR 270/28.07.2000 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e successive modificazioni);
  • frequenta corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla L. 135/05.06.1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
  • usufruisce delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla L. 1204/30.12.1971 e successive modificazioni;
  • usufruisce delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla L. 958/24.12.1986 e successive modificazioni;
  • soggiorna all’estero per giustificati motivi (ad es. L.26 dell’11.02.1980) o per attività lavorativa.

Occorre a tal proposito conservare la documentazione comprovante il diritto all’esonero dall’obbligo della frequenza dei corsi ECM.

Esistono infine ulteriori proposte per allargare la platea degli esoneri.

 

PERIODO DI ESONERO

L’esonero dall’obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. 

Occorre specificare che nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l’anno di validità per l’esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l’astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2011 a gennaio 2012, l’esenzione dall’obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l’anno 2011, cioè per l’anno 2011 non si dovranno acquisire i crediti. Eventuali crediti percepiti nell’anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l’anno successivo in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dal sanitario. 

Quindi il professionista che negli anni precedenti si trovava in esenzione per i motivi sopra specificati non può recuperare crediti dagli stessi anni in cui godeva del diritto.

 

 

CONSERVAZIONE DELL’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO FORMATIVO

 


L’attestato, dopo il preliminare controllo dei dati  (organizzatore, evento, professione, elementi personali), deve essere scrupolosamente conservato dall’interessato ai fini delle successive verifiche dell’aggiornamento effettuato, da parte delle Istituzioni (Regioni, Aziende Ospedaliere, Ordini) che saranno predisposte dalla Commissione Naz.le.

 

 

CREDITI FORMATIVI CONSEGUITI ALL’ESTERO

 


Il libero professionista deve farsi carico di dare comunicazione dei crediti acquisiti all’estero all’Ordine che provvede per via informatica a trasmettere tali dati al CO.GE.A.P.S. per l’inserimento nell’anagrafica nazionale. 

La normativa ECM (Accordo Stato-Regioni 01.08.2007 – La tipologia dei crediti da acquisire) prevede la possibilità per un professionista di acquisire all’estero (Paesi UE, USA, Canada) crediti formativi che verranno riconosciuti con un valore pari al 50% di quelli assegnati all’evento formativo dal provider straniero. 

Per i crediti da attività FAD di Provider non italiani (UE, USA, Canada) il certificato ottenuto dal Provider FAD straniero deve essere anch’esso trasmesso a cura del professionista all’Ordine e registrato  con il 50% dei crediti attestati. 

L’Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012 prevede che i crediti ECM acquisiti per la formazione individuale all’estero e per l’autoformazione devono sottostare alla seguente procedura: il professionista – ultimata la frequenza – dovrà consegnare la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, docenti, ore, modalità di verifica dell’apprendimento,ecc.) e quella che dimostri la sua frequenza e il superamento della prova di apprendimento all’ente accreditante (CNFC, Regione/Provincia autonoma) oppure al soggetto da esso indicato (es. Ufficio Formazione dell’Azienda presso cui presta servizio oppure, per i liberi professionisti al proprio Ordine). I criteri per l’attribuzione dei crediti formativi, relativi alla sopraindicata formazione all’estero e autoformazione, saranno compresi tra quelli stabiliti nel documento inerente la tipologia e la determinazione delle quote percentuali di crediti da conseguire, da adottarsi a cura della Commissione Nazionale per la Formazione Continua ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 01.08.2007 - La tipologia dei crediti da acquisire. 

Per i dipendenti provvederà l’Azienda all’invio dei dati al Co.Ge.A.P.S.

 

 

ASSENZE DURANTE LA PARTECIPAZIONE AD UN EVENTO O AD UN PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE ECM

 


Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo residenziale, mentre, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.M. 27/12/2001 la presenza effettiva degli operatori sanitari interessati al Progetto Formativo Aziendale è del 90% (Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM). 

