07/2015 Sesto Vademecum ECM aggiornamento ed autocertificazioni
LUGLIO 2015
Graziella Reposi
PREMESSA |
Sono state approvate nell’anno 2014 dalla Commissione Naz.le Formazione Continua ECM (CNFC) due nuove importanti Determine sul tema ECM.
Una, del 23.07/ 10.10.2014 chiarisce alcuni punti in materia di crediti formativi ECM per il triennio 2014-2016.
Tale documento contiene le indicazioni specifiche per il nuovo triennio in merito all’obbligo formativo ECM e le relative riduzioni, alcune nuove regole applicative per l’assegnazione dei crediti ECM, la certificazione, e varie precisazioni in merito a diverse categorie di formazione, come ad esempio la FAD o i crediti per formazione svolta all’estero.
L’altra Determina del 10.10.2014 tratta il tema del Dossier Formativo, individuale e di gruppo.
Entrambe sono scaricabili dal sito in questa stessa Sezione “ECM – Educazione Continua in Medicina”.
Ritengo utile quindi riprendere il lavoro che ho pubblicato su alessandriamedica N. 2/2014 nonchè ultimamente su alessandriamedica N. 5/2014 e sul sito dell’Ordine, adeguando la parte precedente, al momento ancora non modificata e riportata in nero, con le novità di tali Determine e quelle recentemente comunicate dal Co.Ge.A.P.S. (tutte indicate in rosso) (le fonti sono evidenziate in grassetto).
OBBLIGATORIETA' DELL'E.C.M.
Il D.Lgs 502/1992, art.16 bis – sexies, ed in particolare l’art. 16 quater (Incentivazione alla formazione continua), prevedono che “la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private, i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione Nazionale”.
La Commissione Naz.le ECM sta ancora valutando l’applicazione del sistema sanzionatorio per i professionisti che non acquisiscono la quantità di crediti ECM prevista dalla normativa vigente. Tale materia è in corso di perfezionamento in quanto le disposizioni legislative che cito di seguito prevedono come illecito disciplinare la mancata acquisizione dei crediti ECM e sanciscono che gli Ordini professionali dovranno regolarne la materia.
Infatti il DL 138/2011 del 13 agosto 2011 riporta all’art. 3 comma b: “Previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai Consigli Nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Educazione Continua in Medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”.
L’obbligo di acquisire i crediti formativi ECM è vincolato all’iscrizione all’Ordine professionale per l’esercizio, attuale o futuro, della professione sanitaria. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)
ESONERO DALL'OBBLIGO
- Il concetto di esonero è principalmente relativo all’attività di formazione universitaria che il professionista intraprende, contestualmente all’esercizio della professione; pertanto il professionista è esonerato dall’obbligo formativo ECM per un determinato periodo, ma non gli è preclusa l’attività professionale contemporanea; (Convegno Naz.le FNOMCeO 6-7.12.2013)
- Per eventi naturali calamitosi (ad es. sisma Abruzzo e sisma Emilia) sono stati introdotti esoneri dalla CNFC limitatamente al periodo definito alla Commissione stessa;
- Non è possibile inserire ESONERI PER CORSI NON PERTINENTI CON L’ATTIVITA’ SANITARIA ESERCITATA (es. Master in Comunicazione Istituzionale/ Master in Progettazione Sociale e Gestione del territorio, in quanto entrambi trattano argomenti correlati alla professione del sanitario, ma non propriamente inerenti la professione sanitaria);
- Eventuali crediti maturati nel periodo di validità dell’esonero, non verranno considerati nel computo del fabbisogno formativo individuale;
- I PERIODI DI ESONERO E DI ESENZIONE SONO CUMULABILI MA NON SOVRAPPONIBILI NELL’AMBITO DEL TRIENNIO, AD ECCEZIONE DEGLI ESONERI DEFINITI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE CATASTROFI NATURALI (Convegno Naz.le FNOMCeO 6-7.12.2013).
CONDIZIONI PER L’ESONERO
I professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza e durante l’esercizio dell’attività professionale, sono esonerati dall’obbligo formativo ECM. (Determina della Commissione Naz.le ECM del 17.07.2013)
Sono considerati corsi di formazione post-base:
- corso di specializzazione universitaria, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST 509/03.11.1999, pubblicato nella G.U. N. 2/04.01.2000; Decreto 270/22.10.2004 e s.m.;
- corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al D.Lgs. 368/17.08.1999, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- formazione complementare (es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al D.P.R. 270/28.07.2000 “Regolamento di esecuzione dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale”);
- corsi di formazione e aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “ Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla L. 135/05.06.1990, pubblicata nella G.U. 132/8.06.1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
- corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al D.M. 509/11.12.1998, Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di Specializzazione in Psicoterapia ai sensi dell’art. 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- Il professionista sanitario che frequenta corsi di formazione manageriale, ai sensi dell’art. 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/92, è anch’esso esonerato dall’obbligo formativo ECM ;
- Sono esonerati i sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali previste dell’Accordo Stato – Regioni del 19.04.2012 e dalla Determina della Commissione Naz.le per la Formazione Continua del 20.06.2012, limitatamente al periodo definito con Determina della stessa Commissione.
La Commissione nazionale per la formazione continua si riserva di valutare eventuali posizioni non previste nella Determina 17.07.2013.
PERIODO DI ESONERO
L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese (ad esempio un corso di formazione della durata di un mese e 10 giorni dà diritto all’esonero di 4 crediti ECM). (Determina 17.07.2013)
La tipologie di esoneri sono:
- Annuali/Mensili/ Annuali Parziali;
- La durata dell’esonero per formazione è riferito alla durata legale del corso di formazione universitaria (Convegno Naz.le FNOMCeO 6-7.12.2013)
Esoneri Annuali
- Master universitari di durata annuale di primo livello che erogano almeno 60 CFU;
- Master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni che erogano almeno 60 CFU/anno;
- Corso di Formazione in Medicina Generale di cui al D.Lgs. 368/17.08.1999;
- Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;
- Laurea specialistica;
- Diploma di specializzazione;
- Dottorato di ricerca;
- Corsi di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/92;
- Corso micologi durata annuale.
Esoneri Durata Annuale Parziale
- Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell’Abruzzo*;
- Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell’Emilia*;
- Corso micologi durata biennale (riduzione del 50% dell’obbligo formativo individuale annuale ECM nel biennio in cui si svolge il Corso).
*DURANTE GLI ESONERI PARZIALI È AMMESSO ACQUISIRE CREDITI
Esoneri Mensili
- Frequenza corsi universitari diversi dalle tipologie elencate: dà diritto all’esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione ha durata superiore a 15 giorni per ciascun mese;
- Corso di aggiornamento in tematiche AIDS o Militari in missione all'estero.
(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)
ESENZIONE DALL'OBBLIGO
- LE ESENZIONI PRECLUDONO LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ SANITARIA (Convegno Naz.le FNOMCeO 6-7.12.2013);
- LE ESENZIONI DANNO DIRITTO A RIDUZIONE DELL’OBBLIGO FORMATIVO (Convegno Naz.le FNOMCeO 6-7.12.2013);
- I PERIODI DI ESENZIONE E DI ESONERO SONO CUMULABILI MA NON SOVRAPPONIBILI NELL’AMBITO DEL TRIENNIO, AD ECCEZIONE DEGLI ESONERI DEFINITI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE CATASTROFI NATURALI (Convegno Naz.le FNOMCeO 6-7.12.2013).
CONDIZIONI PER L’ESENZIONE
Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di:
- congedo maternità e paternità : D.Lgs. n. 151/26.03.2001 e s.m.i.:
IL CONGEDO PER MATERNITÀ (EX D.LGS. N. 151 DEL 26.03.2011) NON DA’ DIRITTO A CREDITI, MA DÀ DIRITTO ALL’ESENZIONE DALL’OBBLIGO FORMATIVO NELLA MISURA DI 4 CREDITI PER OGNI MESE IN CUI L’ATTIVITÀ LAVORATIVA È SOSPESA; |
- interdizione obbligatoria dal lavoro per gravidanza a rischio
- interdizione obbligatoria dal lavoro per condizioni ambientali pregiudizievoli senza possibilità di allontanamento mediante spostamento ad altre mansioni
- astensione obbligatoria per maternità (e paternità in determinate situazioni)
- congedo parentale e congedo malattia del figlio: D.Lgs. n. 151/26.03.2001 e s.m.i.;
- adozione e affidamento preadottivo: D.Lgs. n. 151/26.03.2001 e s.m.i.;
- adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.Lgs. n. 151/26.03.2001 e s.m.i.;
- congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.Lgs n. 151 del 26.03.2001 e s.m.i.;
- aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie e/o invalidanti così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
La Determina della CNFC del 17 luglio 2013 “Esoneri, esenzioni, tutoraggio individuale, formazione all’estero …” prevede l’esenzione per motivi di salute, nella misura di 4 crediti per ogni mese, solo nei casi di temporanea sospensione dell’attività professionale. Pertanto per i sanitari affetti da patologie gravi e/o invalidanti iscritti all’Ordine che continuano a svolgere la propria professione, non sono previste esenzioni (salvo valutazione da parte della Commissione Nazionale ECM per “eventuali posizioni non previste” nel paragrafo della sopracitata Determina). Ricordo che un valido contributo per far fronte al debito formativo è dato dalla FAD (Formazione a distanza, modalità mediante la quale è possibile acquisire tutti i crediti previsti per il triennio), fruibile on line tramite la FNOMCeO. Alcuni di questi corsi fad sono anche fruibili su supporto cartaceo con valutazione dell’apprendimento mediante fax ovvero in fad blended con apprendimento su supporto cartaceo scaricabile dal portale www.fnomceo.it e la valutazione dell’apprendimento in eventi formativi presso l’Ordine. |
- assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- richiamo alle armi o servizio volontario alla C.R.I.: Art. 14R.D. L. 2034/10.08.1928, e artt. 36 e 245 del R.D. 484/1936 e s.m.i.;
- aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale: Art. 3 bis comma 11 D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;
- aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.; art. 2 L. 384/1979 e s.m.i.; art. 16 bis comma 2 bis D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;
- aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua si riserva di valutare eventuali posizioni non previste nei punti sopra indicati.
