01/2023 NUOVE NORME ECM
PROROGATO DI UN ANNO IL TERMINE PER IL COMPLETAMENTO DEL FABBISOGNO FORMATIVO ECM UTILE PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022 CHE DIVENTA QUADRIENNIO 2020-2021-2022-2023. ESTESO IL BONUS DI UN TERZO DEI CREDITI CONCESSO PER L’ATTIVITA’ NEL PERIODO COVID |
Per aiutare gli interessati ricordo le principali novità approvate recentemente dalla Commissione Naz.le Formazione Continua (C.N.F.C.), accompagnate dalle più rilevanti emanate in precedenza. Tutte le novità odierne sono riportate in ROSSO.
Ricordo ancora che i professionisti sanitari che hanno l’identità digitale, possono accedere all’area riservata del Consorzio tramite SPID (sistema pubblico identità digitale) e/o CIE (carta d’identità elettronica). |
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PREMESSA
È stato pubblicato nella G.U. n. 303 del 29-12-2022 il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”; tra le molte proroghe citate nel testo è presente una riguardante la formazione professionale continua. L’art.4 “Proroga di termini in materia di salute”, comma 5, prevede che “All'articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2020-2023».” È stato quindi modificato l’articolo 5-bis del citato decreto “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina” con la nuova formulazione:
Il decreto Mille proroghe appena pubblicato ha dunque esteso per gli aventi diritto, l’esenzione di 1/3 dei crediti formativi acquisiti anche all’anno 2023, che è stato assorbito nel triennio 2020-2021-2022 diventando così quadriennio 2020-2021-2022-2023, portando di fatto il termine ultimo di acquisizione dei crediti formativi al 31 dicembre 2023 per completare il quadriennio ECM 2020-2023. Resta da conoscere il numero di crediti da acquisire nel quadriennio che, probabilmente, sarà stabilito in fase di conversione del Decreto. Avrò modo di conoscere le novità derivanti da questa nuova norma e di pubblicarle. Consiglierei però di non lasciare scorrere il tempo e provvedere al più presto a sistemare la propria posizione ECM in modo da trovarsi entro il 31 dicembre 2023 con tutte le carte in regola. Questa decisione è particolarmente importante in considerazione della relazione tra un idoneo aggiornamento dei professionisti e la copertura assicurativa contro i rischi professionali, che ormai è sancita da una norma legislativa. Infatti l’articolo 38 bis “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina” del Decreto 152/2021, convertito in Legge n. 233/2021, concernente disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) stabilisce che, per il triennio 2023-2025, il personale sanitario, per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale, dovrà essere in regola con il 70% dell’obbligo formativo del triennio precedente: “Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”.
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1- MODALITA’ DI ACCESSO AL Co.Ge.A.P.S.
Il professionista può accedere all’area riservata al link: https://application.cogeaps.it/login/ con il proprio SPID o CIE.
Per ogni triennio il Professionista può visualizzare:
- l’obbligo formativo standard e l’obbligo formativo individuale,
- i crediti ECM acquisiti,
- eventuali riduzioni del fabbisogno,
- le sezioni dove inserire eventuali esoneri, esenzioni, la formazione individuale, ecc.
Pertanto, occorre solo procedere con l’accesso selezionando il proprio SPID di livello 2 e inserendo i dati necessari, senza tener conto della pagina di sfondo che riporta la dicitura “Regione Veneto”.
Co.Ge.A.P.S. informa che l’unico sito ufficiale per verificare la propria posizione formativa è www.cogeaps.it, al quale si può accedere tramite SPID al link: https://application.cogeaps.it/login/, come sopracitato. MyAgenas non riporta tutti i crediti acquisiti.
01/2023 DELIBERA IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE DEL PAZIENTE
Nell'elenco dei Corsi FAD validi dal 01.01.2023 di cui all'articolo precedente, la Fnomceo ha riportato 2 corsi per la RADIOPROTEZIONE aventi entrambi l'obiettivo 27 riferito appunto alla Radioprotezione, citato nel mio precedente articolo dell'11/2022, che riporto di seguito per informativa degli iscritti. Rispetto allo stesso le novità sono che i Corsi per la Radioprotezione ora sono facilmente identificabili e specifici con l'obiettivo 27, deliberato dalla Commissione Naz.le ECM in data 12.11.2021 Al momento abbiamo solo queste notizie di cui siamo venuti a conoscenza in data odierna. (4 gennaio 2023) Graziella Reposi |
11/2022 DELIBERA IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE DEL PAZIENTE - AGGIORNAMENTO DEL 04/01/2023
Si ricorda che, per il triennio 2020-2022, vige l’obbligo di aggiornamento di tutti i professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi all’esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, dei medici di base e dei pediatri di famiglia:
• “i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare”.
