07/2023 INTERESSANTI NOVITA' PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Cari Colleghe e Colleghi Vi riporto quanto ricevuto dalla CAO Nazionale a firma del Presidente Raffaele Iandolo in merito all'Art.15.Ter. Dopo l’informativa troverete alcune considerazioni personali in merito alla norma citata.

 

«Il 29 maggio u.s. è stata pubblicata sulla G.U. la legge 56 del 2023, che è di diretto interesse della Commissione Odontoiatri nell'articolo 15 ter il cui testo rappresenta una svolta storica. Come odontoiatri, ossia iscritti al nostro Albo, ricorderemo questa data come quella del luglio 1985 caratterizzata dall'istituzione della professione di odontoiatra.

La possibilità per tutti gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri di accedere ai concorsi ed alle graduatorie del SSN senza il titolo di specializzazione determina:

  • valorizzazione della laurea in Odontoiatria come laurea realmente specialistica;
  • riconoscimento dell'Odontoiatria come branca specialistica della Medicina;
  • accesso dei giovani odontoiatri alle graduatorie della specialistica, con conseguente possibilità occupazionale prima impossibile;
  • accesso, per tutti gli iscritti all’Albo Odontoiatri, ai concorsi per dirigente ospedaliero e quindi alla carriera professionale correlata.

Ovviamente ciò non comporterà alcuna variazione ai titoli professionali preesistenti, compreso quello di specialista che spetterà ai soli titolari di una delle tre specializzazioni ad oggi in essere.

Un meccanismo premiante per tali specialisti, in particolare nelle attività di loro stretta competenza - ortognatodonzia, chirurgia odontostomatologica e odontoiatria pediatrica – è assolutamente previsto e da parte nostra auspicabile, nell'ottica di una specifica ed ottimale assistenza del paziente odontoiatrico.

La norma suddetta, già vigente, prevede anche che i laureati sia in Odontoiatria che in Medicina, alcune centinaia in Italia, possano avere la possibilità, prima negata, di iscriversi ad entrambi gli Albi e pertanto esercitare entrambe le professioni.

Infine vengono ampliate le zone anatomiche di competenza del dentista per quanto attiene all'attività di medicina estetica, attività già precedentemente consentita nella zona infrazigomatica e nell'ambito di un trattamento odontoiatrico. Queste ultime limitazioni vengono cancellate e, pertanto, l'odontoiatra iscritto all'Albo potrà svolgere tali prestazioni anche nel terzo medio e nel terzo superiore del volto e senza che questa attività sia necessariamente ricompresa in un piano di trattamento odontoiatrico.

Premesso che il DDL 714 apre senz'altro nuovi orizzonti e possibilità operative agli Odontoiatri consiglio estrema prudenza perchè non è ben stabilito cosa si intenda per "non invasivi o miniinvasivi"; è poi necessario che la polizza RC sia estesa anche a questa tipologia di prestazioni; in caso di contenzioso vige l'obbligo di risultati; bisogna poter dimostrare di avere una specifica preparazione in materia che anche se non scritto nella Legge è prevista  dall'Art.76 bis del Codice di Deontologia e a volte dai contratti assicurativi, suddette prestazioni sono sottoposte  a regime IVA del 22%, quindi vanno separate da quelle esenti.

Nel caso in cui in uno studio odontoiatrico per la pratica della medicina estetica si avvalga di un operatore, anche se consulente esterno, che non sia in possesso dei titoli abilitanti secondo la Legge n.409 del 24 luglio 1985, la struttura assume le caratteristiche di ambulatorio polispecialistico con gli obblighi di legge del caso riguardanti l'autorizzazione sanitaria e la nomina di un Direttore Sanitario.

Eventuali chiarimenti o perfezionamenti trasmessi dalla CAO Nazionale vi saranno comunicati.

Cordiali saluti e buon lavoro a tutti.

Dott. Pier Angelo Arlandini

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