(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)
PERIODO DI ESENZIONE
L’unità mese è considerato il periodo di sospensione dell’attività professionale non inferiore a 16 e non superiore a 31 giorni. Ad esempio il sanitario che sospende l’attività professionale per un mese e 10 giorni ha diritto all’esenzione di 4 crediti ECM.
- L’esenzione comporta la sospensione dell’attività lavorativa per il periodo di tempo corrispondente;
- L’esenzione prevede la riduzione dal fabbisogno individuale di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni;
- Periodi inferiori ai 16 giorni non danno diritto ad alcuna tipologia di esenzione.
ESENZIONI/ESONERI: NORME COMUNI
ESONERI/ESENZIONI: Diritti che possono essere vantati dal sanitario
- I sanitari temporaneamente privi di occupazione, ma aventi titolo ad esercitare la professione, possono usufruire di esoneri ed esenzioni;
- Le esenzioni e gli esoneri non assegnano crediti, ma riducono l’obbligo formativo individuale;
- EVENTUALI PARTECIPAZIONI AD EVENTI FORMATIVI ATTESTANTI CREDITI ECM NEL PERIODO DI ESONERO TOTALE E/O ESENZIONE VENGONO REGISTRATI NEL DATABASE CO.GE.A.P.S. MA NON RIENTRANO NEL CONTEGGIO AI FINI DEL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO FORMATIVO TRIENNALE, IN QUANTO VENGONO ASSORBITI DAL DIRITTO DI ESONERO/ESENZIONE VANTATO DAL SANITARIO;
- EVENTUALI PARTECIPAZIONI ECM REGISTRATE NEL PERIODO DI ESONERO PARZIALE SARANNO CONTEGGIATE AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO TRIENNALE;
(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)
MODALITA’ DI REGISTRAZIONE PRESSO IL Co.Ge.A.P.S.
- Per registrare esoneri/esenzioni nella banca dati Co.Ge.A.P.S., è necessario inviare alla Segreteria del Consorzio la documentazione attestante il diritto (ad es. il certificato di frequenza del Corso di formazione rilasciato dall’Ente presso cui si svolge il corso o un’autocertificazione riportante denominazione Corso di formazione, Ente che eroga il Corso, eventuali CFU attribuiti, data di inizio e data di fine del corso frequentato, ecc.);
- LA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DI ESONERI ED ESENZIONI PUÒ ESSERE EFFETTUATA CON DECORRENZA RETROATTIVA SOLO DALL’ANNO 2011;
- LA REGISTRAZIONE RELATIVA AL 2008-2010 NON APPORTA MODIFICHE ALL’OBBLIGO FORMATIVO DEL TRIENNIO 2011-2013 E POTREBBE DIMINUIRE LA RIDUZIONE SPETTANTE AL PROFESSIONISTA NEL TRIENNIO CONCLUSO, IN QUANTO I CREDITI ACQUISITI IN REGIME DI ESONERO E/O ESENZIONE NON SONO CONTEGGIATI AI FINI DEL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO FORMATIVO INDIVIDUALE TRIENNALE.
OCCORRE CONSERVARE LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL DIRITTO ALL’ESONERO E/O ALL’ESENZIONE DALL’OBBLIGO DELL’ACQUISIZIONE DEI CREDITI ECM.
PENSIONATI E CREDITI ECM
La FEDER.S.P.eV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove) ha chiesto alla Federazione Naz.le degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri se il medico pensionato iscritto all’Ordine è tenuto obbligatoriamente a partecipare a corsi ECM. La FNOMCeO ha risposto che i pensionati, seppur iscritti all’Albo professionale, che non svolgono la professione, non sono tenuti ai corsi ECM. Infatti la semplice condizione di iscrizione all’Albo professionale non implica l’obbligo di partecipare ai corsi ECM: al contrario é l’esercizio della professione che obbliga all’aggiornamento, anche se per l’esercizio professionale é per legge obbligatorio essere iscritto all’Ordine, per non incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione sanitaria.
NUOVI ISCRITTI ALL'ALBO E CREDITI ECM
A seguito di un quesito posto dal nostro Ordine alcuni anni fa la Commissione Nazionale ECM aveva assunto nel corso della riunione del 4 dicembre 2012 la seguente decisione:
- per i professionisti sanitari, vincolati all’iscrizione all’Albo professionale per l’esercizio della professione, l’obbligo formativo decorre dall’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo professionale;
- per i professionisti sanitari, non vincolati all’iscrizione all’Albo professionale, l’obbligo formativo decorre dall’anno successivo al conseguimento dell’abilitazione professionale.
E’ stato poi confermato che per i professionisti sanitari con l’obbligo di iscrizione ad un Ordine, l’impegno formativo decorre dall’anno successivo all’iscrizione all’Ordine stesso. (Determina della Commissione Naz.le ECM del 17.07.2013)
PERTANTO PER I NUOVI ISCRITTI IL DEBITO FORMATIVO CON ACQUISIZIONE DEI CREDITI ECM INIZIA DAL PRIMO MESE DELL’ANNO SUCCESSIVO ALL’ISCRIZIONE ALL’ORDINE (AD ESEMPIO, PER UN ISCRITTO AGLI ALBI PROFESSIONALI DEI MEDICI CHIRURGHI O DEGLI ODONTOIATRI IL 27 GIUGNO 2013 L’OBBLIGO ECM DECORRE DAL 1° GENNAIO 2014).
RICERCA EVENTI NELLE BANCHE DATI
I professionisti sanitari privi di specializzazione possono acquisire i crediti formativi ECM consultando la banca dati pubblicata sul sito Agenas/ECM cercando gli eventi rivolti all’area interdisciplinare. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)
E’ possibile inoltre riscontrare tali notizie sempre nella banca dati Agenas (indirizzo http://ape.agenas.it/) – Professionisti sanitari – ricerca avanzata eventi. Nella colonna di destra alla voce “Costo-Crediti” inserire una spunta nella casella “Ricerca per costo”. Il sistema inserisce in automatico la voce “Costo del corso: gratuito”. Cliccare quindi sul bottone blu CERCA. Verranno estratti tutti i corsi a costo zero.
ASSENZE DURANTE LA PARTECIPAZIONE AD UN EVENTO O AD UN PROGETTO
FORMATIVO AZIENDALE ECM
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è necessaria la frequenza effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo residenziale, mentre, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.M. 27/12/2001 la presenza effettiva degli operatori sanitari interessati al Progetto Formativo Aziendale è del 90%. (Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM)
Il discente quindi deve acquisire i crediti formativi partecipando al 100% delle ore previste per l’evento, ad eccezione della partecipazione ai Progetti Formativi Aziendali dove si acquisiscono i crediti formativi a fronte del 90% di partecipazione all’evento.
In casi particolari di assenza brevissima sarà compito dell’Organizzatore, unico responsabile dell’evento residenziale o del progetto formativo aziendale, valutare la giustificazione nonché l’incidenza dell’assenza sull’apprendimento finale.
CONSERVAZIONE DELL'ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO
FORMATIVO
L’attestato, dopo il preliminare controllo dei dati (organizzatore, evento, professione, elementi personali), deve essere scrupolosamente conservato dall’interessato ai fini delle successive verifiche dell’aggiornamento effettuato, da parte delle Istituzioni (Regioni, Aziende Ospedaliere, Ordini), che saranno predisposte dalla Commissione Naz.le.