In casi particolari di assenza brevissima sarà compito dell’Organizzatore, unico responsabile dell’evento residenziale o del progetto formativo aziendale, valutare la giustificazione nonché l’incidenza dell’assenza sull’apprendimento finale. 

Il discente quindi deve acquisire i crediti formativi partecipando al 100% delle ore per gli eventi, ad eccezione della partecipazione ai Progetti Formativi Aziendali dove si acquisiscono i crediti formativi a fronte del 90% di partecipazione all’evento.        

 


NUOVI ISCRITTI


Al momento non è ancora chiarito quale sia il periodo di esenzione.  Al riguardo riporto di seguito due risposte contrastanti, in attesa che la Commissione Nazionale ECM si pronunci definitivamente al riguardo (anche a seguito di un quesito recentemente proposto dal nostro Ordine).

“Il debito formativo per il professionista iscritto per la prima volta all’Albo Professionale decorre dall’anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell’iscrizione all’Albo stesso.  Se la data di iscrizione all’Albo professionale non è immediatamente successiva alla data del conseguimento del titolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l’obbligo formativo vigente dall’anno successivo a quello di iscrizione”. (Risposta a quesito dello scorso anno su sito Agenas)

“I corsi di formazione devono essere svolti dall’anno successivo all’acquisizione del titolo per l’esercizio della professione; pertanto con una laurea conseguita a novembre 2010, l’obbligo di acquisizione dei crediti formativi ECM parte da gennaio 2011”. (Risposta a quesito recente su Forum ECM – La Commissione risponde).


A seguito del quesito del nostro Ordine la Commissione nazionale ECM ha assunto nel corso della riunione del 4 dicembre 2012 la seguente decisione:

 

PER I NUOVI ISCRITTI ALL’ORDINE IL DEBITO FORMATIVO CON ACQUISIZIONE DEI CREDITI ECM INIZIA DAL PRIMO MESE DELL’ANNO SUCCESSIVO ALL’ISCRIZIONE ALL’ORDINE (AD ESEMPIO, PER UN ISCRITTO AGLI ALBI PROFESSIONALI DEI MEDICI CHIRURGHI O DEGLI ODONTOIATRI IL 27 GIUGNO 2013 L’OBBLIGO ECM DECORRERA’ DAL 1° GENNAIO 2014).



LIBERI PROFESSIONISTI

 

I liberi professionisti possono acquisire i crediti formativi attraverso modalità flessibili per crediti/anno.

La CNFC sta prendendo in esame le modalità di attuazione al riguardo.

 

 

RIASSUMIAMO LA “STORIA” DEI CREDITI NECESSARI

 

L’Accordo Stato Regioni del 05.11.2009 – I crediti ECM prevedeva:

“La quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità deve acquisire per il periodo 2008-2010 è di 150 crediti ECM sulla base di 50 (minimo 25, massimo 75) ogni anno. Per questo triennio possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 crediti già acquisiti negli anni precedenti”.

 

 

CREDITI NECESSARI PER IL QUINQUENNIO SPERIMENTALE
ANNI 2002 – 2006 E ANNO 2007

ANNO

CREDITI

MINIMO

MASSIMO

2002

10

5

20

2003

20

10

40

2004

30

15

60

2005

30

15

60

2006

30

15

60

Totale crediti quinquennio

2002 - 2006


120 CREDITI NEI 5 ANNI DAL 2002 AL 2006

2007

Per l’anno 2007 il debito formativo era di 30 crediti (minimo 15, massimo 60) fino a raggiungere l’intero debito formativo che complessivamente era di 150 crediti per il periodo sperimentale 2002-2007.

I crediti già acquisiti dagli operatori sanitari in numero eccedente rispetto a quello stabilito per il periodo 2002-2006 (che erano 120) potevano valere ai fini del debito formativo necessario per l’anno 2007.

