03/2014 Terzo Vademecum E.C.M. aggiornamento alla luce dell'Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012 e della Determina della Commissione Naz.le ECM del 17.07.2013 pubblicata il 06.09.2013

 

Graziella Reposi

 PREMESSA

Sono state approvate nell’anno 2013 dalla Commissione Naz.le ECM due importanti Determine sul tema ECM.

La prima, del 17.07.2013, pubblicata il 06.09.2013, tratta esoneri, esenzioni, tutoraggio individuale, crediti per formazione all’estero, crediti individuali per autoapprendimento per i liberi professionisti, le modalità tecniche di registrazione dei crediti e delle esenzioni ed esoneri, riduzione dell’obbligo formativo triennale per il triennio appena concluso, registrazione dei crediti ottenuti nel triennio 2008-2013 ma non registrati nel database Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestioni Anagrafica Professioni Sanitarie), la quantificazione dei crediti su base triennale con minimo di 25 e massimo di 75 per anno, l’ulteriore definizione di dettaglio di alcuni degli obiettivi formativi ai fini della corretta costruzione e gestione del “Dossier Formativo”, la certificazione dei crediti conseguiti al termine dell’ultimo triennio. Con questo atto si chiude la trascorsa fase decennale sperimentale e viene consentito al Co.Ge.A.P.S. di mettere a punto un adeguato software per la corretta gestione di tutti i temi sopracitati.

Viene inoltre consolidato un ruolo centrale degli Ordini nell’ECM come garanti di efficienza, affidabilità e coerenza del sistema e di importante provider di formazione per i propri professionisti. Di conseguenza viene previsto per Ordini Prov.li e Federazione Naz.le un certo impegno organizzativo per assolvere i diversi compiti previsti che avrà non poco impatto sulla gestione amministrativa.

La seconda Determina (D.M. del 26.03.2013 – Contributo alle spese) riguarda i contributi annuali alle spese dovuti per l’accreditamento in qualità di provider ed i contributi dovuti per ciascun evento in base alla quantità di crediti erogati. Questa seconda Determina comporta un aggravio (circa il raddoppio) dei contributi per eventi residenziali.

Ritengo utile quindi riprendere il lavoro che ho pubblicato nel novembre 2012, adeguando la parte precedente, al momento ancora non modificata e riportata in nero, con le novità (indicate in blu) che sono state recentemente approvate (le fonti sono evidenziate in grassetto).

Eventuali altri cambiamenti decisi dalla CNFC verranno di volta in volta inseriti nel testo, evidenziati con il colore verde sul sito dell’Ordine nell’apposita Sezione.

 

OBBLIGATORIETÀ DELL’E.C.M.


Come previsto dal D.Lgs 502/1992, art.16 bis – sexies, ed in particolare dall’art. 16 quater (Incentivazione alla formazione continua), in base al quale “la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private, i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione Nazionale”.


La Commissione Naz.le sta ancora valutando l’applicazione del sistema sanzionatorio per i professionisti che non acquisiscono la quantità di crediti ECM prevista dalla normativa vigente. Tale materia è in corso di perfezionamento in quanto le disposizioni legislative che cito di seguito prevedono come illecito disciplinare la mancata acquisizione dei crediti ECM e sanciscono che gli Ordini professionali dovranno regolarne la materia.


Infatti il DL 138/2011 del 13 agosto 2011 riporta all’art. 3 comma b: “Previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”.


In caso di gravi malattie di lunga durata gli Ordini ed i Collegi di riferimento possono decidere l’esonero dell’acquisizione dei crediti ECM tenendo in considerazione la documentazione prodotta dal professionista attestante la gravità della malattia stessa. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)


Da ciò consegue che eventuali sanzioni economiche possono o potranno essere previste dai contratti collettivi nazionali di riferimento (comparto sanità, dirigenza, università ecc.) ma che, al momento, tale tipologia di sanzione non è prevista per i liberi professionisti sanitari che violano il suddetto obbligo.
La Commissione Naz.le Formazione Continua ha avviato un gruppo di lavoro per lo studio di eventuali incentivi per i medici e le strutture sanitarie che intendono svolgere percorsi di aggiornamento. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)


L’obbligo di acquisire i crediti formativi ECM è vincolato all’iscrizione all’Ordine professionale per l’esercizio, attuale o futuro, della professione sanitaria. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)

 

ESONERO DALL’OBBLIGO

 

CONDIZIONI PER L’ESONERO


I professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza e durante l’esercizio dell’attività professionale, sono esonerati dall’obbligo formativo ECM. (Determina della Commissione Naz.le ECM del 17.07.2013)


Sono considerati corsi di formazione post-base:

  • corso di specializzazione universitaria, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST 509/03.11.1999, pubblicato nella G.U. N. 2/04.01.2000; Decreto 270/22.10.2004 e s.m.;

  • corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al D.Lgs. 368/17.08.1999, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;

  • formazione complementare (es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui alD.P.R. 270/28.07.2000“Regolamento di esecuzione dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale”);

  • corsi di formazione e aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “ Piano di interventi contro l’AIDS” di cui allaL. 135/05.06.1990, pubblicata nella G.U. 132/8.06.1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);

  • corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al D.M. 509/11.12.1998, Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di Specializzazione in Psicoterapia ai sensi dell’art. 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

  • Sono inoltre esonerati i sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali previste dell’Accordo Stato – Regioni del 19.04.2012 e dalla Determina della Commissione Naz.le per la Formazione Continua del 20.06.2012 (eventi sismici che hanno colpito la regione Emilia-Romagna) e limitatamente al periodo definito con Determina della stessa Commissione.

  • Il professionista sanitario che frequenta corsi di formazione manageriale, ai sensi dell’art. 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/92, è anch’esso esonerato dall’obbligo formativo ECM .

La Commissione nazionale per la formazione continua si riserva di valutare eventuali posizioni non previste nella Determina 17.07.2013.

OCCORRE CONSERVARE LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL DIRITTO ALL’ESONERO DALL’OBBLIGO DELLA FREQUENZA DEI CORSI ECM.



PERIODO DI ESONERO


L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese (ad esempio un corso di formazione della durata di un mese e 10 giorni dà diritto all’esonero di 4 crediti ECM).
(Determina 17.07.2013)

La durata dei periodi di esonero per formazione vengono definiti dalla durata legale del corso di formazione universitaria. (Convegno Naz.le FNOMCeO 6-7.12.2013)

  

ESENZIONE DALL’OBBLIGO

 

Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni, i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di:

  1. congedo maternità obbligatoria: D.Lgs. n. 151/26.03.2001 e s.m.i.

  2. congedo parentale: D.Lgs. n. 151/26.03.2001 e s.m.i.

  3. adozione e affidamento preadottivo: D.Lgs. n. 151/26.03.2001 e s.m.i.

  4. adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.Lgs. n. 151/26.03.2001 e s.m.i.

  5. congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.Lgs n. 151 del 26.03.2001 e s.m.i.

  6. aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza

  7. permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza

  8. assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza

  9. richiamo alle armi o servizio volontario alla C.R.I.: Art. 14 R.D. L. 2034/10.08.1928, e artt. 36 e 245 del R.D. 484/1936 e s.m.i.

  10. aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale: Art. 3 bis comma 11 D.Lgs. 502/92 e s.m.i.

