12/2016 IL REGISTRO ITALIANO DEI MEDICI

Nuova sanzione Antitrust

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento n. 26210 pubblicato sul Bollettino n. 37 del 24 ottobre 2016, ha sanzionato nuovamente la Società  UNITED  Directorios  Lda,  nota come “Registro  Italiano dei Medici” per inottemperanza a quanto imposto alla Società stessa  dall'Antitrust   con  precedente   deliberazione   n.  25709 dell’11 novembre 2015.


Con la stessa  deliberazione  del 2015, ricordiamo, l’Antitrust  aveva dichiarato  scorretta  la pratica  commerciale  di cui trattasi vietandone la diffusione o continuazione  (v. Comunicazione  FNOMCeO n. 87/2015).

Successivamente,   con  deliberazione  n.  25972  del  13 aprile 2016, l’Autorità Garante aveva contestato  alla UNITED la violazione dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo,  per non aver ottemperato  al divieto di diffusione o continuazione  di tale pubblicità  scorretta,  imposto  con la predetta  deliberazione n.  25709  del  2015  (all.  2),   fino  all’ultimo   provvedimento   n. 26210  del 2016  con il quale  è  stata  irrogata  alla UNITED  la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300.000.

Si tratta della terza sanzione inflitta alla Società di cui trattasi che, peraltro, continua imperterrita la sua attività fraudolenta.

Tali condanne non fanno che accrescere la certezza, da sempre sostenuta da questa Federazione, circa l’infondatezza delle pretese richieste di pagamento della UNITED nei confronti dei medici italiani.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Chersevani

Roma, 4 novembre 2016

Comunicazione n. 86 del 20 settembre 2016

 
NUOVA INIZIATIVA

Ci è giunta una segnalazione concernente una nuova iniziativa, a nome della "EuroMedi* - European Medical Directory" la quale, dall'esame della documentazione pervenuta, che alleghiamo, appare del tutto simile alla ben nota richiesta di "aggiornamento dati" del Registro Italiano dei Medici.

E' necessario, pertanto, prestare la massima attenzione in caso di ricevimento di tale modulistica, evitando di sottoscriverla.

Si prega di darne massima diffusione a tutti gli iscritti.

IL PRESIDENTE
Dr.ssa Roberta Chersevani

Roma, 20 settembre 2016

IN CASO DI RICEVIMENTO DI TALE MISSIVA OCCORRE NON SOTTOSCRIVERLA

icon Lettera inviata dal sedicente EuroMedi* e modulo allegato

 

 Comunicazione n. 62 del 16 giugno 2016

 

In riferimento alle numerose richieste di informazioni che continuano a pervenire dai singoli iscritti, sulla nota questione inerente all’oggetto, data la impossibilità di rispondere a ciascuno singolarmente, comunichiamo a tutti gli Ordini che, dalla nostra ultima comunicazione ad oggi, non sono state rilevate novità in merito e, pertanto, non è stata presa alcuna iniziativa da parte di questa Federazione sulla questione.

Future iniziative non potranno che essere subordinate alla eventuale instaurazione di un contenzioso da parte della Società in oggetto.

Si prega di darne opportuna informazione ai propri iscritti.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dr.ssa Roberta Chersevani

Roma, 16 giugno 2016

RICHIESTA NUMERO ISCRITTI COINVOLTI

 Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni concernenti il “Registro Italiano dei Medici, chiediamo a ciascun Ordine di comunicarci il numero dei propri iscritti che risultino essere coinvolti nella vicenda, al fine di poter conoscere, con la maggiore precisione possibile, il dato totale dei professionisti coinvolti in Italia e, conseguentemente, di valutare eventuali iniziative da proporre a tutela dei nostri medici.

Le continue segnalazioni che seguitano a pervenire in Federazione, concernenti i solleciti di pagamento, accompagnati da minacce di ritorsioni legali, da parte della società di recupero crediti Credit Business Resolution S.R.O. con sede a Praga, stanno suscitando nei professionisti un estremo stato di emotività e di ansia, contribuendo a creare un consistente allarme in un vasto strato della categoria.
Per tali ragioni, chiediamo la collaborazione di ciascun Ordine provinciale, al fine di poter giungere ad una, da tutti auspicata, conclusione definitiva della questione, anche per poter provvedere ad ulteriori denunce alle Autorità giurisdizionali competenti.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Chersevani

Roma, 10 febbraio 2016

Il nostro Ordine ha già provveduto ad inviare alla FNOMCeO il numero dei propri iscritti che, a suo tempo nel 2010, segnalarono di aver avuto il sopracitato problema.

