01/2019 VERBALI DI CONTRAVVENZIONE - INDICAZIONI PREFETTIZIE

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE
Spalto Marengo, 93 - 15121 Alessandria
Tel. 0131/303254  - Fax 0131/303271
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Spett.li 
Azienda Sanitaria Locale di Alessandria
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Ospedale Civile di Alessandria
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Ordine Provinciale dei Medici di Alessandria
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Ordine Provinciale dei Veterinari di Alessandria
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Si prega le SS.LL. di prendere buona nota della comunicazione prot. n. 12281 del 02/08/2017 area III della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria che, per facilità di lettura, si allega alla presente.
Tale comunicazione indica ai Comandi di Polizia Locale le direttive cui attenersi per espletare le procedure ricorsuali relative alle impugnazioni delle contravvenzioni in violazione al Codice della Strada ex art. 203 e seguenti del Decreto Lgs. 30/04/1992 n. 285.
In particolare in detta comunicazione si sottolinea l’importanza delle indicazioni relative ai ricorsi ex Art. 4 della Legge n. 689 del 24/11/1981, con particolare riferimento alle modalità di presentazione all’Ufficio scrivente della documentazione necessaria per attestare le richieste di archiviazione motivate dall’adempimento di “urgenti motivi di servizio”.


Quanto sopra per doverosa conoscenza e norma, nella consapevolezza di ben operare nell’interesse pubblico e nella continua e proficua collaborazione con tutte le Istituzioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vice Commissario T.P.O.
Francesco Pugliese

Alessandria, 16/10/2018

--- OOO --- 

Prefettura Ufficio Territoriale del   Governo di Alessandria
Area III - Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali,
Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

 Richiesta di archiviazione verbali di contravvenzione in violazione al C.d.S.

Come è noto, il verbale di accertamento, una volta perfezionato nei suoi elementi formali e procedimentali, esce dalla disponibilità tanto dell’agente accertatore quanto dell’Ufficio al quale appartiene, per rientrare nella competenza del Prefetto.
L’articolo 203 del C.d.S., infatti, nel conferire al trasgressore la facoltà di presentare ricorso, indica nel solo Prefetto il destinatario dello stesso, quale che sia il motivo dell’impugnativa; parallelamente, l’art. 204 del C.d.S. affida al Prefetto e non ad altri, la potestà di archiviazione del verbale.
Pertanto, la valutazione della insussistenza degli elementi di fatto e di diritto che integrano l’illecito, nonché del mancato rispetto di quelle regole procedimentali poste a garanzia del contravventore che sono in grado di paralizzare il procedimento sanzionatorio, in nessun caso compete all’organo che procede all’accertamento.
Dal richiamato quadro normativo, pertanto, sembra potersi dedurre che nelle ipotesi in cui il profilo di erroneità o di irregolarità non abbia formato ancora oggetto di ricorso al Prefetto, l’Ufficio o il Comando procedente possano in sede di autotutela procedere ad una nuova notifica del verbale depurando la configurazione del fatto dagli elementi di erroneità o sanando i vizi di forma o di procedura, sempre che non sia trascorso il termine previsto dall’art. 201 del C.d.S.. In caso contrario l’Ufficio o il Comando procedente dovranno chiedere al Prefetto l’archiviazione.
Qualora, viceversa, l’interessato abbia già presentato impugnazione al Prefetto, la decisione relativa alla sussistenza della violazione e alla applicabilità della sanzione non può che essere affrontata e risolta dall’autorità investita del ricorso.
Particolare attenzione, infine, va posta ai ricorsi ex art. 4 della legge 24/11/1981, n. 689, che devono essere in ogni caso rimessi alla valutazione del Prefetto e non proposti per l’archiviazione.
Si precisa, altresì, che saranno considerate carenti le richieste motivate dall’esimente dell’adempimento del dovere correlate al generico svolgimento di urgenti servizi di polizia giudiziaria e, al riguardo, si segnala l’opportunità di confermare sempre le asserzioni addotte dai ricorrenti con attestazione del Comandante del reparto o dal Dirigente dell’ufficio che specifichino in concreto la situazione di fatto che ha determinato la necessità di porre in essere il comportamento vietato.

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Aggiunto
Dr.ssa Callegari

---OOO---

 

L. 24-11-1981 n. 689
Modifiche al sistema penale (S.O. G.U. 329/30.11.1981)

 

Art. 4 (Cause di esclusione della responsabilità)
Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997. (6)

 

(6) Comma aggiunto dall'art. 31, comma 36, L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1 ° gennaio 1999.

Torna Indietro    Torna alla Home