  11. aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.; art. 2 L. 384/1979 e s.m.i.; art. 16 bis comma 2 bis D.Lgs. 502/92 e s.m.i.

  12. aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.


La Commissione Nazionale per la Formazione Continua si riserva di valutare eventuali posizioni non previste nei punti sopra indicati.


PERIODO DI ESENZIONE

L’unità mese è considerato il periodo di sospensione dell’attività professionale non inferiore a 16 e non superiore a 31 giorni. Ad esempio il sanitario che sospende l’attività professionale per un mese e 10 giorni ha diritto all’esenzione di 4 crediti ECM.

 

ESENZIONI/ESONERI


LE ESENZIONI PRECLUDONO LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ SANITARIA
(Convegno Naz.le FNOMCeO 6-7.12.2013).

GLI ESONERI NON PRECLUDONO LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ SANITARIA (Convegno Naz.le FNOMCeO 6-7.12.2013).

ENTRAMBI DANNO DIRITTO A RIDUZIONE DELL’OBBLIGO FORMATIVO (Convegno Naz.le FNOMCeO 6-7.12.2013).

I PERIODI DI ESONERO E DI ESENZIONE SONO CUMULABILI MA NON SOVRAPPONIBILI NELL’AMBITO DEL TRIENNIO, AD ECCEZIONE DEGLI ESONERI DEFINITI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE CATASTROFI NATURALI (Convegno Naz.le FNOMCeO 6-7.12.2013).

La registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. degli esoneri/esenzioni per i professionisti iscritti ad un Ordine, Collegio, avvengono a cura di tali istituzioni territorialmente competenti. (Convegno Naz.le FNOMCeO 6-7.12.2013)

 


PENSIONATI  E  CREDITI  ECM

 

La FEDER.S.P.eV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove) ha recentemente chiesto alla Federazione Naz.le degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri se il medico pensionato iscritto all’Ordine è tenuto obbligatoriamente a partecipare a corsi ECM. La FNOMCeO ha risposto che i pensionati, seppur iscritti all’Albo professionale, che non svolgono la professione in modo abituale, non sono tenuti ai corsi ECM. Infatti la semplice condizione di iscrizione all’Albo professionale non implica l’obbligo di partecipare ai corsi ECM: al contrario é l’esercizio della professione che obbliga all’aggiornamento, anche se per l’esercizio professionale é per legge obbligatorio essere iscritto all’Ordine, per non incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione sanitaria.

 

NUOVI ISCRITTI ALL’ALBO E CREDITI ECM


A seguito di un quesito posto dal nostro Ordine la Commissione Nazionale ECM aveva assunto nel corso della riunione del 4 dicembre 2012 la seguente decisione:

  • per i professionisti sanitari, vincolati all’iscrizione all’Albo professionale per l’esercizio della professione, l’obbligo formativo decorre dall’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo professionale;

  • per i professionisti sanitari, non vincolati all’iscrizione all’Albo professionale, l’obbligo formativo decorre dall’anno successivo al conseguimento dell’abilitazione professionale.

    (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)


E’ stato ora confermato con l’ultima Determina che per i professionisti sanitari con l’obbligo di iscrizione ad un Ordine/Collegio professionale, l’impegno formativo decorre dall’anno successivo all’iscrizione all’Ordine stesso. (Determina della Commissione Naz.le ECM del 17.07.2013)

PERTANTO PER I NUOVI ISCRITTI ALL’ORDINE IL DEBITO FORMATIVO CON ACQUISIZIONE DEI CREDITI ECM INIZIA DAL PRIMO MESE DELL’ANNO SUCCESSIVO ALL’ISCRIZIONE ALL’ORDINE (AD ESEMPIO, PER UN ISCRITTO AGLI ALBI PROFESSIONALI DEI MEDICI CHIRURGHI O DEGLI ODONTOIATRI IL 27 GIUGNO 2013 L’OBBLIGO ECM DECORRE DAL 1° GENNAIO 2014).

 

LIBERI PROFESSIONISTI: CREDITI INDIVIDUALI PER AUTOAPPRENDIMENTO


ERA PRIMA PREVISTO CHE I LIBERI PROFESSIONISTI POTESSERO ACQUISIRE I CREDITI FORMATIVI ATTRAVERSO MODALITÀ FLESSIBILI PER CREDITI/ANNO E CHE LA CNFC AVREBBE PRESO IN ESAME LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE AL RIGUARDO.

Ora è stato deciso che ai liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per:

  1. attività di autoapprendimento ossia l’utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da provider accreditati per l’autoapprendimento. Non è richiesta l’azione di guida o di supporto di un tutor ma esclusivamente il processo di valutazione (verifica dell’apprendimento);

  2. autoapprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM e privi di test di valutazione dell’apprendimento con il limite del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (fino ad un massimo di 15 crediti nel triennio).(Determina della Commissione Naz.le ECM del 17.07.2013)

 

  

CREDITI  ECM  ED  ATTIVITA’  PROFESSIONALI  DIVERSE


MEDICINE DELLE DIPENDENZE, CURE PALLIATIVE

  • I medici che esercitano esclusivamente discipline quali cure palliative, medicina delle dipendenze, premesso che tali attività professionali non sono riportate al momento nell’elenco delle discipline delle professioni sanitarie mediche, devono scegliere - in base alla specializzazione posseduta e all’attività esercitata - gli eventi più congruenti con il proprio percorso formativo, con gli obiettivi della struttura in cui operano ed in linea con un efficace aggiornamento professionale nel panorama dell’offerta riferita alle Aree di Intervento Formativo di cui all’elenco riportato nell’Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012 (pubblicato sul sito dell’Ordine www.ordinemedici.al.it, nella Sezione ECM – Educazione Continua in Medicina). (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)


MEDICINE NON CONVENZIONALI

  • Le Medicine non convenzionali, come dichiarato negli obiettivi formativi, possono essere accreditate se prevedono nel programma prove di efficacia e un confronto con la medicina tradizionale. La Fitoterapia, la Medicina Omeopatica, l’Omotossicologia, l’Agopuntura, la Medicina Ayurvedica e la Medicina Antroposofica sono riservate in via esclusiva, ai fini ECM, alle professioni di medico, odontoiatra, nell’ambito delle rispettive competenze professionali. Per tutto quello che riguarda altre attività formative comprese nelle Medicine non convenzionali ma diverse da quelle sopra definite, ove comprese nel piano formativo del provider, il piano stesso – a cura dell’ente accreditante – sarà trasmesso alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua per la valutazione della compatibilità. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)


CASE DI CURE PRIVATE

  • Il Direttore Sanitario di una casa di cura privata, sebbene non eserciti la funzione di medico in senso stretto, è in ogni caso tenuto ad adempiere l’obbligo del conseguimento dei crediti ECM. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)

  • Per il personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nelle strutture sanitarie private l’adempimento dell’obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l’accreditamento da parte del Servizio Sanitario Nazionale.