I Colleghi che non avessero informato l’Ordine circa le “vessazioni” subite dal “Registro” sono invitati a darne comunicazione al più presto.

 

Comunicazione n. 92 del 22 dicembre 2015

Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione n. 87 del 17 dicembre 2015, riteniamo utile inviarvi anche una nota trasmessa a questa Federazione dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Nel trasmettere la deliberazione 25709 (già trasmessavi a nostra cura), l’Antitrust fornisce sostanzialmente una sua interpretazione autentica della decisione che conferma, con grande chiarezza, l’illegittimità del comportamento della United Directorios LDA per quanto riguarda l’iniziativa del “Registro Italiano dei Medici”.

E’ anche apprezzabile che la stessa Autorità si preoccupi di dare formale comunicazione alla FNOMCeO ,chiedendole di informare i medici italiani come, peraltro, abbiamo già provveduto a fare.

Roma, 22 dicembre 2015  

Comunicazione n. 87 del 17 dicembre 2015

Questa Federazione è più volte intervenuta per evidenziare l’illegittimità della pratica commerciale realizzata dalla società United Directors LDA, in riferimento alla tenuta del cosiddetto “Registro Italiano dei medici”.

Tale società nel corso degli ultimi cinque anni, ha più volte chiesto indebiti pagamenti ai medici che avevano sottoscritto una comunicazione non trasparente e ingannevole relativamente alla richiesta di dati da inserire in un data-base telematico.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con l’allegato provvedimento n. 25709 del 11 novembre 2015, ha dichiarato che la pratica commerciale di cui trattasi è scorretta ai sensi degli artt. 20,24,25 comma 1 lettere d) ed e), nonché 26 comma 1, lettera f) del Codice del Consumo vietandone la diffusione o continuazione.

La stessa Autorità ha irrogato alla società United Directors LDA, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,000 (cinquecentomila).

Va evidenziato che il provvedimento sanzionatorio dell’Antitrust è indirizzato a tutelare le microimprese individuate ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. D-bis del Codice del Consumo. In sostanza si tratta degli studi medici e delle associazioni fra professionisti.

Si ricorda del resto che, per quanto concerne i singoli medici già la stessa autorità aveva emesso uin provvedimento di condanna nei confronti della società United Directors LDA (provv. n. 22510 del 15 giugno 2011).

Teniamo a sottolineare che. Il provvedimento dell’Antitrust   conferma quanto da sempre sostenuto dalla Federazione circa la scorrettezza dell’iniziativa del Registro Italiano dei Medici e l’infondatezza delle richieste di pagamento che hanno destato preoccupazione in tanti medici italiani.

La Federazione si riserva ulteriori approfondimenti sulla questione, che continuerà ad essere seguita con la necessaria attenzione.

Roma, 17 dicembre 2015

 

UN PO' DI STORIA DEL "REGISTRO"

 


07/2011      REGISTRO ITALIANO DEI MEDICI - DECISIONE ANTITRUST N. 22510/2011

IN RIFERIMENTO AL PROBLEMA CONCERNENTE IL REGISTRO ITALIANO DEI MEDICI COMUNICHIAMO CHE L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, CON PROVVEDIMENTO N. 22510 PUBBLICATO SUL BOLLETTINO N. 24 DEL 4 LUGLIO 2011 DISPONIBILE SUL SITO DELL’AUTORITÀ STESSA, HA STABILITO CHE IL MESSAGGIO PUBBLICITARIO DIFFUSO DALLA SOCIETÀ, DENOMINATA UNITED DIRECTORIES LDA, COSTITUISCE PUBBLICITÀ INGANNEVOLE ILLECITA AI SENSI DEGLI ARTT. 1,2 E 3 DEL D.LGS. 2 AGOSTO 2007, N. 145, VIETANDONE L’ULTERIORE DIFFUSIONE ED IRROGANDO ALLA STESSA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI € 100.000,00.

LA DECISIONE DELL’ANTITRUST CONFERMA LA POSIZIONE ASSUNTA SIN DALL’INIZIO DALLA NOSTRA FEDERAZIONE NAZIONALE IN MERITO ALLA INGANNEVOLEZZA DI TALE INIZIATIVA PUBBLICITARIA.

SUL PORTALE DELLA FNOMCEO, WWW.FNOMCEO.IT , È PUBBLICATA LA DECISIONE DELL’ANTITRUST.