LA "STORIA" DEI CREDITI ECM
CREDITI NECESSARI PER IL QUINQUENNIO SPERIMENTALE
ANNI 2002 – 2006 E ANNO 2007
ANNO | CREDITI | MINIMO | MASSIMO |
2002 | 10 | 5 | 20 |
2003 | 20 | 10 | 40 |
2004 | 30 | 15 | 60 |
2005 | 30 | 15 | 60 |
2006 | 30 | 15 | 60 |
Totale crediti quinquennio 2002 - 2006 |
120 CREDITI NEI 5 ANNI | ||
2007 Per l’anno 2007 il debito formativo era di 30 crediti (minimo 15, massimo 60) fino a raggiungere l’intero debito formativo che complessivamente era di 150 crediti per il periodo sperimentale 2002-2007. |
30 | 15 | 60 |
Totale crediti periodo 2002 - 2007 |
150 CREDITI NEI 6 ANNI |
L’Accordo Stato Regioni del 05.11.2009 – I crediti ECM prevedeva:
“La quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità deve acquisire per il periodo 2008-2010 è di 150 crediti sulla base di 50 (minimo 25, massimo 75) ogni anno. Per questo triennio possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 crediti già acquisiti negli anni precedenti”.
CREDITI NECESSARI PER IL TRIENNIO
ANNI 2008 – 2010
ANNO | CREDITI | MINIMO | MASSIMO |
2008 | 50 | 30 | 70 |
2009 | 50 | 30 | 70 |
2010 | 50 | 30 | 70 |
TOTALE | TOTALE 150 CREDITI NEI 3 ANNI | ||
Almeno 90 crediti dovevano essere nuovi. Coloro che avevano conseguito fino a 60 crediti nel periodo 2004-2007 potevano portarli in “detrazione” dal debito formativo del periodo 2008-2010 in ragione di 20 per ciascuno dei tre anni |
CREDITI NECESSARI PER IL TRIENNIO
ANNI 2011 – 2013
ANNO | CREDITI | MINIMO | MASSIMO |
2011 | 50 (*) | 25 | 75 |
2012 | 50 (*) | 25 | 75 |
2013 | 50 (*) | 25 | 75 |
(*) L’Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012 nel confermare il debito complessivo dei crediti a 150 per il triennio 2011-2013 ha previsto la possibilità per i professionisti di riportare fino a 45 crediti dal triennio precedente (2008-2010), in presenza di particolari condizioni (**). Pertanto coloro che erano in possesso di tali requisiti potevano acquisire nel triennio appena trascorso 105 crediti anziché 150. NON SI TRATTA, DI CREDITI ECCEDENTI IL DEBITO FORMATIVO COMPLESSIVO BENSÌ DELL’UTILIZZO DI CREDITI POSSEDUTI NEL TRIENNIO PRECEDENTE, A PATTO CHE, COME RIPORTATO AL PUNTO (**), SI FOSSE ADEMPIUTO ALL’OBBLIGO FORMATIVO COSÌ COME PREVISTO PER I PERIODI PRECEDENTI. (FAQ AGE.NA.S.) |
(**) IL PROFESSIONISTA CHE AVEVA CONSEGUITO 60 CREDITI FORMATIVI NEL PERIODO 2004/2007, POTEVA PORTARLI IN DETRAZIONE UTILIZZANDOLI PER IL SUCCESSIVO TRIENNIO (2008/2010) E ACQUISENDO QUINDI PER QUEST’ULTIMO SOLTANTO 90 CREDITI FORMATIVI. TALE SITUAZIONE HA CONSENTITO DI DETRARRE ULTERIORMENTE DAL TRIENNIO 2011/2013 45 CREDITI FORMATIVI E QUINDI ACQUISIRE SOLTANTO 105 CREDITI. IL SANITARIO CHE NON AVEVA ACQUISITO I CREDITI SECONDO LA DESCRIZIONE DI CUI SOPRA, AVEVA L’OBBLIGO DI CONSEGUIRE L’INTEREZZA DEI 150 CREDITI PER IL TRIENNIO 2011-2013.
RIDUZIONE DELL'OBBLIGO FORMATIVO TRIENNALE
L’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 aveva stabilito in 150 crediti il debito formativo complessivo per il triennio 2011-2013 ed aveva previsto, inoltre, la possibilità per tutti i professionisti sanitari, di riportare dal triennio precedente (2008-2010) fino a 45 crediti (vedi sopra).
La Determina della Commissione Naz.le ECM del 17.07.2013 HA CONVENUTO TUTTAVIA CHE LA RIDUZIONE DA ATTUARSI CON CRITERIO PROPORZIONALE, SI CALCOLA SECONDO IL SEGUENTE METODO:
- RIDUZIONE DI 15 CREDITI NEL TRIENNIO 2011-2013 SE IL PROFESSIONISTA HA ACQUISITO DA 30 A 50 CREDITI NEL TRIENNIO 2008-2010
- RIDUZIONE DI 30 CREDITI NEL TRIENNIO 2011-2013 SE IL PROFESSIONISTA HA ACQUISITO DA 51 A 100 CREDITI NEL TRIENNIO 2008-2010
- RIDUZIONE DI 45 CREDITI NEL TRIENNIO 2011-2013 SE IL PROFESSIONISTA HA ACQUISITO DA 101 A 150 CREDITI NEL TRIENNIO 2008-2010.
Crediti acquisiti nel Riduzione ammessa |
Fabbisogno Triennale 2011-2013 |
Fabbisogno annuale 2011-2013 |
Da 101 a 150 45 |
105 (35 annuale) | Da 17,5 a 52,5 (scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo) |
Da 51 a 100 30 |
120 (40 annuale) | Da 20 a 60 (scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo) |
Da 30 a 50 15 |
135 (45 annuale) | Da 22,5 a 67,5 (scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo) |
L’OBBLIGO FORMATIVO ANNUALE PER IL PROFESSIONISTA SANITARIO (NON LIBERO PROFESSIONISTA) È DI UN TERZO DEL PROPRIO FABBISOGNO TRIENNALE (50 CREDITI/ANNO CON UN MINIMO DI 25 ED UN MASSIMO DI 75), AL NETTO DELLE RIDUZIONI DERIVANTI DA ESENZIONI ED ESONERI. IL SANITARIO PUÒ DISCOSTARSI DEL 50% DALL’OBBLIGO FORMATIVO ANNUALE
CREDITI NECESSARI PER IL TRIENNIO
ANNI 2014 – 2016
|
- Il sanitario dovrà acquisire, ogni anno del triennio, un ammontare di crediti ECM da un minimo del 50% ad un massimo del 150% dell’obbligo formativo annuo;
- I crediti acquisiti in eccedenza rispetto a quanto sopra non hanno validità ai fini del soddisfacimento del fabbisogno formativo individuale del triennio, e non vengono conteggiati all’interno del Dossier Formativo.
(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)
CREDITI ECM ED ATTIVITA' PROFESSIONALI DIVERSE
Mentre per gli Odontoiatri esiste un’unica disciplina, appunto l’Odontoiatria, per i Medici Chirurghi esistono 68 discipline. E’ importante sapere che LA DISCIPLINA NON CORRISPONDE ALLA SPECIALIZZAZIONE, BENSI' ALL'ATTIVITA' EFFETTIVAMENTE ESERCITATA.
INFATTI E’ IMPORTANTE CHE IL PROFESSIONISTA COMUNICHI AI PROVIDER, ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE AI CORSI, LA DISCIPLINA SVOLTA PER LA QUALE INTENDE ACQUISIRE I CREDITI.
AD ES. I MEDICI COMPETENTI ISCRIVENDOSI AD UN CORSO ACCREDITATO PER MEDICINA DEL LAVORO, DEVONO INDICARE NELLA DISCIPLINA, ANCHE SE NON SONO SPECIALISTI (VEDI I SANATI DI CUI EX ART. 55 D.LGS. N. 277/91), LA VOCE “MEDICINA DEL LAVORO”.
(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)
Possono partecipare agli eventi relativi ad una disciplina diversa da quella inerente la propria specializzazione i medici dipendenti in possesso di specializzazioni che siano equipollenti o affini alla disciplina oggetto dell’evento (cfr.: D.M. 30.01.98 per le discipline equipollenti e D.M. 31.01.98 per le discipline affini – D.M. 27.07.2000 ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso della formazione post base – D.M. 02.08.2000 per le modificazioni ed integrazioni alle tabelle delle equipollenze e delle affinità previste, rispettivamente, dal D.M. 30.01.1998 per l’accesso 2° livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario e dal D.M. 31.01.1998 per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale). (FAQ AGE.NA.S.)
L’obiettivo formativo nazionale di riferimento del singolo corso dovrà essere facilmente identificabile dal sanitario e indicato dal provider in maniera chiara ed in posizione evidente oltre che nella documentazione della fase istruttoria e nell’attestato di partecipazione, anche nei materiali (informatici, cartacei, ecc.) di promozione dell’evento e nel programma dei lavori.