30

15

60

Totale crediti periodo

2002 - 2007


150 CREDITI NEI 6 ANNI DAL 2002 AL 2007

 

 

CREDITI NECESSARI PER IL TRIENNIO A  REGIME
ANNI 2008 – 2010

ANNO

CREDITI

MINIMO

MASSIMO

2008

50

30

70

2009

50

30

70

2010

50

30

70

TOTALE

150 CREDITI NEI 3 ANNI DAL 2008 AL 2010

Almeno 90 crediti dovevano essere nuovi. Coloro che avevano conseguito fino a 60 crediti nel periodo 2004-2007 potevano portarli in “detrazione” dal debito formativo del periodo 2008-2010 in ragione di 20 per ciascuno dei tre anni

 

 

 

CREDITI NECESSARI PER IL TRIENNIO A  REGIME
ANNI 2011 – 2013

ANNO

CREDITI

MINIMO

MASSIMO

2011

50 (*)

25

75

2012

50 (*)

25

75

2013

50 (*)

25

75

(*) L’Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012 nel confermare il debito complessivo dei crediti a 150 per il triennio 2011-2013 ha previsto la possibilità per i professionisti di riportare fino a 45 crediti dal triennio precedente (2008-2010), in presenza di particolari condizioni (**). Pertanto coloro che saranno in possesso di tali requisiti potranno acquisire 105 crediti anziché 150.


(**) Il professionista che aveva conseguito 60 crediti formativi nel periodo 2004/2007, poteva portarli in detrazione utilizzandoli per il successivo triennio (2008/2010) e acquisendo quindi per quest’ultimo soltanto 90 crediti formativi. Tale situazione consente ora di detrarre ulteriormente dal triennio in corso (2011/2013) 45 crediti formativi e quindi acquisire soltanto 105 crediti formativi. Il sanitario che non aveva acquisito i crediti secondo la descrizione di cui sopra, avrà l’obbligo di conseguire l’interezza dei 150 crediti per il triennio in corso.

Non si tratta, quindi, di crediti eccedenti il debito formativo complessivo bensì dell’utilizzo di crediti posseduti nel triennio precedente, a patto che, come soprariportato, si fosse adempiuto all’obbligo formativo così come previsto per i periodi precedenti.

Il computo dei crediti spetta all’operatore sanitario, mentre la verifica per la certificazione dei crediti formativi spetta all’Ordine competente che utilizzerà, quando il sistema sarà avviato, i dati trasferiti dal Co.Ge.A.P.S.

 

 

CREDITI CHE E’ POSSIBILE ACQUISIRE

 


Entro un anno dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua – in collaborazione con il Comitato Tecnico delle Regioni  – adotta con apposita delibera il documento inerente la tipologia e la determinazione delle quote percentuali di crediti da conseguire, di cui all’Accordo Stato – Regioni del 01.08.2007La tipologia dei crediti da acquisire.

Nel documento Criteri per l’assegnazione dei crediti ECM del 13.01.2010 sono state identificate le seguenti 10 tipologie per le diverse possibili modalità di formazione/apprendimento:

1)

cc

formazione residenziale (RES)

2)

 

convegni e congressi

3)

 

formazione residenziale interattiva (RES)

4)

 

training individualizzato (FSC)

5)

 

gruppi di miglioramento o di studio, commissioni, comitati (FSC)

6)

 

attività di ricerca (FSC)

7)

 

audit clinico e/o assistenziale (FSC)

8)

 

autoapprendimento senza tutoraggio (FAD)

9)

 

autoapprendimento con tutoraggio (FAD)

10)

 

docenza, tutoring ed altro.

Per le tipologie di cui ai punti 2,5,6 e 10 il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere complessivamente il 60% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo operatore sanitario (90 crediti su 150). (Criteri per l’assegnazione dei crediti ECM 13.01.2010).

Sempre nello stesso documento sono previsti i criteri per le diverse tipologie di formazione ECM per l’attribuzione dei crediti.

Per i medici l’acquisizione può essere ottenuta sia tramite la partecipazione di Corsi Residenziali accreditati, che attraverso l’effettuazione di Corsi di Formazione a Distanza (FAD), senza limitazione e ripartizioni percentuali tra le due modalità.

