11/2023 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE VALIDA PER L'ANNO 2024 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE AI SENSI ART.8 D.LGS.502/1992 S.M.I.
ATTO DD 1777/A1406C/2023 del 13.11.2023
Sul BU della Regione Piemonte n. 46 del 16.11.2023 è stata pubblicata l'approvazione della Graduatoria Regionale Definitiva dei Medici di medicina generale valida per l'anno 2024 ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti dei medici di medicina generale ai sensi art. 8 del D.Lgs. n. 502 e s.m.i.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
Scarica la graduatoria definitiva in ordine alfabetico
09/2023 COVID-2019 (da gennaio 2023 - terza parte)
Comunicati Ministero della Salute |
08/2023 DOMANDE TUTOR VALUTATORI TIROCINIO LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA ABILITANDI ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DI MEDICO-CHIRURGO
Ricordiamo che nel mese di luglio è stata riaperta la selezione dell’Ordine di Alessandria per il tirocinio che si svolge presso gli studi di Medicina Generale per la valutazione dei giovani medici abilitandi all'esercizio professionale di Medico Chirurgo
Ricordiamo che l’Ordine di Alessandria ha sottoscritto convenzioni con le Università di Torino e con il Piemonte Orientale (UPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento concernente gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo reso applicativo dal Decreto del MIUR n. 58/2018 (art.3), e n. 8 del 02.04.2020.
I MEDICI DI MEDICINA GENERALE CONVENZIONATI CON IL SSN CON ALMENO 10 ANNI DI ANZIANITÀ DI CONVENZIONE PER LA MEDICINA GENERALE CON IL SSN. (Il requisito dell’anzianità decennale è stato modificato dal MIUR nell’anno 2019 con la seguente previsione “Nel caso di indisponibilità di medici in possesso dei requisiti previsti dalla norma, il Ministero ritiene si possa consentire anche ai medici con anzianità inferiore ai dieci anni di ospitare gli studenti per lo svolgimento del tirocinio abilitante”).
08/2023 NOVITÀ PER GLI SPECIALISTI ESTERNI OPERANTI QUALI LIBERI PROFESSIONISTI NELLE STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE CON IL SSN
IMPORTANTE !!!!
Graziella Reposi
In data 26 luglio corr., in fase di ricerca di eventuali novità per la pubblicazione del n. 7-8 di “Alessandria Medica”, leggo sulla home page dell’Enpam e vengo a conoscenza della seguente importante novità pubblicata in data 7 luglio 2023, che riporto quindi solo ora non avendo avuto altre notizie specifiche dall’ENPAM. Premetto che i medici e gli odontoiatri non dipendenti che lavorano per strutture accreditate con il SSN in qualità di liberi professionisti (cliniche private, poliambulatori, centri diagnostici, ecc.) da quest’anno pagheranno un contributo a loro carico sul relativo fatturato, che si sommerà al 2% che tali strutture versavano già per loro all’ENPAM Fondo Specialisti Esterni. Per legge, infatti, le strutture accreditate devono pagare all’Enpam un contributo calcolato in percentuale sul fatturato libero professionale prodotto nei confronti del SSN. Questo 2% viene poi accreditato sulle posizioni contributive dei professionisti (non dipendenti) che effettuano il loro lavoro nelle citate strutture. I medici e gli odontoiatri si ritrovano poi queste somme nel loro estratto conto contributivo previdenziale Enpam (Gestione Specialisti Esterni). Questa era la normativa valida fino al 2022. Dall’inizio del 2023 per effetto di una riforma Enpam che rivede i conti della Gestione previdenziale degli Specialisti Esterni, anche per creare pensioni più adeguate a questi professionisti, al contributo del 2% completamente a carico della struttura dovrà essere aggiunto un ulteriore contributo del 4% a carico diretto dei professionisti interessati, per un totale del 6%. Gli specialisti esterni che si trovano in questa condizione non devono fare nulla per ora. Saranno infatti le stesse strutture sanitarie a trattenere sui loro compensi il contributo dovuto del 4% ed a versarlo all’Enpam con la loro parte del 2%. I conguagli a carico dei professionisti verranno effettuati nel corso dell’anno. Oltre a maturare una pensione più alta, il fatto di versare contributi alla Gestione degli Specialisti Esterni, permette ai medici e agli odontoiatri in questione la scelta di pagare la Quota B dimezzata. Al momento di dichiarare il proprio reddito libero-professionale netto (Modello D, scadenza 31 luglio), i medici e gli odontoiatri che lavorano