12/2014 Informazione per il medico competente (Crediti ECM, Elenco Provinciale,)
CREDITI ECM
M E M E N T O |
Ricordiamo che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08, art. 38, comma 3, per poter continuare ad esercitare l’attività di Medico competente occorre che i sanitari, iscritti nell’elenco nazionale dei medici competenti, abbiano maturato in 3 anni 150 crediti, di cui almeno il 70% (105) nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro” e che, come stabilito dall’art. 2 del Decreto ministeriale 4 marzo 2009, gli stessi, a conferma del possesso di tale requisito, provvedano a trasmettere all’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione la certificazione o l’autocertificazione attestante il conseguimento dei crediti ECM previsti. La trasmissione della certificazione o dell’autocertificazione attestante l’avvenuto conseguimento dei 150 crediti previsti deve avvenire, preferibilmente attraverso posta elettronica certificata. |
Il Decreto Ministeriale del 4 marzo 2009 non indica perentori termini temporali, ma il Ministero, ad oggi, salvo eventuali proroghe, ha individuato quale termine il 15 gennaio 2015 entro il quale, avendo avuto il tempo di effettuare i necessari riscontri, i Medici Competenti possono essere in grado di inoltrare l’apposita autocertificazione scaricabile in calce alla presente, munita di copia del documento d’identità, mediante raccomandata AR, al seguente indirizzo:
|
Pur non essendo previste sanzioni per il mancato invio della comunicazione al Ministero della Salute, nel silenzio della Legge, non è chiaro se il mancato raggiungimento dei crediti previsti per il piano formativo individuale 2011-2013 impedisce la prosecuzione dello svolgimento dell’attività professionale di Medico Competente, sia come dipendente pubblico che come libero professionista, in quanto comporta la perdita del possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 38 D.Lgs 81/08 s.m.i.
In questo caso, il medico non più in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 38 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. non potrebbe più esercitare l’attività di Medico Competente e, inoltre, tutti gli atti eventualmente svolti in azienda per adempiere alla normativa vigente (valutazione del rischio, sopralluoghi, riunioni, sorveglianza sanitaria etc.) a partire dal 1° gennaio 2014 sarebbero nulli.
A tale proposito, è allo studio la proposta di dare la possibilità ai professionisti sanitari che non abbiano conseguito il totale nel triennio 2011-2013 di “recuperare” i crediti mancanti nell’anno 2014, in sovrappiù rispetto ai crediti previsti per l’attuale triennio (all’incirca 50 l’anno). Naturalmente tale possibilità potrà essere verificata, per singoli medici, solo alla fine dell’anno, cioè il 31 dicembre 2014 e per quanto riguarda i Medici Competenti, comunque, tale ipotesi non sarebbe in grado di modificare quanto disposto dall’art. 38 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Raccomandiamo quindi a tutti i Medici Competenti, di prestare la massima attenzione a quanto sopra per evitare contestazioni da parte di aziende, enti pubblici e organi di vigilanza in merito al completamento del programma triennale ECM 2011-2013.
Ricordiamo inoltre ai Medici che non hanno ancora ricevuto dall’Ordine la certificazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo ECM nel Triennio 2011-2012-2013, di collegarsi al sito del COGEAPS seguendo le modalità pubblicate sul N. 9/2014 di Alessandria Medica a pag. 11-12, nonché sul sito dell’Ordine nella Sezione “ECM – Educazione continua in medicina”, articolo “09/2014 – Certificazione dei crediti ECM agli iscritti” per verificare la propria posizione e segnalare al Consorzio stesso eventuali errori od omissioni.
INCLUSIONE ANCHE NELL’ELENCO PROVINCIALE DEI MEDICI COMPETENTI PER COLORO CHE SONO GIÀ ISCRITTI NELL’ELENCO NAZ.LE DEI MEDICI COMPETENTI ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE.
Rammentiamo ai Medici Competenti che non hanno ancora presentato domanda d’iscrizione all’Ordine per il relativo inserimento che l’Ordine ha istituito, secondo quanto richiesto dalla FNOMCeO, l’Elenco Provinciale di Alessandria a disposizione per i Datori di lavoro pubblici e privati che molto spesso chiedono all’Ordine informazioni per reperire il Medico Competente per i propri dipendenti.
In tale Elenco Provinciale possono essere iscritti i seguenti medici competenti:
CONDIZIONE INDISPENSABILE CHE GLI STESSI SIANO ISCRITTI NELL’ELENCO NAZ.LE DEI MEDICI COMPETENTI PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE |
Precisiamo infine, in sintesi, che i medici in possesso dei suddetti titoli e requisiti che intendono essere iscritti negli Elenchi Provinciali dei Medici Competenti, in possesso dei titoli e requisiti di cui sopra, dovranno ritornare all’Ordine l’apposita domanda corredandola della fotocopia di un documento di identità e della documentazione necessaria a dimostrare la loro posizione (i certificati di specializzazione sono già agli atti di questo Ordine e pertanto non dovranno essere inviati; inoltre per gli iscritti di cui all’art. 55 del D.Lgs. 277/1991 è presente all’Ordine la documentazione inerente l’autorizzazione a suo tempo concessa).
IN MANCANZA DELLA PRESENTAZIONE DI TALE DOMANDA GLI SPECIALISTI, PUR ESSENDO ISCRITTI NELL’ELENCO NAZ.LE DEI MEDICI COMPETENTI E NEI RISPETTIVI ELENCHI DEGLI SPECIALISTI, NON SARANNO INCLUSI NELL’ELENCO PROVINCIALE
Riportiamo di seguito il fac-simile della domanda di inclusione nell’Elenco Provinciale.
Scarica il fac-simile della domanda di inclusione nell’Elenco Provinciale.