CURE PALLIATIVE
I medici che esercitano esclusivamente la disciplina cure palliative, premesso che tale attività professionale è ora riportata nell’elenco delle discipline delle professioni sanitarie mediche, devono scegliere - in base alla specializzazione posseduta e all’attività esercitata - gli eventi più congruenti con il proprio percorso formativo, con gli obiettivi della struttura in cui operano ed in linea con un efficace aggiornamento professionale nel panorama dell’offerta riferita alle Aree di Intervento Formativo di cui all’elenco riportato nell’Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012 (pubblicato sul sito dell’Ordine www.ordinemedici.al.it, nella Sezione ECM – Educazione Continua in Medicina). (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)
MEDICINE NON CONVENZIONALI
Le Medicine non convenzionali, come dichiarato negli Obiettivi Formativi Nazionali, possono essere accreditate se prevedono nel programma prove di efficacia e un confronto con la medicina tradizionale. La Fitoterapia, la Medicina Omeopatica, l’Omotossicologia, l’Agopuntura, sono riservate in via esclusiva, ai fini ECM, alle professioni di Medico, Odontoiatra, nell’ambito delle rispettive competenze professionali. Per tutto quello che riguarda altre attività formative comprese nelle Medicine non convenzionali ma diverse da quelle sopra definite, ove comprese nel piano formativo del provider, il piano stesso – a cura dell’ente accreditante – sarà trasmesso alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua per la valutazione della compatibilità. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)
CASE DI CURE PRIVATE
Il Direttore Sanitario di una casa di cura privata, sebbene non eserciti la funzione di medico in senso stretto, è in ogni caso tenuto ad adempiere l’obbligo del conseguimento dei crediti ECM. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)
Per il personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nelle strutture sanitarie private l’adempimento dell’obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l’accreditamento da parte del Servizio Sanitario Nazionale.
MEDICINA ESTETICA
La Medicina Estetica ad oggi non risulta regolata e non ha alcuna equipollenza o affinità con altre discipline riconosciute. Può, in termini generali, intendersi come quella branca della medicina che si occupa di correggere o eliminare gli inestetismi del viso o del corpo senza ricorrere ad interventi invasivi chirurgici, bensì attraverso una serie di trattamenti poco invasivi che consentono una ripresa delle normali attività quotidiane in breve tempo. E’ dunque di competenza dei professionisti in possesso di un titolo di formazione di base di medico chirurgo abilitato all’esercizio della professione. L’offerta formativa di riferimento, conseguentemente, è quella indirizzata ai medici chirurghi abilitati. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)
TIPOLOGIA DEI CREDITI ACQUISIBILI
CREDITI IN QUALITA’ DI DOCENTE/TUTOR/RELATORE DI FORMAZIONE
Numero massimo di crediti acquisibili
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Ai sanitari che hanno svolto attività di docenza e tutor per eventi ECM accreditati al Sistema Nazionale e Regionale ECM e realizzati prima del 31 dicembre 2010 sono attribuiti 2 crediti ECM per evento a prescindere dalle ore di docenza effettivamente svolte salvo rettifiche individuali che i professionisti comunicheranno al Co.Ge.A.P.S., sulla base dei relativi specifici attestati. (Determina Commissione Naz.le ECM del 17.07.2013)
CREDITI PER TUTORAGGIO INDIVIDUALE
Numero massimo crediti acquisibili
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Tutoraggio Pre Laurea – Post Laurea – Piani Formativi Aziendali-PFA
Ai tutor che svolgono formazione pre e post laurea (Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST 509/3.11.1999; Decreto 509/11.12.1998; Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR 270/22.10.2004 e s.m.i.) prevista dalla legge e ai professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio all’interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre e post laurea previsti dalla legge, sono riconosciuti i crediti formativi ECM.
L’attività di tutoraggio effettuata per tirocini di valutazione e/o obbligatori (esami di abilitazione-internato studenti in medicina – formazione medici di medicina generale), con attestazione della documentazione a cura dell’ente erogatore dell’attività di tutoraggio (Università, Regione), deve essere inviata all’Ordine per la definizione del numero dei crediti formativi e dallo stesso attestata, con successiva trasmissione al Co.Ge.A.P.S. da parte dell’Ordine ai fini della registrazione e inserimento nell’anagrafica nazionale dei crediti relativi al tutoraggio individuale. E’ opportuno segnalare il periodo di tutoraggio all’Ordine in quanto l’Ordine provvede poi alle relative comunicazioni alle Aziende Sanitarie per il pagamento da parte delle stesse delle indennità previste ai Tutor. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)
Registrazione dei crediti derivanti da attività di tutoraggio
Il professionista – in assenza di comunicazione all’Ordine da parte dell’Ente (Università, ecc.) - può comunicare l’attività di tutoraggio all’Ordine anche tramite un'autocertificazione firmata e redatta ai sensi del DPR 445/2000, completata di tutti i dati necessari per i relativi controlli di legge presso l’Ente che ha predisposto il tutoraggio stesso.
Informazioni obbligatorie da indicare nell’autocertificazione senza le quali non si può procedere alla registrazione di attività di tutoraggio:
- data di inizio e fine del tutoraggio (giorno, mese, anno, eventuale sessione);
- nome organizzatore/ struttura in cui si è svolto il tutoraggio;
- tipologia struttura in cui si è svolto il tutoraggio (pubblica o privata);
- tipo attività tutoraggio (pre laurea, post laurea, PFA);
- indicazione se il tutor è libero professionista, dipendente, convenzionato o privo di occupazione;
- professione e disciplina del tutor.
(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)
Esclusioni della valutazione per il tutoraggio
Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale, gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento anche a titolo gratuito.
CREDITI PER CONVEGNI, CONGRESSI, SIMPOSI, CONFERENZE, PER ATTIVITÀ DI RICERCA, TRAINING INDIVIDUALIZZATO (FSC),PER AUDIT CLINICO, GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC), DOCENZA E TUTORING ANCHE INDIVIDUALE
Numero massimo crediti acquisibili
(Determina CNFC 23.07.2014 – 10.10.2014) |
I crediti acquisiti tramite attività di pubblicazione, calcolati unitamente ai crediti ottenuti per docenza a corsi ECM, tutoraggio individuale, ricerche, non possono eccedere il 60% (90 su 150) del monte crediti triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni.
(Istruzioni Co.Ge.A.P.S. 23.03.2015)
Per quanto riguarda la Formazione Sul Campo, il responsabile scientifico/coordinatore dei gruppi di lavoro può fare anche da tutor, mentre il coordinatore dei gruppi non può fare il tutor che è una figura accessoria ed a sostegno delle attività. Lo stesso professionista non può comunque acquisire crediti formativi per la medesima attività: può però scegliere quelli più convenienti per lui.
CREDITI PER FORMAZIONE RESIDENZIALE, PER FORMAZIONE RESIDENZIALE INTERATTIVA (RES)
Numero massimo crediti acquisibili
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Per i Corsi residenziali è ora possibile effettuare una sola (e non ripetibile) compilazione del test di verifica ed il questionario non potrà essere in nessun modo ripetuto: diversamente il test non sarà considerato valido ai fini dell’acquisizione dei relativi crediti ECM.
(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)
CREDITI PER FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) SENZA TUTORAGGIO, PER AUTOAPPRENDIMENTO CON TUTORAGGIO
Numero massimo crediti acquisibili
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Con riferimento al triennio formativo 2014-2016 gli eventi FAD dovranno concludersi entro il triennio formativo in cui vengono inseriti. (Determina CNFC 23.07.2014 / 10.10.2014)
Per la Formazione a Distanza (FAD), non sarà più possibile effettuare un numero “illimitato” di tentativi del test di valutazione dell’apprendimento: è stato infatti stabilito un limite massimo di ripetizioni della prova di verifica di 5 possibilità. (Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)
CREDITI INDIVIDUALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI
Numero massimo crediti acquisibili
Pertanto tutti i liberi professionisti, nel rispetto dell’obbligo formativo individuale triennale (al netto di riduzioni derivanti da esoneri ed esenzioni), possono acquisire i crediti senza l’obbligo di rispettare i limiti minimi e massimi annuali; |
CREDITI PER AUTOFORMAZIONE DEI LIBERI PROFESSIONISTI
Numero massimo crediti acquisibili
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Ai liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per autoformazione:
- Attività di studio di riviste scientifiche
- Lettura capitoli di libri e di monografie
Entrambe le attività sono prive di test di valutazione
Il libero professionista comunica tramite autocertificazione alla Segreteria Co.Ge.A.P.S. l’attività di autoformazione indicando le ore di impegno.
L’autocertificazione per liberi professionisti può essere effettuata on-line collegandosi al sito del Co.Ge.A.P.S., oppure può essere rilasciata dall’interessato secondo lo schema riportato in calce al presente Vademecum, spedendola all’indirizzo e-mail del Co.Ge.A.P.S. con copia di un documento d’identità.