MEDICINA ESTETICA

  • La Medicina Estetica ad oggi non risulta regolata e non ha alcuna equipollenza o affinità con altre discipline riconosciute. Può, in termini generali, intendersi come quella branca della medicina che si occupa di correggere o eliminare gli inestetismi del viso o del corpo senza ricorrere ad interventi invasivi chirurgici, bensì attraverso una serie di trattamenti poco invasivi che consentono una ripresa delle normali attività quotidiane in breve tempo. E’ dunque di competenza dei professionisti in possesso di un titolo di formazione di base di medico chirurgo abilitato all’esercizio della professione. L’offerta formativa di riferimento, conseguentemente, è quella indirizzata ai medici chirurghi abilitati. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)

 

 

RIASSUMIAMO  LA  “STORIA”  DEI  CREDITI  ECM

 

CREDITI NECESSARI PER IL QUINQUENNIO SPERIMENTALE
ANNI 2002 – 2006 E ANNO 2007

ANNO CREDITI MINIMO MASSIMO
2002 10 5 20
2003 20 10 40
2004 30 15 60
2005 30 15 60
2006 30 15 60
Totale crediti quinquennio 
2002 - 2006 
120 CREDITI NEI 5 ANNI

2007

Per l’anno 2007 il debito formativo era di 30 crediti (minimo 15, massimo 60) fino a raggiungere l’intero debito formativo che complessivamente era di 150 crediti per il periodo sperimentale 2002-2007.
I crediti già acquisiti dagli operatori sanitari in numero eccedente rispetto a quello stabilito per il periodo 2002-2006 (che erano 120) potevano valere ai fini del debito formativo necessario per l’anno 2007.

30 15 60
Totale crediti periodo 
2002 - 2007 
150 CREDITI NEI 6 ANNI


L’Accordo Stato Regioni del 05.11.2009 – I crediti ECM prevedeva: 
“La quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità deve acquisire per il periodo 2008-2010 è di 150 crediti sulla base di 50 (minimo 25, massimo 75) ogni anno. Per questo triennio possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 crediti già acquisiti negli anni precedenti”.

 

CREDITI NECESSARI PER IL TRIENNIO A REGIME
ANNI 2008 – 2010

ANNO  CREDITI  MINIMO MASSIMO
2008 50 30 70
2009 50 30 70
2010 50 30 70
TOTALE TOTALE 150 CREDITI NEI 3 ANNI 
Almeno 90 crediti dovevano essere nuovi. Coloro che avevano conseguito fino a 60 crediti nel periodo 2004-2007 potevano portarli in “detrazione” dal debito formativo del periodo 2008-2010 in ragione di 20 per ciascuno dei tre anni


 

CREDITI NECESSARI PER IL TRIENNIO A REGIME
ANNI 2011 – 2013

ANNO CREDITI MINIMO MASSIMO
2011 50 (*) 25 75
2012 50 (*) 25 75
2013 50 (*) 25 75
(*) L’Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012 nel confermare il debito complessivo dei crediti a 150 per il triennio 2011-2013 ha previsto la possibilità per i professionisti di riportare fino a 45 crediti dal triennio precedente (2008-2010), in presenza di particolari condizioni (**). Pertanto coloro che erano in possesso di tali requisiti potevano acquisire nel triennio appena trascorso 105 crediti anziché 150. NON SI TRATTA, DI CREDITI ECCEDENTI IL DEBITO FORMATIVO COMPLESSIVO BENSÌ DELL’UTILIZZO DI CREDITI POSSEDUTI NEL TRIENNIO PRECEDENTE, A PATTO CHE, COME RIPORTATO AL PUNTO (**), SI FOSSE ADEMPIUTO ALL’OBBLIGO FORMATIVO COSÌ COME PREVISTO PER I PERIODI PRECEDENTI. (FAQ AGE.NA.S.)


(**) IL PROFESSIONISTA CHE AVEVA CONSEGUITO 60 CREDITI FORMATIVI NEL PERIODO 2004/2007, POTEVA PORTARLI IN DETRAZIONE UTILIZZANDOLI PER IL SUCCESSIVO TRIENNIO (2008/2010) E ACQUISENDO QUINDI PER QUEST’ULTIMO SOLTANTO 90 CREDITI FORMATIVI. TALE SITUAZIONE HA CONSENTITO DI DETRARRE ULTERIORMENTE DAL TRIENNIO 2011/2013 45 CREDITI FORMATIVI E QUINDI ACQUISIRE SOLTANTO 105 CREDITI . IL SANITARIO CHE NON AVEVA ACQUISITO I CREDITI SECONDO LA DESCRIZIONE DI CUI SOPRA, AVEVA L’OBBLIGO DI CONSEGUIRE L’INTEREZZA DEI 150 CREDITI PER IL TRIENNIO 2011-2013.

 

DOPO LA PREMESSA DELLA CRONISTORIA DEL NUMERO DEI CREDITI, 
RIPORTO LE ULTIME DECISIONI DELLA CNE AL RIGUARDO.

RIDUZIONE DELL’OBBLIGO FORMATIVO TRIENNALE

L’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 aveva stabilito in 150 crediti il debito formativo complessivo per il triennio 2011-2013 ed aveva previsto, inoltre, la possibilità per tutti i professionisti sanitari, di riportare dal triennio precedente (2008-2010) fino a 45 crediti (vedi sopra).

La Determina della Commissione Naz.le ECM del 17.07.2013 HA CONVENUTO TUTTAVIA CHE LA RIDUZIONE DA ATTUARSI CON CRITERIO PROPORZIONALE, SI CALCOLA SECONDO IL SEGUENTE METODO:

  • RIDUZIONE DI 15 CREDITI NEL TRIENNIO 2011-2013 SE IL PROFESSIONISTA HA ACQUISITO DA 30 A 50 CREDITI NEL TRIENNIO 2008-2010

  • RIDUZIONE DI 30 CREDITI NEL TRIENNIO 2011-2013 SE IL PROFESSIONISTA HA ACQUISITO DA 51 A 100 CREDITI NEL TRIENNIO 2008-2010

  • RIDUZIONE DI 45 CREDITI NEL TRIENNIO 2011-2013 SE IL PROFESSIONISTA HA ACQUISITO DA 101 A 150 CREDITI NEL TRIENNIO 2008-2010.

 

Crediti acquisiti nel
triennio 2008-2010

Riduzione ammessa

Fabbisogno Individuale
Triennale 2011-2013
Fabbisogno annuale 
2011-2013

Da 101 a 150

45

105 (35 annuale) Da 17,5 a 52,5 (scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo)

Da 51 a 100

30

120 (40 annuale) Da 20 a 60 (scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo)

Da 30 a 50

15

135 (45 annuale) Da 22,5 a 67,5 (scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo)


L’OBBLIGO FORMATIVO ANNUALE PER IL PROFESSIONISTA SANITARIO (NON LIBERO PROFESSIONISTA) È DI UN TERZO DEL PROPRIO FABBISOGNO TRIENNALE (50 CREDITI/ANNO CON UN MINIMO DI 25 ED UN MASSIMO DI 75), AL NETTO DELLE RIDUZIONI DERIVANTI DA ESENZIONI ED ESONERI. IL SANITARIO PUÒ DISCOSTARSI DEL 50% DALL’OBBLIGO FORMATIVO ANNUALE.

 

QUANTIFICAZIONE DEI CREDITI


Gli istituti di cui alla Determina della Commissione Naz.le ECM del 17.07.2013 che regolano il computo dei crediti formativi su base annuale sono espressi, ai fini quantificativi, su base triennale, nel rispetto dei parametri contenuti nell’Accordo Stato-Regioni 19.04.2012.

