09/2014 ECM Specialisti Ambulatoriali nella Regione Piemonte - D.G.R. n. 47-7638 del 21.05.2014

 

Graziella Reposi


La Regione Piemonte ritiene fondamentale una visione ed un governo complessivo della Formazione relativamente a tutto il Personale Sanitario (Dipendente e Convenzionato) e ritiene necessaria l’individuazione di un livello sovra-aziendale a carattere regionale per la gestione della formazione degli Specialisti/Professionisti Ambulatoriali convenzionati interni (SAI). Tale funzione verrà espletata utilizzando ed integrando gli strumenti attualmente in uso per la Formazione Continua in Sanità al fine di garantire l’accesso a tutti i soggetti interessati (AA.SS.RR., Comitati Consultivi Zonali, Specialisti/Professionisti Ambulatoriali convenzionati: Medici, Psicologi, Biologi, Chimici e Veterinari).

A tal fine:

 

  1. Ha istituito il Tavolo Regionale Permanente per la formazione degli Specialisti Ambulatoriali Interni che si occuperà di trattare i temi specifici e peculiari della Formazione dei Medici Specialisti e Professionisti Ambulatoriali convenzionati con il SSR.
  2. La rendicontazione delle singole attività formative autorizzate, finanziate ed effettivamente svolte, sarà inviata dalle Aziende Sanitarie al competente Comitato Zonale ex art. 24 nonché al Tavolo Regionale Permanente di cui al punto 1 con cadenza semestrale.
  3. E’ fatto obbligo allo Specialista di trasmettere al Comitato Zonale ex art. 24 le copie delle certificazioni E.C.M. al fine di opportuna verifica ed archiviazione; ulteriori nuove disposizioni in merito saranno valutate in sede di Tavolo Tecnico ex art. 8, AIR vigente.

 

 

OBBLIGHI ECM


Premesso che tutti i professionisti della sanità sono soggetti all’obbligo dell’Educazione Continua in Medicina (ECM), sia in caso di attività libero-professionale sia in caso di attività derivante da un rapporto di dipendenza o di convenzione con il SSN, anche la partecipazione degli Specialisti SAI (Specialisti Ambulatoriali Italiani) alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere l’attività ai sensi dell’ACN in vigore.

Le Aziende garantiscono il permesso ex art. 33 ACN vigente finalizzato al raggiungimento dei previsti crediti formativi (150 crediti nei tre anni). Di questi devono essere acquisiti un numero minimo di 25 e un numero massimo di 75 crediti all’anno; lo Specialista che, nel triennio, non abbia conseguito il minimo di crediti formativi previsto, è escluso da ogni aumento di orario di incarico, fino al conseguimento di detto minimo formativo.

Per le specifiche relative al triennio di riferimento, si rimanda a quanto di volta in volta definito negli Accordi della Conferenza Stato-Regioni di cui è data informazione sulla Piattaforma Regionale per la Formazione Continua.

Lo Specialista è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi attraverso attività che tengano conto di obiettivi formativi sia di interesse nazionale, sia di specifico interesse regionale e aziendale.

 
A.    PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA FORMAZIONE ECM RIVOLTA AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI.

In ciascuna Azienda dovrà essere predisposto ed adeguatamente pubblicizzato un Piano di Formazione o comunque essere prevista, nell’ambito del PFA, la pianificazione e programmazione di attività rivolte specificatamente per i SAI, anche in modalità FAD, sia attraverso progetti esclusivamente ad essi dedicati, sia attraverso percorsi formativi che coinvolgano anche altre figure professionali.

L’attività di docente/moderatore/relatore/tutor può essere svolta da parte dei SAI sia in coincidenza che fuori orario di servizio.

Il seguente diagramma individua il processo e gli attori coinvolti:

 

 B.     PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE

La partecipazione ad iniziative ECM Aziendali o Regionali o ad attività formative universitarie che esonerano dall’acquisizione di crediti ECM, sarà garantita con il relativo permesso retribuito, ex Art. 33 ACN vigente, fino al raggiungimento di un massimo del 70% del debito formativo annuale, pari a 35 crediti ECM, proporzionato al numero di ore di incarico complessivamente esercitato.

Per la partecipazione a iniziative ECM Aziendali e Regionali che si svolgano in coincidenza dell’orario di incarico, lo Specialista dovrà inoltrare la richiesta di autorizzazione all’Ufficio competente dell’ASR di riferimento, secondo le modalità dalla stessa predisposte, di norma con preavviso di 30 giorni.

Qualora l’acquisizione dei crediti non sia assicurata dai corsi regionali e/o aziendali, lo specialista provvede a colmare il proprio debito formativo usufruendo del permesso retribuito, ex Art. 33 ACN vigente, fino al raggiungimento del 70% dei crediti previsti dalla vigente normativa oltre il limite delle 32 ore annue di cui al punto C.

 

C.    PARTECIPAZIONE  AD INIZIATIVE ECM NON COMPRESE NELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Lo Specialista ha facoltà di partecipare ad iniziative formative non comprese nella programmazione regionale e/o aziendale, purchè accreditate ECM ed inerenti la specialità svolta in Azienda, usufruendo del permesso retribuito ex art. 33 ACN vigente, fino ad un massimo del 30% del debito formativo annuale e nel limite massimo di 32 ore annue. Il permesso è fruibile presso una o più Aziende in cui lo specialista presta servizio ai sensi dell’Art. 13 comma 3 ACN vigente.

Lo specialista ambulatoriale interno può soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi anche attraverso la partecipazione a corsi FAD da effettuarsi preferibilmente fuori orario di servizio ai sensi del punto B e C soprariportato.

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