L’autocertificazione dell’attività di autoformazione per i liberi professionisti dovrà contenere i seguenti dati:
Dati anagrafici del professionista:
- Nome
- Cognome
- Codice fiscale
- Ordine di appartenenza
Dati dell’attività di autoformazione:
- Data inizio
- Data fine
- Obiettivo formativo (tra quelli previsti dalla CNFC)
- Numero di ore impegnate nello studio
- Tipo autoformazione:
- Materiali durevoli
- Letture scientifiche
- Descrizione materiale lettura (titolo del materiale studiato)
- Professione
- Disciplina
(Determina CNFC 23.07.2014 – 10.10.2014)
CREDITI PER PUBBLICAZIONI
Numero massimo crediti acquisibili
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Per inserire i crediti per pubblicazioni individuali, è possibile collegarsi al sito del Co.Ge.A.P.S. e compilare l’apposita autocertificazione, oppure inviare all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. un’autocertificazione utilizzando lo schema riportato in calce al presente Vademecum, contenente le indicazioni relative alla pubblicazione (titolo, data di pubblicazione, livello firma e tipo di pubblicazione, citata o non citata).
La Segreteria Co.Ge.A.P.S. provvederà ad inserire i dati ed a notificare l’avvenuta registrazione al professionista interessato.
L’attribuzione dei crediti per pubblicazioni potrà avvenire, secondo la seguente tabella:
- CITAZIONI SU RIVISTE CITATE NEL CITATION INDEX;
primo nome 3.0 crediti;
altro nome 1.0 credito; - PUBBLICAZIONI SU RIVISTE NON CITATE SU C.I. ED ATTI DI CONGRESSI NAZIONALI O INTERNAZIONALI;
primo nome 1.0 credito;
altro nome 0.5 credito; - CAPITOLI DI LIBRI E MONOGRAFIE;
primo nome 2.0 crediti;
altro nome 1.0 credito.
(Convegno Naz.le FNOMCeO 6-7.12.2013)
(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)
(Istruzioni Co.Ge.A.P.S. 23.03.2015)
CREDITI TRAMITE SPONSOR O FORMAZIONE RECLUTATA
Numero massimo crediti acquisibili
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Ai sensi della Determina del 18.01.2011 "Reclutamento dei partecipanti", l’Azienda che invita i professionisti a frequentare un determinato evento formativo, con spese a carico dell’Azienda stessa, deve fornire al Provider l’elenco con i nomi dei partecipanti invitati all’evento formativo.
Per reclutamento si intende la promozione di attività ECM da parte di sponsor commerciali che si realizza con il supporto economico (per iscrizione, viaggi, spese di permanenza, ecc.) fornito al professionista. In questa situazione potrebbe realizzarsi una situazione di condizionamento, più o meno esplicito, del professionista da parte dello sponsor commerciale. Potrebbe anche realizzarsi una selezione dell’utenza di un evento formativo basata non esclusivamente sulle priorità di aggiornamento dei professionisti della sanità. Per questi motivi la CNFC ha deliberato di limitare il reclutamento diretto da parte di sponsor commerciali al massimo ad un terzo (50 su 150 crediti nel triennio) del debito formativo di ogni professionista.
Nella tipologia formativa FAD non è consentito il reclutamento dei partecipanti. Nel caso in cui un discente riceva le credenziali di accesso all’evento FAD da parte di qualsiasi soggetto, non si configura il reclutamento, fermo restando che il provider non può in alcun caso fornire a chiunque ne faccia richiesta l’elenco dei partecipanti né l’elenco di coloro che hanno acquisito i crediti formativi.
Inoltre la Determina della CNFC del 18 settembre 2013 (alla luce della quale ogni partecipante potrà maturare 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento - 150 totali per il triennio 2014-2016 - mediante reclutamento diretto da parte dello sponsor) prevede che il discente dovrà consegnare al provider dell’evento una copia dell’invito o una dichiarazione sottoscritta attestante l’invito, con firma autografa e leggibile, unitamente ai propri dati anagrafici.
CREDITI PER FORMAZIONE ALL’ESTERO
Numero massimo crediti acquisibili
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I provider accreditati in Italia possono realizzare Progetti Formativi Aziendali – PFA, attinenti ad uno specifico ed unitario obiettivo nazionale o regionale, organizzato da una azienda sanitaria pubblica o privata per il proprio personale dipendente o convenzionato appartenente ad una o più categorie professionali all’estero attinenti settori e tecnologie innovative non applicate o implementate nel territorio nazionale, a condizione che siano compatibili con l’esercizio della professione sanitaria per la quale sono erogati. L’accreditamento di tali PFA segue lo stesso iter procedurale dell’accreditamento degli eventi all’estero accreditati in Italia. (Determina Commissione Naz.le ECM 17.07.2013)
Documentazione per registrazione crediti estero
L’Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012 prevedeva che i crediti ECM acquisiti per la formazione individuale all’estero e per l’autoformazione devono sottostare alla seguente procedura: il professionista dipendente – ultimata la frequenza – deve inoltrare la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, ecc. e quella attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento all’Ufficio Formazione dell’Azienda presso cui presta servizio). L’Azienda provvederà all’invio dei dati al Co.Ge.A.P.S.
I liberi professionisti devono darne diretta comunicazione alla Segreteria del Co.Ge.A.P.S. con le modalità che seguono nel capitolo: “Modalità per l’accesso al Co.Ge.A.P.S.”.
Possono essere registrati esclusivamente i crediti maturati dalla formazione individuale all’estero a partire dal 1° gennaio 2008, fatto salvo quanto già precedentemente riconosciuto pur in carenza di una più specifica normativa. (Determina Commissione Naz.le ECM 17.07.2013)
CREDITI PER MEDICI RESIDENTI ALL’ESTERO O CHE SVOLGONO ATTIVITÀ PROFESSIONALE ALL’ESTERO MA SONO ISCRITTI AD UN ORDINE DEI MEDICI ITALIANO
La Commissione Nazionale ECM si è pronunciata in merito alla posizione dei medici e degli odontoiatri iscritti anche presso un Ordine estero (es. Italia e Germania), che svolgono attività professionale sia in Italia che all’estero, ribadendo che l’obbligo ECM va soddisfatto nel paese in cui si esercita visto che si intende garantire un professionista aggiornato a tutela della salute dei cittadini.
Quindi se il medico o l’odontoiatra sono iscritti ad un nostro Ordine devono soddisfare l’obbligo nel nostro Paese. Per evitare di dover ottenere anche i crediti nel Paese di provenienza, ciascun professionista sottopone al Co.Ge.A.P.S. la documentazione dei crediti conseguiti all’estero che, se riconosciuti congrui e validi, vengono registrati nell’anagrafica del Cogeaps secondo le regole previste.
(Circolare FNOMCeO 2014/3715 02.04.2014)
La Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 17 Luglio 2013 “Esoneri, esenzioni, tutoraggio individuale, formazione all’estero, autoapprendimento, modalità di registrazione e certificazione” non prevede alcun esonero o esenzione per quei professionisti che per brevi periodi o stabilmente svolgono la loro attività oltre frontiera, tranne per quelli impegnati in attività di cooperazione internazionale riconosciute dalla legge.
A parere della FNOMCeO tutti gli iscritti all’Ordine sono obbligati ad acquisire crediti ECM, anche se residenti all’estero o, come nel caso dei medici transfrontalieri, risiedenti in Italia ma che esercitano la professione in altra Nazione.
Ad ogni buon conto i crediti ECM ottenuti all’estero devono essere validati con l’abbattimento del 50% e registrati nell’anagrafica Co.Ge.A.P.S. Tale abbattimento può essere evitato con la stipula di accordi bilaterali transfrontalieri tra regioni e nazioni confinanti, con l’eventuale coinvolgimento della FNOMCeO, registrati presso la CN ECM o presso la Commissione ECM della propria Regione.
La Federazione ritiene che solo in presenza di situazioni del tutto eccezionali il professionista che esercita in un Paese estero potrà rivolgere eventuale domanda di esonero direttamente alla Commissione Nazionale ECM.
CREDITI PER MEDICI COMPETENTI
Numero crediti acquisibili
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Ricordo che la FNOMCeO in data 21 febbraio 2014 aveva comunicato che il Ministero della Salute chiariva che “il termine per provvedere alla trasmissione della certificazione o dell’autocertificazione dei Medici Competenti può essere individuato entro il 15 gennaio 2015 (il modulo per l’invio al Ministero è scaricabile dall’articolo “ 03/2014 – E.C.M. – Quali adempimenti per il medico competente? – Proroga al 15 gennaio 2015” e dall’articolo “12/2014 – Informazioni per il medico competente (Crediti E.C.M., Elenco Provinciale)” pubblicato nella Sezione “ECM – Educazione Continua in Medicina” presente sul sito dell’Ordine), tenuto conto che l’articolo 2, comma 2, del Decreto ministeriale 4 marzo 2009 prevede la possibilità del completamento dei crediti mancanti entro il 2014; per cui successivamente a tale termine, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del citato Decreto, dovevano essere necessariamente, attivate da parte dell’Ufficio ministeriale le procedure di verifica per la cancellazione dall’elenco nazionale dei medici competenti non in regola rispetto al requisito dell’obbligatorio aggiornamento professionale.