L’obiettivo formativo di riferimento del singolo corso dovrà essere facilmente identificabile dal professionista sanitario e indicato dal provider in maniera chiara ed in posizione evidente oltre che nella documentazione della fase istruttoria e nell’attestato di partecipazione, anche nei materiali (informatici, cartacei, ecc.) di promozione dell’evento e nel programma dei lavori.

L’obiettivo formativo dovrà essere espresso indicandone il numero e il titolo in base a quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni 19.04.2012. (Determina della Commissione Naz.le ECM del 17.07.2013)

 

 

TIPOLOGIA DEI CREDITI ACQUISIBILI

 

Entro un anno dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua doveva adottare con apposita delibera il documento inerente la tipologia e la determinazione delle quote percentuali di crediti da conseguire, di cui all’Accordo Stato – Regioni del 01.08.2007– La tipologia dei crediti da acquisire.


Nel documento Criteri per l’assegnazione dei crediti ECM del 13.01.2010 erano state identificate le seguenti 10 tipologie per le diverse possibili modalità di formazione/apprendimento:

  1. FORMAZIONE RESIDENZIALE (RES)
  2. CONVEGNI E CONGRESSI
  3. FORMAZIONE RESIDENZIALE INTERATTIVA (RES)
  4. TRAINING INDIVIDUALIZZATO (FSC)
  5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO O DI STUDIO, COMMISSIONI, COMITATI (FSC)
  6. ATTIVITÀ DI RICERCA (FSC)
  7. AUDIT CLINICO E/O ASSISTENZIALE (FSC)
  8. AUTOAPPRENDIMENTO SENZA TUTORAGGIO (FAD)
  9. AUTOAPPRENDIMENTO CON TUTORAGGIO (FAD)
  10. DOCENZA, TUTORING ED ALTRO.


Per le tipologie di cui ai punti 2,5,6 e 10 il numero massimo di crediti acquisibili non poteva eccedere complessivamente il 60% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo operatore sanitario (90 crediti su 150). (Criteri per l’assegnazione dei crediti ECM 13.01.2010).

Sempre nello stesso documento erano previsti i criteri per le diverse tipologie di formazione ECM per l’attribuzione dei crediti.


Viene ora confermato che in base ai “Criteri per l’assegnazione dei crediti” approvato dalla Commissione Nazionale Formazione Continua il 13.01.2010, per la tipologia 8 e 9 (FAD con o senza tutoraggio) non c’è limitazione del numero massimo dei crediti acquisibili dagli operatori sanitari con la FAD e in base alla Decisione della Commissione Nazionale Formazione Continua del 07.02.2013 pubblicata il 05.03.2013 anche la categoria degli infermieri non avrà più limitazione dei crediti acquisibili con la FAD. Inoltre comportano l’esonero dall’acquisizione dei crediti formativi ECM i corsi post-laurea con crediti universitari. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)


Per i medici l’acquisizione può essere ottenuta sia tramite la partecipazione a Corsi Residenziali accreditati, che attraverso l’effettuazione di Corsi di Formazione a Distanza (FAD), senza limitazione e ripartizioni percentuali tra le due modalità.


Ora, nel corso del Convegno Naz.le FNOMCeO 6-7.12.2013, sono state evidenziate le diverse modalità per acquisire i crediti ECM:

  • RESIDENZIALE
  • FAD
  • BLENDED
  • FORMAZIONE SUL CAMPO
  • AUTOFORMAZIONE
  • PUBBLICAZIONI DI ARTICOLI SCIENTIFICI/CAPITOLI DI LIBRI
  • TUTORATO
  • CONFERENZE/DOCENZE/DISCUSSANT
  • ATTIVITÀ SVOLTE ALL’ESTERO.

 

Per l’attività di ricerca non pianificata da un provider, ma che dà esito a pubblicazione scientifica l’attribuzione dei crediti avverrà da parte dell’Ordine secondo un’apposita tabella AL MOMENTO NON FORNITA DALLA CNFC. (Criteri per l’assegnazione dei crediti ECM 13.01.2010)


Per quanto riguarda la formazione sul campo, il responsabile scientifico/coordinatore dei gruppi di lavoro può fare anche da tutor, mentre il coordinatore dei gruppi non può fare il tutor che è una figura accessoria e a sostegno delle attività. Lo stesso professionista non può comunque acquisire crediti formativi per la stessa attività però può scegliere quelli più convenienti per lui.


Possono partecipare agli eventi relativi ad una disciplina diversa da quella inerente la propria specializzazione i medici dipendenti in possesso di specializzazioni che siano equipollenti o affini alla disciplina oggetto dell’evento (cfr.: D.M. 30.01.98 per le discipline equipollenti e D.M. 31.01.98 per le discipline affini – D.M. 27.07.2000 ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso della formazione post base – D.M. 02.08.2000 per le modificazioni ed integrazioni alle tabelle delle equipollenze e delle affinità previste, rispettivamente, dal D.M. 30.01.1998 per l’accesso 2° livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario e dal D.M. 31.01.1998 per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale). (FAQ AGE.NA.S.)

 

NUMERO MASSIMO DEI CREDITI ACQUISIBILI IN QUALITA’ DI DOCENTE

Il docente può acquisire crediti formativi in proporzione al tempo dedicato alla lezione/relazione. Per ogni mezz’ora di lezione ha diritto ad 1 credito formativo; 2 crediti formativi per ogni ora effettiva di docenza in ECM. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)

Il docente/relatore acquisisce i crediti che si sono sommati nell’arco della giornata formativa anche se il tempo dedicato alla formazione è frazionato (più interventi di minimo 30 minuti l’uno). Tale criterio deve essere applicato anche ai docenti/relatori degli eventi e Progetti Formativi Aziendali (PFA) dal 01/01/2011.

La Commissione Naz.le per la Formazione Continua, in data 20.02.2008, ha stabilito che in caso di contemporanea docenza di un’ora di due docenti deve essere assegnato 1 credito per docente.

I docenti/relatori possono conseguire solo i predetti crediti ECM: non possono conseguire i crediti formativi in qualità di partecipanti ad eventi nei quali effettuano attività di docenza.

I docenti o i tutor di un Corso FAD non hanno diritto ai crediti ECM.

I crediti acquisiti per attività di docenza, come sopradetto, non possono essere superiori a 90, nei complessivi 150 del triennio.

Il numero di crediti acquisibili dal singolo docente/tutor/relatore per la partecipazione ad un evento formativo non è stato finora definito. Allo stato, sarebbe teoricamente possibile che il docente/tutor/relatore possa acquisire n. 100 crediti ECM per 50 ore di docenza in quanto, in base al documento “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM”, al docente possono essere riconosciuti 2 crediti/ora superando, in tal modo, il numero dei crediti totali assegnabili all’evento.

La Commissione Nazionale ECM nel corso della riunione del 20 febbraio 2014 ha deliberato l’introduzione di una soglia massima di n. 50 crediti per il singolo evento, come avviene per i discenti, secondo il criterio dei 2 crediti/ora di formazione.
(Circolare FNOMCeO 2204/27.02.2014)

 

CREDITI ACQUISIBILI TRAMITE SPONSOR


I professionisti possono conseguire al massimo 1/3 dell’intero ammontare di crediti del triennio attraverso la partecipazione ad eventi formativi su invito diretto di aziende produttrici o distributrici di dispositivi medici (Sponsor). I restanti 2/3 di crediti devono essere conseguiti attraverso la partecipazione a eventi formativi senza invito diretto delle Aziende. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)

Al professionista che consegue, in seguito alla sua partecipazione su invito diretto da parte delle Aziende, un numero di crediti superiore a 1/3 dell’intero ammontare di crediti del triennio, l’eccedenza non verrà considerata al fine del computo totale dei crediti necessari per il triennio.