Per la tipologia Formazione a Distanza con o senza tutoraggio - 8) e 9) -  non vi è un numero massimo di crediti acquisibili per tutte le tipologie di operatori sanitari fatto salvo per gli infermieri professionali per i quali tale tipologia di formazione non può eccedere complessivamente il 60% del monte crediti ottenibile nel triennio (90 crediti su 150) (Criteri per l’assegnazione dei crediti ECM 13.01.2010).

Per l’attività di ricerca non pianificata da un provider, ma che dà esito a pubblicazione scientifica l’attribuzione dei crediti avverrà da parte dell’Ordine secondo un’apposita tabella (Criteri per l’assegnazione dei crediti ECM 13.01.2010)

Per quanto riguarda la formazione sul campo, il responsabile scientifico/coordinatore dei gruppi di lavoro può fare anche da tutor, mentre il coordinatore dei gruppi non può fare il tutor che è una figura accessoria e a sostegno delle attività. Lo stesso professionista non può comunque acquisire crediti formativi per la stessa attività però può scegliere quelli più convenienti per lui.

L’attività di tutoraggio effettuata per tirocini di valutazione e/o obbligatori (esami di abilitazione-internato studenti in medicina – formazione medici di medicina generale), previa attestazione della documentazione a cura dell’ente erogatore dell’attività di tutoraggio (Università, Regione), deve essere inviata all’Ordine  per la definizione del numero dei crediti formativi e dallo stesso attestata, per la successiva trasmissione al Co.Ge.A.P.S , ai fini della registrazione e inserimento nell’anagrafica nazionale dei crediti relativi al tutoraggio individuale.

 

NUMERO MASSIMO DEI CREDITI ACQUISIBILI IN QUALITA’ DI DOCENTE

Il docente può acquisire crediti formativi in proporzione al tempo dedicato alla lezione/relazione. Per ogni mezz’ora di lezione ha diritto ad un credito formativo; 2 crediti formativi per ogni ora effettiva di docenza in ECM.

Il docente/relatore acquisisce i crediti che si sono sommati nell’arco della giornata formativa anche se il tempo dedicato alla formazione è frazionato (più interventi di minimo 30 minuti l’uno). Tale criterio deve essere applicato anche ai docenti/relatori degli eventi e Progetti Formativi Aziendali (PF)  dal 01/01/2011.

La Commissione Naz.le per la Formazione Continua, in data 20.02.2008, ha stabilito che in caso di contemporanea docenza di un’ora di due docenti deve essere assegnato 1 credito per docente.

I docenti/relatori possono conseguire solo i predetti crediti ECM: non possono conseguire i crediti formativi in qualità di partecipanti ad eventi nei quali effettuano attività di docenza.

I docenti o i tutor di un Corso FAD non hanno diritto ai crediti ECM.

I crediti acquisiti per attività di docenza, come sopradetto, non possono essere superiori a 90, nei complessivi 150 del triennio.

 

 

 

CREDITI ACQUISIBILI TRAMITE SPONSOR


I professionisti possono conseguire al massimo 1/3 dell’intero ammontare di crediti del triennio attraverso la partecipazione ad eventi formativi su invito diretto di aziende produttrici o distributrici di dispositivi medici (Sponsor). I restanti 2/3 di crediti devono essere conseguiti attraverso la partecipazione a eventi formativi senza invito diretto delle Aziende.

Al professionista che consegue, in seguito alla sua partecipazione su invito diretto da parte delle Aziende, un numero di crediti superiore a 1/3 dell’intero ammontare di crediti del triennio, l’eccedenza non verrà considerata al fine del computo totale dei crediti necessari per il triennio.

 

 

COMPITI DELL’ORDINE


Nel Manuale di accreditamento dei providerè regolata la valorizzazione dei crediti formativi acquisiti con autoformazione anche attraverso il riconoscimento di attività tutoriali gestite dagli Ordini, Collegi, Associazioni Professionali di riferimento.