Il termine per tale incombenza era il 15 gennaio 2015 e la revisione dell’Elenco Nazionale da parte del Ministero era prevista per il 31 marzo 2015. Entro tale data venivano quindi depennati i nominativi dei sanitari che, non avendo acquisito i crediti previsti (di cui almeno il 70% in discipline afferenti all’area della medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro), ricadono nell'ambito dell’art.2 del D.M. 4 marzo 2009.
Successivamente il Ministero, dopo un deciso intervento della FNOMCeO, aveva accettato di prendere in considerazione la possibilità del reinserimento nell’elenco previo invio della più volte citata autocertificazione.
Le domande dovranno essere indirizzate all’indirizzo PEC riservato ai Medici Competenti (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) e tel. 06/87678100 per consentire agli interessati di sistemare la propria posizione.
Pertanto il medico che riscontri discrepanza tra i dati relativi ai crediti ECM in suo possesso e la rendicontazione presente nell’anagrafica Co.Ge.A.P.S. può inviare la documentazione per la registrazione.
Ai medici competenti liberi professionisti (così come a tutti gli altri esercenti la libera professione) sono riconosciuti crediti ECM per autoformazione: Attività di studio di riviste scientifiche – Lettura capitoli di libri e di monografie entro il limite massimo del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (massimo di 15 crediti nel triennio). Esempi – obbligo triennale individuale di 150 crediti: massimo 15 – obbligo triennale individuale di 105 per riduzioni triennio precedente: massimo 10,5. Il libero professionista comunica tramite autocertificazione attività di autoformazione, indicandone le ore.
Ricordo inoltre che il medico che produca autocertificazione falsa di aver conseguito i crediti incorre ai sensi del DPR 445/2000 in sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75). In particolare l’art. 76 del DPR 445/2000 prevede che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(Documento FNOMCeO – Luigi Conte – Marcello Fontana – 22.05.2015)
In alcuni casi i medici competenti incontrano delle difficoltà alla partecipazione ad eventi ECM in ragione della diversa specializzazione in loro possesso. Ciò genera una evidente incongruenza sistematica laddove tali professionisti sanitari, da un lato, sono già in rapporto di servizio con enti istituzionalmente preposti allo svolgimento delle attività di cui sopra, dall’altro, ove si avallasse l’impedimento della partecipazione agli eventi ECM ora citati, gli stessi professionisti non potrebbero più svolgere l’attività per cui sono stati assunti.
Pertanto, premesso che è necessario consentire ai sanitari in questione la partecipazione ai corsi di aggiornamento ECM, è ritenuto sufficiente che il sanitario “medico competente” produca al “provider” un’autocertificazione in cui attesta il ruolo ricoperto all’interno dell’azienda (Dlgs n. 81/2008) per essere legittimato alla partecipazione sia di corsi specifici e inerenti all’incarico ricoperto che di corsi rivolti ad altri obiettivi e tematiche formative.
La stessa regola va applicata anche ai medici dipendenti INAIL che partecipano ad eventi di medicina legale non essendo possessori del titolo di specialista. (Circolare FNOMCeO 2204/27.02.2014)
Problematiche relative alla presenza di disciplina errata per i Medici Competenti da parte del Provider
E’ un problema abbastanza frequente: la disciplina non corrisponde a quella effettivamente svolta dal professionista comunicata in fase di rendicontazione dal Provider
Es: Partecipazione ad evento formativo accreditato per la disciplina “medicina del lavoro”
- Evento concluso, ma partecipazione presente in anagrafica con errata disciplina;
- Verificato l’accreditamento per la disciplina “medicina del lavoro” in banca dati dell’Ente accreditante, occorre procedere alla modifica della disciplina nell’anagrafica del professionista, segnalando al Co.Ge.A.P.S. con relativa documentazione l’errore.
E’ perciò importante che il sanitario indichi al Provider la disciplina effettivamente esercitata in quanto la comunicazione da parte dei Provider relativa alle discipline deve essere corretta.
(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)
CREDITI PER SPECIALISTI AMBULATORIALI NELLA REGIONE PIEMONTE
D.G.R. N. 47-7638 DEL 21-05-2014
Premesso che tutti i professionisti della sanità sono soggetti all’obbligo dell’Educazione Continua in Medicina (ECM), sia in caso di attività libero-professionale sia in caso di attività derivante da un rapporto di dipendenza o di convenzione con il SSN, anche la partecipazione degli Specialisti SAI (Specialisti Ambulatoriali Italiani) alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere l’attività ai sensi dell’ACN in vigore.
Le Aziende garantiscono il permesso ex art. 33 ACN vigente finalizzato al raggiungimento dei previsti crediti formativi (150 crediti nei tre anni). Di questi devono essere acquisiti un numero minimo di 25 e un numero massimo di 75 crediti all’anno; lo Specialista che, nel triennio, non abbia conseguito il minimo di crediti formativi previsto, è escluso da ogni aumento di orario di incarico, fino al conseguimento di detto minimo formativo.
Programmazione e gestione della formazione ECM rivolta agli specialisti ambulatoriali.
In ciascuna Azienda dovrà essere predisposto un Piano di Formazione o comunque essere prevista, nell’ambito del PFA, la pianificazione e programmazione di attività rivolte specificatamente per i SAI, anche in modalità FAD, sia attraverso progetti esclusivamente ad essi dedicati, sia attraverso percorsi formativi che coinvolgano anche altre figure professionali.
L’attività di docente/moderatore/relatore/tutor può essere svolta da parte dei SAI sia in coincidenza che fuori orario di servizio.
Partecipazione alla formazione aziendale e regionale
La partecipazione a iniziative ECM Aziendali o Regionali o ad attività formative universitarie che esonerano dall’acquisizione di crediti ECM, sarà garantita con il relativo permesso retribuito, ex Art. 33 ACN vigente, fino al raggiungimento di un massimo del 70% del debito formativo annuale, pari a 35 crediti ECM, proporzionato al numero di ore di incarico complessivamente esercitato.
Per la partecipazione a iniziative ECM Aziendali e Regionali che si svolgano in coincidenza dell’orario di incarico, lo Specialista dovrà inoltrare la richiesta di autorizzazione all’Ufficio competente dell’ASR di riferimento, secondo le modalità dalla stessa predisposte, di norma con preavviso di 30 giorni.
Qualora l’acquisizione dei crediti non sia assicurata dai corsi regionali e/o aziendali, lo specialista provvede a colmare il proprio debito formativo usufruendo del permesso retribuito, ex Art. 33 ACN vigente, fino al raggiungimento del 70% dei crediti previsti dalla vigente normativa oltre il limite delle 32 ore annue di cui al punto C.
Partecipazione iniziative ECM non comprese nella programmazione regionale
Lo Specialista ha facoltà di partecipare a iniziative formative non comprese nella programmazione regionale e/o aziendale, purché accreditate ECM ed inerenti la specialità svolta in Azienda, usufruendo del permesso retribuito ex art. 33 ACN vigente, fino ad un massimo del 30% del debito formativo annuale e nel limite massimo di 32 ore annue. Il permesso è fruibile presso una o più Aziende in cui lo specialista presta servizio ai sensi dell’Art. 13 comma 3 ACN vigente.
Lo specialista ambulatoriale interno può soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi anche attraverso la partecipazione a corsi FAD da effettuarsi preferibilmente fuori orario di servizio .
(B.U. della Regione Piemonte n. 23 del 05.06.2014)
ORGANISMI COMPETENTI ALLA REGISTRAZIONE DI PARTICOLARI SITUAZIONI
Tipologia | Sanitario Dipendente | Sanitario Libero professionista |
Tutoraggio | Ordine | Ordine |
Crediti estero | Ufficio Formazione Co.Ge.A.P.S. |
Co.Ge.A.P.S. |
Esoneri/esenzioni | Co.Ge.A.P.S. | Co.Ge.A.P.S. |
Autoformazione per liberi professionisti | Non ammissibile | Co.Ge.A.P.S. |
Pubblicazioni Scientifiche | Co.Ge.A.P.S. | Co.Ge.A.P.S. |
Rettifiche errori crediti/inserimento partecipazioni mancanti | Co.Ge.A.P.S. | Co.Ge.A.P.S. |
Formazione medici competenti (Il fac-simile per la comunicazione è pubblicato sul sito dell'Ordine, Sezione ECM - Educazione Continua in Medicina) |
Min. della Salute Ufficio Formazione Co.Ge.A.P.S. |
Min. della Salute
Co.Ge.A.P.S. |
(Convegno Naz.le FNOMCeO 6-7.12.2013)
(Circolare Co.Ge.A.P.S. prot. 31-C/14 del 04.06.2014)
PREDISPOSIZIONE DEL DOSSIER FORMATIVO
Il tema della qualità dei crediti ECM da acquisire rappresenterà l’evoluzione del sistema ed il salto di qualità dell’ECM che dovrà passare nel triennio 2014/2016 da una valutazione soltanto quantitativa (numero di crediti nel triennio) ad una valutazione anche qualitativa . Ciò sarà ottenuto con il Dossier Formativo che prevede l’autovalutazione del fabbisogno formativo da parte del singolo professionista e la programmazione del proprio aggiornamento nell’arco temporale dei 3 anni che dovrà essere coerente con la disciplina esercitata.