11/2022 NON CERTIFICABILITÀ ECM - VERIFICA TRIENNI 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022 ENTRO IL 31.12.2022
Cari Colleghi, lo scorso 30 giugno si è concluso il periodo concesso ai professionisti sanitari per recuperare il debito formativo relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019, mentre il 31.12.2022 termina la data per il recupero e la regolarizzazione del fabbisogno inerente al triennio 2020-2022. Nel frattempo, il Co.Ge.A.P.S., in ottemperanza a quanto deliberato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua ECM, ha provveduto ad attribuire il bonus Covid per il triennio 2020-22 e con nota recentemente inviata alle Federazioni delle Professioni sanitarie ha comunicato la disponibilità degli elenchi con l’indicazione dello stato dei professionisti certificabili e non certificabili, divisi per Ordine territoriale, per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 unitamente a quelli del triennio 2020-2022, trasmessi al fine di favorire la certificabilità dei professionisti nell’attuale triennio. |
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COLORO CHE SONO INSERITI NELL’ELENCO DEI “NON CERTIFICABILI ECM”, RICEVONO IN QUESTI GIORNI UN INVITO A REGISTRARSI, SE NON LO HANNO GIA’ FATTO, AL SITO DEL CO.GE.A.P.S. (www.cogeaps.it) PER VERIFICARE SE EFFETTIVAMENTE SI TROVANO IN QUESTA POSIZIONE E SE I VOSTRI OBBLIGHI FORMATIVI. POTREBBERO ESSERE PARZIALMENTE O TOTALMENTE EMENDATI DALLE SEGUENTI SITUAZIONI (ESENZIONI PER MALATTIA, MATERNITÀ, CONGEDI, ECC.; ESONERI PER MASTER, SPECIALIZZAZIONI, DOTTORATI, ECC.; EVENTI ECM AI QUALI AVETE PARTECIPATO E CHE NON SIANO STATI REGISTRATI DAL CO.GE.A.P.S.; AUTOFORMAZIONE; TUTORAGGI; CREDITI ESTERI, ECC.).
Graziella Reposi ha predisposto una sintesi delle norme ECM che riporta la maggior parte delle istruzioni che ha già pubblicato sul nostro giornale al riguardo. E’ consigliabile quindi che tu provveda alla registrazione al Co.GeA.P.S. stampandoti le schede di cui sopra al fine della regolarizzazione della situazione formativa.
Per quanto riguarda il triennio 2020-2021-2022 riportiamo di seguito la situazione ECM di coloro che non sono certificabili nella circolare apparirà personalizzata:
CODICE FISCALE | COGNOME | NOME |
CREDITI RICONOSCIUTI |
OBBLIGO FORMATIVO |
CERTIFICABILE |
./CodFisc | ./Cognome | ./Nome | ./TotaleCrediti | ./TotaleCreditiObbligatori | NO |
QUALORA DA QUESTA REVISIONE RISULTASSE CONFERMATA LA POSIZIONE DI “NON CERTIFICABILE”, DOVRETE PROCEDERE PERSONALMENTE A REGOLARIZZARE LE VOSTRE POSIZIONI AL PIÙ PRESTO E COMUNQUE ENTRO LA DATA SOPRARIPORTATA 31.12.2022. E’ IMPORTANTE INOLTRE VERIFICARE ATTENTAMENTE LA SITUAZIONE, COSI’ COME RILEVATO DAL SITO CO.GE.A.P.S. ALLA DATA DEL 30.06.2022, RELATIVA AI DUE TRIENNI 2014-2016 E 2017-2019 PERCHE’ LA SISTEMAZIONE DEGLI STESSI PORTEREBBE IN MOLTI CASI A DIMINUIRE IL DEBITO FORMATIVO 2020-2022.
È opportuno segnalare che i dati trasmessi derivano dalle anagrafiche e dai report delle partecipazioni ricevuti dal Co.Ge.A.P.S. al 30/06/2022 da parte dei provider e degli enti accreditanti regionali, al netto di esoneri/esenzioni e crediti individuali inseriti dai professionisti nei diversi trienni. I professionisti sanitari hanno tuttora facoltà di inserire eventuali esoneri/esenzioni, crediti individuali e segnalare crediti conseguiti ma mancanti nei propri report nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-22, modificando di conseguenza, nel caso sussistano i presupposti, il proprio stato certificativo.