Per l’offerta formativa pianificata ogni anno da ciascun Ordine non sono previste limitazioni su etica, deontologia, legislazione, informatica, inglese e comunicazione. Rispetto all’offerta formativa pianificata ogni anno da ciascun Ordine è consentita la possibilità di implementare l’offerta formativa - nel limite massimo del 50% - utilizzando tutti gli obiettivi formativi contenuti nell’Accordo Stato – Regioni del 19.04.2012.

Almeno il 50% delle attività effettivamente pianificate nel piano formativo degli Ordini devono quindi riguardare etica, deontologia, legislazione, informatica, inglese e comunicazione.

Tale offerta non può essere oggetto di sponsorizzazione commerciale e deve consentire ai rispettivi iscritti la partecipazione gratuita o a costi minimi necessari alla copertura delle spese sostenute dall’Ordine.

Gli Ordini, i Collegi, le Associazioni professionali e le Federazioni sono presenti anche nella posizione di auditor nel processo di qualità della formazione continua partecipando con propri designati alla costituzione degli Osservatori e alla partecipazione in qualità di auditor dell’Osservatorio nazionale per la qualità della formazione continua nonché negli Osservatori regionali.

 

 

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI


Nel sistema di formazione continua un ruolo di particolare significato è rivestito dagli Ordini, Collegi, Associazioni professionali e dalle rispettive Federazioni i quali, così come stabilito nell’Accordo Stato – Regioni del 01.08.2007, sono garanti della professione e certificatori della formazione continua. Inoltre, come anzidetto, in data 14 settembre 2011 è intervenuta la conversione in legge del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, che affida agli Ordini il compito di adottare sanzioni per i professionisti sanitari che non ottemperano all’obbligo di “seguire percorsi di formazione continua permanenti”.

Nel riconfermare, pertanto, quanto stabilito negli accordi precedenti,  l’Accordo Stato – Regioni del 19.04.2012, evidenzia che il ruolo rivestito dagli Ordini nella formazione continua di maggiore spessore è quello della “certificazione dell’aggiornamento effettuato da ogni professionista sanitario”: in tal senso, è stato costituito un apposito Consorzio deputato ad istituire un’anagrafe nazionale dei crediti formativi da trasmettere a tutti gli Ordini, Collegi, Associazioni professionali affinché gli stessi possano attestare le attività formative ECM svolte e certificare il percorso formativo dei propri iscritti al termine del triennio formativo .

La certificazione della formazione continua e dell’aggiornamento, come confermato dal sopracitato Accordo del 2012, è quindi un’attività di pertinenza degli Ordini. Come anzidetto, per tale finalità è stato istituito il Co.Ge.A.P.S., l’organismo deputato alla gestione dell’anagrafe nazionale dei crediti formativi, che avrà il compito di trasmettere a tutti gli Ordini i dati necessari affinché gli stessi possano certificare al termine del triennio formativo i crediti acquisiti. Trattandosi di attività in corso di perfezionamento, anche le procedure per la certificazione dei crediti da parte degli Ordini sono in via di definizione.

Gli Ordini, i Collegi e le Associazioni Professionali nel ruolo di garanti delle professioni sanitarie e certificatori della formazione continua si avvalgono pertanto dell’anagrafe nazionale del Co.Ge.A.P.S. .

L’atto certificativo a cura dell’Ordine, del Collegio e dell’Associazione Professionale territoriale di riferimento è rilasciato previa richiesta da parte del professionista sanitario interessato.

La certificazione dei crediti potrà essere richiesta all’Ordine di appartenenza a conclusione del triennio 2011-2013 e la relativa chiusura degli eventi, vale a dire dal 2014.

 

CLICCA PER SCARICARE LA NORMATIVA CITATA NEL VADEMECUM:

icon Accordo Stato-Regioni del 01.08.2007

icon Accordo Stato-Regioni del 05.11.2009

icon Regolamento criteri accreditamenti Accordo 5.11.2009

icon Criteri assegnazioni crediti C.N.F.C. del 13.01.2010

icon Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012

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