Ai fini della corretta costruzione del Dossier Formativo, il provider è tenuto ad indicare l’obiettivo formativo di riferimento ai professionisti sanitari che partecipano al corso ECM. (Determina della Commissione Naz.le ECM del 17.07.2013)
E’ stata ora aperta la possibilità per tutti i professionisti di creare il proprio “Dossier Formativo” registrandosi al Portale Co.Ge.A.P.S.
E’ inoltre attivo un call-center al n. 06.36000893 per accompagnare i professionisti alla costruzione del Dossier Formativo e rispondere ad eventuali domande sull’ECM.
(Circolare FNOMCeO 2204/27.02.2014)
L’interessato ha la possibilità di collegarsi al portale del Co.Ge.A.P.S. per verificare la propria situazione crediti e realizzare il Dossier Formativo in qualsiasi momento.
Soltanto una volta nell’anno solare il professionista ha la possibilità di modificare il proprio Dossier al fine di adeguarlo anche a possibili mutamenti di ruolo e di incarico e/o a particolari esigenze formative sopravvenute. Saranno comunque visibili nella posizione generale del professionista, anche eventuali crediti maturati ma non coerenti con il Dossier.
Il professionista dovrà programmare la sua formazione in termini di 33 obiettivi formativi, che si suddividono in 3 aree, definite di “competenza”:
- Competenze tecnico-professionali (comprendono 13 obiettivi formativi);
- Competenze di processo (comprendono 12 obiettivi formativi);
- Competenze di sistema (comprendono 8 obiettivi formativi).
Il Dossier Formativo può essere realizzato come DF individuale e DF di gruppo, avendo come riferimento l’organizzazione in cui si sviluppa il gruppo stesso.
La costruzione del Dossier Formativo prevede un:
- Bonus per il professionista che accede alla sperimentazione del Dossier.
Il bonus viene erogato al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:
1) allestimento del Dossier;
2) coerenza del Dossier con il profilo e la disciplina esercitata;
3) realizzazione di almeno il 70% del Dossier programmato.
Il bonus è quantificato nella misura di 15 crediti formativi ed avrà validità dal triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il Dossier. Il Dossier va costruito nelle tre aree previste e possono essere indicate 2 professioni e /o 2 discipline per una professione.
Il sanitario che costruisce il DF per almeno due anni avrà diritto al bonus di 15 crediti formativi.
Ai soli fini del riconoscimento del bonus, nel triennio in corso il DF deve avere una durata di almeno 18 mesi.
Una volta allestito il Dossier tutti gli attestati di partecipazione ad eventi recanti l’obiettivo selezionato nel Dossier, saranno registrati automaticamente nello stesso su comunicazione del provider. (Determina CNFC 10.10.2014)
I crediti acquisiti per la propria professione e non per le discipline esercitate, hanno validità ai fini del soddisfacimento del fabbisogno formativo individuale del triennio, ma non vengono conteggiati all’interno del Dossier Formativo.
(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)
COMPITI DELL'ORDINE
Come dicevamo, l’Ordine è competente a riconoscere, tramite il Co.Ge.A.P.S., gli esoneri, le esenzioni ed i crediti ECM acquisiti tramite gli istituti di cui alla Determina della Commissione Naz.le ECM del 17.07.2013. (A titolo esemplificativo la documentazione necessaria potrà essere: attestato di frequenza corsi di formazione post-base, documentazione comprovante il periodo di sospensione dell’attività professionale, attestazione di svolgimento dell’attività di tutoraggio rilasciata dall’utente per il quale si è esercitata l’attività di tutoraggio, ecc.).
L’Ordine deve inoltre provvedere, in collaborazione con il Co.Ge.A.P.S., alla valutazione di coerenza con le vigenti disposizioni in materia di ECM della posizione del proprio iscritto in riferimento a esoneri, esenzioni e ai crediti ECM acquisiti tramite gli istituti di cui alla Determina Commissione Naz.le ECM 17.07.2013.
Per l’offerta formativa pianificata ogni anno da ciascun Ordine non sono previste limitazioni su etica, deontologia, legislazione, informatica, inglese e comunicazione. Rispetto all’offerta formativa pianificata ogni anno da ciascun Ordine è consentita la possibilità di implementare l’offerta formativa - nel limite massimo del 50% - utilizzando tutti gli obiettivi formativi contenuti nell’Accordo Stato – Regioni del 19.04.2012. Tale offerta non può essere oggetto di sponsorizzazione commerciale e deve consentire ai rispettivi iscritti la partecipazione gratuita o a costi minimi necessari alla copertura delle spese sostenute dall’Ordine.
Alcune delle funzioni degli Ordini, in collaborazione con il Co.Ge.A.P.S.:
- Provider di formazione sul campo per audit e gruppi di miglioramento;
- Riconoscimento dei crediti conseguiti all’estero (liberi professionisti);
- Riconoscimento crediti per pubblicazioni scientifiche e capitoli di libri;
- Esenzioni ed esoneri dall’acquisizione dei crediti;
- Rilevazione dei bisogni formativi nazionali e regionali ed identificazione degli obiettivi formativi;
- Valutazione della congruità dei Dossier Formativi per i liberi professionisti.
(Circolare Co.Ge.A.P.S. agli Ordini prot. 31-C/14 del 04.06.2014)
ATTESTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
Con la collaborazione del Co.Ge.A.P.S. gli Ordini possono:
- Attestare i propri iscritti.
ATTESTAZIONE dei crediti formativi:
DOCUMENTO CHE INDICA IL NUMERO DEI CREDITI EFFETTIVAMENTE REGISTRATI (QUANDO INSUFFICIENTI PER “CERTIFICARE”).
- Certificare i propri professionisti.
CERTIFICAZIONE pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale:
DOCUMENTO RILASCIATO NEL CASO IN CUI IL PROFESSIONISTA ABBIA SODDISFATTO L’INTERO FABBISOGNO INDIVIDUALE DEL TRIENNIO, TENENDO CONTO ANCHE DEGLI EVENTUALI ESONERI, ESENZIONI E RIDUZIONI DERIVANTI DALLA FORMAZIONE SVOLTA NEL TRIENNIO PRECEDENTE 2008-2010.
(Convegno Naz.le FNOMCeO 6-7.12.2013)
(Circolare Co.Ge.A.P.S. agli Ordini prot. 31-C/14 del 04.06.2014)
LA CERTIFICAZIONE 2011-2013
- La certificazione della formazione ECM, introdotta per la prima volta per il triennio 2011-2013 (non è prevista per il passato), viene rilasciata dall’Ordine, a seguito di invio da parte del Co.Ge.A.P.S., esclusivamente ai propri iscritti che siano in regola con l’obbligo formativo individuale, nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione Nazionale ECM.
- Il criterio seguito per il triennio 2011-2013 è esclusivamente quantitativo.
- Gli attuali requisiti certificativi sono in evoluzione e sempre più orientati ad introdurre elementi “qualitativi”.
Ad iniziare dall'anno 2014 sono state avviate dal Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) le procedure per certificare i crediti ECM conseguiti dagli iscritti nel triennio 2011-2012-2013, in regola con quanto previsto dalle relative norme.
Per certificare ciascun iscritto, il Co.Ge.A.P.S. ha istruito la singola posizione del soggetto tenendo conto dei crediti maturati, delle possibili riduzioni spettanti in base alla formazione effettuata nel triennio 2008-2010, nonché dei crediti individuali, degli esoneri, delle esenzioni e degli eventuali crediti mancanti.
INVIO CERTIFICAZIONE 2011-2013 ASSOLVIMENTO OBBLIGO FORMATIVO
AL NOSTRO ORDINE LO SCORSO ANNO SONO PERVENUTI DAL CO.GE.A.P.S. CIRCA 1.020 CERTIFICATI IN FORMATO DIGITALE RELATIVI AI PROFESSIONISTI CHE GIÀ HANNO CONSEGUITO L’OBBLIGO FORMATIVO RELATIVO AL PRECEDENTE TRIENNIO 2011-2012-2013.