 

CREDITI ECM E TUTORAGGIO INDIVIDUALE


Ai tutor che svolgono formazione pre e post laurea (Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST 509/3.11.1999; Decreto 509/11.12.1998; Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR 270/22.10.2004 e s.m.i.) prevista dalla legge e ai professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio all’interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre e post laurea previsti dalla legge, sono riconosciuti i crediti formativi ECM.

I crediti, sono riconosciuti anche a chi svolge attività di tutoraggio nell’ambito di specifici PFA (Piani Formativi Aziendali), solo se le attività svolte sono inquadrate nel programma formativo del professionista interessato.

L’attività di tutoraggio effettuata per tirocini di valutazione e/o obbligatori (esami di abilitazione-internato studenti in medicina – formazione medici di medicina generale), previa attestazione della documentazione a cura dell’ente erogatore dell’attività di tutoraggio (Università, Regione), deve essere inviata all’Ordine per la definizione del numero dei crediti formativi e dallo stesso attestata, per la successiva trasmissione al Co.Ge.A.P.S. , ai fini della registrazione e inserimento nell’anagrafica nazionale dei crediti relativi al tutoraggio individuale. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)

 

Valutazione del tutoraggio

I crediti ECM per l’attività di tutoraggio sia per la formazione post laurea, nonché per quella svolta nell’ambito di specifici PFA, sono riconosciuti nella misura di 4 crediti per mese di tutoraggio.

Per l’unità mese si intende il periodo non inferiore a 16 giorni e non superiore a 31 giorni di tutoraggio anche non continuativo e cumulabile nel triennio di riferimento. A titolo esemplificativo: 10 giorni di tutoraggio a gennaio possono essere cumulati con 10 giorni di tutoraggio a maggio. Tale periodo dà diritto a 4 crediti ECM.

I crediti così acquisiti, calcolati unitamente ai crediti ottenuti per docenza/pubblicazioni scientifiche/ricerche, non possono eccedere il 60% del monte crediti triennale al netto degli esoneri, delle esenzioni e delle riduzioni dell’obbligo formativo triennale di cui alla Determina del 17.07.2013.

Esclusioni della valutazione per il tutoraggio

Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale, gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento anche a titolo gratuito.

 

CREDITI PER FORMAZIONE ALL'ESTERO

Fermo restando quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 “Attività formative realizzate all’estero”, ai professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione individuale all’estero (è definita formazione individuale all’estero la formazione non accreditata in Italia e svolta nel paesi dell’U.E., in Svizzera, negli Stati Uniti e in Canada), sono riconosciuti crediti ECM nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento accreditato all’estero.

I crediti acquisibili tramite formazione individuale all’estero non possono superare il 50% dell’obbligo formativo triennale.

Nel caso in cui l’evento accreditato all’estero superi i 50 crediti formativi sono riconosciuti al massimo 25 crediti ECM.

  • Esempio 1: 50 ore di formazione all’estero = 25 crediti ECM
  • Esempio 2: 70 ore di formazione all’estero = 25 crediti ECM
  • Esempio 3: 15 ore di formazione all’estero = 7,5 crediti ECM

Commissione Nazionale per la Formazione Continua nel corso della riunione del 4.12.2012, sulla base degli Accordi Stato-Regioni del 01.08.2007 e del 19.04.2012. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)


Nel caso in cui non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione, si applica il criterio di 1 credito ECM per ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino ad un massimo di n. 25 crediti ECM per evento.
(Determina della CNFC del 4 dicembre 2012).


Nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione), si applica il criterio più restrittivo (es. Attestato riportante n. 20 crediti per 12 ore di formazione : si possono riconoscere n. 6 crediti ECM).

Nel caso in cui siano riportate le giornate di formazione si assume che 1 giorno = 6 ore = 6 crediti; con la riduzione del 50%, vengono riconosciuti 3 crediti ECM).
(Circolare FNOMCeO 2204/27.02.2014)


Nel caso in cui esistano accordi tra regioni transfrontaliere validamente sottoscritti e comunicati alla Commissione Nazionale e/o Ente Accreditante Regionale per la Formazione Continua possono essere riconosciuti tutti i crediti acquisiti tramite l’evento formativo accreditato all’estero e comunque non oltre i 50 crediti per evento.

I provider accreditati in Italia possono realizzare Progetti Formativi Aziendali – PFA (insieme coordinato e coerente di singoli eventi formativi), attinenti ad uno specifico ed unitario obiettivo nazionale o regionale, organizzato da una azienda sanitaria pubblica o privata per il proprio personale dipendente o convenzionato appartenente ad una o più categorie professionali all’estero attinenti settori e tecnologie innovative non applicate o implementate nel territorio nazionale, a condizione che siano compatibili con l’esercizio della professione sanitaria per la quale sono erogati. L’accreditamento di tali PFA segue lo stesso iter procedurale dell’accreditamento degli eventi all’estero accreditati in Italia. (Determina della Commissione Naz.le ECM del 17.07.2013)

 

Documentazione per registrazione crediti estero

L’Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012 prevedeva che i crediti ECM acquisiti per la formazione individuale all’estero e per l’autoformazione dovevano sottostare alla seguente procedura: il professionista – ultimata la frequenza – doveva consegnare la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, docenti, ore, modalità di verifica dell’apprendimento,ecc.) e quella che dimostri la sua frequenza e il superamento della prova di apprendimento all’ente accreditante (CNFC, Regione/Provincia autonoma) oppure al soggetto da esso indicato (es. Ufficio Formazione dell’Azienda presso cui presta servizio oppure, per i liberi professionisti al proprio Ordine).

Per i dipendenti doveva provvedere l’Azienda all’invio dei dati al Co.Ge.A.P.S.

Ora è previsto che il sanitario, ultimata la frequenza, dovrà inoltrare la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, ecc.) e quella attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento all’ente accreditante di riferimento (CNFC, Regione, Provincia autonoma) oppure al soggetto da esso indicato (ad esempio Ufficio Formazione dell’Azienda presso cui presta servizio) oppure per i liberi professionisti, al proprio Ordine, ovvero tramite portale Co.Ge.A.P.S. per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non sono iscritti agli Ordini o Collegi.

I suddetti enti, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederanno ad inserire tali attività nel tracciato record da inviare alla CNFC/Regioni/Province autonome e al Co.Ge.A.P.S.

