03/2014 E.C.M. - Quali adempimenti per il medico competente? - Proroga al 15 gennaio 2015

  

TERMINE PER LA COMUNICAZIONE AL MINISTERO
15 GENNAIO 2015

  

03/2014 - E.C.M. – Adempimenti per il medico competente


Proroga al 15 gennaio 2015



La FNOMCeO in data 21 febbraio 2014 ha comunicato che il Ministero della Salute ha chiarito che “il termine per provvedere alla trasmissione della certificazione o dell’autocertificazione dei Medici Competenti può essere individuato entro il 15 gennaio 2015, tenuto conto che l’articolo 2, comma 2, del Decreto ministeriale 4 marzo 2009 prevede la possibilità del completamento dei crediti mancanti entro il 2014; per cui successivamente a tale termine, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del citato Decreto, dovranno essere necessariamente, attivate da parte dell’Ufficio ministeriale le procedure di verifica per la cancellazione dall’elenco nazionale dei medici competenti non in regola rispetto al requisito dell’obbligatorio aggiornamento professionale.

Nella riunione inerente all’elenco nazionale dei medici competenti, tenutasi al Ministero della Salute il 27 gennaio 2014, i rappresentanti del suddetto Ministero stavano valutando l’opportunità di predisporre una modulistica online per l’autocertificazione dei crediti da parte dei medici competenti”. 

 

 

 

 

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Il programma ECM rappresenta l’obbligo per tutti gli operatori sanitari, compresi i medici, di sottoporsi a un aggiornamento professionale permanente, definito appunto “Educazione Continua in Medicina”. Negli obiettivi del Ministero della Salute, il programma viene presentato quale “strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali”.


Per i Medici Competenti tale obbligo riveste un significato del tutto peculiare, in quanto il comma 3 dell’art. 38 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. tra i requisiti necessari per esercitare questa attività professionale, indica che: “per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina (...) a partire dal programma  triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo” e, successivamente: “I crediti previsti (...) dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. Si tratta, quindi, di una indicazione specifica per lo svolgimento dell’attività professionale anzidetta, in forza della quale ogni Medico Competente dovrà raggiungere nell’ambito di ciascun piano triennale un totale di 150 crediti formativi, di cui almeno il 70% (cioè 105 crediti) nella disciplina “Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro”.


Il successivo Decreto del Ministero del Lavoro del 4 marzo 2009, avente per oggetto la “Istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”, al comma 2 dell’art. 2 ha previsto inoltre che “il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di ECM (...) previsto dall’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 81/08 s.m.i., quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente comporta per l’interessato l’obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l’invio all’Ufficio indicato all’art. 1, comma 1, della certificazione dell’Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione”.

 

Il 31 dicembre 2013 si è concluso il ciclo triennale formativo 2011-2013 e, a partire dal 1° gennaio 2014, è iniziato il nuovo ciclo triennale 2014-2016. Ogni medico può verificare la sua situazione personale sulla sezione denominata “Anagrafe Crediti ECM” del sito Internet del Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie: www.cogeaps.it), con accesso possibile grazie a una semplice registrazione.

 

Tale sistema, attivo dal dicembre 2013, registra i crediti associati all’anagrafica di ciascun sanitario, segnalati da Ordini, Collegi e Associazioni nonché ricevuti da Enti accreditanti e provider, ma è ancora in fase sperimentale per cui è possibile che in tali dati siano contenuti errori o siano presenti anomalie.


Alcuni corsi, sia pure regolarmente tenuti e frequentati dai vari medici, possono non risultare registrati perché il provider non ha ancora provveduto a inviare i dati al Consorzio o perché facenti parte dei rispettivi circuiti regionali (e non di quello nazionale). I crediti acquisiti avendo frequentato tali corsi rimangono però validi per quanto attiene al rispettivo programma triennale.

 

Per quanto ricordato, quindi, al completamento del triennio formativo da parte del Medico Competente deve essere inviato all’ufficio ministeriale preposto un attestato dell’Ordine dei Medici o una autocertificazione che riporti i crediti acquisiti.

 

Poiché gli Ordini dei Medici non sono ancora organizzati in tal senso, si sottolinea l’importanza della verifica tramite il sito Co.Ge.A.P.S. della propria situazione personale onde procedere all’invio dell’autocertificazione, corredata eventualmente dei documenti necessari, quali la stampa della pagina del sito e gli attestati del punteggio ECM attribuito dai corsi seguiti nel triennio, in particolare di quelli con valenza regionale che non risultassero ancora indicati nel sistema dell’anagrafe crediti ECM.


Il decreto ministeriale del 4 marzo 2009 non indica perentori termini temporali, ma il Ministero ha individuato il termine entro il 15 gennaio 2015 entro il quale, avendo avuto il tempo di effettuare i necessari riscontri, i Medici Competenti possono essere in grado di inoltrare l’apposita autocertificazione, munita di copia del documento d’identità, mediante raccomandata AR, al seguente indirizzo:


Ministero della Salute
Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione
UFFICIO II-Igiene, Prevenzione e Sicurezza del lavoro
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA

Oppure via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.      Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Si suggerisce, inoltre, di inviare contestualmente la stessa comunicazione anche al proprio Ordine dei Medici di appartenenza, al fine di consentire eventuali verifiche in caso di contestazioni.  E’ stato predisposto un modello utilizzabile per tale autocertificazione, riportata in calce.


I Medici Competenti che hanno già inviato la comunicazione all’indirizzo di posta elettronica del dr. Renato Pesce, direttamente all’Ufficio del Ministero della Salute, non devono ripetere la procedura.


Pur non essendo previste sanzioni per il mancato invio della comunicazione al Ministero della Salute, nel silenzio della Legge, non è chiaro se il mancato raggiungimento dei crediti previsti per il piano formativo individuale 2011-2013 impedisca, a partire dal 1° gennaio 2014, la prosecuzione dello svolgimento dell’attività professionale di Medico Competente, sia come dipendente pubblico che come libero professionista, in quanto comportante la perdita del possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 38 D.Lgs. 81/08 s.m.i.

 

In questo caso, il medico non più in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell’articolo 38 del D. Lgs. 81/08 s.m.i. non potrebbe più esercitare l’attività di Medico Competente e, inoltre, tutti gli atti eventualmente svolti in azienda per adempiere alla normativa vigente (valutazione del rischio, sopralluoghi, riunioni, sorveglianza sanitaria etc.) a partire dal 1° gennaio 2014 sarebbero nulli.

 

A tale proposito, è allo studio la proposta di dare la possibilità ai professionisti sanitari che non abbiano conseguito il totale nel triennio 2011-2013 di “recuperare” i crediti mancanti nell’anno in corso, in sovrappiù rispetto ai crediti previsti per l’attuale triennio (all’incirca 50 l’anno). Naturalmente tale possibilità potrà essere verificata, per singoli medici, solo alla fine dell’anno, cioè il 31 dicembre 2014 e per quanto riguarda i Medici Competenti, comunque, tale ipotesi non sarebbe in grado di modificare quanto disposto dall’art. 38 del D. Lgs. 81/08 s.m.i.

 

Si raccomanda, quindi, a tutti i soci e a tutti i Medici Competenti di prestare la massima attenzione a quanto fin qui esposto per evitare contestazioni da parte di aziende, enti pubblici o organi di vigilanza in merito al completamento del programma triennale ECM appena concluso.


icon Scarica il fac-simile dell’autocertificazione da inviare con copia di un documento d’identità al Ministero e p.c. all’Ordine dei Medici

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