L’ORDINE HA INIZIATO QUINDI L’INVIO DELLE CERTIFICAZIONI AGLI INTERESSATI VIA EMAIL, MENTRE GLI ISCRITTI CHE NON RISULTANO IN POSSESSO DI UNA MAIL O DI UNA PEC, HANNO RICEVUTO TALE DOCUMENTO PER LE VIE POSTALI CON LETTERA SEMPLICE.
ALLORQUANDO IL CO.GE.A.P.S. INVIERA' ULTERIORI ELENCHI DEI NOMINATIVI DEGLI ISCRITTI CHE, CON L'AGGIORNAMENTO DEI CREDITI DA PARTE DEL CO.GE.A.P.S. RISULTERANNO AVER SODDISFATTO L'OBBLIGO FORMATIVO, SEMPRE PER IL CITATO TRIENNIO, L'ORDINE PROVVEDERA' A DARNE CERTIFICAZIONE AI PROPRI ISCRITTI
RACCOMANDIAMO LA MASSIMA CURA NELLA CONSERVAZIONE DEL DOCUMENTO
Successivamente il Co.Ge.A.P.S. ha comunicato che, a causa di errate impostazioni da parte di alcuni Enti Accreditanti, potrebbero verificarsi variazioni dei crediti precedentemente trasmessi al Consorzio da parte di tali Enti che stanno provvedendo ai controlli ed alle rettifiche. Pertanto il Co.Ge.A.P.S. informa che l'eventuale variazione di crediti erroneamente attribuiti in precedenza dal Consorzio stesso potrebbe far cessare lo stato di certificabilità del professionista con relativa decadenza della certificazione già attribuita che verrebbe quindi annullata. IN TALE INCRESCIOSO CASO, L'ORDINE NON MANCHERÀ DI INFORMARE TEMPESTIVAMENTE GLI EVENTUALI INTERESSATI. |
Al momento consigliamo tutti gli iscritti che attendono il certificato che attesta il raggiungimento dell’obbligo formativo nel suddetto triennio di registrarsi al Co.Ge.A.P.S. (www.cogeaps.it) e visualizzare nella propria posizione i crediti ECM acquisiti, onde verificare eventuali mancanze o errori. |
Il professionista può comunicare direttamente con il Co.Ge.A.P.S. dalla propria area riservata del portale del Consorzio, oppure via mail ed inviare al Consorzio stesso tutta la necessaria documentazione inerente la propria posizione, qualora occorresse aggiornarla. |
LA CERTIFICAZIONE 2014-2016
Al termine del triennio 2014-2016, il sanitario potrà richiedere i seguenti documenti:
- L’attestato di partecipazione al programma ECM che contiene esclusivamente l’indicazione del numero di crediti conseguiti qualora gli stessi non soddisfino l’obbligo formativo individuale nel triennio;
- Il certificato che sancisce il completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel triennio.
Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla CNFC, concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completo soddisfacimento dell’obbligo formativo individuale triennale. Il mancato raggiungimento dell’obbligo formativo individuale con crediti conformi alle regole, non consente di ottenere la Certificazione ECM di conformità, anche con un numero di crediti superiori all’obbligo formativo.
I DOCUMENTI DI CUI SOPRA SONO RILASCIATI DAGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI, SU INVIO DEL CO.GE.A.P.S..
(Determina CNFC 23.07.2014 – 10.10.2014)
- PER IL TRIENNIO 2014 – 2016: CERTIFICAZIONE SOLO QUANDO LA FORMAZIONE È CONFORME ALLE NORME DELLA CNFC;
- I crediti acquisiti che eccedono i vincoli massimi verranno caricati in banca dati, ma non verranno conteggiati ai fini del soddisfacimento del fabbisogno formativo;
- L’unica eccezione è valida per i liberi professionisti che hanno la facoltà di acquisire i crediti con maggiore flessibilità nel triennio. Infatti non sono tenuti al vincolo min-max.
(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)
MODALITA' PER L'ACCESSO AL CO.GE.A.P.S.
Riferimenti del Co.Ge.A.P.S. per le varie segnalazioni: Telefono 06.36000893 |
Il percorso per accedere al Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) è:
sulla destra della Home page del sito www.cogeaps.it cliccare su “ACCESSO ANAGRAFE CREDITI ECM”.
Si apre la mascherina per l’accesso all’area riservata.
Se il professionista non è ancora registrato, si clicca in fondo al box “Sei un professionista della salute? Registrati”.
Scegliere l’opzione che rispecchia la situazione del professionista: nel nostro caso "iscritto all’Ordine".
A questo punto, nella schermata che compare, occorre compilare i campi richiesti per registrarsi.
LE VARIE POSSIBILITA’ DI INTERAZIONE CON IL CO.GE.A.P.S.
Visualizzazione crediti
IL SISTEMA È ANCORA IN FASE SPERIMENTALE PER CUI È POSSIBILE CHE NEI DATI SIANO CONTENUTI ERRORI O SIANO PRESENTI ANOMALIE CHE DOVRANNO, COME SOPRA DESCRITTO, ESSERE SEGNALATE AL PIU’ PRESTO AL COGEAPS, IN QUANTO L’AGGIORNAMENTO DEI DATI INDIVIDUALI PER IL TRIENNIO 2011/2013 CONSENTIRA’ AL CO.GE.A.P.S. DI CALCOLARE IL FABBISOGNO FORMATIVO DEL SINGOLO PER IL TRIENNIO 2014-2015-2016.
Infatti il Consorzio è ancora in attesa della ricezione delle partecipazioni ad eventi FAD da parte dei Provider nonché dei dati non ancora pervenuti da parte dei Provider di alcune Regioni.
Il professionista può quindi visualizzare i crediti ECM e verificare la propria posizione
Inserimento dati individuali
Il singolo professionista può inserire direttamente sul sito Co.Ge.A.P.S. nella Sezione “Dettagli professionista (partecipazioni ECM)" compilando gli appositi moduli di autocertificazione ed allegando copia di un documento di identità in formato PDF:
- Crediti ECM individuali per formazione effettuata all’estero e non accreditata in Italia;
- Crediti ECM individuali per pubblicazioni scientifiche con autocertificazione per tutti gli iscritti;
- Crediti ECM individuali per autoformazione (riservata a liberi professionisti). In alternativa all’inserimento on-line è possibile utilizzare i moduli di autocertificazione riportati in calce al Vademecum, pubblicato sul sito dell’Ordine www.ordinemedici.al.it nella Sezione ECM – Educazione Continua in Medicina, spedendolo con copia di un documento d’identità a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. prima del termine del triennio: tale certificazione comporterà l’attribuzione di 1 credito per ogni ora di formazione (massimo 5 crediti per anno: 15 nel triennio) fino al 10% del fabbisogno individuale del professionista: ad es. obbl.formativo 150 cr.= max 15 cr.; obbl. formativo 105 cr. = max 10,5 cr. ;
- Crediti ECM individuali per tutoraggio;
(PER CIASCUNA DELLE SUDDETTE CATEGORIE VEDERE GLI APPOSITI CAPITOLI NEL “VADEMECUM”); - Crediti ECM mancanti di formazione accreditata non trasmessi dai Provider;
- Rettifiche per errori/difformità nei dati trasmessi dai Provider relativamente a crediti ECM di eventi accreditati.
Inserimento esoneri, esenzioni
Il professionista ha la possibilità di inserire, con le stesse modalità soprariportate secondo normativa (vedere gli appositi capitoli del Vademecum) :
- Esoneri;
- Esenzioni.
Autocertificazioni
In calce al Vademecum pubblicato sul sito, ho riportato le diverse tipologie di autocertificazioni predisposte dal Co.Ge.A.P.S. che potranno essere utili ai Colleghi per segnalare i dati mancanti nella propria posizione personale.
Tutte le autocertificazioni devono essere il più possibile dettagliate e le varie segnalazioni di cui sopra devono essere accompagnate da copia di un documento d’identità sia che le stesse vengano inserite direttamente sul sito del Co.Ge.A.P.S. in modalità on-line sia che vengano trasmesse all’indirizzo del Co.Ge.A.P.S. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
E’ importante sapere che il Co.Ge.A.P.S. registra esclusivamente informazioni/variazioni di cui sopra soltanto a decorrere dal 1 gennaio 2008, in quanto permettono la riduzione dell'obbligo formativo nel triennio 2011-2013.
Costituzione Dossier Formativo
Il professionista può infine avere informazioni sulla costituzione del Dossier Formativo e definire il proprio D.F. per il triennio 2014-2016.
Scarica gli schemi per :
Autocertificazione riconoscimento crediti per pubblicazioni scientifiche
Autocertificazione riconoscimento crediti formazione estero
Autocertificazione riconoscimento crediti tutoraggio
Autocertificazione riconoscimento crediti autoformazione liberi professionisti
Autocertificazione riconoscimento esonero obbligo formativo
Autocertificazione riconoscimento esenzione obbligo formativo