Possono essere registrati esclusivamente i crediti maturati dalla formazione individuale all’estero a partire dal 1° gennaio 2008, fatto salvo quanto già precedentemente riconosciuto pur in carenza di una più specifica normativa. (Determina della Commissione Naz.le ECM del 17.07.2013)

 

MEDICI COMPETENTI

La FNOMCeO in data 21 febbraio 2014 ha comunicato che il Ministero della Salute ha chiarito che “il termine per provvedere alla trasmissione della certificazione o dell’autocertificazione dei Medici Competenti può essere individuato entro il 15 gennaio 2015 (il modulo per l’invio al Ministero è scaricabile dall’articolo “02/2014 – E.C.M. – Quali adempimenti per il medico competente?” pubblicato nella Sezione “ECM – Educazione Continua in Medicina” presente sul sito dell’Ordine), tenuto conto che l’articolo 2, comma 2, del Decreto ministeriale 4 marzo 2009 prevede la possibilità del completamento dei crediti mancanti entro il 2014; per cui successivamente a tale termine, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del citato Decreto, dovranno essere necessariamente, attivate da parte dell’Ufficio ministeriale le procedure di verifica per la cancellazione dall’elenco nazionale dei medici competenti non in regola rispetto al requisito dell’obbligatorio aggiornamento professionale.

Nella riunione inerente all’elenco nazionale dei medici competenti, tenutasi al Ministero della Salute il 27 gennaio 2014, i rappresentanti del suddetto Ministero stavano valutando l’opportunità di predisporre una modulistica online per l’autocertificazione dei crediti da parte dei medici competenti”.

I “medici competenti” per lo svolgimento delle loro funzioni sono tenuti a conseguire i crediti ECM nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”, riservando il restante 30% ad altre discipline.

A tal fine, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del Dlgs n. 81/2008, “per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina ‛medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro’”. Ciò implica che il medico competente per il restante 30% potrà partecipare ad eventi formativi aventi ad oggetto materie differenti dalla medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.

In alcuni casi i medici competenti incontrano delle difficoltà alla partecipazione ad eventi ECM in ragione della diversa specializzazione in loro possesso. Ciò genera una evidente incongruenza sistematica laddove tali professionisti sanitari, da un lato, sono già in rapporto di servizio con enti istituzionalmente preposti allo svolgimento delle attività di cui sopra, dall’altro, ove si avallasse l’impedimento della partecipazione agli eventi ECM ora citati, gli stessi professionisti non potrebbero più svolgere l’attività per cui sono stati assunti.

Pertanto, premesso che si ritiene opportuno consentire ai professionisti sanitari in questione la partecipazione ai corsi di aggiornamento ECM, il Comitato di Presidenza ha ritenuto essere sufficiente che il professionista sanitario “medico competente” produca al “provider” un’autocertificazione in cui attesta il ruolo ricoperto all’interno dell’azienda (Dlgs n. 81/2008) per essere legittimato alla partecipazione sia di corsi specifici e inerenti all’incarico ricoperto che di corsi rivolti ad alti obiettivi e tematiche formati.

La stessa regola va applicata anche ai medici dipendenti INAIL che partecipano ad eventi di medicina legale non essendo possessori del titolo di specialista.
(Circolare FNOMCeO 2204/27.02.2014)

 

CREDITI PER PUBBLICAZIONI

L’attribuzione dei crediti avviene da parte dell’Ordine, Collegio secondo la seguente tabella:

  • CITAZIONI SU RIVISTE CITATE NEL CITATION INDEX
    primo nome 3 crediti
    altro nome 1.0 credito

  • PUBBLICAZIONI SU RIVISTE NON CITATE SU C.I. ED ATTI DI CONGRESSI NAZIONALI O INTERNAZIONALI
    primo nome 1.0 credito
    altro nome 0.5 credito

  • CAPITOLI DI LIBRI E MONOGRAFIE
    primo nome 2 crediti
    altro nome 1 credito

L’Ordine/Collegio, esaminata la documentazione esibita, rilascia un’attestazione sui crediti erogati inviandone comunicazione per via informatica al Co.Ge.A.P.S. e all’ente accreditante.

(Convegno Naz.le FNOMCeO 6-7.12.2013)

 

 

NUMERO CREDITI ACQUISIBILI PER LE DIVERSE TIPOLOGIE

 

Tipologia Numero crediti
Convegni e Congressi  60% crediti triennali (90 su 150)
Formazione residenziale (RES) Senza limitazione
Autoapprendimento senza o con tutoraggio (FAD) Senza limitazione
Autoapprendimento per i liberi professionisti con letture di riviste scientifiche, capitoli di libri, monografie 10% crediti triennali (15 su 150)
Attività di docenza 60% crediti triennali (90 su 150)
Eventi formativi tramite sponsor 1/3 dell’ammontare dei crediti triennali (50 su 150)
Tutoraggio I crediti di tale attività, calcolati con quelli per docenza, pubblicazioni, ricerche non possono eccedere il 60% del fabbisogno triennale (90 su 150)
Formazione all’estero Sono riconosciuti crediti nella misura del 50% dell’obbligo formativo triennale (75 su 150).
Sono comunque riconosciuti nella misura del 50% dei crediti dell’evento accreditato all’estero
Formazione medici competenti Misura dei crediti non inferiore al 70% del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro

 

PREDISPOSIZIONE DEL DOSSIER FORMATIVO
DEL PROFESSIONISTA

  • Relativamente al Dossier Formativo sia Individuale che di gruppo, l’Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012 prevede che le diverse attività formative dovranno essere programmate e realizzate secondo percorsi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale e del Piano Sanitario Regionale ed essere adeguatamente documentate nel Dossier Formativo di ogni singolo professionista. L’Accordo individua inoltre le Aree di riferimento che, in coerenza con i Piani Sanitari, dovranno essere utilizzate per l’individuazione degli obiettivi formativi che saranno evidenziati nei dossier formativi individuali e/o di gruppo.

  • Sono in corso di definizione i criteri a cui il professionista dovrà attenersi nel predisporre sia il Dossier Formativo Individuale che quello di gruppo. (FAQ AGE.NA.S.)

  • Ai fini della corretta costruzione del Dossier Formativo, il provider è tenuto ad indicare l’obiettivo formativo di riferimento ai professionisti sanitari che partecipano al corso ECM. (Determina della Commissione Naz.le ECM del 17.07.2013)

  • E’ ora attiva la possibilità per tutti i professionisti di creare il proprio “dossier formativo” registrandosi al Portale Co.Ge.A.P.S.
    Inoltre è attivo un call-center al n. 06.42749600 per accompagnare i professionisti alla costruzione del dossier formativo e rispondere ad eventuali domande sull’ECM.
    (Circolare FNOMCeO 2204/27.02.2014)


 Il DF è composto in quattro specifiche sezioni documentabili:

  • 1ª sezione.
    Anagrafica: il profilo anagrafico con l’indicazione del profilo professionale, della collocazione lavorativa (posizione organizzativa) e del curriculum dell’operatore.

  • 2ª sezione.
    Programmazione:il fabbisogno formativo individuale definito
         a) in rapporto al profilo e alle aree di competenza dell’operatore 
         b) ed alle caratteristiche dell’attività clinico-assistenziale svolta.

  • 3ª sezione.
    Realizzazione/Evidenze: le evidenze relative all’attività di formazione effettuata (documentazione, crediti, tipologie di attività) e alle altre attività considerate rilevanti (docenza, tutoraggio, ricerca).

  • 4ª sezione.
    Valutazione: la valutazione periodica (da parte del singolo professionista, dell’Azienda, degli Ordini, ecc.).

(Convegno Naz.le FNOMCeO 6-7.12.2013)

 

ASSENZE DURANTE LA PARTECIPAZIONE AD UN EVENTO
O AD UN PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE ECM


Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo residenziale, mentre, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.M. 27/12/2001 la presenza effettiva degli operatori sanitari interessati al Progetto Formativo Aziendale è del 90%. (Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM)

Il discente quindi deve acquisire i crediti formativi partecipando al 100% delle ore previste per l’evento, ad eccezione della partecipazione ai Progetti Formativi Aziendali dove si acquisiscono i crediti formativi a fronte del 90% di partecipazione all’evento.