per queste strutture accreditate con il Ssn potranno quindi scegliere l’aliquota ridotta del 9,75% anziché quella intera del 19,50% proprio perché contribuiscono già a un’altra gestione di previdenza obbligatoria (4% all’Enpam) che sarà interamente deducibile dal reddito imponibile fiscalmente. Con questo sistema il medico ha maggiore libertà di scelta dal punto di vista previdenziale: quindi la scelta sarebbe se accantonare il 6% alla Gestione Specialisti Esterni (2% a carico della struttura, sul fatturato più il 4% a proprio carico), pagando il contributo intero di Quota B (19,50%) somme tutte detraibili fiscalmente, oppure se pagare il 6% obbligatorio scegliendo di pagare il contributo Quota B con il contributo del 9,75%. Un’ultima considerazione: il carico di lavoro presente sugli Ordini non consente al funzionario incaricato della consulenza Enpam di verificare tutti i giorni il sito dell’Enpam ove è stato pubblicato il presente articolo; forse una comunicazione diretta agli Ordini avrebbe consentito di inviare agli iscritti una informativa su una notizia così importante in tempi più brevi. |
07/2023 APP - ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE PER I MEDICI DI FAMIGLIA E PER I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
Gli Accordi Nazionali dei Medici di Medicina Generale e dei Medici Pediatri di libera scelta, prevedono la possibilità per il titolare di convenzione, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, di percepire la pensione ordinaria, anche anticipata, richiedendo all’ENPAM l’Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP).
Infatti come ho già annunciato su “Alessandria Medica” numero 4/2023, i medici di cure primarie a ciclo di scelta (Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta) possono richiedere all’Enpam l’anticipo della prestazione previdenziale, la cosiddetta procedura APP.
Chi sceglie l’App diminuisce la propria attività lavorativa di una percentuale a scelta (minimo 30% massimo 70%).
Per la parte di attività convenzionata che continuerà a svolgere percepirà il compenso corrispondente dall’Asl con cui è convenzionato. Per la parte di attività a cui ha rinunciato percepirà un assegno dall’Enpam sotto forma di anticipo della prestazione previdenziale (calcolato con i criteri della pensione anticipata).
La percentuale di attività che resterà scoperta sarà svolta da un collega più giovane che percepirà dall’Asl il compenso corrispondente.
07/2023 APP - SPECIALISTI AMBULATORIALI
Gli specialisti ambulatoriali convenzionati con il SSN possono anch’essi richiedere l’anticipo della prestazione previdenziale (App).
Chi sceglie l’App dimezza le proprie ore di lavoro e riceve una parte di stipendio dalla Asl e una parte della pensione anticipata dall’Enpam.
L’orario che resterà libero sarà coperto da colleghi più giovani come previsto dall’Accordo Naz.le Specialisti Ambulatoriali.
07/2023 CERTIFICAZIONI FISCALI ON LINE
Nell’area riservata del sito Enpam è possibile stampare la “Certificazione oneri deducibili“, il prospetto con tutti i versamenti fatti (Quota A, Quota B, riscatti e ricongiunzioni) da portare in deduzione nella dichiarazione dei redditi. Per qualsiasi richiesta sulla certificazione dei contributi versati è possibile scrivere a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Nell'area riservata del sito è anche disponibile la Certificazione unica (Cu) dei redditi percepiti dall'Enpam (ad esempio: la pensione, l'indennità di maternità, ecc.).
È possibile stampare il documento direttamente dall'area riservata del sito, scorrendo la colonna a sinistra e cliccando su "Certificazioni"; nel riquadro "Certificazioni Uniche" clicca poi su "Scarica". Se non sei iscritto all'area riservata del sito Enpam, puoi chiedere un duplicato per telefono, chiamando lo 06 4829 4829 (tasto 2) e fornendo il tuo Codice Enpam, oppure per email, scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , allegando alla richiesta copia di un documento di riconoscimento.
Gli iscritti attivi e i pensionati (esclusi i familiari superstiti) della maggior parte delle province possono chiedere una stampa della Certificazione oneri deducibili o della Cu presso la sede del proprio Ordine. Prima di recarsi presso l’Ordine consigliamo comunque di telefonare agli uffici della propria provincia per conoscere se è ancora possibile ottenere l’erogazione di questo servizio.
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