02/2018 DISCIPLINA SULLA CERTIFICAZIONE SPORTIVA NON AGONISTICA E AMATORIALE E LINEE GUIDA SULLA DOTAZIONE E L'UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E DI EVENTUALI ALTRI DISPOSITIVI SALVAVITA


UFFICIO LEGISLATIVO

Indice:

 

  1. Obbligatorietà dell'attività di retraining per il personale formato all'utilizzo del defibrillatore.
  2. Gerarchia tra le certificazioni.
  3. Formazione al Primo Soccorso Sportivo.

 1. Obbligatorietà dell'attività di retraining per il personale formato all'utilizzo del defibrillatore

Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, in data 24 aprile 2013 ha adottato, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il decreto recante la disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e le linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
Con il supporto del Tavolo in materia di medicina dello sport istituito presso questo Ministero, si è ritenuto opportuno fornire ulteriori indicazioni per garantire la corretta applicazione del decreto in oggetto.
Il decreto in esame ha disciplinato, al punto 4.2 dell'allegato E, l'attività di formazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), ed, in particolare, ha previsto per il personale formato l'attività di retraining ogni due anni.
Dubbi sono sorti da parte degli operatori del settore in ordine all'obbligatorietà dell'attività di retrainig ogni due anni, in quanto la medesima scadenza temporale non è stata prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 30 luglio 2015 (Rep. Atti n. 127/ CSR), laddove, al punto 7, reca:  “...Ferma restando l'esigenza di pianificare un retrainig periodico delle manovre di Rianimazione Cardio Polmonare (RCP), l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario..., ha durata illimitata.”
Sulla base di un approfondimento del citato Tavolo in materia di medicina dello sport, si è ritenuta necessaria l'attività di retraining, sia per acquisire la manualità indispensabile per l'esecuzione nella manovra, sia perché potrebbe essere necessario apportare delle modifiche alla manovra stessa a causa dell'acquisizione di nuove conoscenze scientifiche o di modifiche tecniche apportate ai DAE. Quindi, il soggetto laico per impiegare il defibrillatore deve aggiornarsi periodicamente, perché ci possono essere delle innovazioni nelle manovre da effettuare, e, per tale finalità, la scadenza temporale di due anni è adeguata.
In base alle superiori considerazioni, si chiarisce che l'attività di retraing ogni due anni è da considerarsi obbligatoria, così come statuito dal D.M. 24 aprile 2013, e che l’Accordo Stato-Regioni del 30 luglio 2015 deve essere interpretato alla luce del predetto decreto, che, d'altra parte, nella gerarchia delle fonti relative alla materia di cui trattasi, ha una valenza superiore all'Accordo Stato-Regioni.
Dubbi sono sorti da parte degli operatori del settore in ordine all'obbligatorietà dell'attività di retrainig ogni due anni, in quanto la medesima scadenza temporale non è stata prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 30 luglio 2015 (Rep. Atti n. 127/ CSR), laddove, al punto 7, reca:  “...Ferma restando l'esigenza di pianificare un retrainig periodico delle manovre di Rianimazione Cardio Polmonare (RCP), l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario..., ha durata illimitata.”
Sulla base di un approfondimento del citato Tavolo in materia di medicina dello sport, si è ritenuta necessaria l'attività di retraining, sia per acquisire la manualità indispensabile per l'esecuzione nella manovra, sia perché potrebbe essere necessario apportare delle modifiche alla manovra stessa a causa dell'acquisizione di nuove conoscenze scientifiche o di modifiche tecniche apportate ai DAE. Quindi, il soggetto laico per impiegare il defibrillatore deve aggiornarsi periodicamente, perché ci possono essere delle innovazioni nelle manovre da effettuare, e, per tale finalità, la scadenza temporale di due anni è adeguata.
In base alle superiori considerazioni, si chiarisce che l'attività di retraing ogni due anni è da considerarsi obbligatoria, così come statuito dal D.M. 24 aprile 2013, e che l’Accordo Stato-Regioni del 30 luglio 2015 deve essere interpretato alla luce del predetto decreto, che, d'altra parte, nella gerarchia delle fonti relative alla materia di cui trattasi, ha una valenza superiore all'Accordo Stato-Regioni.

2. Gerarchia tra le certificazioni.

Numerosi quesiti sono pervenuti in ordine alla possibilità di presentare il certificato medico per attività agonistica in luogo di quello richiesto per lo svolgimento di un'attività sportiva non agonistica.
Difatti, in alcuni casi, il soggetto richiedente la certificazione per attività sportiva non agonistica ha rifiutato l'acquisizione del certificato medico per attività agonistica, già posseduto dal soggetto a cui è stata richiesta la certificazione.
In realtà, si può dire che esiste una gerarchia tra le certificazioni, ed il soggetto al quale è stato rilasciato un certificato medico per un'attività sportiva agonistica può svolgere, senza necessità di ulteriori controlli medici, un'attività sportiva non agonistica. Il protocollo relativo agli esami clinici da effettuare per il rilascio delle certificazioni per lo svolgimento di tutte le attività sportive agonistiche è almeno pari o superiore rispetto a quello per il rilascio di certificazioni per lo svolgimento delle attività sportive non agonistiche.
Pertanto, è possibile presentare il certificato medico per lo svolgimento di un'attività sportiva agonistica, anche se di durata superiore ad un anno, in luogo di quello richiesto per l'attività sportiva non agonistica che si intende svolgere, ed il soggetto richiedente è tenuto ad accettarlo. 

3. Formazione al Primo Soccorso Sportivo.

Quanto alla formazione al Primo soccorso sportivo, richiamata dal D.M. 24 aprile 2013 (articolo 5, comma 7), il Tavolo in materia di medicina dello sport ha fortemente raccomandato che tale formazione venga, in concreto, effettuata, in quanto ogni sport ha rischi specifici che non sono solo quelli cardiovascolari, ma coinvolgono tutti gli apparati, come ad esempio l'apparato neurologico, gli organi interni e l'apparato osteoarticolare.

IL CAPO DELL’UFFICIO LEGISLATIVO
Avv. Maurizio Borgo

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