In casi particolari di assenza brevissima sarà compito dell’Organizzatore, unico responsabile dell’evento residenziale o del progetto formativo aziendale, valutare la giustificazione nonché l’incidenza dell’assenza sull’apprendimento finale.

 


CONSERVAZIONE DELL’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

ALL’EVENTO FORMATIVO

 

L’attestato, dopo il preliminare controllo dei dati (organizzatore, evento, professione, elementi personali), deve essere scrupolosamente conservato dall’interessato ai fini delle successive verifiche dell’aggiornamento effettuato, da parte delle Istituzioni (Regioni, Aziende Ospedaliere, Ordini), che saranno predisposte dalla Commissione Naz.le.

 

 MODALITA’ DI REGISTRAZIONE DEI CREDITI


L’Ordine è competente a riconoscere gli esoneri, le esenzioni ed i crediti ECM acquisiti tramite gli istituti di cui alla Determina della Commissione Naz.le ECM del 17.07.2013, previa presentazione, da parte del professionista sanitario, della relativa documentazione (A titolo esemplificativo: attestato di frequenza corsi di formazione post-base, documentazione comprovante il periodo di sospensione dell’attività professionale, attestazione di svolgimento dell’attività di tutoraggio rilasciata dall’utente per il quale si è esercitata l’attività di tutoraggio, ecc.).

L’Ordine deve inoltre provvedere alla valutazione di coerenza con le vigenti disposizioni in materia di ECM e alla registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. della posizione del proprio iscritto in riferimento a esoneri, esenzioni e ai crediti ECM acquisiti tramite gli istituti di cui alla Determina della Commissione Naz.le ECM del 17.07.2013.

Coloro che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non sono iscritti ad un Ordine o Collegio inoltrano alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, tramite il portale del Co.Ge.A.P.S., la richiesta di registrazione dell’esonero, dell’esenzione e dei crediti ECM acquisiti tramite gli istituti di cui alla Determina della Commissione Naz.le ECM del 17.07.2013.

La competenza al riconoscimento dell’esonero, dell’esenzione e dei crediti ECM acquisiti tramite gli istituti di cui alla Determina della Commissione Naz.le ECM del 17.07.2013 per i professionisti è posta alla CNFC.

All’atto della registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. vengono assegnati alle attività formative di cui alla Determina della Commissione Naz.le ECM del 17.07.2013 gli obiettivi formativi corrispondenti alla/e attività svolta/e.


REGISTRAZIONE DEI CREDITI OTTENUTI NEL PERIODO 2008/2013 MA NON REGISTRATI NEL DATABASE Co.Ge.A.P.S.

E’ ammessa la registrazione manuale di crediti ECM acquisiti nel periodo 2008/2013 non ancora presenti nella banca dati Co.Ge.A.P.S.

I professionisti iscritti agli Ordini, ai fini della registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. di crediti acquisiti nel periodo 2008-2013 presentano la richiesta, completa di attestato di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, all’Ordine di appartenenza.

SIAMO IN ATTESA DI RICEVERE DAGLI ORGANISMI COMPETENTI PRECISE ISTRUZIONI AL RIGUARDO. NON APPENA AVREMO LE DISPOSIZIONI OPERATIVE PROVVEDEREMO A PUBBLICARLE.


I professionisti sanitari non iscritti ad Ordini/Collegi, previa registrazione della propria posizione anagrafica presso la banca dati Co.Ge.A.P.S., trasmettono la richiesta di crediti acquisiti nel periodo di cui sopra completa di attestato di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, tramite portale Co.Ge.A.P.S., alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua. Le richieste, dei professionisti sanitari non iscritti ad Ordini/Collegi, saranno poste alla verifica ed eventuale approvazione dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Ai sanitari che hanno svolto attività di docenza e tutor per eventi ECM accreditati al Sistema Nazionale e Regionale ECM e realizzati prima del 31 dicembre 2010 sono attribuiti 2 crediti ECM per evento a prescindere dalle ore di docenza effettivamente svolte salvo rettifiche individuali che i professionisti comunicheranno all’Ordine, sulla base dei relativi specifici attestati. (Determina della Commissione Naz.le ECM del 17.07.2013)



Organismi competenti alla registrazione di particolari situazioni
Professionisti sanitari iscritti ad Ordini, Collegi

Tipologia Sanitario Dipendente  Sanitario 
Libero professionista
Tutoraggio Ordine Ordine, Collegio Ordine, Collegio
Crediti estero Ufficio Formazione  Ordine, Collegio
Esoneri/esenzioni   Ordine, Collegio Ordine, Collegio
Autoformazione Non ammissibile  Ordine, Collegio
Pubblicazioni Scientifiche Ordine, Collegio Ordine, Collegio
Rettifiche errori crediti/inserimento partecipazioni mancanti  Ordine, Collegio  Ordine, Collegio
Formazione medici competenti
(Il fac-simile per la comunicazione è pubblicato in calce all'articolo ECM - Quali adempimenti per il Medico Competente?)

Min. della Salute
Dipart. Sanità Pubbl. e Innovazione (scadenza 15.01.2015)

Ufficio Formazione

Ordine, Collegio

Min. della Salute
Dipart. Sanità Pubbl. e Innovazione (scadenza 15.01.2015)

 

Ordine, Collegio 

 (Convegno Naz.le FNOMCeO 6-7.12.2013)

 


COMPITI DELL’ORDINE


Nel Manuale di accreditamento dei provider è regolata la valorizzazione dei crediti formativi acquisiti con autoformazione anche attraverso il riconoscimento di attività tutoriali gestite dagli Ordini, Collegi, Associazioni Professionali di riferimento.

Per l’offerta formativa pianificata ogni anno da ciascun Ordine non sono previste limitazioni su etica, deontologia, legislazione, informatica, inglese e comunicazione. Rispetto all’offerta formativa pianificata ogni anno da ciascun Ordine è consentita la possibilità di implementare l’offerta formativa - nel limite massimo del 50% - utilizzando tutti gli obiettivi formativi contenuti nell’Accordo Stato – Regioni del 19.04.2012.

Tale offerta non può essere oggetto di sponsorizzazione commerciale e deve consentire ai rispettivi iscritti la partecipazione gratuita o a costi minimi necessari alla copertura delle spese sostenute dall’Ordine.

Alcune delle funzioni degli Ordini:

  • Provider di formazione sul campo per audit e gruppi di miglioramento
  • Riconoscimento dei crediti conseguiti all’estero (liberi professionisti)
  • Riconoscimento crediti per pubblicazioni scientifiche e capitoli di libri
  • Esenzioni ed esoneri dall’acquisizione dei crediti
  • Rilevazione dei bisogni formativi nazionali e regionali ed identificazione degli obiettivi formativi
  • Valutazione della congruità dei dossier formativi per i liberi professionisti

 


ATTESTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

 

La certificazione della formazione continua e dell’aggiornamento, come confermato dall’Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012, è un’attività di pertinenza di Ordini, Collegi e rispettive Federazioni. Per tale finalità è stato istituito il Co.Ge.A.P.S.: organismo deputato alla gestione dell’anagrafe nazionale dei crediti formativi, che avrà il compito di trasmettere a tutti gli Ordini/Collegi, e rispettive Federazioni, i dati necessari affinchè gli stessi possano certificare al termine del triennio formativo i crediti acquisiti. In riferimento a ciò è stato attivato uno specifico progetto tra l’Agenas/Segreteria della Commissione Nazionale per la Formazione Continua ed il Co.Ge.A.P.S. stesso.