Per coloro che non risultano certificabili nell’attuale triennio, la FNOMCeO ed il Co.Ge.A.P.S. invitano l’Ordine ad esortare gli iscritti CHE RICEVONO QUESTA COMUNICAZIONE a conseguire i crediti mancanti entro la scadenza del 31 dicembre 2022, legittimando la propria posizione formativa, non dimenticando di verificare i trienni 2014-2016 e 2017-2019.
Raccomandando il massimo scrupolo per evitare problemi con il Co.Ge.A.P.S., e con le Assicurazioni che, come si ipotizza, potrebbero non coprire la responsabilità professionale dei sanitari che non raggiungono il 70% dei crediti del fabbisogno triennale, vi ricordiamo che il lasso di tempo per regolarizzare le posizioni è molto breve e, almeno per ora, non sono previste deroghe alla scadenza del 31.12.2022.
Vi invitiamo a leggere con attenzione la memoria di Reposi inerente alle varie disposizioni per sanare le posizioni non certificabili, tenendo presente che potrebbe essere carente di qualche novità non ancora pervenuta. Tale documento è reperibile sia sul sito in calce alla presente e sul N. 10/2022 di "Alessandria Medica".
Cordialità.
IL PRESIDENTE
Dott. Antonello SANTORO
P.S. - Nel corso dell’anno 2023, non appena tutta la parte burocratica sarà predisposta da parte del Co.Ge.A.P.S., provvederemo ad inviare “agli iscritti certificabili” le certificazioni inerenti al raggiungimento del fabbisogno formativo per ciascun triennio.
Alessandria, 24 ottobre 2022
SINTESI PRECEDENTI E NUOVE NORME ECM
Per aiutare gli interessati ricordo le principali novità approvate recentemente dalla Commissione Naz.le Formazione Continua (C.N.F.C.), accompagnate dalle più rilevanti emanate in precedenza. Ricordo che i professionisti sanitari che hanno l’identità digitale, possono accedere all’area riservata del Consorzio tramite SPID (sistema pubblico identità digitale) e/o CIE (carta d’identità elettronica). |
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1- MODALITA’ DI ACCESSO AL Co.Ge.A.P.S.
Il professionista può accedere all’area riservata al link: https://application.cogeaps.it/login/ con il proprio SPID o CIE.
Per ogni triennio il Professionista può visualizzare:
- l’obbligo formativo standard e l’obbligo formativo individuale,
- i crediti ECM acquisiti,
- eventuali riduzioni del fabbisogno,
- le sezioni dove inserire eventuali esoneri, esenzioni, la formazione individuale, ecc.
Pertanto, occorre solo procedere con l’accesso selezionando il proprio SPID di livello 2 e inserendo i dati necessari, senza tener conto della pagina di sfondo che riporta la dicitura “Regione Veneto”.
Co.Ge.A.P.S. informa che l’unico sito ufficiale per verificare la propria posizione formativa è www.cogeaps.it, al quale si può accedere tramite SPID al link: https://application.cogeaps.it/login/, come sopracitato. MyAgenas non riporta tutti i crediti acquisiti.
11/2022 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA DI MEDICINA GENERALE VALIDA PER L'ANNO 2023 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE AI SENSI ART.8 D.LGS.502/1992 S.M.I.
ATTO DD 2147/A1406B/2022
Sul BURP della Regione Piemonte n. 47 del 24.11.2022 è stata pubblicata l'approvazione della graduatoria regionale definitiva di Medicina Generale valida per l'anno 2023 - Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti dei medici di medicina generale ai sensi art. 8 del D.Lgs. n. 502 e s.m.i.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
Scarica la graduatoria definitiva in ordine alfabetico
Scarica la graduatoria definitiva in ordine di punteggio
Scarica l'elenco dei non ammissibili e irricevibili
11/2022 APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEI MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA VALIDA PER L'ANNO 2023, REDATTA AI SENSI ARTT. 15 E 16 ACN/2005 S.M.I. COSì INTEGRALMENTE SOSTITUITI DA ART.2 E DA ALL.1 ACN/2018
ATTO DD 2174/A1406B/2022
Sul BURP della Regione Piemonte n. 47 del 24.11.2022 è stata pubblicata l'approvazione e pubblicazione della Graduatoria regionale definitiva dei Medici specialisti pediatri di libera scelta valida per l'anno 2023, redatta ai sensi degli artt. 15 e 16 dell'ACN/2005 e s.m.i., così integralmente sostituiti dall'art. 2 e dall'Allegato 1 dell'ACN/2018, utile al conferimento degli incarichi definitivi di pediatria di libera scelta che nel corso dell'anno si renderanno necessari.
Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza, ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile; in tutti i casi il termine decorre dalla piena conoscenza del provvedimento.
Scarica la graduatoria definitiva in ordine alfabetico
10/2022 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA OBBLIGATORIA PER GLI ISCRITTI
Convenzione triennale per la gestione delle caselle PEC (posta elettronica certificata) degli iscritti. (Aruba PEC S.p.a.)
La FNOMCeO con comunicazione del 6 ottobre 2022 ha informato che, adeguandosi al rialzo dei prezzi di mercato del settore dopo un notevole periodo in cui il costo è rimasto fermo, la società ARUBA PEC S.p.a., a decorrere dal 1° novembre p.v., modifica le condizioni economiche per il rinnovo triennale delle caselle PEC (acquisite nell'ambito della convenzione stipulata dalla FNOMCeO).
In esito alle trattative espletate, è stato ottenuto non solo di ridurre gli aumenti inizialmente richiesti ma di diluirli nel tempo per consentire a ciascuno le opportune valutazioni.
In particolare, l'aumento dei prezzi, scaglionato nel tempo, sarà il seguente:
Costo a carico del professionista Casella Triennale |
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Costo attuale | € 4,00 iva esclusa |
novembre 2022 - aprile 2023 | € 5,30 iva esclusa |
maggio 2023 - gennaio 2024 | € 8,30 iva esclusa |
febbraio 2024 - ottobre 2025 | € 14,00 iva esclusa |
Riportiamo di seguito i contatti per richiedere informazioni o delucidazioni per le scadenze:
Aruba PEC S.p.a.
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- Portale di assistenza disponibile 24h/24h all'indirizzo: https://assistenza.aruba.it
- Assistenza telefonica disponibile dal lunedì al venerdì ai numeri +39 0575 0504 opzioni 2-2 per gli iscritti
CONVENZIONE ARUBA PER ACQUISIZIONE O RINNOVO PEC DA PARTE DEGLI INTERESSATI
- Modalità di accesso alla propria PEC
Il codice convenzione assegnato da ARUBA al nostro Ordine è sempre: OMCEO-AL-0056 |
PROCEDURA NUOVA ATTIVAZIONE CASELLA PEC OPPURE DEL RINNOVO
PER PROCEDERE ALL'ACQUISTO DI UNA NUOVA PEC OPPURE DEL RINNOVO, L’ISCRITTO PUÒ CONNETTERSI AL PORTALE ARUBA PEC "WWW.PEC.IT" E CLICCARE SU "CONVENZIONI", DOVE POTRÀ DIGITARE IL CODICE CONVENZIONE DELL'ORDINE AVUTO DA FNOMCEO, OPPURE CLICCARE DIRETTAMENTE SU HTTPS://WWW.PEC.IT/CONVENZIONI.ASPX
04/2022 I MEDICI CHE VANNO IN PENSIONE DALLA FINE DI MARZO POSSONO CHIEDERE ALL'ENPAM LA PENSIONE ANTICIPATA DI 2 MESI LA DOMANDA RISPETTO ALLA DATA DI CESSAZIONE ATTIVITA'
Graziella Reposi
Gli iscritti alla Gestione ENPAM dei Fondi Speciali e della Quota A, Ambulatoriali, Specialisti Esterni possono fare domanda online di pensione nel momento in cui presentano all'Azienda Sanitaria le dimissioni cioè con due mesi di preavviso, non dovendo più attendere di aver concluso il loro rapporto di lavoro per ottenere il pensionamento.
Questa è la nuova opzione disponibile da pochi giorni nell’area riservata dell'Ente per la presentazione prima della data fissata per la cessazione dell'attività convenzionale della domanda di pensione di vecchiaia o anticipata della gestione dei Fondi Speciali (medici di famiglia, pediatri di libera scelta, addetti alla continuità assistenziale, all'emergenza territoriale, specialistica ambulatoriale, medicina dei servizi e specialisti esterni).
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