 

04/2011      REGISTRO MEDICI: NESSUN RAPPORTO CON L'ORDINE


In questi giorni numerosi colleghi stanno ricevendo una lettera da “Registro Italiano Medici”, con allegato un modulo per l’aggiornamento di dati professionali. Si precisa che tale iniziativa non è in alcun modo autorizzata o comunque avallata dall’Ordine o dalla F.N.O.M.C.e O. .
Da una attenta lettura del modulo si evince con certezza che si tratta di una proposta  commerciale a titolo oneroso (1057,00 euro oltre IVA) per chi  intendesse sottoscrivere e reinviare il modulo di conferma e variazione dati, promossa da un’azienda con sede a Lisbona (Portogallo).
Rammentiamo che per un’analoga precedente iniziativa risultano intraprese da singoli professionisti e dalla F.N.O.M.C.e O. azioni di tutela e rivalsa presso le competenti Autorità.

Il Presidente
Dott. Mauro Cappelletti

07/2010      DENUNCIA CONTRO IL REGISTRO ITALIANO


Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia, invitiamo gli Ordini a vigilare e a dare idonea informazione agli iscritti per quanto concerne l’iniziativa del non meglio identificato “Registro Italiano dei Medici”, che ha inviato a tutti i medici e gli odontoiatri una modulistica diretta a raccogliere dati per un aggiornamento del Registro stesso.

Tale modulistica risulta ingannevole, in quanto induce all’errore, facendo credere ai destinatari di trovarsi di fronte a un obbligo di legge.

Dal contesto assolutamente non trasparente del messaggio, inoltre, sembra emergere la gratuità dell’operazione mentre, invece, da un’attenta lettura degli allegati, si evince l’elevata onerosità della stessa.

Molti medici e odontoiatri italiani che hanno incautamente sottoscritto la modulistica si vedono ora recapitare la richiesta di un esoso pagamento per una pubblicità non richiesta e artatamente camuffata da obbligo di legge.

Si sottolinea a riguardo che la sottoscrizione di un tale modulo è palesemente in contrasto con la normativa civilistica sui vizi del consenso nel contratto di cui agli artt. 1427 e ss. cod. civ.

Resta poi ferma la configurabilità del reato di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. in merito al quale la Federazione ha già provveduto ad inviare l’allegata denuncia-istanza alla competente Procura della Repubblica e alla Polizia Postale.

Si suggerisce agli Ordini, pertanto, di consigliare, agli iscritti che si vedessero recapitare richieste di pagamento in relazione alla sottoscrizione di tale modulistica, di provvedere a inviare una diffida, sottolineando la nullità della sottoscrizione dolosamente carpita in danno della buona fede dei destinatari.

La Federazione provvederà a pubblicare tempestivamente tale comunicazione sul suo portale, e invita gli Ordini a fare lo stesso, pubblicando la stessa sui rispettivi siti internet.

IL PRESIDENTE
Dott. Amedeo Bianco

ISTANZA-DENUNCIA INIZIATIVA DEL REGISTRO ITALIANO DEI MEDICI

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI LODI
Viale Milano, 2
26900 Lodi

POLIZIA POSTALE DI MILANO
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e p.c.

IL REGISTRO ITALIANO DEI MEDICI
Casella postale 108
26900 Lodi


La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 ha funzioni di indirizzo e coordinamento dell’attività di tutti gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, denuncia quanto appresso.

Numerose segnalazioni provenienti da tutta Italia, inviate a questa Federazione dagli stessi Ordini provinciali, informano della iniziativa di un non meglio identificato “Registro Italiano dei Medici” che, per via postale o tramite Internet, trasmette ai medici italiani l’allegata richiesta di “aggiornamento attivo” di un elenco tenuto dai responsabili, peraltro difficilmente identificabili, del Registro stesso.

L’opuscolo che perviene ai medici italiani presenta una firma illeggibile, un indirizzo di casella postale presso Lodi e una sede in Portogallo.

Come si evince dall’opuscolo stesso, l’iscrizione al Registro è particolarmente onerosa e, soprattutto, il tenore della comunicazione sembra voler far credere ai medici che esista un obbligo giuridico di iscrizione al predetto Registro Italiano dei medici.

E’ appena il caso di ricordare che la legge istitutiva degli Ordini dei medici, all’art. 3 del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 attribuisce agli Ordini stessi il compito di tenere l’Albo dei medici e, successivamente, l’Albo degli odontoiatri, istituito con legge 24 luglio 1985, n. 409.

Chiediamo, pertanto, una verifica da parte di codesta Autorità Giurisdizionale sulla eventuale configurabilità del reato di truffa di cui all’art. 640 c.p.

Inviamo questa segnalazione anche alla Polizia Postale, considerato che l’invio della richiesta del Registro Italiano dei Medici è spesso effettuata tramite posta elettronica.

IL PRESIDENTE
Dott. Amedeo Bianco

Roma, 17 maggio 2010

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