Attraverso il portale del Co.Ge.A.P.S. gli Ordini potranno:

  • Attestare i propri professionisti.

    ATTESTAZIONE
    dei crediti formativi:

    DOCUMENTO CHE INDICA IL NUMERO DEI CREDITI EFFETTIVAMENTE REGISTRATI (QUANDO INSUFFICIENTI PER “CERTIFICARE”).
  • Certificare i propri professionisti.

    CERTIFICAZIONE pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale:

    DOCUMENTO RILASCIATO NEL CASO IN CUI IL PROFESSIONISTA ABBIA SODDISFATTO L’INTERO FABBISOGNO INDIVIDUALE DEL TRIENNIO, TENENDO CONTO ANCHE DEGLI EVENTUALI ESONERI, ESENZIONI E RIDUZIONI DERIVANTI DALLA FORMAZIONE SVOLTA NEL TRIENNIO PRECEDENTE 2008-2010.

(Convegno Naz.le FNOMCeO 6-7.12.2013)


La certificazione dei crediti viene effettuata, quindi per i sanitari iscritti a Ordini, tramite il portale Co.Ge.A.P.S.

TRATTANDOSI DI ATTIVITÀ IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO, ANCHE LE PROCEDURE DI CALL CENTER PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI DA PARTE DI ORDINI PROFESSIONALI E RISPETTIVE FEDERAZIONI SONO IN VIA DI DEFINIZIONE E SI ATTENDONO DETTAGLIATE ISTRUZIONI. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)


Tale documentazione prevederà quindi i due livelli specificati di seguito:

  1. attestazione dei crediti formativi: attestazione rilasciata da Ordini, e dalla Segreteria della Commissione Nazionale per coloro che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate per tutta la formazione svolta in un triennio, con indicazione del numero dei crediti effettivamente registrati;

  2. certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio: attestazione rilasciata a cura di Ordini e Collegi e dalla Segreteria della CNFC per coloro che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate nel caso in cui il professionista abbia soddisfatto l’intero fabbisogno formativo individuale triennale (valutazione quantitativa tenendo conto dell’obbligo formativo individuale del triennio).

(Determina della Commissione Naz.le ECM del 17.07.2013)


L’ATTO CERTIFICATIVO A CURA DELL’ORDINE, DEL COLLEGIO E DELL’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TERRITORIALE DI RIFERIMENTO È RILASCIATO PREVIA RICHIESTA DA PARTE DEL PROFESSIONISTA SANITARIO INTERESSATO.


LA CERTIFICAZIONE: QUALCHE DETTAGLIO

  • La certificazione relativa al triennio testé trascorso (non è prevista per il passato) è rilasciata solo ai professionisti in regola con l’obbligo formativo individuale assolto secondo le norme definite dalla CNFC.

  • Gli attuali requisiti certificativi sono in evoluzione e sempre più orientati ad introdurre elementi “qualitativi”.

  • Il percorso “storico” è invece oggi principalmente quantitativo, per problematiche relative all’acquisizione e standardizzazione dei dati, che sono state un’ulteriore spinta verso i nuovi elementi qualitativi.

(Convegno Naz.le FNOMCeO 6-7.12.2013)

 

TENUTO CONTO DEL NOTEVOLE IMPEGNO PER ASSOLVERE I DIVERSI COMPITI PREVISTI L’ORDINE E’ IN ATTESA DI RICEVERE DA PARTE DELLA FNOMCEO E DEL COGEAPS LE RELATIVE ISTRUZIONI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA, INFORMATICA ED UMANA NECESSARIA PER ASSOLVERE QUESTO GRAVOSO COMPITO.




RICERCA EVENTI NELLE BANCHE DATI


I professionisti sanitari privi di specializzazione possono acquisire i crediti formativi ECM consultando la banca dati pubblicata sul sito Agenas/ECM cercando gli eventi rivolti all’area interdisciplinare. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)

E’ possibile inoltre riscontrare tali notizie nella banca dati Agenas (indirizzo http://ape.agenas.it/) – Professionisti sanitari – ricerca eventi. Indicando “zero” nella quota di partecipazione verranno estratti tutti i corsi a costo zero.

 

CONSULTAZIONE ONLINE DEI CREDITI ACQUISITI 

SISTEMA MY ECM

Il Servizio MyECM dell’AGE.NA.S. mette a disposizione di ogni sanitario una pagina personalizzata tramite la quale è possibile monitorare online la propria situazione formativa per i crediti acquisiti tramite eventi organizzati dai provider accreditati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Su MyECM il professionista può:

  • verificare l’ammontare dei crediti ECM suddivisi per anno e tipologia di offerta formativa (formazione a distanza, residenziale e sul campo);

  • consultare un elenco degli eventi formativi per i quali ha conseguito crediti, contenente tutte le informazioni relative a ciascuno di essi;

  • consultare un elenco di eventi di prossimo svolgimento, filtrato in maniera automatica dal sistema sulla base delle discipline associate.

Per attivare un account ed accedere a MyECM è sufficiente effettuare la procedura di registrazione, andando sul sito http://ape.agenas.it/, cliccando poi sul link registrazione professionisti sanitari che si trova nella colonna destra della pagina di apertura.

Una volta completata la richiesta, nome utente e password saranno inviati automaticamente tramite posta elettronica.

I campi riguardanti il comune di residenza sono opzionali e saranno utilizzati per inviare periodicamente da parte del servizio tramite newsletter un elenco degli eventi formativi che riguardano la professione e la disciplina esercitate e che si svolgono nel territorio d’interesse del sanitario registrato.


PORTALE Co.Ge.A.P.S.

Dal 2 dicembre 2013 è possibile anche accedere al portale Co.Ge.A.P.S. (WWW.COGEAPS.IT) per ogni professionista iscritto ad un Ordine o Collegio con possibilità di:

• Visualizzare i crediti ECM acquisiti
• Definire il proprio Dossier Formativo per il triennio 2014-2016

QUESTO SISTEMA È ANCORA IN FASE SPERIMENTALE PER CUI È POSSIBILE CHE IN TALI DATI SIANO CONTENUTI ERRORI O SIANO PRESENTI ANOMALIE 

(Convegno Naz.le FNOMCeO 6-7.12.2013)

Il percorso per accedere a tali informazioni è: sulla destra della home page cliccare su “ACCESSO ANAGRAFE CREDITI ECM”. Si apre la mascherina per l’accesso all’area riservata. Se il professionista non è ancora registrato, si clicca in fondo al box “Sei un professionista della salute? Registrati”. Scegliere l’opzione che rispecchia la situazione del professionista: iscritto o non iscritto all’Ordine. A questo punto, nella schermata che compare, occorre compilare i campi richiesti per registrarsi.

Call Center dedicato ai professionisti 06.42749600:
opzione 4 attivo dalle 9 alle 16 dal lunedì al venerdì
Indirizzo e-mail dedicato: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

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